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EDITORIALE

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WEBINAR CONFIDA COVID-19 E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA, LA FORMAZIONE D’AULA PREVISTA DA CONFIDA PER IL 2020 È STATA SOSPESA. L’ASSOCIAZIONE HA QUINDI DECISO, PER QUEST’ANNO, DI OFFRIRE AI PROPRI ASSOCIATI DEI WEBINAR GRATUITI, TRAMITE LA PIATTAFORMA ZOOM, TENUTI DAI FORMATORI E DA CONSULENTI CHE COLLABORANO DA TEMPO CON L’ASSOCIAZIONE. OLTRE 10 DATE SONO GIÀ STATE MESSE IN CALENDARIO. IL 10 GIUGNO 2020, LA NOSTRA REDAZIONE ERA COLLEGATA ON-LINE AL PRIMO DI QUESTI IMPORTANTI APPUNTAMENTI FORMATIVI, DEDICATO AL TEMA: COVID-19 E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO, A CUI SONO INTERVENUTI: ANDREA NETTI, TITOLARE STUDIO ADR E PIO LUNEL, PRESIDENTE IMPRESE DI GESTIONE CONFIDA. IL CONTAGIO DA COVID-19 SI QUALIFICA, COME UN INFORTUNIO CHE, COME TALE, SCHIUDE UN POTENZIALE PROFILO DI RESPONSABILITÀ PENALE PER IL DATORE DI LAVORO/ IMPRENDITORE CHE NON ABBIA ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE A PREVENIRNE IL RISCHIO. SULL’ARGOMENTO SONO INTERVENUTE DUE CIRCOLARI DELL’INAIL.

DATA L’IMPORTANZA DELL’ARGOMENTO CONFIDA, IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO LEGALE ADR, HA VOLUTO APPROFONDIRE LA NORMATIVA VIGENTE E NEL CONTEMPO ANALIZZARE I BENEFICI DERIVANTI DALL’ADOZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE CONFORME AL DETTATO DEL D.LGS. 231/2001.

IL CONTAGIO DA COVID-19 SI QUALIFICA COME INFORTUNIO E, COME TALE, IMPLICA UN POTENZIALE PROFILO DI RESPONSABILITÀ PENALE PER IL DATORE DI LAVORO/ IMPRENDITORE CHE NON ABBIA ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE A PREVENIRNE IL RISCHIO.

COVID-19 E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - WEBINAR A CURA DELL’AVV. ANDREA NETTI, TITOLARE STUDIO ADR

L’epidemia di SARS-CoV-2, che conosciamo più genericamente come Coronavirus ha sorpreso tutti, compresi imprenditori e lavoratori, da un giorno all’altro costretti a rivedere in toto orari, procedure e modalità di svolgimento dell’attività e spingendo le autorità preposte ad integrare la normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Il contagio da COVID-19 si qualifica come infortunio e, come tale, implica un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro/imprenditore che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio. Alla responsabilità penale personale del datore di lavoro si aggiunge la responsabilità penale dell’impresa la quale, se accertata, può comportare pesanti sanzioni ed interdizioni per l’impresa stessa. Sull’argomento sono state trasmesse due circolari dell’INAIL. La prima (n. 13 del 3 aprile 2020) afferma come le infezioni da COVID-19, avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa siano tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. La seconda (n. 22 del 20 maggio 2020) chiarisce come non vi sia alcun automatismo tra l’infortunio da COVID-19 e responsabilità penale del datore di lavoro.

La circolare n. 13 del 3 aprile 2020, pubblicata in piena emergenza sanitaria, sostanzialmente definisce il virus SARS-CoV-2 come rischio biologico e facente parte di tutti i rischi che l’azienda deve valutare come possibili infortuni. Questa circolare ha generato molta confusione, poiché non specificava in quali casi la responsabilità per il contagio da Coronavirus di un dipendente sia da attribuire al datore di lavoro. Vi sono infatti situazioni particolari in cui per il datore di lavoro, se il lavoratore fa parte di una categoria a rischio, scatta la presunzione di responsabilità ed altri in cui la probabilità di un contagio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono molto improbabili. Per queste ultime, naturalmente il datore di lavoro non viene ritenuto responsabile in modo “automatico”.

Nella circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 viene finalmente specificata la distinzione tra indennizzo INAIL e responsabilità penale del datore di lavoro: la presunzione di responsabilità si ha all’interno delle categorie a rischio specifico alto (il rischio è determinato da tabelle INAIL). Vediamo quindi che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non dipende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale del datore di lavoro.

I soggetti in causa in questo ambito sono: • Lavoratore (soggetto tutelato) • Imprenditore (risponde alla normative sulla Sicurezza sul Lavoro 81/08 e alla normativa penale 589-590) • Impresa (responsabilità penale secondo il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01) • Procura della Repubblica (ha compito di indagine e rappresenta l’accusa) • ASL (svolge indagini per conto della Procura) • Tribunale (un giudice stabilisce le eventuali responsabilità) • INAIL (concede indennizzo al lavoratore su base della valutazione ASL e fa parte dell’accusa se si arriva ad un dibattimento in Aula) Assicurazione dell’Impresa (può trovare accordo preliminare tra dipendente e impresa)

Quando si verifica un sinistro Covid in azienda, il lavoratore deve dimostrare nesso di causa verso l’impresa (virus contratto sul luogo di lavoro, sulla base delle tabelle INAIL). Il nesso è necessario perché una volta dimostrato, il dipendente non deve più fare nulla; in caso contrario, è suo dovere dimostrarlo. Se il nesso di causa viene dimostrato, nasce il contrasto INAIL/ impresa: INAIL non è tenuta ad attendere esito dibattimento penale per intraprendere azione civile di regresso, anche se la casistica indica questa tendenza generale (nella quasi totalità dei casi, questo non accade). Nel momento in cui INAIL paga il dipendente, quantifica un indennizzo secondo formule prestabilite e chiede in via di regresso quella somma all’azienda.

Come viene valutato il nesso di causa? INAIL calcola le probabilità di rischio: se il fattore esposizione moltiplicato per il fattore prossimità supera 6, si parla già di rischio medio-alto.

Facendo un esempio pratico, in una gestione vending è importante stabilire è se, all’interno della stessa azienda, ci sono sacche di dipendenti che, per le mansioni svolte, devono conoscere una valutazione di rischio differenziata dal resto del personale. Ad esempio, un ARD sarà esposto senz’altro un livello di rischio maggiore di 6. Va ricordato che le tabelle INAIL che indicano le categorie di rischio per i lavoratori dei diversi settori non hanno carattere esaustivo, ma esemplificativo, non specifico:

Emerge l’esigenza, per l’azienda, di attuare un’autovalutazione e di analizzare ciascuna area aziendale sulla base della tabella INAIL per completare il proprio DVR (Documento di Valutazione del Rischio) e adeguare il Protocollo di Sicurezza alla specificità presenti in azienda e, infine, informare correttamene i propri dipendenti.

Un lavoratore, inoltre, può avanzare richieste risarcitorie indipendenti dall’indennizzo INAIL (atto dovuto): è interessante, in questi casi, il ruolo dell’assicurazione dell’impresa, che può ottenere un accordo con INAIL e con il lavoratore prima del dibattimento. Resta comunque il procedimento da parte della Procura della Repubblica, che ha il dovere di accertare l’eventuale responsabilità penale e la colpa specifica da parte del datore di lavoro. Il nesso di causa (ovvero: il dipendente ha contratto il virus in azienda) non è infatti sufficiente per condannare un’impresa

o un imprenditore. Va accertata la colpa specifica, che si verifica quando il dipendente ha contratto Covid-19 perché il DVR è carente, ovvero c’è stata una violazione specifica del modello 81/08.

Le responsabilità civile e penale non possono passare al di fuori di un collegamento con una norma specifica del mod. 81/08 che sia stata violate!

In che modo l’azienda può tutelarsi, allora? Deve essere in grado di dimostrare l’efficacia del proprio modello organizzativo, dove per “efficace” si intende sufficiente ad evitare il rischio. Questo è fondamentale per attribuire eventuale colpa specifica all’azienda (nella persona dal Legale Rappresentante) ma anche per stabilire se il modello organizzativo era efficiente: ci sono sentenze che hanno dimostrato l’efficacia del modello organizzativo, al punto che sono stati i dipendenti ad essere imputati per non aver seguito le prescrizioni del DVR! Oggi vengono costruiti modelli organizzativi molto articolati e questo spesso risolve le indagini circa il grado di efficacia del modello organizzativo. Determinante, per stabilire l’efficienza del modello organizzativo, è l’esistenza del modello 231/2001. Il modello di organizzazione e gestione (o "modello ex d. lgs. n. 231/2001), ai sensi della legge italiana, indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale.

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CONCESSIONI VENDING L’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL’ON. FERRI

L’ONOREVOLE COSIMO FERRI DI ITALIA VIVA, INSIEME AL COLLEGA DEL PARTITO DEMOCRATICO ON. MASSIMO UNGARO, HA PRESENTATO ALLA COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA UN’INTERROGAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA SULLA RICHIESTA DI CONFIDA DI SOSPENDERE I CANONI CONCESSORI DEL VENDING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO DEL CORONAVIRUS. DI SEGUITO, IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERROGAZIONE. RISPONDE ALL’ON. FERRI IL SOTTOSEGRETARIO ALL’ECONOMIA ON. ALESSIO MATTIA VILLAROSA CHE, SE DA UN LATO RICONOSCE LA FONDATEZZA DELLE RICHIESTE DI CONFIDA DALL’ALTRO CON UN ATTEGGIAMENTO “PILATESCO” AFFERMA CHE SONO LE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CHE DOVRANNO RIDETERMINARE PER IL SOLO PERIODO DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO LE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO DELLE CONCESSIONI. IN OGNI CASO, CONFIDA CONTINUERÀ LA SUA BATTAGLIA A DIFESA DEI GESTORI DEL VENDING PER LA SOSPENSIONE DEI CANONI PER IL PERIODO DELL’EMERGENZA SANITARIA.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA SU QUESTIONI DI COMPETENZA DELLA IV COMMISSIONE (FINANZE)

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO

RELATORE ON. COSIMO FERRI

“Grazie Presidente. Insieme al collega Ungaro abbiamo presentato questo “question time” perché volevo portare all'attenzione del Governo con forza, ma anche con preoccupazione, quello che sta accadendo in Italia per quanto riguarda tanti imprenditori del settore del vending. Parlo di una filiera intera che riguarda imprese che gestiscono distributori, imprese di fabbricazione di

distributori, imprese di fabbricazioni di prodotti e imprese di servizi e commercializzazione. Un comparto produttivo che raccoglie 3.000 imprese e che occupa 33.000 lavoratori che gestiscono distributori in tante strutture pubbliche. Oggi sta soffrendo perché, con il Covid-19, sappiamo tutti che sono state chiuse scuole e università e i titolari delle imprese sono costretti a pagare un canone concessorio. È assurdo pagare un canone per mettere il tuo distributore dentro una scuola o dentro l'università, quando queste attività sono chiuse. Allora secondo i canoni di ragionevolezza, ma anche delle norme, è chiaro che se non hai più quel servizio, devi sospendere il canone.

Le pubbliche amministrazioni non stanno sospendendo il canone e sta iniziando tutta una serie di conten ziosi che intaserà le aule di giustizia, quando l'articolo 165 del codice degli appalti prevede che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessio nario, che incidono sul piano economico finanziario, può comportare certamente una revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Quindi chiediamo al Governo di farsi carico di questi imprenditori che si occupano del vending, di intervenire, di sospendere il canone di concessione, perché è assurdo che queste attività già in crisi lo debbano versare”.

ONOREVOLE

ALESSIO MATTIA VILLAROSA

“Con il documento in esame gli onore voli interroganti fanno riferimento al servizio di ristoro tramite distributori automatici, all'interno di istituti scola stici universitari, uffici e, in particolare, chiedono se Ministro dell'Economia e delle Finanze intenda adottare iniziative volte a sospendere l'obbligo di versa mento dei canoni concessori da parte degli operatori di tale comparto. Sentiti gli uffici competenti e l'am ministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue: l'affidamento a soggetti terzi da parte dell'ammini strazione pubblica e di tutti servizi funzionali e strumentali alle attività istituzionali, ivi compreso il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, viene generalmente previo espletamento di procedura selettiva per l'individuazione del contraente ai sensi del predetto decreto legislativo 50/2016, mediante sottoscrizione di un contratto di concessione di ser vizi e contestuale concessione in uso temporaneo degli spazi all'interno dell'immobile condotto dalle pubbli che amministrazioni a fronte del pagamento di un canone. Non sono stati adottati con decreti legge emanati per fronteggiare l'e mergenza Covid, disposizioni speciali che regolamentano tale specifica fat tispecie, prevedendo la sospensione ho l'esenzione del canone concessione degli operatori economici. Tanto pre messo, l’Agenzia del Demanio ritiene opportuno evidenziare che, per quanto riguarda gli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo ad ammini strazioni statali, ovvero immobili di proprietà privata e locazione passiva ad amministrazioni statali per lo svol gimento delle proprie attività istituzionali, le singole amministrazioni usuali e conduttrici, che procedono autono mamente alla stipula dell'atto di concessione con i singoli concessionari (individuati sempre tramite procedura di gara) ai fini dell'affidamento di ser vizi di varia natura all'interno dei medesimi immobili, tra i quali quelli erogati dai distributori automatici. Le stesse amministrazioni concedenti potranno attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 50 del 2016. Al fine di ride -

terminare le singole amministrazioni, per il solo periodo interessato alle emergenze sanitarie in corso, le condi zioni di equilibrio economico delle concessioni, qualora ritengano sussistere i presupposti e previa valutazione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Quindi non possiamo farlo noi in maniera centralizzata, ma devono essere le singole amministrazioni a qualificare il piano economico. Inoltre, però, l'Agenzia del Demanio ci segnala una possibile disparità di trattamento, rispetto ad altre categorie di conces sionari privati, che potrebbero trovarsi nelle medesime difficoltà, correlate alla riduzione del loro fatturato. Sottolineo anch’io la necessità di par lare con queste amministrazioni e chiedere loro di rivedere il loro piano economico, per evitare che questi concessionari che non possono incas sare perché l’attività dentro la quale si ritrovano è chiusa e loro devono pagare un canone. Però giustamente dicono: “guardate che se poi lo facciamo nelle ammini strazioni pubbliche e questi operatori si ritrovano nelle stesse condizioni nelle amministrazioni private che allo stesso tempo sono chiuse, rispetto a loro ci sarebbe una disparità di trat tamento”. L’Agenzia del Demanio ho voluto sottolineare un punto sul quale ragionare, però la risposta comunque in sé, era quella proprio che riguardava il fatto che non possiamo essere noi a farlo come struttura centralizzata, ma devono essere le singole amministra zioni locali”.

REPLICA ON. COSIMO FERRI

“Devo dire che il Sottosegretario, molto cortesemente e lo ringrazio, riconosce la criticità e il problema giuridico, che secondo me è risolvi bile. Lei dà qualche spunto e sono soddisfatto nel punto in cui lei citi la stessa norma che ho citato io, quella del codice degli appalti che consente alle amministrazioni di intervenire. Io non mi preoccuperei di quello che fa il privato. L’amministrazione pubblica, nel momento in cui chiudi le scuole, chiudi le università, è chiaro che non puoi pretendere che l’imprenditore paghi il canone. Quindi, secondo me, il MEF dovrebbe inviare una circolare ministeriale, che potrebbe indurre intanto tutte le amministrazioni pub bliche a rivedere subito il canone. Ma più che a rivederlo, è per il futuro. Perché è chiaro che anche la ripresa sarà difficile, pensiamo allo smart working. Quante amministrazioni comunque avranno lo smart working e quindi come si rimodula anche il lavoro? Quindi con questa circolare il Governo dovrebbe da una parte dire: il canone va abbassato perché cambierà il modo di lavorare. Questo è fonda mentale per evitare di far fallire tanti imprenditori, che oggi sono un tessuto economico fondamentale per il nostro Paese. Quindi mi auguro che inter venga questa Circolare al più presto, per far chiarezza”.

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