3 minute read

NORMATIVA

Next Article
SPECIALE

SPECIALE

NORMATIVA

BONUS PUBBLICITÀ IL CREDITO D’IMPOSTA SALE AL 50%. UN’OCCASIONE UNICA PER INVESTIRE SU D.A. ITALIA!

IL DECRETO RILANCIO, PUBBLICATO IL 20 MAGGIO IN GAZZETTA UFFICIALE INNALZA, PER IL 2020, LA MISURA DEL BONUS PUBBLICITÀ DAL 30% AL 50%. LA BASE DI CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE È COSTITUITA DALL’INTERO VALORE DELL’INVESTIMENTO PUBBLICITARIO EFFETTUATO. IL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER L’ANNO 2020 È STATO PORTATO AL 50% ED È COSÌ AUMENTATA, RISPETTO AL PRECEDENTE DECRETO CURA ITALIA, LA PERCENTUALE CHE ERA FISSATA AL 30%. L’AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA VERRÀ CONCESSO NELLA MISURA DEL 50% CALCOLATO SULL’IMPONIBILE DELL’INTERO INVESTIMENTO 2020 E NON PIÙ ENTRO IL 75% DEI SOLI INVESTIMENTI INCREMENTALI, COME ERA FINO ALLO SCORSO ANNO. LA RICHIESTA DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO IL MODELLO TELEMATICO DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2020. SONO STATI STANZIATI 60 MILIONI DI SPESA.

L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aveva introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso”. La norma ha infatti ha inizialmente stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente. Successivamente, il

Decreto Rilancio ha portato questa percentuale al 50%.

In considerazione della novità, con la stessa norma è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio, che dovrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020. Va precisato che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide e, su di esse, il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, restituisce attualmente ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

Il sistema, il modello telematico e le relative istruzioni, saranno opportunamente adeguati alla nuova normativa prima dell’apertura della nuova finestra temporale, dal 1° al 30 settembre 2020, per l’invio delle comunicazioni telematiche per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020.

In sostanza, la variazione introdotta con la citata disposizione normativa, per l’anno 2020, riguarda esplicitamente due elementi:

1) la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;

2) la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento. Premesso quanto sopra, va anche chiarito che l’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.

Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Con la nuova disposizione normativa sono invece rimasti invariate:

- le tipologie di soggetti destinatari e le tipologie degli investimenti pubblicitari (cioè: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali); - le condizioni dell’agevolazione (l’u tilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislati vo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; il rispetto del limite massimo complessivo di spesa; il rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti de minimis; l’applicazione, per i profili non derogati dalla disposizione medesima, per quanto compatibili, delle norme recate dal regolamento di cui al D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).

NON RIENTRANO NELL’AGEVOLAZIONE:

• La realizzazione di grafica pubblicitaria;

• La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);

• Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;

• Spese per la produzione di volantini cartacei periodici;

• Siti web non registrati come testata giornalistica.

This article is from: