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A TUTTI I CALCIATORI E LE CALCIATRICI DILETTANTI “In vista della nuova stagione sportiva ed in considerazione dei fatti che hanno caratterizzato la fine del campionato, vogliamo sottolineare, ancora una volta, il divieto di scommesse ed il relativo obbligo di denuncia, anche per i calciatori dilettanti. Vi ricordiamo, infatti, che è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza. Rimane fermo il divieto, per tutti i tesserati, di scommettere presso soggetti non autorizzati, direttamente o attraverso interposta persona. I calciatori che vengano a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere tali comportamenti, inoltre, hanno l’obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della F.I.G.C.”. Dipartimento Dilettanti Associazione Italiana Calciatori
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Seppure in condizioni difficili e senza alcuna concessione da parte degli interlocutori istituzionali, l’AIC prosegue l’attività di assistenza e miglioramento dello status del calciatore dilettante. Nel 2000 l’AIC ha intrapreso la storica decisione di estendere la propria attività di tutela e supporto, iniziata nel 1968, anche ai calciatori dilettanti. È stato quindi dato il via ad un lavoro di confronto con la Lega Nazionale Dilettanti che ha portato, nella fase iniziale durata alcune stagioni, a risultati decisamente importanti: a) l’abolizione del vincolo per i calciatori over 25; b) la previsione obbligatoria e la tutela di accordi economici per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), Serie A, A2 e B del Calcio a 5 e Serie A e B del Calcio Femminile. c) la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che, pur senza avere valore di norma, individua con precisione materie di interesse comune e fissa dei principi guida ai quali l’AIC e soprattutto la LND dovranno conformare le rispettive attività istituzionali in previsione di possibili future modifiche regolamentari; d) la redazione di nuove norme finalizzate a garantire l’obbligatorietà dell’esecuzione delle delibere della CAE; e) la modifica dell’art. 107 NOIF nel senso che l’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori che hanno sottoscritto un regolare accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. è consentita nel solo caso in cui il modulo sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. Attualmente il confronto con la Lega Nazionale Dilettanti e con le altre componenti federali continua a vertere prevalentemente sull’eliminazione del vincolo per i calciatori dilettanti o, quantomeno, sulla sua riduzione ai 18 anni d’età. Un’ulteriore tavolo di concertazione è stato aperto per la revisione degli accordi economici, con la proposta di modifica dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., al fine di semplificare le procedure ed i termini di deposito degli accordi stessi.
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DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC Il Dipartimento Dilettanti AIC rappresenta un ramo interno dell’Associazione Italiana Calciatori che ha la specifica finalità di occuparsi dei calciatori e delle calciatrici dilettanti. L’attività effettuata e sviluppata dal Dipartimento è finalizzata a dare seguito ai principi cardine dello Statuto AIC ovvero: “... di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati e di intraprendere ogni iniziativa per il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che dilettantistico...”. Un po’ di storia Dal 10 aprile 2000 l’AIC ha esteso la propria tutela anche a tutti i calciatori Dilettanti, al Calcio Femminile e al Calcio a 5. Nel maggio del 2011, con l’elezione alla Presidenza di Damiano Tommasi, nasce il Dipartimento Dilettanti. Il Dipartimento viene inaugurato il 30 gennaio 2012 a Roma, alla presenza dei massimi esponenti del calcio italiano: il Presidente FIGC Abete, il Presidente LND Tavecchio, il Presidente della Lega Pro Macalli e il Presidente dell’AIA Nicchi. Conquiste In questi 10 anni l’AIC ha dato vita ad un lungo lavoro di confronto con le istituzioni e soprattutto con la Lega Nazionale Dilettanti attraverso il quale sono stati ottenuti a favore dei calciatori dilettanti risultati rilevanti: in primo luogo l’abolizione graduale del vincolo sportivo, poi la tutela dei rapporti economici. Per quanto riguarda il vincolo, lo storico accordo AIC/LND ha portato nel luglio 2004 l’età minima per ottenere lo “svincolo” a 25 anni. Sulla tutela degli accordi economici nel giugno 2003 è stata ottenuta l’importante conquista di avere reso il loro deposito presso la FIGC obbligatorio oltre ad essere state previste delle penalizzazioni nei confronti delle società inadempienti. 3
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Recentemente, infine, è entrata in vigore la modifica dell’art. 107 NOIF il quale ora prevede che l’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori che hanno sottoscritto un regolare accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter è consentita nel solo caso in cui il modulo sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. Struttura e obiettivi Il Dipartimento Dilettanti comprende al proprio interno il Calcio a 11, il Settore Calcio Femminile, il Settore Calcio a 5, l’ufficio legale e l’ufficio previdenziale, offrendo agli associati assistenza per la risoluzione delle problematiche relative ai rapporti economici con le società, informazioni su questioni inerenti il tesseramento e di carattere assicurativo nonché su tutte quelle materie di carattere normativo, previdenziale e fiscale che coinvolgono i calciatori. Il Dipartimento Dilettanti, inoltre, grazie ad una rete organizzata di collaboratori regionali, garantisce la sua presenza presso le squadre dilettanti su tutto il territorio nazionale. L’ufficio legale può contare su una rete di avvocati fiduciari che permette di dare assistenza ai calciatori in ogni regione d’Italia. Gli obiettivi principali del Dipartimento continuano ad essere l’abolizione del vincolo o, quantomeno, la sua ulteriore riduzione, ed il miglioramento della tutela sanitaria del calciatore dilettante
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Settore Calcio Femminile Il Settore Calcio Femminile opera all’interno del Dipartimento Dilettanti dell’Associazione Italiana Calciatori informando, assistendo e tutelando le giocatrici di tutte le categorie. Le squadre di club e le nazionali sono visitate personalmente dalla Responsabile e dai collaboratori regionali per creare sinergie divulgative e di sviluppo per il settore. Viene svolta un’importante opera di relazione e di confronto con la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Calcio Femminile e altre istituzioni nella gestione della normativa e dei rapporti politici necessari per il funzionamento del sistema. Per di più, attraverso l’ufficio legale del Dipartimento Dilettanti, vengono assistite le calciatrici nelle vertenze contro le società oltre che nello svolgimento delle pratiche assicurative e su ogni questione legale. Il calcio femminile ha un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’AIC e ha suoi rappresentanti nella Commissione Federale di Sviluppo e Promozione dell’attività femminile. La presenza del calcio femminile all’interno dell’AIC, consentito grazie al Decreto Melandri, ha rappresentato una crescita importante per la figura della calciatrice. Nel corso degli anni, a livello sindacale sono state raggiunte conquiste importanti: - l’assegno di liquidazione infortunio intestato direttamente alla calciatrice; - l’abolizione graduale del vincolo a 25 anni; - l’introduzione e la tutela dei rapporti economici, in base alla quale le società che non saldano le delibere della CAE riceveranno delle penalizzazioni a stagione in corso, o non verranno ammesse al campionato di competenza se la situazione di morosità persisterà oltre il 30 maggio di ciascuna stagione sportiva; - lo svincolo concordato di dicembre; - la ripartizione dell’infortunio in nazionale al 50% tra giocatrice e club; - la presenza a bordo campo dell’ambulanza durante le partite; - il gettone di presenza per le partite disputate con la maglia azzurra. 5
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Nel 2012 è stato fatto un ulteriore passo in avanti con la creazione del Settore Calcio Femminile che si prefigge l’obiettivo principale di informare, assistere e tutelare le giocatrici di tutte le categorie attraverso i suoi uffici, ed estende la sua attività visitando le squadre e le nazionali con la Responsabile e i collaboratori regionali per creare sinergie divulgative e di sviluppo per l’intero settore. La direzione futura mira a raggiungere degli obiettivi per un’attività maggiormente garantita e tutelata ed è rivolta anche ad un’opera di sensibilizzazione e promozione del movimento attraverso l’ufficio marketing e comunicazione. L’ obiettivo principale da raggiungere sicuramente sarà quello, attraverso l’impulso dato dalla Commissione, di riorganizzare il movimento concentrando tutte le attività legate al calcio femminile in un unico organismo, partecipato da tutti, ma sotto l’egida ed il controllo diretto della F.I.G.C., che dialoghi costantemente con gli altri Settori e con le Leghe. Settore Calcio a 5 Il Settore Calcio a 5 opera all’interno del Dipartimento Dilettanti dell’Associazione Italiana Calciatori informando, assistendo e tutelando i giocatori di Calcio a 5 di Serie A, A2, B e Femminile, ed anche i calciatori del settore Regionale. Il Settore svolge una fondamentale opera di relazione e di confronto con la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti e, in modo particolare, con la Divisione Calcio a 5 per la gestione di tutta la normativa che riguarda il rapporto giocatori di Calcio a 5/società. Con la riforma del calcio dilettantistico del 2002, che ha previsto l’abolizione graduale del vincolo sportivo e la tutela degli accordi economici, sono state introdotte le prime significative tutele per il giocatore di Calcio a 5. Prima fra tutte la disciplina specifica che prevede (art. 94 ter, comma 7 delle NOIF), per i soli giocatori di Calcio a 5 che svolgono attività a livello nazionale, la possibilità di sottoscrivere accordi economici pluriennali (per un massimo di tre stagioni sportive); in caso di accordo pluriennale è inoltre possibile inserire nell’accor6
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do stesso una ulteriore indennità rispetto al massimale previsto per i calciatori dilettanti. Questo meccanismo viene completato dalla previsione, per il giocatore di Calcio a 5 che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 30% della somma risultante dall’accordo depositato, di uno specifico svincolo per “morosità”. Nel 2011, poi, è stata introdotta la cosiddetta “variazione di tesseramento” (art. 118 delle NOIF), un vero e proprio “doppio tesseramento” che consente al calciatore dilettante, tesserato per una società di Calcio a 11, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, di tesserarsi per una diversa società di Calcio a 5 senza richiedere preventivamente il consenso alla società cedente. Tale possibilità è stata prevista anche per il giocatore di Calcio a 5 che intenda tesserarsi per una diversa società di Calcio a 11. L’evoluzione dello status professionale del giocatore di Calcio a 5 ed il continuo miglioramento della normativa che regola i rapporti fra giocatori di Calcio a 5 e società, sono i punti fermi sui quali il Settore sta concentrando i propri sforzi. Il Calcio a 5 ha un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’AIC, inoltre partecipa attivamente all’attività della Divisione Calcio a 5 attraverso la partecipazione costante ai Consigli Direttivi e alle riunioni istituzionali attraverso propri rappresentanti. Opera in continua sinergia con il Dipartimento Dilettanti e con l’Associazione Italiana Calciatori.
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LA PREVIDENZA PER GLI EX PROFESSIONISTI LA PREVIDENZA PER GLI EX PROFESSIONISTI
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LA PREVIDENZA Fino al 1973 per i calciatori professionisti non era prevista una vera e propria tutela previdenziale. L’Associazione Calciatori ha proposto una soluzione, chiedendo formalmente che i calciatori venissero iscritti all’E.N.P.A.L.S., viste le notevoli affinità esistenti tra le prestazioni rese dai calciatori e quelle degli altri lavoratori dello spettacolo. Il legislatore ha accolto la proposta e con la legge 14/06/1973, n. 366, è stato disposto, all’art. 1, che l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’E.N.P.A.L.S. fosse estesa ai calciatori vincolati da contratto con le società professionistiche. Attualmente le norme prevedono, per i calciatori che hanno sottoscritto il primo contratto da professionista entro il 31/12/95, per l’acquisizione del diritto contributivo, il versamento di un numero di contributi compresi tra i 3.600 ed i 5.200, a seconda della data di sottoscrizione del primo contratto. Anzianità assicurativa e contributiva Almeno un contributo entro il 31/12/1995
Requisito contributivo e anagrafico - Compimento dei 53 anni e 3 mesi - 20 anni di assicurazione e contribuzione Enpals - Sistema applicato: Misto
Per i calciatori che hanno stipulato il primo contratto da professionista a partire dal 01/01/1996 il requisito pensionistico si raggiunge soddisfacendo i requisiti riportati nella tabella riassuntiva a fianco.
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LA PREVIDENZA PER GLI EX PROFESSIONISTI LA PREVIDENZA PER GLI EX PROFESSIONISTI
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Anzianità assicurativa e contributiva Primo contributo dopo l’ 01/01/1996
Requisito contributivo e anagrafico Per i lavoratori che hanno il primo versamento in data successiva al 1° gennaio 1996 il sistema previdenziale è contributivo. Il diritto alla pensione è conseguito in presenza dei seguenti requisiti: 1. un’anzianità assicurativa minima di anni 20 2. l’importo della pensione maturata non inferiore all’assegno sociale (euro 447,00) moltiplicato per 1,5 (decreto “Salva Italia”, art. 24, comma 7) 3. 5200 contributi versati 4. età minima di 66 anni e 3 mesi* *Nei casi in cui l’importo maturato fosse inferiore al punto 2 si può accedere al pensionamento al raggiungimento del settantesimo anno di età con un’anzianità contributiva/assicurativa non inferiore ai 5 anni. È previsto il requisito anagrafico di 63 anni e 3 mesi con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, vincolato all’ammontare mensile della prima rata di pensione che deve risultare non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (decreto “Salva Italia”, art. 24, comma 11)
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LA PREVIDENZA PER GLI EX PROFESSIONISTI
LA PREVIDENZA PER GLI EX PROFESSIONISTI LA PREVIDENZA PER GLI EX PROFESSIONISTI
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Specificità per lo sportivo professionista Per i calciatori che hanno sottoscritto il primo contratto dopo il 01/01/1996, in considerazione del fatto che la norma consente di anticipare l’età pensionabile (di 1 anno ogni 4 di versamento con la qualifica di sportivo professionista) tutti i riferimenti anagrafici potranno essere anticipati di 2-3-4 anni fino ad un massimo di 5 anni con 20 anni di contribuzione. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto l’adeguamento dell’età pensionabile all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat. In pratica, se la vita media della popolazione aumenta, ci sarà un adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione. È stato fissato per il triennio 2013/2015 un innalzamento forfetario, per tutte le prestazioni professionistiche, di tre mesi. In caso di interruzione o di cessazione dell’attività di sportivo professionista, il calciatore può proseguire volontariamente l’assicurazione obbligatoria per maturare e/o migliorare la misura della pensione. Il calciatore prima di iniziare la carriera professionistica, o molto più di frequente, al termine della stessa, può intraprendere un’altra attività lavorativa e versare quindi contributi presso altri Istituti Previdenziali (I.N.P.S., Fondi Speciali, Casse Autonome dei liberi professionisti, ecc.). In questo caso la legge prevede la possibilità di ricongiungere i contributi versati come sportivo con quelli versati presso altri Enti. I calciatori che hanno giocato come professionisti negli anni precedenti al 1973 o quelli a cui le società non hanno versato i contributi dovuti e che sono caduti in prescrizione, possono inoltrare domanda di riscatto per i periodi in oggetto. Dalla stagione sportiva 2003/2004 l’Aic ha voluto con insistenza una modifica regolamentare che prevede per le Società professionistiche, ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza, l’obbligo di dimostrare l’assenza di debiti contributivi nei confronti dell’E.N.P.A.L.S. e del Fondo Indennità di fine carriera o, in alternativa di inoltrare all’Ente previdenziale la domanda di rateizzazione del debito maturato. Ha inoltre ottenuto dall’E.N.P.A.L.S., per tutti i calciatori iscritti presso l’Ente, la possibilità di controllare il pro10
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prio estratto contributivo, correggere eventuali errori nella registrazione dei contributi e segnalare quelli non versati, entrando direttamente nella rete internet. Al riguardo è necessario contattare l’AIC che, in base ad una convenzione sottoscritta con l’INPS/E.N.P.A.L.S., può verificare l’estratto contributivo direttamente via web. Se, • vuoi controllare il tuo estratto contributivo in tempo reale, collegandoti in internet; • vuoi sapere se le Società in cui hai giocato hanno versato regolarmente i contributi; • vuoi avere la certezza di avere soddisfatto il requisito contributivo e/o anagrafico o vuoi sapere quanto ti manca per raggiungerlo;… … devi solamente collegarti al sito www.assocalciatori.it e scaricare il modello di delega, compilarlo e spedirlo in Associazione allegandovi una fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. Oltre a una risposta informativa riguardante la tua situazione previdenziale, potrai in futuro, registrandoti all’indirizzo http://enpals.assocalciatori.it/quanto.php ed inserendo i tuoi dati contributivi, effettuare un conteggio dell’importo della pensione maturato. Ricordiamo infine che il tesserino Enpals non è più attivo da quando l’Ente è entrato a far parte dell’Inps. Dovrai pertanto richiedere il nuovo codice pin all’indirizzo http://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp e da qui potrai visualizzare tutti i contributi versati anche in casse diverse. Se, • vuoi avere dei chiarimenti, approfondimenti o informazioni in materia previdenziale; • vuoi inoltrare domanda di prosecuzione volontaria, di riscatto, di ricongiunzione o di pensione;… … devi contattare telefonicamente l’Associazione Italiana Calciatori, che sarà in grado di chiarire ogni tuo dubbio in materia pensionistica. 11
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SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (Art. 32 BIS NOIF) 1) Svincolo del calciatore Tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) hanno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati, al Dipartimento ed alla Divisione di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F.. 2) Lo svincolo ed i successivi tesseramenti È importante sottolineare che tutti i calciatori che hanno già chiesto ed ottenuto nelle stagioni precedenti lo svincolo per decadenza del tesseramento, sono automaticamente svincolati al 30 giugno di ogni stagione sportiva successiva. Pertanto, poiché il calciatore risulterà svincolato, dal 1 luglio di ogni stagione, ai fini del nuovo tesseramento sarà sufficiente la semplice sottoscrizione dell’apposito modulo federale. 3) Come richiedere lo svincolo Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. In ogni caso devono pervenire ai Comitati, ai Dipartimenti e alla Divisione competenti, entro il 30 luglio. Le richieste devono essere redatte in duplice copia ed inviate per mezzo di una lettera raccomandata A.R. o di un telegramma sia alla società di appartenenza che ai Comitati, al Dipartimento ed alla Divisione competenti. 4) A chi inviare la richiesta I calciatori tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) devono inviare la richiesta di svincolo al Dipartimento Interregionale (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma).
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I calciatori tesserati con societĂ partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, A2, B e A Femminile di Calcio a 5 devono inviare la richiesta di svincolo alla Divisione Calcio a 5 (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma). Tutti gli altri calciatori/calciatrici devono inviare la richiesta di svincolo ai rispettivi Comitati Regionali. 5) Impugnazione del provvedimento Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento su Comunicato Ufficiale.
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(firma del calciatore)
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SVINCOLO PER RINUNCIA E ACCORDO ECONOMICO (ART. 107 NOIF) L’AIC ha conseguito un obiettivo di primaria importanza per tutti i calciatori e calciatrici dilettanti che sottoscrivono un accordo economico (Serie D e Serie A e B di Calcio Femminile e di Serie A1, A2 e B Calcio a 5). Il nuovo testo dell’art. 107 delle NOIF, infatti, prevede che in caso di inserimento nelle liste di svincolo suppletive (1-17 dicembre), lo svincolo sarà efficace nel solo caso in cui l’inclusione sia concordata con il calciatore, che dovrà sottoscrivere la lista per accettazione. Pertanto è stata assicurata la piena tutela degli accordi economici stipulati e depositati dai calciatori, i cui nominativi non potranno più essere inseriti a discrezione delle società nelle liste di svincolo suppletive. Il testo dell’art. 107, comma 1, delle NOIF (contrassegnato in grassetto), è così formulato: «La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un regolare accordo ai sensi dell’art. 94 ter è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi Società. Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori “giovani tesserati” con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive». In conclusione, è quindi da ricordare che solo con la firma dei calciatori interessati le liste di svincolo suppletive faranno venir meno il tesseramento, e quindi la validità dell’accordo economico, dei calciatori medesimi. 15
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SVINCOLO PER ACCORDO ART. 108 (NOIF) 1. Le Società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati, Dipartimento e Divisione della L.N.D. entro venti giorni dalla data di sottoscrizione e comunque entro il 30 giugno. 2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato, Dipartimento o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. In caso di mancato inserimento nelle liste di svincolo senza che il competente Comitato, Dipartimento o Divisione abbia provveduto alla restituzione dell’accordo, il calciatore potrà adire la Commissione Tesseramenti impugnando il relativo Comunicato, nel termine di 7 giorni dallo stesso. 16
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ Art. 109 (NOIF) 1. Il calciatore tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, se non prende parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato, Dipartimento o Divisione competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata ai medesimi Comitato, Dipartimento o Divisione. 3. In caso di rigetto della richiesta il calciatore potrà ricorrere alla Commissione Tesseramenti, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
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ACCORDI ECONOMICI PER I CALCIATORI DEI CAMPIONATI NAZIONALI DELLA L.N.D. 1) L’accordo economico I calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive. Ricordiamo che la sottoscrizione dell’accordo, ai sensi degli artt. 29 punto 3 e 94 ter punto 2 NOIF, è obbligatoria. Gli accordi possono prevedere la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e voci premiali (legate alla partecipazione all’attività agonistica) o, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in 10 rate mensili di uguale importo. 2) Deposito dell’accordo Gli accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso il Dipartimento o la Divisione di competenza, con le seguenti modalità: a) entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, con contestuale comunicazione al calciatore, se il deposito avviene a cura della società; b) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, se il deposito avviene a cura del calciatore, che quindi ha 10 giorni in più per depositare l’accordo nel caso in cui non vi provveda la società. N.B.: il mancato deposito dell’accordo economico ne determina l’invalidità, pertanto è essenziale che il calciatore all’atto della sottoscrizione ritiri la sua copia e provveda immediatamente all’invio della stessa al Dipartimento o alla Divisione competente. La validità dell’accordo cessa in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva. L’AIC ha concordato con la L.N.D. di deferire per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva tutte quelle società che, previa segnalazione del calciatore, si rifiuteranno di sottoscrivere l’accordo economico. 18
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3) Limiti dell’accordo Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,97 al giorno per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per un massimo di 45 giorni se relativi alla fase di preparazione all’attività stagionale. Per quanto concerne l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, gli accordi non potranno prevedere somme superiori ad euro 77,47 per ciascuna prestazione. Nel caso in cui venga invece concordata l’erogazione di una somma lorda annuale, l’accordo non potrà prevedere un importo superiore ad euro 25.822,00. 4) Accordo economico nel Calcio a 5 La Divisione calcio a 5, d’intesa con la LND, ha predisposto un modello di accordo economico specifico per il calcio a 5. I calciatori tesserati per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, infatti, possono concordare l’erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. In caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore. Dalla stagione sportiva 2014/2015 è stata inserita una clausola penale nell’accordo economico (art. 5), pari al doppio o al triplo del compenso pattuito, che prevede il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento alla società nel caso in cui il calciatore richieda ed ottenga un trasferimento internazionale, durante la vigenza dell’accordo stesso, in contrasto con la società. 5) Accordi in contrasto con le norme Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia gli accordi che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
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CAMPIONATI NAZIONALI DIVISIONE CALCIO A CINQUE - ACCORDO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 94 ter NOIF La Società…………………………………………………………………………..con sede in……………………………………………………..………………………………………..
ACCORDO ECONOMICO Stagione Sportiva 2014/2015 Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il calciatore/calciatrice ‘’non professionista’’ sottoindicati, si conviene quanto segue: Società........................................................................................Sede.............................................................. N° P.IVA........................................................ rappresentata da.............................................................................................................................. qualifica.......................................................................... Cognome e Nome del calciatore/Calciatrice……..................................................................................................................................................................... Data e Luogo di Nascita..................................................................................................................Cod. Fisc.......................................................................... Domicilio ...........................................................................................................................................Matricola F.I.G.C. .......................................................... Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra.............................................................................................................................si impegna, nella sua qualità di calciatore/calciatrice ‘’non professionista’’ (come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), ex art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività nelle squadre della Società .............................................................a decorrere dal ...................................................... e fino al 30 giugno.......................... escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato. Art. 2 - La Società si impegna ad assicurargli/le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status di ‘’non professionista’’, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, ed a corrispondere al Sig./alla Sig.ra (indicare l’importo lordo)......................................................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. oppure in via alternativa e non concorrente Euro giornalieri .............................................. ( …..................................................................................................................................................................), a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF; Euro giornalieri .............................................. ( ......................................................................................................................................................................), a titolo di rimborso forfettario di spesa, nel rispetto di massimali previsti all’art. 94 ter, 3 e 5 NOIF; Euro ............................................................... ( ......................................................................................................................................................................), per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punto 4. Art. 3 - in nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D.. Il calciatore/la calciatrice è tenuto, in caso di inottemperanza della società all’accordo depositato, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D.. Art. 4 - Il calciatore/la calciatrice partecipante al Campionato di serie A, A2 e B del Calcio a Cinque che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 30% dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità nel termini e con le modalità stabilite all’art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. Art. 5 - La Società si impegna ad erogare la somma prevista nell’accordo economico, in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. In caso di svincolo a norma dell’art. 106 comma 1 la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia dello stesso svincolo. Art. 6 - Ove nell’accordo economico depositato sia stata pattuita l’erogazione di una somma lorda mensile, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva, l’importo concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza. Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva, e si siano protratti oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l’accordo corrispondendo comunque le mensilità sino ad allora maturate. Art. 7 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società. Art.8 - Le norme statutarie e regolamentari della FIGC, nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra LND e AIC, s’intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo. Luogo e data.......................................................... ............................................................................... Per la Società
............................................................................... Il calciatore/La calciatrice
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli art. 3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano specificatamente ............................................................................... Per la Società
............................................................................... Il calciatore/La calciatrice
N.B. - Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Seria A, A2 e B del Calcio Femminile, a cura della Società rispettivamente presso il Dipartimento Interregionale (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma), la Divisione Calcio a Cinque (Via Po 24-00198 Roma) e il Dipartimento Calcio Femminile (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma) entro il quindicesimo giorno successivo alla data di stipulazione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere fatto dal calciatore entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In entrambi i casi, il deposito dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data del nuovo tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati. Un’ulteriore copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore/calciatrice al momento della stipulazione.
via……………………………………………………………..CAP……………………………CF/PI………………………………………………………………..……………………….. rappresentata da …………………………………………………………………………………….qualifica…………………………………………………………………….……........ affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 (nel prosieguo definita per brevità la “Società”) ; e il Calciatore/Calciatrice ............…………………………………………………………………………………Matricola FIGC…………………………………………………..…. nato/a a.............................................................................il …………………………………………………Cod.Fisc…………………………………………………………………. domiciliato/a a ………………………………………….……………in via……………………………………………………………………………………….CAP…………………….. (nel prosieguo, per brevità, l’”Atleta”)
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Premesso
che l’Atleta è tesserato con la Società ai sensi della vigente normativa federale;
che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di rimborso da parte della Società, a favore dell’Atleta, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa e ogni altra voce premiale prevista dalla normativa federale in occasione dell’attività agonistica; Convengono quanto segue Art. 1 - L’Atleta……………………………………… nel rispetto delle normative federali, parteciperà all’attività agonistica nelle squadre della Società ……………………………………………………………………...dal.................................................................... e fino al 30 giugno…………………………………………….. e la Società, anche in considerazione della durata pluriennale del presente accordo 1, si impegna ad assicurare all’Atleta le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, e a corrispondergli i seguenti importi annui lordi: Euro………………………………….(………………………………………………………), per la stagione sportiva......................................: Euro………………………………….(………………………………………………………), per la stagione sportiva......................................: Euro………………………………….(………………………………………………………), per la stagione sportiva......................................: oppure, in via alternativa e non concorrente, Euro giornalieri…………………………………………….(…………………………………………………………………………………………………………………...), a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art.94 ter NOIF; Euro giornalieri……………………………………………..(………………………………………………………………………………………………………..…………), a titolo di rimborso forfettario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5, NOIF; Euro…………………………………………………………(……………………………………………………………………………………………………………….….), per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all’art.94 ter. Art. 2 – Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società è la sola responsabile del buon fine del presente accordo economico, con esclusione di qualsiasi responsabilità della LND o della FIGC. Art. 3 – In caso di previsione di una somma annua, la Società si impegna ad erogarla in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. In caso di previsione di somme pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfetario di spesa e voci premiali per ciascuna gara, la Società si impegna ad erogare i relativi importi al termine del mese di maturazione. Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. m), d.p.r. 917/86, e successive modificazioni. Art. 4 – In caso di previsione di una somma lorda annuale, qualora l’Atleta non abbia fornito le previste prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo in relazione ai periodi di assenza o di ridotta attività. In caso di malattia o infortunio dipendente invece dall’attività sportiva protrattisi per oltre sei mesi, la Società avrà la facoltà di risolvere comunque il presente accordo economico, corrispondendo all’Atleta unicamente le somme sino ad allora maturate. Art. 5 - In caso di inadempimento della Società, l’Atleta potrà esclusivamente adire la competente Commissione Accordi Economici della LND, ai sensi della normativa federale, anche ai fini della declaratoria dello svincolo per morosità nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme federali e regolamentari. Laddove l’Atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la Società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore, professionista o non professionista, con un club di una federazione estera, sarà tenuto - anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori - al pagamento in favore della Società di una penale pari al [ ] doppio [ ] triplo (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’Atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano, o meno, maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili. Art. 6 – A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, e l’Atleta nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società. Art. 7 – Le norme statutarie e regolamentari della FIGC nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra LND e AIC, si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo. Luogo e data…………………………………. La società (Timbro e Firma) ___________________________________
L’Atleta ___________________________________
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del e di accettare il contenuto delle clausole previste dagli artt. 2 (mancata responsabilità di FIGC e LND), 4 (riduzione dei compensi e risoluzione), 5 (rimedi e penale) e le approvano specificatamente. La società (Timbro e Firma) __________________________________
L’Atleta ____________________________________
Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato dalla Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa federale. Qualora la Società non provveda al deposito entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, l’Atleta potrà provvedervi direttamente nei successivi 10 giorni. Il presente accordo è privo di efficacia qualora non ne sia effettuato il deposito entro e non oltre i termini. Un’ulteriore copia del presente accordo, debitamente sottoscritta, è trattenuta dall’Atleta.
1 – COPIA PER IL DEPOSITO FEDERALE Divisione Calcio a 5- Via Po 24-00198 Roma
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NORMATIVA E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO ECONOMICO NORMATIVA E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO ECONOMICO
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IL FISCO PER IL CALCIATORE DILETTANTE Dalla stagione sportiva 2002/2003, le calciatrici partecipanti ai campionati di Serie A e B, i calciatori partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti e a quelli di Serie A, A2 e B del Calcio a 5, possono sottoscrivere con le rispettive società un accordo economico. Più in generale, tutti i calciatori/calciatrici dilettanti che, a prescindere dalla categoria di appartenenza, percepiscono compensi a titolo di rimborso spese o comunque denominati devono attenersi ad una particolare normativa da un punto di vista fiscale. Di seguito proponiamo un vademecum snello che è indirizzato a tutti i calciatori/calciatrici dilettanti che percepiscono compensi a qualsiasi titolo nello svolgimento dell’attività agonistica. Norme Organizzative Interne Figc L’art. 29, comma 3 delle NOIF, prevede che “i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”. L’art. 94 ter, comma 6 delle NOIF, consente l’erogazione, da parte di una società partecipante ai Campionati Nazionali della L.N.D., di una somma lorda annuale, che risulti non superiore ai 25.822,00 euro. L’art. 94 ter, comma 7 delle NOIF, prevede, in deroga a quanto stabilito e solo per i giocatori di calcio a 5 che sottoscrivono accordi economici pluriennali, la possibilità di inserire nell’accordo economico una ulteriore indennità. Testo Unico delle Imposte sui Redditi Difficile pensare al fisco in Italia come ad un amico e in particolare in questo periodo storico ma, questo concetto, non vale per lo sport dilettantistico e gli sportivi. Le norme fiscali riconoscono infatti la funzione sociale e il contributo a sostegno del ruolo istituzionale dello Stato in campo sportivo, della salute e della prevenzione delle malattie che lo sport di base da sempre svolge fianco a fianco dello Stato e delle sue strutture decentrate. 21
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In questa direzione si colloca l’impianto normativo che regolamenta la tassazione dell’attività dilettantistica, sia in capo alle associazioni che agli sportivi dilettanti. L’art. 69, comma 2, del TUIR prevede che “le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67” cioè quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche “non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. Per quanto riguarda le somme che eccedono il limite d’importo non soggetto ad imposizione, l’art. 25 comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che su tali somme le società eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d’imposta per l’ulteriore importo di euro 20.658,28. La ritenuta è a titolo d’acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. In sostanza, i redditi imponibili, al netto cioè dell’importo escluso dalla formazione del reddito (7.500 euro), vengono distinti ai fini dell’imposizione in due fasce: fino ad euro 20.658,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo di acconto. Pertanto, i redditi di cui all’art. 67 (Redditi diversi), comma 1, lettera m) del TUIR, sono assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità: • fino al limite di 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito e quindi non tassati; • oltre il limite di 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; • oltre il limite di 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto. Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a titolo d’imposta che di acconto, la ritenuta è operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (art. 13 del TUIR), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito: quindi attualmente il 23%, oltre alle addizionali. Il calciatore dilettante In materia di erogazione e tassazione delle somme ai calciatori per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, armonizzando la normativa fiscale con quella della FIGC, è evidente che: 22
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• fino al limite di 7.500 euro sono escluse dalla formazione del reddito; • oltre il limite di 7.500 euro e fino a 25.822 euro (limite massimo consentito dall’art. 94 ter NOIF per gli accordi annuali) sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta, con applicazione dell’aliquota del 23% oltre le addizionali di compartecipazione all’Irpef; • oltre il limite di 28.158,28 euro (nel caso degli accordi pluriennali, previsti per il calcio a 5) sono soggette a ritenuta a titolo d’acconto, con applicazione dell’aliquota del 23% maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’Irpef. L’importo di 7.500 euro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile del calciatore dilettante, è riferito all’anno solare; da ciò consegue, per il calciatore che sottoscrive un accordo economico in estate, l’obbligo di certificare alla società le somme già percepite nel medesimo anno solare. Potrebbe verificarsi l’eventualità che il calciatore abbia già utilizzato, integralmente o parzialmente, nei primi sei mesi dell’anno, la somma esente da imposizione, con la conseguenza di non poterne beneficiare o beneficiarne parzialmente nel periodo da luglio a dicembre dello stesso anno. Lo sportivo dilettante considerato fiscalmente a carico fino a 30mila euro L’agevolazione consente ad uno sportivo, con un reddito per attività sportiva dilettantistica di 30mila euro, di essere considerato a carico del familiare o del coniuge. Rispetto quindi al normale limite di legge fissato ad euro 2.840,51 gli sportivi dilettanti beneficiano di speciali agevolazioni. Questo beneficio è dovuto al fatto che lo sportivo dilettante, che percepisce compensi per l’attività sportiva fino a 28.158,28 euro, può essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo non supera questo importo maggiorato del limite di 2.840,51 euro valido per qualunque altro soggetto. Il legislatore ha previsto norme speciali per la tassazione dei redditi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica, in particolare, non costituiscono reddito fino a 7.500, se erogati da una società regolarmente riconosciuta; sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota pari a quella applicata al primo scaglione di reddito (23%) oltre alle addizionali di compartecipazione; sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (sempre con aliquota del 23% oltre le addizionali). L’ulteriore beneficio (in aggiunta a quello dell’applicazione di aliquote fiscali vantaggiose, a parità di reddito, rispetto 23
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alle altre categorie di percettori) è garantito dal disposto che prevede che la parte di imponibile soggetta a ritenuta a titolo d’imposta, cioè sui 20.658,28 euro eccedenti i 7.500 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Non vi è dubbio interpretativo al riguardo, tanto che nelle istruzioni del modello 730/2013, è la stessa agenzia delle Entrate ad affermare che “La parte dell’imponibile assoggettato a ritenuta d’imposta” e quindi i 20.658,28 euro eccedenti i 7.500 euro che non costituiscono reddito “concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito”. Non è nemmeno tenuto alla dichiarazione dei redditi il contribuente sportivo dilettante che possiede esclusivamente compensi per attività sportive dilettantistiche per importi uguali o inferiori a 28.158,28 euro, fermo restando che sulle somme eccedenti i 7.500 euro è prevista una ritenuta d’imposta. L’importo di 2.840,51 euro per essere considerati a carico è invariato dal 1994: da quasi 20 anni. Nel frattempo è stata adeguata solamente la valuta. Alcuni importi fiscalmente tangibili sono passati indenni agli interventi degli ultimi anni. Per il Fisco, al superamento del limite di 236,71 euro al mese (2.840,51 euro all’anno), il familiare non può più essere considerato a carico. A tutt’oggi rimane valido che le persone che nell’anno fiscale abbiano percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, non possano essere considerate fiscalmente a carico, ferme restando alcune eccezioni, quale quella per gli sportivi dilettanti che possono essere a carico, a condizione che il reddito complessivo non superi l’importo di 30.998,79 euro. Il superamento del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico, fa perdere le detrazioni per l’intero anno. Tabella annua lordo/netto Raffrontando ed incrociando la normativa statuale con quella della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in materia di erogazione e tassazione delle somme erogate dalle società/associazioni dilettantistiche ai propri calciatori, è evidente che: 1. fino al limite di 7.500 euro sono escluse dalla formazione del reddito e quindi non tassate; 24
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2. oltre il limite di 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta, applicando un’aliquota del 23%, maggiorata dalle addizionali Regionale e Comunale (1,43%). 3. oltre il limite di 28.158,28 euro (nel caso degli accordi pluriennali, previsti per il calcio a 5) sono soggette a ritenuta a titolo d’acconto, con applicazione dell’aliquota del 23% maggiorata dalle addizionali Regionale e Comunale (1,43%). È necessario ricordare che l’importo di 7.500 euro che non concorre alla formazione del reddito imponibile per il calciatore dilettante è riferito all’anno solare; da ciò consegue per il calciatore che sottoscrive un accordo economico in estate, l’obbligo di certificare alla società le somme già percepite nel medesimo anno solare. Potrebbe infatti verificarsi l’eventualità per il calciatore di aver già esaurito, nel periodo gennaio/giugno, integralmente o parzialmente la somma non imponibile, con la conseguenza di poter beneficiarne eventualmente per la sola parte residuale, entro dicembre dello stesso anno. In presenza di più associazioni sportive dilettantistiche il calciatore/calciatrice deve autocertificare, all’atto del pagamento, eventuali compensi della stessa natura, per la verifica del raggiungimento del suddetto limite (C.M. 19.6.2001, n. 60/E). L’aliquota delle addizionali regionale e comunale computate nella tabella sono dello 1,23% e 0,20%, che sono la parte comune a tutte le Regioni e Comuni d’Italia. Nel limite di 28.128 euro, le somme incassate dai calciatori/calciatrici dilettanti, derivanti dalla sottoscrizione di un accordo economico, non subiscono altra imposizione in quanto comprese nella fascia dei redditi tassati a titolo d’imposta: la cifra netta riportata nella tabella non subisce alcuna decurtazione in quanto non è cumulabile ai fini dell’imposizione fiscale con gli altri redditi eventualmente percepiti dal calciatore. Quando invece si percepisce un compenso maggiore, tale differenza viene tassata a titolo d’acconto e, pertanto, rientra nella base imponibile IRPEF andando ad aumentare il reddito complessivo del calciatore. L’attività dilettantistica e la previdenza La configurazione delle somme percepite dai calciatori/calciatrici dilettanti nei redditi diversi, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali alle società e associazioni sportive dilettantistiche, così come stabilito dalle circolari INPS n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 21 del 30 gennaio 2003 e n. 42 del 26 febbraio 2003. 25
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TABELLA LORDO/NETTO Importo Lordo Fino a 7.500,00 8.161,64 8.823,28 9.484,91 10.146,55 10.808,19 11.469,83 12.131,47 12.793,11 13.454,74 14.116,38 14.778,02 15.439,66 16.101,30
No Imponibile reddito Fiscale 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00 661,64 1.323,28 1.984,91 2.646,55 3.308,19 3.969,83 4.631,47 5.293,11 5.954,74 6.616,38 7.278,02 7.939,66 8.601,30
Ritenute Fiscali
Importo Netto
Importo Lordo
0,00 161,64 323,28 484,91 646,55 808,19 969,83 1.131,47 1.293,11 1.454,74 1.616,38 1.778,02 1.939,66 2.101,30
7.500,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 9.500,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00
16.762,94 17.424,57 18.086,21 18.747,85 19.409,49 20.071,13 20.732,76 21.394,40 22.056,04 22.717,68 23.379,32 24.040,96 24.702,59 25.364,23 25.822,00
No Imponibile reddito Fiscale 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
9.262,94 9.924,57 10.586,21 11.247,85 11.909,49 12.571,13 13.232,76 13.894,40 14.556,04 15.217,68 15.879,32 16.540,96 17.202,59 17.864,23 18.322,00
Ritenute Fiscali
Importo Netto
2.262,94 2.424,57 2.586,21 2.747,85 2.909,49 3.071,13 3.232,76 3.394,40 3.556,04 3.717,68 3.879,32 4.040,96 4.202,59 4.364,23 4.476,06
14.500,00 15.000,00 15.500,00 16.000,00 16.500,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 18.500,00 19.000,00 19.500,00 20.000,00 20.500,00 21.000,00 21.345,94
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RECUPERO DEGLI IMPORTI NON PERCEPITI E SVINCOLO PER MOROSITÀ NEL CALCIO A 5 1) Recupero degli importi non percepiti Nel caso in cui la società non corrisponda gli importi previsti dall’Accordo Economico a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, “voci premiali” o la somma lorda annuale concordata, il calciatore può rivolgersi alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D.. La C.A.E. è competente ad accertare in prima istanza l’esistenza dei crediti e le sue decisioni possono essere impugnate innanzi Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E. deve essere effettuato dalla società entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. In entrambi i casi, decorso inutilmente il termine di 30 giorni si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, e cioè la penalizzazione di 1 o più punti in classifica da scontare nel campionato in corso. Inoltre, se le decisioni della C.A.E. divenute definitive entro il 31 maggio o le decisioni del Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio rimarranno ancora non eseguite nel corso della stagione, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della L.N.D. della stagione sportiva successiva. 2) Richiesta di svincolo nel Calcio a 5 Per le società di Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla decisione della C.A.E. o, in caso d’appello, del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche, il calciatore che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 30% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla C.A.E. della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’articolo 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche nel termine di 7 giorni dalla comunicazione.
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RICHIESTA SVINCOLO PER MOROSITÀ (Art. 94 ter N.O.I.F.)
(Per calciatori partecipanti al Campionato di Serie A, A2 e B del Calcio a 5 che, nel termine di 30 giorni dalla decisione della C.A.E. o, in caso di successiva impugnazione, dalla decisione della C.V.E., non abbiano ottenuto il saldo dei crediti arretrati da parte della società)
Raccomandata A.R. Data......................................
Spett. Commissione Accordi Economici Lega Nazionale Dilettanti Piazzale Flaminio, 9 00196 ROMA Spett.le Società Via Città OGGETTO: Richiesta svincolo per morosità ai sensi art. 94 ter punto 11 N.O.I.F. Il Sig.................................................................................., domiciliato in ..................................................................................., Via ...................................................................................., e-mail ..............................................................................................., espone quanto segue: • Per la stagione sportiva 201…/201… è tesserato con la società ............................................. militante nel campionato di Serie ..... di Calcio a 5, con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter punto 6 delle N.O.I.F. che prevede il compenso globale annuo lordo di € ................................ • In data ……..............., la Commissione Accordi Economici/Commissione Vertenze Economiche ha condannato la società ………………..….. a corrispondere al calciatore la somma di € ……………………… Ciò premesso, poiché il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 11 N.O.I.F. è decorso senza che la società abbia dato esecuzione alla decisione della C.A.E./C.V.E., chiede pertanto a codesta spettabile Commissione la concessione dello svincolo per morosità. Distinti saluti.
---------------------------------------------- (Il calciatore)
Allegati per la C.A.E.: 1) 2) 3) 4)
Ricevuta della raccomandata spedita contestualmente alla società; Copia dell’accordo economico depositato; Copia decisione C.A.E o C.V.E. Attestazione versamento tassa di € 100,00 da inviare a mezzo vaglia postale all’indirizzo della CAE
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PROTOCOLLO D’INTESA AIC e LND hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che, data l’importanza dei principi in esso contenuti, rappresenta il coronamento di un processo, certamente non portato a conclusione, iniziato oltre tre stagioni addietro. Questo contributo consiste nella redazione di un testo che, pure senza avere valore di norma, individua con precisione materie di interesse comune e fissa dei principi guida ai quali l’AIC e soprattutto la LND dovranno conformare le rispettive attività istituzionali in previsione di possibili future modifiche regolamentari. In particolare, sottolineiamo l’affermazione di due concetti di estrema importanza: a) l’impegno di società e calciatori/calciatrici ad osservare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di un Accordo Economico; b) il principio secondo cui «le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei». PROTOCOLLO D’INTESA TRA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI La Lega Nazionale Dilettanti (di seguito indicata come L.N.D.) e l’Associazione Italiana Calciatori (di seguito indicata come A.I.C.) in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, PREMESSO
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LND E AIC PROTOCOLLO D’INTESA TRA LND E AIC
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- che tra di esse sono in corso da tempo periodiche e costruttive attività di consultazione e di studio che hanno già comportato, con risultati soddisfacenti per entrambe, una diversa e più confacente conformazione del rapporto società-calciatori/calciatrici dilettanti; - che, in particolare, attraverso modifiche apportate alle Norme Organizzative Interne Federali e al Regolamento della L.N.D., si è infatti pervenuti all’abolizione del vincolo a tempo indeterminato e alla previsione di accordi economici tra calciatori/calciatrici e società disputanti i Campionati Nazionali Dilettanti; - che, a tale ultimo proposito, è stata costituita un’apposita Commissione Accordi Economici (C.A.E.), con annesso regolamento di procedura, che allo stato ha già deliberato su oltre trecento controversie; - che esse hanno individuato ulteriori materie di interesse comune che intendono sin d’ora fissare in principi guida su cui conformare le rispettive attività istituzionali, anche in previsione di future modifiche regolamentari, ferme restando in ogni caso le competenze e le prerogative della F.I.G.C.. Tanto premesso, le stesse CONVENGONO di individuare le seguenti materie di interesse comune e di fissare i principi e le regole meglio appresso specificati, ai quali dovrà conformarsi il rapporto tra le società affiliate alla LND e i calciatori/calciatrici dilettanti: 1. Le Società ed i calciatori/calciatrici sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., e si impegnano reciprocamente a raggiungere ogni possibile intesa finalizzata al migliore svolgimento dell’attività sportiva, alla luce della categoria in cui militano e compatibilmente con gli impegni extra-sportivi degli atleti. 2. Le società e i calciatori/calciatrici che sottoscrivono un Accordo Economico si impegnano ad osservare i
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rispettivi obblighi in esso contenuti. Le società si impegnano, in particolare, ad osservare le obbligazioni assunte. I calciatori, da parte loro, si impegnano a disputare le gare ufficiali ed a prestare la loro disponibilità alle iniziative di addestramento/allenamento ed agonistiche poste in essere dalla società di appartenenza, salvo impedimenti derivanti da malattie, infortuni, lavoro o studio. 3. Le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei. 4. I calciatori/calciatrici sono liberi di condurre il tenore di vita loro più congeniale, nel rispetto della dignità umana e dei principi fondamentali del vivere civile contemperandolo comunque con gli impegni di carattere sportivo assunti con le società di appartenenza. 5. I calciatori/calciatrici si impegnano a rispettare le strutture ed i mezzi messi loro a disposizione da parte delle società per il raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati. 6. Le società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto instaurato col medesimo. 7. Le società ed i calciatori/calciatrici si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari vigenti in conformità ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. 8. La L.N.D. e l’A.I.C. sottolineano l’importanza di fornire stabile assetto alla materia assicurativa, in particolare rispetto alle ipotesi di infortunio e di malattia dei calciatori/calciatrici. 9. La L.N.D. e l’A.I.C. ribadiscono la loro ferma opposizione a qualsivoglia manifestazione di intolleranza razzia- le, sotto qualsiasi forma, per il cui contrasto, oltre a quanto sin qui già posto in essere, garantiscono reciproco impegno e disponibilità massima per ogni più opportuna azione. 10. La L.N.D. e l’A.I.C. riconoscono il fondamentale ruolo della formazione dei giovani nell’avviamento al calcio, proponendo l’adozione di adeguate iniziative, anche di carattere promo-pubblicitario, attraverso strategie
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e sinergie da definire in concreto, finalizzate comunque al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 11. Entrambe le parti riconoscono la centralità della sicurezza nello svolgimento delle competizioni sportive, con riferimento sia ai protagonisti dell’evento, sia agli spettatori, dandosi reciprocamente atto che l’attenzione sul tema dovrà prevedere aggiornamenti e confronti periodici. ISTITUISCONO sottoscrivendo il presente protocollo, una Commissione paritetica, composta da 2 (due) membri designati da ciascuna parte con facoltà, per i rispettivi Presidenti, di sostituire in ogni momento i membri che si riservano di nominare. La Commissione, che si riunirà informalmente e periodicamente previo accordo tra i membri, avrà funzioni propositive e di raccordo relativamente ai temi di interesse comune come sopra individuati sia in ordine all’applicazione delle modifiche regolamentari già intervenute che in funzione di possibili, ulteriori rivisitazioni delle stesse, al fine di tradurre il tutto in proposte normative. Roma, 21 Ottobre 2004
L.N.D. Il Presidente Rag. Carlo Tavecchio
A.I.C. Il Presidente Avv. Sergio Campana
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LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
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LA SALUTE DEI CALCIATORI L’AIC ha sempre perseguito con costanza l’obiettivo della tutela della salute dei calciatori che, unito alla prevenzione, rappresenta un caposaldo dell’impegno dell’Associazione. Il calcio, infatti, deve essere praticato in sicurezza e, gli stessi calciatori, devono essere consapevoli che scendere in campo e giocare senza rischi rappresenta un interesse da tutelare e salvaguardare. È per questo che la visita medica e l’idoneità agonistica sportiva rappresentano un requisito essenziale ed ineludibile. I calciatori, dal compimento del quindicesimo anno di età, devono effettuare una visita medica in una struttura specializzata in modo da ottenere l’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Se la società non provvede a richiedere il relativo certificato medico, ovvero non provvede a far effettuare direttamente la visita medica al calciatore, è compito del calciatore stesso sottoporsi alla visita medico sportivo e consegnare copia della documentazione medica alla società. Il calciatore che partecipa all’attività ufficiale senza avere preventivamente ottenuto l’idoneità rischia delle forti sanzioni poiché è responsabile in solido con la società.
TUTELA ASSICURATIVA 33
LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
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LA TUTELA ASSICURATIVA DEL CALCIATORE DILETTANTE Dalla stagione 2010-2011 le società dilettantistiche sono tenute ad assicurare tutti i calciatori tesserati con la INA ASSITALIA, sottoscrivendo la polizza convenzione stipulata dalla L.N.D. le cui condizioni sono esaurientemente indicate nel prospetto che presentiamo nelle pagine seguenti. LEGA NAZIONALE DILETTANTI COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INA ASSITALIA (calciatori oltre i 14 anni di età) PRESTAZIONE
EURO
1. MORTE 80.000,00 se si verifica entro 2 anni dalla data dell’infortunio 2. INDENNITÀ FORFETARIA HIV 16.000,00 3. LESIONI (come da tabella Allegato A*) 80.000,00 4. RIMBORSO SPESE DI CURA OSPEDALIERE 7.000,00 • Scoperto 20% con un minimo di € 200,00 per sinistro elevato a € 250,00 in caso di day hospital 5. RIMBORSO SPESE DI CURA “GRANDI INTERVENTI” 16.000,00 6. SPESE DI CURA PRE-POST INTERVENTO CHIRURGICO 2.000,00 • Viene riconosciuto ulteriore rimborso per le spese relative a cicli di trattamenti fisioterapici con un massimo di € 500,00 per sinistro ed € 300,00 per spese di visite mediche. • Franchigia fissa di € 100,00 per evento 34
LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
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RIMBORSO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 750,00 TAC Risonanza Magnetica Radiografie Ecografie Tutori ortopedici Artroscopia diagnostica Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico. Franchigia fissa ed assoluta di € 75,00 per sinistro. INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO 100,00 Non cumulabile con il rimborso delle spese del ricovero I primi due giorni del primo ricovero non prevedono la corresponsione di alcuna diaria RIMBORSO SPESE PER CURE DENTARIE E/O PROTESI DENTARIE 6.000,00 Franchigia fissa di € 100,00 per sinistro e fino ad un massimo di € 500,00 per dente INDENNITÀ FORFETTARIA APPLICAZIONE APPARECCHIO GESSATO E/O IMMOBILIZZANTE E INAMOVIBILE 300,00 solo in seguito a frattura e/o rottura di legamenti DANNO ESTETICO AL VISO 1.500,00 INDENNITÀ AGGIUNTIVA 12.000,00 PERDITA ANNO SCOLASTICO Incremento dell’indennità + 20%
N.B. Non verrà corrisposto alcun indennizzo per Invalidità Permanente superiore al 5%, mentre in caso di Invalidità Permanente superiore al 25%, l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia
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PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO La denuncia di sinistro, trasmessa dall’infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH S.p.A. Casella Postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 Milano o via fax al numero 02 48538805 o segnalazione via internet utilizzando il modulo denuncia sinistro entro 30 giorni dalla data di infortunio. Alla denuncia di sinistro dovranno essere allegati il certificato di primo soccorso o pronto soccorso (obbligatorio). La denuncia, firmata dall’assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società sportiva di appartenenza. Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall’infortunato alla Società sportiva di appartenenza o scaricato dal sito www.lnd.it alla voce INA Assitalia denuncia infortuni on line. L’assicurato potrà segnalare preventivamente il sinistro compilando l’apposito form presente sul sito della LND www.lnd.it seguendo le relative istruzioni. Qualora si scelga tale opzione, terminato tale iter per la segnalazione del sinistro, l’assicurato potrà stampare il modulo di denuncia sinistro precompilato e le istruzioni su come terminare l’iter della denuncia. La Società sportiva e/o il Dirigente sportivo non hanno la responsabilità per la ritardata o mancata presentazione della denuncia. Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto.
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LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
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1ª Fase operativa: “Invio del modulo di denuncia di sinistro compilato, della documentazione relativa all’infortunio ed alle spese mediche sostenute” L’invio del modulo di denuncia del sinistro deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento, pena la decadenza del diritto di indennizzo. Dopo la denuncia, ed entro 90 giorni dalla richiesta inviata all’Ufficio Gestione Sinistri LND l’infortunato dovrà necessariamente trasmettere la seguente documentazione: • certificato medico di pronto soccorso e/o primo soccorso; • eventuale ulteriore documentazione medica in suo possesso; • informative Privacy INA ASSITALIA S.p.A. debitamente firmate. Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione medica, l’infortunato dovrà comunicare - prima della scadenza di 30 giorni e due anni - l’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e di prescrizione del diritto di indennizzo. Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH S.p.A. Casella Postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 Milano Avvenuto l’infortunio, l’assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all’assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero necessarie alla documentazione della pratica. L’infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire le visite dei medici, ed a qualsiasi indagine che questi ritenga necessaria. 37
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A guarigione avvenuta, l’infortunato dovrà obbligatoriamente inviare (pena la mancata liquidazione del danno) all’Ufficio Gestione Sinistri LND la seguente documentazione: • denuncia di sinistro, previa puntuale compilazione dell’apposito modulo (ove non precedentemente inviato); • certificato di pronto soccorso o primo soccorso modulo (ove non precedentemente inviato); • copia della tessera di iscrizione (per la stagione calcistica interessata); • copia del verbale di gara (solo in presenza di lesioni dentarie); • copia della Cartella clinica (solo in caso di ricovero); • certificazione medica; • copia dei referti, degli esami strumentali effettuati [RX, RNM, TAC, etc.) • ricevute, in originale, delle spese di cura e mediche sostenute; • certificato medico di guarigione clinica (indispensabile). Si precisa che in assenza di ricezione di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione del sinistro. Per tutte le comunicazioni l’infortunato è tenuto a citare il numero sinistro, riportato nel Modulo denuncia sinistro. La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all’assicuratore con certificato definitivo. In assenza di certificato di guarigione la validità dell’assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l’infortunato, autorizzato o no, riprenda l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l’Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, ne l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. 2ª Fase operativa: “Criteri di liquidazione” Arrivo del certificato di guarigione e della documentazione presso il centro liquidazione sinistri. 38
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In caso di documentazione incompleta, l’Ufficio Liquidazione Sinistri invia all’infortunato una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale) necessaria per l’istruzione della pratica. Se i documenti sono completi ed il diritto all’indennizzo non risulta decaduto, prescritto o escluso dalle garanzie prestate, il sinistro viene liquidato con bonifico bancario (la scelta di tale metodo di pagamento è stata fortemente voluta da INA Assitalia SpA per garantire la corresponsione dell’importo all’assicurato in totale sicurezza e velocità). Settore CALCIATORI TECNICI (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività di assistenti all’arbitro durante le gare ufficiali): a) la morte dell’iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari; b) l’indennizzo delle lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella Lesioni. La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata a favore dell’infortunato; e) iI rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell’infortunato; d) l’indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell’infortunato; e) l’indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza di certificato originale che certifichi l’applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell’infortunato. NON SI LIQUIDA L’ufficio liquidazione sinistri invia lettera di reiezione al domicilio dell’infortunato: a) quando le lesioni o le spese mediche o l’indennità giornaliera in caso di ricovero o l’indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i dirigenti, l’invalidità 39
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permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia. b) sulla base dei carteggi si evince che la data del sinistro è antecedente ai 30 giorni dalla data della denuncia; e) sulla base dei carteggi si evince una mancanza di nesso causale tra l’infortunio denunciato e le lesioni riportate; d) intervenuti i termini di prescrizione (due anni). La polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. In tutti i casi la restituzione della documentazione avviene solo se richiesto per iscritto dall’assicurato. 3ª Fase operativa: “Informazioni sulla liquidazione dei sinistri” Chiamando il Numero Verde 800.137.060 l’infortunato ha accesso diretto all’ufficio Gestione sinistri per: Informazione sul contratto assicurativo e Modalità di denuncia
24 h su 24
Tutti i giorni
Contestualmente alla notifica di avvenuta apertura del sinistro, l’infortunato riceverà i riferimenti telefonici cui rivolgersi per ottenere: Informazioni sullo stato del sinistro Dalle ore 9 alle ore 13 (in lavorazione, respinto, in attesa di Dalle ore 15 alle ore 19 documentazione, ecc.)
Dal lunedi al venerdi
Informazioni sulla definizione del sinistro Dalle ore 9 alle ore 13 (pagato totale, pagato parziale, fuori Dalle ore 15 alle ore 19 garanzia di polizza)
Dal lunedi al venerdi
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Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l’infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero di sinistro per avere accesso ai dati. Collegandosi all’indirizzo www.lnd.it sono disponibili per la consultazione, nell’area riservata alla Lega Nazionale Dilettanti della Compagnia: • le garanzie attive per tutti i tesserati; • le garanzie integrative e facoltative e le modalità di adesione; • come fare per denunciare un sinistro. * Per maggiori informazioni e per tutte le specifiche della polizza è possibile consultare il sito www.assocalciatori.it alla voce Dipartimento dilettanti > Normativa. SINISTRI APERTI NELLE PRECEDENTI STAGIONI SPORTIVE I sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 continueranno ad essere gestiti dal Centro Liquidazione Sinistri L.N.D. – INA Assitalia S.p.a. via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma. Numero Verde 800.914.814. I sinistri aperti nella stagione sportiva 2011-2012 e non ancora liquidati, dovranno essere reinviati – qualora ciò non sia stato fatto – anche in copia fotostatica al Centro Liquidazione Sinistri L.N.D. – INA Assitalia S.p.a. c/o MARSH S.p.a. casella postale 10733 UDR MI ISOLA – 20159 Milano
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COMITATI LA TUTELAREGIONALI ASSICURATIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI LA TUTELAREGIONALI COMITATI ASSICURATIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D. - Comitato Regionale Abruzzo Via Francesco Savini, 25 – 67100 L’Aquila Tel. 0862 42841 Fax 0862 4284203 E-mail: crlnd.abruzzo01@figc.it
COMITATO REGIONALE BASILICATA Viale del Basento, 118 – 85100 Potenza Tel. 0971 489950 Fax 0971 489007 Email: segreteria@figcbasilicata.it
COMITATO REGIONALE CALABRIA Via Contessa Clemenza, 1 - 88100 Catanzaro Tel. 0961 752841 - 752842 Fax 0961 752795 E-mail: segreteria@crcalabria.it
COMITATO REGIONALE CAMPANIA via Strettola Sant’Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli Tel. 081 5537216; 5537218 Fax 081 5544470 – 282234 Sito Internet: www.figc-campania.it E-mail: info@figc-campania.it
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Viale A. De Gasperi 42 - 40136 Bologna Tel.: 051 3143889/ 888 / 880 Fax: 0513143881 E-mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it – info@figc-dilettanti-er.it
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA Via Milano, 15 - 34132 Trieste Tel. 040 632264 Fax 040 632265 E-mail: posta@figclnd-fvg.org tesseramento@figclnd-fvg.org
COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 41603233/14, fax 06 41217815 E-mail: crlnd.lazio01@figc.it
COMITATO REGIONALE LIGURIA Via Dino Col, 4/4 - 16122 Genova Tel. 010 8398735 / 41 Fax 010 876687 E-mail: crlnd.liguria01@figc.it
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Via R. Pitteri, 95/2 - 20134 Milano Tel. 02 21722899 Fax 02 21722230 E-mail: segretariocrl@lnd.it tesseramentocrl@lnd.it
COMITATO REGIONALE MARCHE Via Schiavoni, 60131 – Ancona (AN) Tel. 071 285601, fax 071 28560403 E-mail: crlnd.marche01@figc.it
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COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
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COMITATO REGIONALE MOLISE
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Via Campania, 209 sc. C/int. 5 – 86100 Campobasso Tel. 0874 49531 Fax 0874 495322 E-mail: crlnd.molise01@figc.it
Via G. D’Annunzio, 138 - 50135 Firenze Tel. 055 6521400 Fax 055 6540782 E-mail: crtlnd@figc-crt.org
COMITATO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D’AOSTA Via Volta, 3 - 10121 Torino C.P. 1317 Ferrovia - 10100 Torino Tel. 011 5654670 Fax 011 5654674 E-mail: piemontevaosta@lnd.it
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO Via G. B. Trener, 2/2 – 38121 Trento Tel. 0461 984050 - 0461 984262 Fax 0461 984140 - 0461 980880 E-mail: info@figctrento.it
COMITATO REGIONALE PUGLIA
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO
Via Nicola Pende, 23 - 70124 Bari Tel. 080 5699011 Fax 080 5648960 E-mail: crlnd.puglia01@figc.it
COMITATO REGIONALE UMBRIA
COMITATO REGIONALE SARDEGNA Via Sonnino, 37 - 09125 Cagliari Tel. 070 2330800 Fax 070 8001827 E-mail: crlnd.sardegna01@figc.it
COMITATO REGIONALE SICILIA Viale Ugo La Malfa, 122 – 90147 Palermo Tel. 091 6808401 Fax 091 6808498 E-mail: crlnd.sicilia01@figc.it
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Via Buozzi 9/B – 39100 Bolzano Tel. 0471 261753 Fax 0471 262577
F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Umbria Strada di Prepo, 1 – 06129 Perugia (PG) Tel. 075 506961 Fax 075 5069631 E-mail: cru@figc.it
COMITATO REGIONALE VENETO Comitato Regionale Veneto Via della Pila 1 – 30175 Venezia Marghera Tel. 041 2524111 (centralino) Fax 041 2524120 / 041 2524140 E-mail: vecalcio.segreteria@figc.it Sito Internet: www.figcvenetocalcio.it
NORMATIVA CONTATTI E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO ECONOMICO NORMATIVA CONTATTI E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO ECONOMICO
AIC AIC
DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC Via Spontini, 24 – 00198 Roma Tel. 06 87779219, Fax 06 87779218, dipartimento.dilettanti@assocalciatori.it Per la soluzione di problematiche specifiche si possono inoltre contattare i seguenti nominativi: Katia Serra (Settore Calcio Femminile): ....................... 349 7877600 Valerio Bernardi (Settore Calcio a 5): ......................... 338 1785765 I Fiduciari L’Associazione Italiana Calciatori garantisce ai calciatori iscritti assistenza legale per le controversie con le società di appartenenza, questioni di carattere disciplinare, infortunistico e per ogni necessità comunque connessa con l’attività sportiva. A tal fine si avvale di una rete di avvocati Fiduciari. Il rapporto AIC – Fiduciari – Associati è regolato sostanzialmente secondo le seguenti modalità: a) assistenza ai calciatori gratuita per informazioni, consulenze, ricorsi agli Organi di Giustizia Sportiva; redazione di istanze al Fondo di Solidarietà e per la liquidazione dell’indennità di fine carriera; b) assistenza gratuita ai calciatori per pratiche d’infortunio; c) nel caso di assistenza in sede civile o presso il Collegio Arbitrale: parcella da esporre secondo criteri equitativi a carico del calciatore. FIDUCIARI Schiavoni Avv. Federico Li Calzi Avv. Roberta Paolini Avv. Nicola Palombi Avv. Priscilla Pasqui Avv. Maria Ilaria Caruso Avv. Francesco Piras Avv. Anna
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