A TUTTI I CALCIATORI E LE CALCIATRICI DILETTANTI A TUTTI I CALCIATORI E LE CALCIATRICI DILETTANTI
AIC
“In occasione della nuova stagione sportiva vogliamo sottolineare, ancora una volta, l’importanza e la necessità di diffondere il più possibile una cultura sportiva basata sui veri valori dello sport: la lealtà ed il rispetto. È per questo che richiamiamo la vostra attenzione sugli episodi di violenza che accadono, con sempre maggiore frequenza, sui campi di calcio. Tutto questo non è normale. Noi calciatori e calciatrici, di tutti i campionati, dobbiamo essere in prima fila per ridare al calcio i suoi valori, in modo da far prevalere quella sana passione che da sempre ha caratterizzato il nostro sport. Per contrastare la violenza, la prevaricazione e l’intolleranza serve anche il nostro esempio”. Dipartimento Dilettanti Associazione Italiana Calciatori
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LE CONQUISTE
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LE CONQUISTE LE CONQUISTE
AIC
Dal 1968 l’Associazione Italiana Calciatori, rappresenta il sindacato di categoria preposto a tutelare i diritti e le garanzie dei calciatori. Con una storica decisione, dal 10/04/2000 l’AIC ha esteso la propria attività di tutela ed assistenza anche ai calciatori dilettanti, ivi comprese le calciatrici. Negli ultimi anni questa svolta ha rappresentato un cambiamento notevole nella pratica calcistica delle calciatrici, che finalmente si sono sentite maggiormente tutelate ed hanno visto prese in considerazione le loro esigenze. Il risultato delle conquiste ottenute è il frutto delle rivendicazioni dei calciatori di “ieri”, scesi in campo uniti e identificati nell’Associazione, e protagonisti di una “lotta” quarantennale finalizzata al miglioramento dello status del calciatore e quindi anche della calciatrice dilettante. Da qui lo spunto a continuare sulla strada intrapresa, attraverso un sempre maggior coinvolgimento personale delle atlete, in modo che esse stesse siano le artefici e protagoniste di un movimento che chiede garanzie e sostegno. I risultati più importanti ottenuti in questi anni di lavoro sono: A) l’abolizione del vincolo per le calciatrici over 25; B) la sottoscrizione obbligatoria e la tutela di accordi economici per le calciatrici partecipanti ai campionati di Serie A e B; C) la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che, pur senza avere valore di norma, individua con precisione materie d’interesse comune e fissa dei principi guida che l’AIC e la LND dovranno seguire in previsione di possibili future modifiche regolamentari; D) la redazione di nuove norme finalizzate a garantire l’obbligatorietà dell’esecuzione delle delibere della CAE, prevedendo sanzioni fino alla non ammissione al campionato per le società inadempienti; E) la modifica dell’art. 108 NOIF nel senso che l’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive delle calciatrici che hanno sottoscritto un regolare accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter è consentita nel solo caso in cui il modulo sia sottoscritto anche dalle calciatrici medesime; F) in caso di infortunio, l’assegno relativo alla liquidazione del sinistro è intestato direttamente alla calciatrice; G) miglioramento della polizza infortuni per calciatrici che vengono convocate nelle Nazionali femminili “A”, Under 19 e 17. Infatti, in caso di infortunio, dall’1 luglio 2007 le calciatrici sono beneficiarie degli indennizzi al 50% (prima la quota era pari al 20%). H) creazione di una Commissione Federale per la Promozione e lo sviluppo del calcio femminile in cui gli esponenti dell’AIC si confrontano, insieme alle altre componenti federali, sulle linee programmatiche. Altre importanti conquiste sono allo studio, in primo luogo un’ulteriore diminuzione dell’età utile per chiedere lo svincolo, e tutte le calciatrici sono quindi chiamate a continuare a far parte della dell’AIC per vedere sempre più tutelati i propri diritti 3
PERCHÉ ASSOCIARSI PERCHÉ ASSOCIARSI
AIC
La storia dell’A.I.C. insegna che l’unione, il senso di appartenenza e di partecipazione, la collaborazione, le idee e la tenacia hanno rappresentato, negli oltre quarant’anni di vita, la base sulla quale costruire i diritti e dare dignità alla categoria dei calciatori. Sono sotto gli occhi di tutti la strada percorsa ed i traguardi raggiunti. I diritti e le garanzie che i calciatori e le calciatrici “di oggi” si trovano in eredità e che danno per scontato, sono un patrimonio costruito con le battaglie e le prese di posizione dei calciatori “di ieri”, che sono scesi in campo tutti uniti ed identificandosi nella loro Associazione, consapevoli che l’Associazione Italiana Calciatori non è solo composta da ogni singolo atleta, ma che ognuno è il cuore pulsante e vitale della Struttura Associativa. L’equivoco e l’errore più comune e grave che il calciatore e la calciatrice può compiere è quello di non capire che l’A.I.C. è la casacca che accomuna tutti i calciatori e dà loro voce, ma considerarla al contrario una “società di servizi”. Questa mentalità porta a riconoscersi ed identificarsi nell’A.I.C. solamente quando conviene o nel bisogno, per allontanarsi non appena questa convenienza cessa. Ancora oggi che i calciatori e le calciatrici hanno ottenuto il diritto di voto e sono entrati a far parte del Governo del calcio, non devono dimenticare che possono modificare ed influenzare la politica calcistica in seno al Consiglio Federale attraverso il 20% dei voti. La vera forza, l’arma che nessuno può spuntare, era e rimane il senso di appartenenza, la solidarietà e la condivisione che formano la volontà di prendere posizione e di “metterci la faccia” anche quando questo è personalmente scomodo. Per continuare a difendere il patrimonio costruito e lasciato in eredità, le calciatrici devono dimostrare con i fatti di conoscere la loro storia e fare una scelta di campo, consistente nel dare forza all’Associazione Italiana Calciatori che è il vero valore aggiunto della categoria ed è capace di trasformare la somma delle aspettative personali di ogni calciatrice nel loro prodotto.
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DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC
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Il Dipartimento Dilettanti AIC rappresenta un ramo interno dell’Associazione Italiana Calciatori che ha la specifica finalità di occuparsi dei calciatori e delle calciatrici dilettanti. L’attività effettuata e sviluppata dal Dipartimento è finalizzata a dare seguito ai principi cardine dello Statuto AIC ovvero: “... di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati e di intraprendere ogni iniziativa per il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che dilettantistico...”. Un po’ di storia Dal 10 aprile 2000 l’AIC ha esteso la propria tutela anche a tutti i calciatori Dilettanti, al Calcio Femminile e al Calcio a 5. Nel maggio del 2011, con l’elezione alla Presidenza di Damiano Tommasi, nasce il Dipartimento Dilettanti. Il Dipartimento viene inaugurato il 30 gennaio 2012 a Roma. Struttura e obiettivi Il Dipartimento Dilettanti comprende al proprio interno il Calcio a 11, il Settore Calcio Femminile, il Settore Calcio a 5, l’ufficio legale e l’ufficio previdenziale, offrendo agli associati assistenza per la risoluzione delle problematiche relative ai rapporti economici con le società, informazioni su questioni inerenti il tesseramento e di carattere assicurativo nonché su tutte quelle materie di carattere normativo, previdenziale e fiscale che coinvolgono i calciatori. Il Dipartimento Dilettanti, inoltre, grazie ad una rete organizzata di collaboratori regionali, garantisce la sua presenza presso le squadre dilettanti su tutto il territorio nazionale. L’ufficio legale può contare su una rete di avvocati fiduciari che permette di dare assistenza ai calciatori in ogni regione d’Italia. Gli obiettivi principali del Dipartimento continuano ad essere l’abolizione del vincolo o, quantomeno, la sua ulteriore riduzione, ed il miglioramento della tutela sanitaria del calciatore dilettante Settore Calcio Femminile Il Settore Calcio Femminile opera all’interno del Dipartimento Dilettanti dell’Associazione Italiana Calciatori informando, assistendo e tutelando 5
DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC
AIC
le giocatrici di tutte le categorie. Le squadre di club e le nazionali sono visitate personalmente dalla Responsabile e dai collaboratori regionali per creare sinergie divulgative e di sviluppo per il settore. Viene svolta un’importante opera di relazione e di confronto con la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Calcio Femminile e altre istituzioni nella gestione della normativa e dei rapporti politici necessari per il funzionamento del sistema. Per di più, attraverso l’ufficio legale del Dipartimento Dilettanti, vengono assistite le calciatrici nelle vertenze contro le società oltre che nello svolgimento delle pratiche assicurative e su ogni questione legale. Il calcio femminile ha un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’AIC e ha suoi rappresentanti nella Commissione Federale di Sviluppo e Promozione dell’attività femminile. La presenza del calcio femminile all’interno dell’AIC, consentito grazie al Decreto Melandri, ha rappresentato una crescita importante per la figura della calciatrice. La direzione futura mira a raggiungere degli obiettivi per un’attività maggiormente garantita e tutelata ed è rivolta anche ad un’opera di sensibilizzazione e promozione del movimento attraverso l’ufficio marketing e comunicazione. L’ obiettivo principale da raggiungere sicuramente sarà quello, attraverso l’impulso dato dalla Commissione, di riorganizzare il movimento concentrando tutte le attività legate al calcio femminile in un unico organismo, partecipato da tutti, ma sotto l’egida ed il controllo diretto della F.I.G.C., che dialoghi costantemente con gli altri Settori e con le Leghe.
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TERMINI PER IL TESSERAMENTO, I TRASFERIMENTI E GLI SVINCOLI TERMINI PER IL TESSERAMENTO, I TRASFERIMENTI E GLI SVINCOLI
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1. Tesseramento Il tesseramento delle calciatrici (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato: - dall’1 luglio 2015 al 31 marzo 2016 La data di invio o di deposito delle richieste presso il Dipartimento o Comitati competenti stabilisce la decorrenza del tesseramento. 2. Trasferimento di calciatrici tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti Il trasferimento di una calciatrice può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) dall’1 luglio al 17 settembre 2015 b) dall’1 dicembre al 17 dicembre 2015 Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e al Dipartimento di competenza entro i termini sopra stabiliti. 3. Calciatrici straniere provenienti o provenute da Federazione estera La società di LND può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo calciatrici provenienti o provenute da Federazione estera. 4. Termini annuali relativi alle richieste di svincolo a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) Le liste di svincolo devono essere depositate o inoltrate entro i seguenti termini: - dall’1 luglio al 16 luglio 2015 (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) Liste di svincolo suppletive - dall’1 dicembre al 17 dicembre 2015 (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
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NORMATIVA E FORMULARIO
TERMINI PER IL TESSERAMENTO, I TRASFERIMENTI E GLI SVINCOLI TERMINI PER IL TESSERAMENTO, I TRASFERIMENTI E GLI SVINCOLI AIC Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2015 . b) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e il Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giungo 2016. Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1 luglio 2016. 5. Tesseramento ex art. 118 NOIF Per la Stagione Sportiva 2012/2013, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle NOIF (c.d. “doppio tesseramento calcio a undici/calcio a cinque) è dall’1 luglio all’1 ottobre 2015.
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NORMATIVA E FORMULARIO - LO SVINCOLO NORMATIVA E FORMULARIO - LO SVINCOLO
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1) Svincolo a 25 anni ❏ Tutte le calciatrici che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) hanno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati Regionali o al Dipartimento Calcio Femminile lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F.. 2) Lo svincolo ed i successivi tesseramenti ❏ È importante sottolineare che le calciatrici che hanno già chiesto ed ottenuto nelle scorse stagioni lo svincolo per decadenza del tesseramento, sono automaticamente svincolate al 30 giugno della stagione sportiva successiva. Pertanto, ai fini del tesseramento, sia con la stessa che con una nuova società dilettantistica, non è assolutamente richiesta la riproposizione di una richiesta di svincolo ma la semplice sottoscrizione di un nuovo tesseramento, utilizzando il modulo federale denominato “Aggiornamento Posizione di Tesseramento”. 3) Come richiedere lo svincolo ❏ Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dalle calciatrici nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Peraltro, devono comunque pervenire entro il 30 luglio. ❏ Le richieste devono essere redatte in duplice copia ed inviate per mezzo di una lettera raccomandata A.R. o di un telegramma ai seguenti destinatari: a) Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A e B devono inviare la richiesta di svincolo alla Dipartimento Calcio Femminile (Piazzale Flaminio 9 – 00196 Roma) ed alla propria società. b) Tutte le altre calciatrici devono inviare la richiesta di svincolo ai rispettivi Comitati Regionali e, ovviamente, alla propria società. 4) Impugnazione del provvedimento ❏ Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento su Comunicato Ufficiale.
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NORMATIVA E FORMULARIO - LO SVINCOLO NORMATIVA E FORMULARIO - LO SVINCOLO RICHIESTA SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO (ART. 32 bis N.O.I.F.)
RICHIESTA SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO (ART. 32 bis N.O.I.F.)
(per calciatrici che partecipano ai Campionati organizzati dai Comitati Regionali)
(per calciatrici che partecipano ai Campionati di Serie A e B)
Raccomandata a.r. o telegramma Spett.le Società……............................ Via.....…................................. CAP............Città.................... Spett.le Comitato Regionale …………. Via ………………………….. CAP ……….Città…………...
Raccomandata a.r. o telegramma Spett.le Società……............................ Via.....…................................. CAP............Città.................... Spett.le Dipartimento Calcio Femminile Piazzale Flaminio, 9 00196 ROMA
Luogo e data (da inviare dal 15 giugno al 15 luglio)
Luogo e data (da inviare dal 15 giugno al 15 luglio)
OGGETTO: Richiesta svincolo per decadenza del tesseramento (art. 32 bis)
OGGETTO: Richiesta svincolo per decadenza del tesseramento (art. 32 bis)
La sottoscritta ..................................................., nata il .................., tesserata con la società ...................................................., chiede lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
La sottoscritta ..................................................., nata il .................., tesserata con la società ...................................................., chiede lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
Distinti saluti. ---------------------------------- (firma della calciatrice)
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Distinti saluti. ---------------------------------- (firma della calciatrice)
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NORMATIVA E FORMULARIO - LO SVINCOLO NORMATIVA E FORMULARIO - LO SVINCOLO
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SVINCOLO PER RINUNCIA E ACCORDO ECONOMICO (ART. 107 NOIF) L’AIC ha conseguito un obiettivo di primaria importanza per tutti le calciatrici che sottoscrivono un accordo economico (Serie A e B): in caso di inserimento nelle liste di svincolo suppletive previste all’art. 107 NOIF (2 - 17 dicembre), lo svincolo sarà efficace nel solo caso in cui l’inclusione nelle lista sia concordata con la calciatrice. Pertanto, dalla stagione sportiva 2007/08 è stata assicurata la piena tutela degli accordi economici stipulati e depositati dalle calciatrici, i cui nominativi non potranno più essere inseriti a discrezione delle società nelle liste di svincolo suppletive. Il nuovo testo dell’art. 107, comma 1, delle NOIF (contrassegnato in grassetto), è ora così formulato: La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un regolare accordo ai sensi dell’art. 94 ter è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi Società. Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori “giovani tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive. In conclusione, è quindi da ricordare che solo con la firma delle calciatrici interessate le liste di svincolo suppletive faranno venir meno il tesseramento, e quindi la validità dell’accordo economico, delle calciatrici medesime. 11
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ALTRE FORME DI SVINCOLO Per le calciatrici under 25 che non possono beneficiare dello svincolo per decadenza del tesseramento, vi sono altre possibilità che andiamo ad esporre. SVINCOLO PER ACCORDO (Art. 108 N.O.I.F.) 1. Le Società possono convenire con le calciatrici accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati o Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. entro venti giorni dalla data di sottoscrizione e comunque entro il 30 giugno. 2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessata copia dell’accordo. In caso di mancato inserimento nelle liste di svincolo senza che il competente Comitato o Dipartimento Calcio Femminile abbia provveduto alla restituzione dell’accordo, la calciatrice potrà adire la Commissione Tesseramenti impugnando il relativo Comunicato, nel termine di 7 giorni dallo stesso. Si sottolinea che lo svincolo art.108 non può essere obbligatoriamente imposto alle società ma, come ne indica la denominazione, e’ frutto di un accordo. SVINCOLO PER INATTIVITÀ (Art. 109 N.O.I.F.) 1. La calciatrice tesserata ed a disposizione della società entro il 30 novembre, se non prende parte, per motivi a lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte della calciatrice tesserata della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 12
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2. Per ottenere lo svincolo, la calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato, Dipartimento competente, di essere inclusa in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata ai medesimi Comitato o Dipartimento. 3. In caso di rigetto della richiesta la calciatrice potrà ricorrere alla Commissione Tesseramenti, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 111 N.O.I.F.) La calciatrice che trasferisce la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza. Per ottenerlo, in qualunque periodo dell’anno, deve: a) inoltrare ricorso alla Commissione Tesseramenti, allegando: • la documentazione comprovante il diritto allo svincolo • la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società d’appartenenza • versamento di una tassa pari a 130 € se la società è di Serie A e B, 90 € se la società è di categoria inferiore b) inviare alla società: • copia del ricorso • copia della documentazione comprovante il diritto allo svincolo
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NORMATIVA E FORMULARIO - LO SVINCOLO NORMATIVA E FORMULARIO - LO SVINCOLO SVINCOLO PER ACCORDO AI SENSI ART. 108 NOIF (da depositare entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva)
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RICHIESTA SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 NOIF (da richiedere entro il 15 giugno nel caso in cui la calciatrice non abbia preso parte, per motivi a lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva) RACCOMANDATA A.R.
Spett.le Dipartimento Calcio Femminile Piazzale Flaminio, 9 00196 ROMA oppure Spett.le Comitato Regionale......……. Via.………….....................… Città.......................................
Spett.le Società................................... Via......................................... CAP............Città.................... Spett.le Comitato ............................... Via ........................................ CAP.............Città.................. oppure Spett.le Dipartimento Calcio Femminile Piazzale Flaminio, 9 00196 ROMA
Data ….............
Data...................
OGGETTO: richiesta svincolo per inattività OGGETTO: richiesta svincolo ai sensi art. 108 N.O.I.F. La società ................................., nella persona del rappresentante legale Sig. ....................................... e la propria calciatrice tesserata .................. ....................., nata a ........................... il .............................. e residente in .............................., via .............................. n° ......, convengono che la calciatrice medesima sarà inserita nelle “liste di svincolo” di cui all’art. 107. N.O.I.F..
La sottoscritta ..................................................................., tesserata con la società ................................................., chiede di essere posta in lista di svincolo, entro i termini fissati dal vigente regolamento, in quanto nella stagione sportiva ............ non ha preso parte, e ciò per motivi a lei non imputabili, al numero di gare previsto dall’art. 109 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. di cui si chiede l’applicazione. Distinti saluti. ........................................ (firma della calciatrice) Mittente: ........................... Via .................................... ...........................................
----------------------------------- (firma del rappr. legale)
---------------------------------(firma della calciatrice)
Allegati per il Comitato e/o Dipartimento: ricevuta della raccomandata inviata alla società
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COMITATI REGIONALI COMITATI REGIONALI
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D. - Comitato Regionale Abruzzo Via Francesco Savini, 25 – 67100 L’Aquila Tel. 0862 42841 Fax 0862 4284203 E-mail: crlnd.abruzzo01@figc.it
COMITATO REGIONALE BASILICATA
Viale del Basento, 118 – 85100 Potenza Tel. 0971 594169, fax: 0971 489007 PRONTO A.I.A. 331 8472665 Sito internet: www.figcbasilicata.it e-mail: segreteria@figcbasilicata.it, presidenza@figcbasilicata.it
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Milano, 15 - c.p. 990 – Trieste Tel. 040 632264, fax 040 632265 Ufficio Presidenza/Consiglio Direttivo/Segretario: posta@figclnd-fvg.org Segreteria (spostamenti gare, impianti sportivi, ecc.): f.marcon@figclnd-fvg.org Amministrazione: amministrazione@figclnd-fvg.org Tesseramento: tesseramento@figclnd-fvg.org Area Comunicazione: areastampafvg@gmail.com
COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel 06 41603233/14, fax 06 41217815 E-mail: crlnd.lazio01@figc.it
COMITATO REGIONALE CALABRIA
COMITATO REGIONALE LIGURIA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via Contessa Clemenza, 1 – 88100 Catanzaro Tel 0961 752841 / 752842 Fax 0961 752795 E-mail: segreteria@crcalabria.it
Via Strettola Sant’Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli Tel. 081 5537216 / 282218 / 207803 / 288188 / 288189 / 288190 Fax 081 5544470 – 282234 Sito Internet: www.figc-campania.it e-mail: info@figc-campania.it
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Viale A. De Gasperi 42 – 40132 Bologna Tel. 051 3143880 Fax: 051 3143881 E-mail: info@figc-dilettanti-er.it Presidenza: Paolo Braiati, tel. 051 3143814 e-mail: presidenza@figc-dilettanti-er.it Segreteria: Fiorella Lambertini, tel. 051 3143889, 051 3143900 e-mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it
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Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova Tel. 010 8398735/41 Fax 010 876687 E-mail: crlnd.liguria02@figc.it, crlnd.liguria01@figc.it
Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano Tel. 02 21722899 Segreteria e Programmazione Gare: Tel. 02 21722202/204, fax 02 21722233, e.mail: affarigeneralicrl@postalnd.it Tesseramento: Tel. 02 21722206/207, fax 02 21722231, e.mail: tesseramentocrl@postalnd.it Sportello Unico: Tel. 02 21722261/209, fax 02 21722230, e-mail: societacrl@postalnd.it Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni: Tel./Fax 02 21722238 - 347 4406339, e.mail: ustampacrl@postalnd.it Servizio Pronto A.I.A.: Tel. 02 21722408/410
COMITATO REGIONALE MARCHE Via Schiavoni, 60131 – Ancona (AN) Tel. 071 285601, fax 071 28560403
COMITATI REGIONALI COMITATI REGIONALI COMITATO REGIONALE MOLISE
Via Campania, 209 sc. C/int. 5 – 86100 Campobasso Tel. 0874 49531 Fax 0874 495322 E-mail: crlnd.molise01@figc.it Presidente: Piero Di Cristinzi Segretario: Cesare Barbati
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Via Volta, 3 – 10121 Torino C.P. 1317 Ferrovia – 10100 Torino Tel. 011 5654670 Fax 011 5654674 E-mail: comreg@figc-crto.org
COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende, 23 – 70124 Bari Tel. 080 5699011 Fax 080 5648960 E-mail: info@figcpuglia.it
COMITATO REGIONALE SARDEGNA
Via Sonnino, 37 – 09125 Cagliari Tel. 070 658966 / 664366 Fax 070 658436 E-mail: crlnd.sardegna01@figc.it Presidente: Andrea Delpin, a.delpin@figc.it, tel. 070 2330825 / 349 225151 Segretario: Antonello Madau, a.madau@figc.it, tel. 070 2330824 / 336 776687 Segreteria Mario Dessì, m.dessi@figc.it, 070 2330813 / 348 9876524 Antonella Devilla, a.devilla@figc.it, 070 2330819 / 346 6008995 Amministrazione Antonello Scarano, a.scarano@figc.it, 070 2330823 / 348 9708408 Tesseramento Marcello Balloi, m.balloi@figc.it, 070 2330817 / 342 6867745
AIC COMITATO REGIONALE SICILIA Viale Ugo La Malfa, 122 – 90147 Palermo Tel. 091 6808401 Fax 091 6808498 E-mail: crlnd.sicilia01@figc.it
COMITATO REGIONALE TOSCANA Via Gabriele d’Annunzio, 138c – 50135 Firenze Tel.: 055 6521400 Fax: 055 6540782
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO Via G. B. Trener, 2/2 – 38121 Trento Tel. 0461 984050 - 0461 984262 Fax 0461 984140 - 0461 980880 E-mail info@figctrento.it
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO Via Buozzi 9/B – 39100 Bolzano Tel. 0471 261753 Fax 0471 262577
COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Umbria Strada di Prepo, 1 – 06129 Perugia (PG) Tel. 075 506961 Fax 075 5069631 E-mail cru@figc.it
COMITATO REGIONALE VENETO Comitato Regionale Veneto Via della Pila 1 – 30175 Venezia Marghera Tel. 041 2524111 (centralino) Fax 041 2524120 / 041 2524140 E-mail: vecalcio.segreteria@figc.it Sito Internet: www.figcvenetocalcio.it
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L’ACCORDO ECONOMICO L’ACCORDO ECONOMICO
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ACCORDI ECONOMICI PER LE CALCIATRICI DI SERIE A E B 1) L’accordo economico • Le calciatrici tesserate con società partecipanti ai Campionati di Serie A e B devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive. Ricordiamo che la sottoscrizione dell’accordo è obbligatoria. • Gli accordi possono prevedere la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e voci premiali (legate alla partecipazione all’attività agonistica) o, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in 10 rate mensili di uguale importo. 2) Deposito dell’accordo Gli accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso la Divisioni Calcio Femminile, con le seguenti modalità: a) 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo con contestuale comunicazione alla calciatrice, se il deposito avviene a cura della società; b) 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, se il deposito avviene a cura della calciatrice, che quindi ha 10 giorni in più per depositare l’accordo nel caso in cui non vi provveda la società. La validità dell’accordo cessa in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva. N.B.: il mancato deposito dell’accordo economico ne determina l’invalidità, pertanto è essenziale che la calciatrice all’atto della sottoscrizione ritiri la sua copia e provveda immediatamente all’invio della stessa al Dipartimento Calcio Femminile c) L’AIC ha concordato con la L.N.D. di deferire per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva tutte quelle società che, previa segnalazione della calciatrice, si rifiuteranno di sottoscrivere l’accordo economico. 3) Limiti dell’accordo • Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,97 al giorno per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per un massimo di 45 giorni se relativi alla fase di 17
L’ACCORDO ECONOMICO
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preparazione all’attività stagionale. • Per quanto concerne l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, gli accordi non potranno prevedere somme superiori ad euro 77,47 per ciascuna prestazione. • Nel caso, assolutamente preferibile per le atlete, in cui venga invece concordata l’erogazione di una somma lorda annuale, l’accordo non potrà prevedere un importo superiore ad euro 25.822,00. 4) Accordi in contrasto con le norme • Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia gli accordi che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e comporta per le calciatrici l’irrogazione di una squalifica ex art. 8 C.G.S..
ACCORDO ECONOMICO Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il calciatore/calciatrice “non professionista” sottoindicati, si conviene quanto segue: …………..…………………………………….......................................................………….........................................………. SOCIETÀ SEDE n° P. IVA rappresentata da ............................................... qualifica .................................................................................................................. ……………………………………………………………....................................................................……............................... COGNOME E NOME DEL CALCIATORE/CALCIATRICE ………………………………………………................................................................................................................................ DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………….........................................…………................................................. DOMICILIO CODICE FISCALE MATRICOLA F.I.G.C.
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Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra ...................................................... si impegna, nella sua qualità di calciatore/calciatrice “non professionista” (come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), ex art. 81, comma 1, lettera m) del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività nelle squadre della Società .......................................... a decorrere dal ................ e fino al 30 giugno .................., escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato. Art. 2 - La Società si impegna ad assicurargli/le le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status di “non professionista”, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, ed a corrispondere al Sig./alla Sig.ra .............................................................................................................................................................. Euro giornalieri ................................... (.........................................) a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF; Euro giornalieri ................................... (.........................................) a titolo di rimborso forfetario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF; Euro ................................... (.........................................) per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punto 4. Art. 3 - In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D.. Il calciatore/la calciatrice è tenuto, in caso di inottemperanza della Società all’accordo depositato, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. Art. 4 - Il calciatore/la calciatrice partecipante al Campionato di Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 30% dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità stabilite all’art. 21 bis del Regolamento della L.N.D. 19
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Art. 5 - La Società si impegna ad erogare la somma annua prevista nell’accordo economico, in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. In caso di svincolo a norma dell’art. 106 comma 1 la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia dello stesso svincolo. Art. 6 - Ove nell’accordo economico depositato sia stata pattuita l’erogazione di una somma lorda mensile, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od infortunio indipendenti dall’attività sportiva, l’importo concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza. Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva, e si siano protratti oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l’accordo, corrispondendo comunque le mensilità sino ad allora maturate. Art. 7 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società. Luogo e data.................................... ……………………………………… Per la Società
........………………................. Il calciatore/La calciatrice
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano specificatamente. …............................................. Per la Società
………………………………… Il calciatore/La calciatrice
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L’ACCORDO ECONOMICO L’ACCORDO ECONOMICO
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N.B. - Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Serie A e B del Calcio Femminile, a cura della Società, rispettivamente presso il Dipartimento Interregionale (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma), la Divisione Calcio a Cinque (Via Po, 24 - 00198 Roma) e la Dipartimento Calcio Femminile (Piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma), entro il quindicesimo giorno successivo alla data di stipulazione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere fatto dal calciatore entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In entrambi i casi, il deposito dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data del nuovo tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati. Un’ulteriore copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore/calciatrice al momento della stipulazione.
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NORMATIVA SVINCOLI - ACCORDO IL FISCO PEREILFORMULARIO CALCIATORE- DILETTANTE ECONOMICO NORMATIVA SVINCOLI - ACCORDO IL FISCO PEREILFORMULARIO CALCIATORE- DILETTANTE ECONOMICO
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IL FISCO PER IL CALCIATORE DILETTANTE Dalla stagione sportiva 2002/2003, le calciatrici partecipanti ai campionati di Serie A e B, i calciatori partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti e a quelli di Serie A, A2 e B del Calcio a 5, possono sottoscrivere con le rispettive società un accordo economico. Più in generale, tutti i calciatori/calciatrici dilettanti che, a prescindere dalla categoria di appartenenza, percepiscono somme di denaro a titolo di rimborso spese o comunque denominate devono attenersi ad una particolare normativa da un punto di vista fiscale. Di seguito proponiamo un vademecum snello che è indirizzato a tutti i calciatori/calciatrici dilettanti che percepiscono somme di denaro a qualsiasi titolo nello svolgimento dell’attività agonistica. Norme Organizzative Interne Figc L’art. 29, comma 3 delle NOIF, prevede che “i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”. L’art. 94 ter, comma 6 delle NOIF, consente l’erogazione, da parte di una società partecipante ai Campionati Nazionali della L.N.D., di una somma lorda annuale, che risulti non superiore ai 25.822,00 euro. Testo Unico delle Imposte sui Redditi Difficile pensare al fisco in Italia come ad un amico e in particolare in questo periodo storico ma, questo concetto, non vale per lo sport dilettantistico ed i suoi sportivi. Le norme fiscali riconoscono infatti la funzione sociale e il contributo a sostegno del ruolo istituzionale dello Stato in campo sportivo, della salute e della prevenzione delle malattie che lo sport di base da sempre svolge fianco a fianco dello Stato e delle sue strutture decentrate. In questa direzione si colloca l’impianto normativo che regolamenta la tassazione dell’attività dilettantistica, sia in capo alle associazioni che agli sportivi dilettanti. L’art. 69, comma 2, del TUIR prevede che “le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67” cioè quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche “non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. 22
IL FISCO PER IL CALCIATORE DILETTANTE IL FISCO PER IL CALCIATORE DILETTANTE
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Per quanto riguarda le somme che eccedono il limite d’importo non soggetto ad imposizione, l’art. 25 comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che su tali somme le società eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d’imposta per l’ulteriore importo di euro 20.658,28. La ritenuta è a titolo d’acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. In sostanza, i redditi imponibili, al netto cioè dell’importo escluso dalla formazione del reddito (7.500 euro), vengono distinti ai fini dell’imposizione in due fasce: fino ad euro 20.658,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo di acconto. Pertanto, i redditi di cui all’art. 67 (Redditi diversi), comma 1, lettera m) del TUIR, sono assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità: • fino al limite di 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito e quindi non tassati; • oltre il limite di 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; • oltre il limite di 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto. Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a titolo d’imposta che di acconto, la ritenuta è operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (art. 13 del TUIR), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito: quindi attualmente il 23%, oltre alle addizionali. Il calciatore dilettante In materia di erogazione e tassazione delle somme ai calciatori per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, armonizzando la normativa fiscale con quella della FIGC, è evidente che: • fino al limite di 7.500 euro sono escluse dalla formazione del reddito; • oltre il limite di 7.500 euro e fino a 25.822 euro (limite massimo consentito dall’art. 94 ter NOIF) sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta, con applicazione dell’aliquota del 23% oltre le addizionali di compartecipazione all’Irpef. L’importo di 7.500 euro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile del calciatore dilettante, è riferito all’anno solare; da ciò consegue 23
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per il calciatore che sottoscrive un accordo economico in estate, l’obbligo di certificare alla società le somme già percepite nel medesimo anno solare. Potrebbe verificarsi l’eventualità che il calciatore abbia già utilizzato, integralmente o parzialmente, nei primi sei mesi dell’anno, la somma esente da imposizione, con la conseguenza di non poterne beneficiare o beneficiarne parzialmente nel periodo da luglio a dicembre dello stesso anno. Lo sportivo dilettante considerato fiscalmente a carico fino a 30mila euro L’agevolazione consente ad uno sportivo, con un reddito per attività sportiva dilettantistica di 30mila euro, di essere considerato a carico del familiare o del coniuge. Rispetto quindi al normale limite di legge fissato ad euro 2.840,51 gli sportivi dilettanti beneficiano di speciali agevolazioni. Questo beneficio è dovuto al fatto che lo sportivo dilettante, che percepisce compensi per l’attività sportiva fino a 28.158,28 euro, può essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo non supera questo importo maggiorato del limite di 2.840,51 euro valido per qualunque soggetto. Il legislatore ha previsto norme speciali per la tassazione dei redditi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica, in particolare, non costituiscono reddito fino a 7.500, se erogati da una società regolarmente riconosciuta; sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota pari a quella applicata al primo scaglione di reddito (23%) oltre alle addizionali di compartecipazione; sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (sempre con aliquota del 23% oltre le addizionali). L’ulteriore beneficio (in aggiunta a quello dell’applicazione di aliquote fiscali vantaggiose, a parità di reddito, rispetto alle altre categorie di percettori) è garantito dal disposto che prevede che la parte di imponibile soggetta a ritenuta a titolo d’imposta, cioè sui 20.658,28 euro eccedenti i 7.500 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Non vi è dubbio interpretativo al riguardo, tanto che nelle istruzioni del modello 730/2013, è la stessa agenzia delle Entrate ad affermare che “La parte dell’imponibile assoggettato a ritenuta d’imposta” e quindi i 20.658,28 euro eccedenti i 7.500 euro che non costituiscono reddito “concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito”. Non è nemmeno tenuto alla dichiarazione dei redditi il contribuente sportivo dilettante che possiede esclusivamente compensi per attività sportive dilettantistiche per importi uguali o inferiori a 28.158,28 euro, fermo restando che sulle somme eccedenti i 7.500 euro è prevista una ritenuta d’imposta. L’importo di 2.840,51 euro per essere considerati a carico è invariato dal 1994: da quasi 20 anni. Nel frattempo è stata adeguata solamente la valuta. Alcuni importi fiscalmente tangibili sono passati indenni agli interventi degli ultimi anni. Per il Fisco, al superamento del limite di 236,71 euro al mese (2.840,51 euro all’anno), il familiare non può più essere considerato a carico. 24
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A tutt’oggi rimane valido che le persone che nel 2012 abbiano percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, non possano essere considerate fiscalmente a carico, ferme restando alcune eccezioni, quale quella per gli sportivi dilettanti che possono essere a carico, a condizione che il reddito complessivo non superi l’importo di 30.998,79 euro. Il superamento del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico, fa perdere le detrazioni per l’intero anno.
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Tabella annua lordo/netto Raffrontando ed incrociando la normativa statuale con quella della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in materia di erogazione e tassazione delle somme erogate dalle società/associazioni dilettantistiche ai propri calciatori, è evidente che: 1. fino al limite di 7.500 euro sono escluse dalla formazione del reddito e quindi non tassate; 2. oltre il limite di 7.500 euro e fino a 25.822 euro (limite massimo consentito dall’articolo 94 ter NOIF) sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta, applicando un’aliquota del 23%, maggiorata dalle addizionali Regionale Comunale (1,43%). È necessario ricordare che l’importo di 7.500 euro che non concorre alla formazione del reddito imponibile per il calciatore dilettante è riferito all’anno solare; da ciò consegue per il calciatore che sottoscrive un accordo economico in estate, l’obbligo di certificare alla società le somme già percepite nel medesimo anno solare. Potrebbe infatti verificarsi l’eventualità per il calciatore di aver già esaurito, nel periodo gennaio/giugno, integralmente o parzialmente la somma non imponibile, con la conseguenza di poter beneficiarne eventualmente per la sola parte residuale, entro dicembre dello stesso anno. In presenza di più associazioni sportive dilettantistiche il calciatore/calciatrice deve autocertificare, all’atto del pagamento, eventuali compensi della stessa natura, per la verifica del raggiungimento del suddetto limite (C.M. 19.6.2001, n. 60/E). L’aliquota delle addizionali regionale e comunale computate nella tabella sono dello 1,23% e 0,20%, che sono la parte comune a tutte le Regioni e Comuni d’Italia. Nei limiti previsti dalle NOIF (importo massimo erogabile dalla società pari ad euro 25.822,00), le somme incassate dai calciatori/calciatrici dilettanti, derivanti dalla sottoscrizione di un accordo economico, non subiscono altra imposizione in quanto comprese nella fascia dei redditi tassati a titolo d’imposta: la cifra netta riportata nella tabella non subisce alcuna decurtazione in quanto non è cumulabile ai fini dell’imposizione fiscale con gli altri redditi eventualmente percepiti dal calciatore. L’attività dilettantistica e la previdenza La configurazione delle somme percepite dai calciatori/calciatrici dilettanti nei redditi diversi, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali alle società e associazioni sportive dilettantistiche, così come stabilito dalle circolari INPS n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 21 del 30 gennaio 2003 e n. 42 del 26 febbraio 2003.
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TABELLA LORDO/NETTO
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Importo Lordo
No reddito
Imponibile Fiscale
Ritenute Fiscali
Importo Netto
Importo Lordo
No reddito
Imponibile Fiscale
Ritenute Fiscali
Importo Netto
Fino a 7.500,00 8.161,64 8.823,28 9.484,91 10.146,55 10.808,19 11.469,83 12.131,47 12.793,11 13.454,74 14.116,38 14.778,02 15.439,66 16.101,30
7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00 661,64 1.323,28 1.984,91 2.646,55 3.308,19 3.969,83 4.631,47 5.293,11 5.954,74 6.616,38 7.278,02 7.939,66 8.601,30
0,00 161,64 323,28 484,91 646,55 808,19 969,83 1.131,47 1.293,11 1.454,74 1.616,38 1.778,02 1.939,66 2.101,30
7.500,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 9.500,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00
16.762,94 17.424,57 18.086,21 18.747,85 19.409,49 20.071,13 20.732,76 21.394,40 22.056,04 22.717,68 23.379,32 24.040,96 24.702,59 25.364,23 25.822,00
7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
9.262,94 9.924,57 10.586,21 11.247,85 11.909,49 12.571,13 13.232,76 13.894,40 14.556,04 15.217,68 15.879,32 16.540,96 17.202,59 17.864,23 18.322,00
2.262,94 2.424,57 2.586,21 2.747,85 2.909,49 3.071,13 3.232,76 3.394,40 3.556,04 3.717,68 3.879,32 4.040,96 4.202,59 4.364,23 4.476,06
14.500,00 15.000,00 15.500,00 16.000,00 16.500,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 18.500,00 19.000,00 19.500,00 20.000,00 20.500,00 21.000,00 21.345,94
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RECUPERO DEGLI IMPORTI NON PERCEPITI 1) Recupero degli importi non percepiti Nel caso in cui la società non corrisponda gli importi previsti dall’Accordo Economico a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, “voci premiali” o la somma lorda annuale concordata, la calciatrice può rivolgersi alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D.. La C.A.E. è competente ad accertare in prima istanza l’esistenza dei crediti e le sue decisioni possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla C.V.E., il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E. deve essere effettuato dalla società entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla C.V.E., le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. In entrambi i casi, decorso inutilmente il termine di 30 giorni si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, e cioè la penalizzazione di 1 o più punti in classifica da scontare nel campionato in corso. Inoltre, se le decisioni della C.A.E. divenute definitive entro il 31 maggio o le decisioni della C.V.E. pronunciate entro la stessa data del 31 maggio rimarranno ancora non eseguite nel corso della stagione, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di Serie A e B della stagione sportiva successiva. COME PROCEDERE Nel caso in cui la calciatrice intende rivolgersi alla C.A.E. deve: • preparare un reclamo scritto, compilando il modulo RECLAMO ALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA LND (che pubblichiamo in allegato), nel quale indicare la quantificazione delle somme di cui si richiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Il reclamo va inviato: • con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società 28
L’ACCORDO ECONOMICO L’ACCORDO ECONOMICO
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• con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla C.A.E., allegando: • l’avviso di ricevimento in originale della raccomandata spedita contestualmente alla società • copia dell’accordo economico depositato • ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione • la ricevuta di versamento della tassa d’euro 100,00, pagata con vaglia postale o assegno intestato alla C.A.E c/o LND (importo che sarà restituito nel caso in cui il reclamo vada a buon fine)
RECLAMO ALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. (Per calciatrici partecipanti alla Serie A e A2)
Raccomandata A.R.
Data ............................ Spett. Commissione Accordi Economici Lega Nazionale Dilettanti Piazzale Flaminio 9 00196 ROMA Spett. Società Via …………………… Città ………………….
OGGETTO: ricorso della calciatrice .......................................... c/società .....................................
IL RECLAMO DEVE ESSERE AVANZATO ENTRO IL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA A QUELLA CUI SI RIFERISCONO LE PRETESE L’inosservanza di tutte le modalità indicate, comporta l’inammissibilità del reclamo. La società ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento del reclamo, per inviare controdeduzioni ed eventuali documenti in duplice copia: a) alla calciatrice; b) alla C.A.E., allegando la ricevuta in originale della raccomandata spedita contestualmente alla calciatrice. I procedimenti innanzi alla commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Eventuali pagamenti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica dl versamento ed il periodo a cui si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. 29
La sig.ra .........................................................., domiciliata in ........................................................... Via ..........................................................................., e mail .............................................................. espone quanto segue: ❏ Per la stagione 20../.. è stata tesserata con la società ......................................., militante nel campionato di Serie ................., con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F. che prevede il compenso globale annuo lordo di Euro.......................... . ❏ La società le ha corrisposto n° ...... rate mensili per un importo di Euro................................... per cui alla data odierna, è ancora creditrice di n° .... rate per un totale di Euro................. OPPURE ❏ Per la stagione 20../.. è stata tesserata con la società ......................................., militante nel campionato di Serie ............................., con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva il compenso di Euro giornalieri ................................... a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dell’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF, Euro giornalieri ........................... a titolo di rimborso forfettario di spesa, nel rispetto dell’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF ed Euro giornalieri .............................. per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dell’art. 94 ter, punto 4 NOIF. ❏ La società, in violazione delle condizioni previste dall’accordo, non le ha a tutt’oggi corrisposto un importo pari ad Euro................................... . Ciò premesso, chiede pertanto a codesta spettabile Commissione che la società ....................... ............................... sia condannata al pagamento della somma di Euro ................................... . Distinti saluti. ----------------------------------(La calciatrice) Allegati per la C.A.E. 1) Avviso di ricevimento della raccomandata spedita contestualmente alla società; 2) Copia dell’accordo economico depositato 3) Attestazione versamento tassa € 50,00 da inviare a mezzo vaglia postale all’indirizzo della CAE
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NUOVO TESTO IN VIGORE DAL 29/7/13 Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. È istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive. 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter, delle N.O.I.F. 3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. 4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell’indirizzo email dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazione e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all’indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. 30
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5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All’atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento a comprova dell’invio al reclamante. In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio. 6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione. 7. Le parti hanno diritto di partecipare all’udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta scritta negli stessi atti. 8. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall’art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. 9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nei termini e con le modalità previste dall’art. 50, del Codice di Giustizia Sportiva.
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CONTATTI CONTATTI
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DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC Via Spontini, 24 – 00198 Roma Tel. 06 87779219, Fax 06 87779218, dipartimento.dilettanti@assocalciatori.it Per la soluzione di problematiche specifiche si possono inoltre contattare i seguenti nominativi: Katia Serra (Settore Calcio Femminile):....................................................349 7877600 Valerio Bernardi (Settore Calcio a 5):....................................................338 1785765 I Fiduciari L’Associazione Italiana Calciatori garantisce ai calciatori iscritti assistenza legale per le controversie con le società di appartenenza, questioni di carattere disciplinare, infortunistico e per ogni necessità comunque connessa con l’attività sportiva. A tal fine si avvale di una rete di avvocati Fiduciari. Il rapporto AIC – Fiduciari – Associati è regolato sostanzialmente secondo le seguenti modalità: a) assistenza ai calciatori gratuita per informazioni, consulenze, ricorsi agli Organi di Giustizia Sportiva ; redazione di istanze al Fondo di Solidarietà e per la liquidazione dell’indennità di fine carriera; b) assistenza gratuita ai calciatori per pratiche d’infortunio; c) nel caso di assistenza in sede civile o presso il Collegio Arbitrale: parcella da esporre secondo criteri equitativi a carico del calciatore.
FIDUCIARI
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06 3236734
06 36004263 priscilla.palombi@gmail.com
Pasqui Avv. Maria Ilaria
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00196 Roma
06 6382258
06 83391685 avv.ilariapasqui@gmail.com
Caruso Avv. Francesco
Studio Legale Caruso – Via Roma 19
86039 Termoli
0875 702076
Piras Avv. Anna
Via Sonnino 147
09127 Cagliari
070 684456
051 227579
0861 587018 federico.schiavoni@tin.it 051 221317 roberta.licalzi@alice.it 0432 287079 nicola.paolini@gmail.com
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DOPPIO TESSERAMENTO CALCIO/CALCIO A CINQUE I DOPPIO TESSERAMENTO CALCIO/CALCIO A CINQUE
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Partendo da una previsione contenuta nel Regolamento FIFA (art. 4, comma 2, dell’Allegato 6), dalla scorsa stagione sportiva la FIGC ha reso possibile il c.d. “doppio tesseramento”: si tratta in sintesi della possibilità di tesseramento, per la calciatrice maggiorenne, con società di calcio a 5 e di calcio a 11 nello stesso periodo. Va precisato che la calciatrice può svolgere attività solo per la società a favore della quale ha effettuato la variazione, con conseguente esclusione della possibilità di svolgere contemporaneamente le due attività, ad eccezione del caso in cui la società svolga la doppia attività: in questo caso, la calciatrice può partecipare ad entrambe le discipline. Inoltre, la variazioni di attività successiva alla prima può essere effettuate una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici o di calcio a cinque per le quali la calciatrice è tesserata. Infine, particolare decisamente importante, la variazione di attività non sarà possibile in presenza di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF. Per la stagione sportiva 2013/14 la variazione di attività è consentita esclusivamente nel periodo che va dall’ 1 luglio all’1 ottobre 2013 Art.118 – Variazione Di Attività 1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque. 2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici. 3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l’attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione. 33
DOPPIO TESSERAMENTO CALCIO/CALCIO A CINQUE DOPPIO TESSERAMENTO CALCIO/CALCIO A CINQUE
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4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato. 5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter. 6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritto dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni/ Dipartimento. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività. 7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati
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I TRASFERIMENTI ALL’ESTERO I TRASFERIMENTI ALL’ESTERO
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I TRASFERIMENTI ALL’ESTERO L’Allegato 3 al “Regolamento sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori” della FIFA disciplina i trasferimenti internazionali che riguardano i calciatori e le calciatrici con lo status di dilettante. Vediamo, in sintesi, l’iter da seguire in caso di trasferimento all’estero. A) Le calciatrici, anche se hanno meno di 25 anni di età e quindi con vincolo pluriennale, possono liberamente trasferirsi all’estero, senza che ciò comporti un esborso di denaro da parte della nuova società. È però necessario ottenere il c.d. “transfer internazionale”, con una procedura che prevede che la società straniera presso cui ci si intende tesserare chieda, per il tramite della propria Federazione, il rilascio del transfer alla FIGC. B) Dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta, la FIGC ha 7 giorni di tempo per rilasciare il transfer. Si precisa peraltro che, talvolta, a causa delle resistenze poste in essere dalle società italiane presso cui le calciatrici erano tesserate, la procedura di rilascio può subire dei ritardi. C) Per ovviare all’eventuale mancato rilascio del transfer entro i 7 giorni, la FIFA consente che la nuova Federazione, dopo un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta senza aver ricevuto risposta, possa tesserare immediatamente la calciatrice con la nuova società con il cosiddetto “Tesseramento Provvisorio” Il “tesseramento provvisorio” diventa definitivo trascorso 1 anno dalla richiesta del transfer. Entro questo periodo, solo se la FIGC sia in grado di dimostrare l’esistenza di una ragione valida che giustifichi il suo rifiuto a rilasciare tale certificato, la FIFA potrà annullare il tesseramento provvisorio. D) La procedura appena esposta deve essere seguita anche in caso di rientro dall’estero, con l’avvertenza che le calciatrici non possono essere nuovamente tesserate per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfer internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano tesserate prima del trasferimento all’estero. E) Purtroppo, con la recente approvazione dell’art. 40 quater NOIF le calciatrici che si trasferiscono all’estero mantenendo la residenza in 35
I TRASFERIMENTI ALL’ESTERO I TRASFERIMENTI ALL’ESTERO
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Italia, possono in seguito ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero ma soltanto presso la società italiana per la quale erano tesserati. Solo dalle successive stagioni sportive si possono tesserare presso altre società. In pratica, è stato aumentato di 12 mesi il periodo in cui la società italiana di partenza mantiene il vincolo sulla calciatrice che si trasferisca all’estero.
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NORMATIVA E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO LA TUTELA ASSICURATIVA ECONOMICO NORMATIVA E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO LA TUTELA ASSICURATIVA ECONOMICO
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LA SALUTE DELLE CALCIATRICI L’AIC ha sempre perseguito con costanza l’obiettivo della tutela della salute dei calciatori e calciatrici che, unito alla prevenzione, rappresenta un caposaldo dell’impegno dell’Associazione. Il calcio, infatti, deve essere praticato in sicurezza e, le stesse calciatrici, devono essere consapevoli che scendere in campo e giocare senza rischi rappresenta un interesse da tutelare e salvaguardare. È per questo che la visita medica e l’idoneità agonistica sportiva rappresentano un requisito essenziale ed ineludibile. Le calciatrici, dal compimento del quattordicesimo anno di età, devono effettuare una visita medica in una struttura specializzata in modo da ottenere l’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Se la società non provvede a richiedere il relativo certificato medico, ovvero non provvede a far effettuare direttamente la visita medica alla calciatrice, è compito della calciatrice stessa sottoporsi alla visita medico sportivo e consegnare copia della documentazione medica alla società. La calciatrice che partecipa all’attività ufficiale senza avere preventivamente ottenuto l’idoneità rischia delle forti sanzioni poiché è responsabile in solido con la società. LA TUTELA ASSICURATIVA DEL CALCIATORE DILETTANTE Dalla stagione 2010-2011 le società dilettantistiche sono tenute ad assicurare tutti i calciatori tesserati con la INA ASSITALIA, sottoscrivendo la polizza convenzione stipulata dalla L.N.D. le cui condizioni sono esaurientemente indicate nel prospetto che presentiamo nelle pagine seguenti. LEGA NAZIONALE DILETTANTI COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INA ASSITALIA (calciatori oltre i 14 anni di età) PRESTAZIONE
EURO
1. MORTE 80.000,00 se si verifica entro 2 anni dalla data dell’infortunio 2. PERDITA ANNO SCOLASTICO 3.000,00 3. INDENNITÀ FORFETARIA HIV 16.000,00 37
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LESIONI (come da tabella Allegato A*) 80.000,00 RIMBORSO SPESE DI CURA OSPEDALIERE 7.000,00 • Scoperto 20% con un minimo di € 200,00 per sinistro elevato a € 250,00 in caso di day hospital RIMBORSO SPESE DI CURA “GRANDI INTERVENTI” 16.000,00 SPESE DI CURA PRE-POST INTERVENTO CHIRURGICO 2.000,00 • Viene riconosciuto ulteriore rimborso per le spese relative a cicli di trattamenti fisioterapici con un massimo di € 500,00 per sinistro ed € 300,00 per spese di visite mediche. • Franchigia fissa di € 100,00 per evento RIMBORSO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 750,00 • TAC • Risonanza Magnetica • Radiografie • Ecografie • Tutori ortopedici • Artroscopia diagnostica • Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico. • Franchigia fissa ed assoluta di € 75,00 per sinistro. INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO 100,00 • Non cumulabile con il rimborso delle spese del ricovero • I primi due giorni del primo ricovero non prevedono la corresponsione di alcuna diaria RIMBORSO SPESE PER CURE DENTARIE E/O PROTESI DENTARIE 6.000,00 • Franchigia fissa di € 100,00 per sinistro e fino ad un massimo di € 500,00 per dente INDENNITÀ FORFETTARIA APPLICAZIONE APPARECCHIO GESSATO E/O IMMOBILIZZANTE E INAMOVIBILE 300,00 38
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• solo in seguito a frattura e/o rottura di legamenti 12. DANNO ESTETICO AL VISO 1.500,00 13. INDENNITÀ AGGIUNTIVA 12.000,00 PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO La denuncia di sinistro, trasmessa dall’infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH S.p.A. Casella Postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 Milano o via fax al numero 02 48538805 o segnalazione via internet utilizzando il modulo denuncia sinistro entro 30 giorni dalla data di infortunio. Alla denuncia di sinistro dovranno essere allegati il certificato di primo soccorso o pronto soccorso (obbligatorio). La denuncia, firmata dall’assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società sportiva di appartenenza. Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall’infortunato alla Società sportiva di appartenenza o scaricato dal sito www.lnd.it alla voce INA Assitalia denuncia infortuni on line. L’assicurato potrà segnalare preventivamente il sinistro compilando l’apposito form presente sul sito della LND www.lnd.it seguendo le relative istruzioni. Qualora si scelga tale opzione, terminato tale iter per la segnalazione del sinistro, l’assicurato potrà stampare il modulo di denuncia sinistro pre-compilato e le istruzioni su come terminare l’iter della denuncia. La Società sportiva e/o il Dirigente sportivo non hanno la responsabilità per la ritardata o mancata presentazione della denuncia. 39
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Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. 1ª Fase operativa: “Invio del modulo di denuncia di sinistro compilato, della documentazione relativa all’infortunio ed alle spese mediche sostenute” L’invio del modulo di denuncia del sinistro deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento, pena la decadenza del diritto di indennizzo. Dopo la denuncia, ed entro 90 giorni dalla richiesta inviata all’Ufficio Gestione Sinistri LND l’infortunato dovrà necessariamente trasmettere la seguente documentazione: • certificato medico di pronto soccorso e/o primo soccorso; • eventuale ulteriore documentazione medica in suo possesso; • informative Privacy INA ASSITALIA S.p.A. debitamente firmate. Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione medica, l’infortunato dovrà comunicare - prima della scadenza di 30 giorni e due anni - l’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e di prescrizione del diritto di indennizzo. Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH S.p.A. Casella Postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 Milano Avvenuto l’infortunio, l’assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all’assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero necessarie alla documentazione della pratica. L’infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire le visite dei medici, ed a qualsiasi indagine che questi ritenga necessaria. 40
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A guarigione avvenuta, l’infortunato dovrà obbligatoriamente inviare (pena la mancata liquidazione del danno) all’Ufficio Gestione Sinistri LND la seguente documentazione: • denuncia di sinistro, previa puntuale compilazione dell’apposito modulo (ove non precedentemente inviato); • certificato di pronto soccorso o primo soccorso modulo (ove non precedentemente inviato); • copia della tessera di iscrizione (per la stagione calcistica interessata); • copia del verbale di gara (solo in presenza di lesioni dentarie); • copia della Cartella clinica (solo in caso di ricovero); • certificazione medica; • copia dei referti, degli esami strumentali effettuati [RX, RNM, TAC, etc.) • ricevute, in originale, delle spese di cura e mediche sostenute; • certificato medico di guarigione clinica (indispensabile). Si precisa che in assenza di ricezione di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione del sinistro. Per tutte le comunicazioni l’infortunato è tenuto a citare il numero sinistro, riportato nel Modulo denuncia sinistro. La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all’assicuratore con certificato definitivo. In assenza di certificato di guarigione la validità dell’assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l’infortunato, autorizzato o no, riprenda l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l’Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, ne l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. 2ª Fase operativa: “Criteri di liquidazione” Arrivo del certificato di guarigione e della documentazione presso il centro liquidazione sinistri. In caso di documentazione incompleta, l’Ufficio Liquidazione Sinistri invia all’infortunato una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale) necessaria per l’istruzione della pratica. Se i documenti sono completi ed il diritto all’indennizzo non risulta decaduto, prescritto o escluso dalle garanzie prestate, il sinistro viene 41
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liquidato con bonifico bancario (la scelta di tale metodo di pagamento è stata fortemente voluta da INA Assitalia SpA per garantire la corresponsione dell’importo all’assicurato in totale sicurezza e velocità). Settore CALCIATORI TECNICI (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività di assistenti all’arbitro durante le gare ufficiali): a) la morte dell’iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari; b) l’indennizzo delle lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella Lesioni. La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata a favore dell’infortunato; e) iI rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell’infortunato; d) l’indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell’infortunato; e) l’indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza di certificato originale che certifichi l’applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell’infortunato. NON SI LIQUIDA L’ufficio liquidazione sinistri invia lettera di reiezione al domicilio dell’infortunato: a) quando le lesioni o le spese mediche o l’indennità giornaliera in caso di ricovero o l’indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i dirigenti, l’invalidità permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia. b) sulla base dei carteggi si evince che la data del sinistro è antecedente ai 30 giorni dalla data della denuncia; e) sulla base dei carteggi si evince una mancanza di nesso causale tra l’infortunio denunciato e le lesioni riportate; d) intervenuti i termini di prescrizione (due anni). La polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. In tutti i casi la restituzione della documentazione avviene solo se richiesto per iscritto dall’assicurato.
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3ª Fase operativa: “Informazioni sulla liquidazione dei sinistri” Chiamando il Numero Verde 800.137.060 l’infortunato ha accesso diretto all’ufficio Gestione sinistri per: Informazione sul contratto assicurativo e Modalità di denuncia
24 h su 24
Tutti i giorni
Contestualmente alla notifica di avvenuta apertura del sinistro, l’infortunato riceverà i riferimenti telefonici cui rivolgersi per ottenere: Informazioni sullo stato del sinistro (in lavorazione, respinto, in attesa di documentazione, ecc.)
Dalle ore 9 alle ore 13 Dalle ore 15 alle ore 19
Dal lunedi al venerdi
Informazioni sulla definizione del sinistro (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza)
Dalle ore 9 alle ore 13 Dalle ore 15 alle ore 19
Dal lunedi al venerdi
Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l’infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero di sinistro per avere accesso ai dati. Collegandosi all’indirizzo www.lnd.it sono disponibili per la consultazione, nell’area riservata alla Lega Nazionale Dilettanti della Compagnia: • le garanzie attive per tutti i tesserati; • le garanzie integrative e facoltative e le modalità di adesione; • come fare per denunciare un sinistro. * Per maggiori informazioni e per tutte le specifiche della polizza è possibile consultare il sito www.assocalciatori.it alla voce Dipartimento dilettanti > Normativa.
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LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
AIC
SINISTRI APERTI NELLE PRECEDENTI STAGIONI SPORTIVE I sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 continueranno ad essere gestiti dal Centro Liquidazione Sinistri L.N.D. – INA Assitalia S.p.a. via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma. Numero Verde 800.914.814. I sinistri aperti nella stagione sportiva 2011-2012 e non ancora liquidati, dovranno essere reinviati – qualora ciò non sia stato fatto – anche in copia fotostatica al Centro Liquidazione Sinistri L.N.D. – INA Assitalia S.p.a. c/o MARSH S.p.a. casella postale 10733 UDR MI ISOLA – 20159 Milano
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Finito di stampare nel mese di Luglio 2015 da Tipolitografia Campisi Srl - Via dell’Industria, 13 - Arcugnano (VI)
Associazione Italiana Calciatori Contrà delle Grazie, 10 • 36100 Vicenza Tel. +39 0444 233233 • Fax +39 0444 233250 E-mail: info@assocalciatori.it Internet: www.assocalciatori.it