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A TUTTI I CALCIATORI E LE CALCIATRICI DILETTANTI “Lo sport è un luogo di incontro dove persone di ogni livello e condizione sociale si uniscono per ottenere un risultato comune. In una cultura dominata dall’individualismo e dallo scarto delle giovani generazioni e di quella degli anziani, lo sport è un ambito privilegiato intorno al quale le persone si incontrano senza distinzioni di razza, sesso, religione o ideologia e dove possiamo sperimentare la gioia di competere per raggiungere una meta insieme, partecipando a una squadra in cui il successo o la sconfitta si condivide e si supera; questo ci aiuta a respingere l’idea di conquistare un obiettivo centrandosi soltanto su sé stessi. La necessità dell’altro comprende non solo i compagni di squadra ma anche i dirigenti, l’allenatore, i sostenitori, la famiglia, insomma tutte quelle persone che con impegno e dedizione rendono possibile di arrivare a “dare il meglio di sé”.
Papa Francesco, 01.06.2018 Dipartimento Dilettanti Associazione Italiana Calciatori
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Seppure in condizioni difficili e senza alcuna concessione da parte degli interlocutori istituzionali, l’AIC prosegue l’attività di assistenza e miglioramento dello status del calciatore dilettante. Nel 2000 l’AIC ha intrapreso la storica decisione di estendere la propria attività di tutela e supporto, iniziata nel 1968, anche ai calciatori dilettanti. È stato quindi dato il via ad un lavoro di confronto con la Lega Nazionale Dilettanti che ha portato a risultati decisamente importanti: a) l’abolizione del vincolo sportivo per i calciatori over 25; b) la previsione obbligatoria e la tutela di accordi economici per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), Serie A, A2 e B maschile, A Elite e A femminile del Calcio a 5 e Serie A e B del Calcio Femminile. c) la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che, pur senza avere valore di norma, individua con precisione materie di interesse comune e fissa dei principi guida ai quali l’AIC e soprattutto la LND dovranno conformare le rispettive attività istituzionali in previsione di possibili future modifiche regolamentari; d) la redazione di nuove norme finalizzate a garantire l’obbligatorietà dell’esecuzione delle delibere della CAE; e) l’introduzione degli accordi economici pluriennali e lo svincolo per morosità nel calcio a 5; f) la modifica dell’art. 107 NOIF nel senso che l’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori che hanno sottoscritto un regolare accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. è consentita nel solo caso in cui il modulo sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. g) la modifica dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., al fine di semplificare le procedure ed i termini di deposito degli accordi economici, con la revisione del modello stesso di accordi nelle differenti categorie; h) gli accordi economici pluriennali e lo svincolo per morosità nel calcio femminile; i) l’istituzione di un Fondo di solidarietà per le atlete del calcio femminile; j) gli accordi economici pluriennali e lo svincolo per morosità nella serie D. Il confronto con la Lega Nazionale Dilettanti e con le altre componenti federali, ancora oggi, continua a vertere prevalentemente sull’eliminazione del vincolo per i calciatori dilettanti o, quantomeno, sulla sua riduzione ai 18 anni d’età. 2
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DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC Il Dipartimento Dilettanti AIC rappresenta un ramo interno dell’Associazione Italiana Calciatori che ha la specifica finalità di occuparsi dei calciatori e delle calciatrici dilettanti. L’attività effettuata e sviluppata dal Dipartimento è finalizzata a dare seguito ai principi cardine dello Statuto AIC ovvero: “… di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati e di intraprendere ogni iniziativa per il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che dilettantistico…”. Un po’ di storia Dal 10 aprile 2000 l’AIC ha esteso la propria tutela anche a tutti i calciatori Dilettanti, al Calcio Femminile e al Calcio a 5. Nel maggio del 2011, con l’elezione alla Presidenza di Damiano Tommasi, nasce il Dipartimento Dilettanti. Il Dipartimento viene inaugurato il 30 gennaio 2012 a Roma, alla presenza dei massimi esponenti del calcio italiano: il Presidente FIGC Abete, il Presidente LND Tavecchio, il Presidente della Lega Pro Macalli e il Presidente dell’AIA Nicchi. Conquiste In questi 10 anni l’AIC ha dato vita ad un lungo lavoro di confronto con le istituzioni e soprattutto con la Lega Nazionale Dilettanti attraverso il quale sono stati ottenuti a favore dei calciatori dilettanti risultati rilevanti: in primo luogo l’abolizione graduale del vincolo sportivo, poi la tutela dei rapporti economici. Per quanto riguarda il vincolo, lo storico accordo AIC/LND ha portato nel luglio 2004 l’età minima per ottenere lo “svincolo” a 25 anni. Sulla tutela degli accordi economici nel giugno 2003 è stata ottenuta l’importante conquista di avere reso il loro deposito presso la FIGC obbligatorio oltre ad essere state previste delle penalizzazioni nei confronti delle società inadempienti. Recentemente, infine, è entrata in vigore la modifica dell’art. 107 NOIF il quale ora prevede che l’inclusione 3
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nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori che hanno sottoscritto un regolare accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter è consentita nel solo caso in cui il modulo sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. Struttura e obiettivi Il Dipartimento Dilettanti comprende al proprio interno anche il Settore Calcio a 5 e l’ufficio legale offrendo agli associati assistenza per la risoluzione delle problematiche relative ai rapporti economici con le società, informazioni su questioni inerenti il tesseramento e di carattere assicurativo nonché su tutte quelle materie di carattere normativo e fiscale che coinvolgono i calciatori. Il Dipartimento Dilettanti, inoltre, grazie ad una rete organizzata di collaboratori regionali, garantisce la sua presenza presso le squadre dilettanti su tutto il territorio nazionale. L’ufficio legale può contare su una rete di avvocati fiduciari che permette di dare assistenza ai calciatori in ogni regione d’Italia. Gli obiettivi principali del Dipartimento continuano ad essere l’abolizione del vincolo o, quantomeno, la sua ulteriore riduzione, ed il miglioramento della tutela sanitaria ed assicurativa del calciatore dilettante. Settore Calcio a 5 Il Settore Calcio a 5 opera all’interno del Dipartimento Dilettanti dell’Associazione Italiana Calciatori informando, assistendo e tutelando i giocatori di Calcio a 5 di Serie A, A2, B e Femminile, ed anche i calciatori del settore Regionale. Il Settore svolge una fondamentale opera di relazione e di confronto con la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti e, in modo particolare, con la Divisione Calcio a 5 per la gestione di tutta la normativa che riguarda il rapporto giocatori di Calcio a 5/società. Con la riforma del calcio dilettantistico del 2002, che ha previsto l’abolizione graduale del vincolo sportivo 4
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e la tutela degli accordi economici, sono state introdotte le prime significative tutele per il giocatore di Calcio a 5. Prima fra tutte la disciplina specifica che prevede (art. 94 ter, comma 7 delle NOIF), per i soli giocatori di Calcio a 5 che svolgono attività a livello nazionale, la possibilità di sottoscrivere accordi economici pluriennali (per un massimo di tre stagioni sportive); in caso di accordo pluriennale è inoltre possibile inserire nell’accordo stesso una ulteriore indennità rispetto al massimale previsto per i calciatori dilettanti. Questo meccanismo viene completato dalla previsione, per il giocatore di Calcio a 5 che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato, di uno specifico svincolo per “morosità”. Nel 2011, poi, è stata introdotta la cosiddetta “variazione di tesseramento” (art. 118 delle NOIF), un vero e proprio “doppio tesseramento” che consente al calciatore dilettante, tesserato per una società di Calcio a 11, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, di tesserarsi per una diversa società di Calcio a 5 senza richiedere preventivamente il consenso alla società cedente. Tale possibilità è stata prevista anche per il giocatore di Calcio a 5 che intenda tesserarsi per una diversa società di Calcio a 11. L’evoluzione dello status professionale del giocatore di Calcio a 5 ed il continuo miglioramento della normativa che regola i rapporti fra giocatori di Calcio a 5 e società, sono i punti fermi sui quali il Settore sta concentrando i propri sforzi. Il Calcio a 5 ha un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’AIC, inoltre partecipa attivamente all’attività della Divisione Calcio a 5 attraverso la partecipazione costante ai Consigli Direttivi e alle riunioni istituzionali attraverso propri rappresentanti. Opera in continua sinergia con il Dipartimento Dilettanti e con l’Associazione Italiana Calciatori.
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SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (Art. 32 BIS NOIF) 1) Svincolo del calciatore Tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) hanno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati, al Dipartimento ed alla Divisione di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F.. 2) Lo svincolo ed i successivi tesseramenti È importante sottolineare che tutti i calciatori che hanno già chiesto ed ottenuto nelle stagioni precedenti lo svincolo per decadenza del tesseramento, sono automaticamente svincolati al 30 giugno di ogni stagione sportiva successiva. Pertanto, poiché il calciatore risulterà svincolato, dal 1 luglio di ogni stagione, ai fini del nuovo tesseramento sarà sufficiente la semplice sottoscrizione dell’apposito modulo federale. 3) Come richiedere lo svincolo Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. In ogni caso devono pervenire ai Comitati, ai Dipartimenti e alla Divisione competenti, entro il 30 luglio. Le richieste devono essere redatte in duplice copia ed inviate per mezzo di una lettera raccomandata A.R. o di un telegramma sia alla società di appartenenza che ai Comitati, al Dipartimento ed alla Divisione competenti. 4) A chi inviare la richiesta I calciatori tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) devono inviare la richiesta di svincolo al Dipartimento Interregionale (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma).
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I calciatori tesserati con societĂ partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, A2, B e A Elite e A Femminile di Calcio a 5 devono inviare la richiesta di svincolo alla Divisione Calcio a 5 (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma). Tutti gli altri calciatori/calciatrici devono inviare la richiesta di svincolo ai rispettivi Comitati Regionali. 5) Impugnazione del provvedimento Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento su Comunicato Ufficiale.
NORMATIVA E FORMULARIO SVINCOLI ACCORDO ECONOMICO
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RICHIESTA SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) (per calciatori/calciatrici che partecipano ai Campionati Nazionali della L.N.D.)
Raccomandata a.r.
Raccomandata a.r.
Spett.le società ________________________________ Spett.le società Via ______________________, _____ ________________________________ ___________ ____________________
Via ______________________, _____ ____________________
e ___________
Spett.le e LND ________________________________ Spett.le _________________________, ______ ___________ ____________________ LND
________________________________ _________________________, ______ ___________ ____________________
Lì ______________, _____________
______________, _____________
OGGETTO: RICHIESTA DI SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO (art. 32bis NOIF) Il sottoscritto calciatore ___________________________________________ nato il ________________,
OGGETTO: RICHIESTA DI SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO (art. tesserato
per
la
stagione
sportiva
_________/__________
con
la
Società
32bis NOIF) _______________________________ militante nel campionato _________________________________, Il
chiede di essere posto in lista di svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis
delle N.O.I.F. della F.I.G.C.. sottoscritto calciatore
___________________________________________
nato
il
________________, tesserato per la stagione sportiva _________/__________ con la Società Distinti saluti.
_______________________________
militante
nel
campionato
_________________________________, chiede di essere posto in lista di svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
___________________________
Distinti saluti. ___________________________
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SVINCOLO PER RINUNCIA E ACCORDO ECONOMICO (ART. 107 NOIF) L’AIC ha conseguito un obiettivo di primaria importanza per tutti i calciatori e le calciatrici dilettanti che sottoscrivono un accordo economico (Serie D e Serie A e B di Calcio Femminile e di Serie A, A2 e B Calcio a 5 maschile; serie A e A2 di Calcio a 5 Femminile). Il nuovo testo dell’art. 107 delle NOIF, infatti, prevede che in caso di inserimento nelle liste di svincolo suppletive (1-17 dicembre), lo svincolo sarà efficace nel solo caso in cui l’inclusione sia concordata con il calciatore, che dovrà sottoscrivere la lista per accettazione. Pertanto è stata assicurata la piena tutela degli accordi economici stipulati e depositati dai calciatori, i cui nominativi non potranno più essere inseriti a discrezione delle società nelle liste di svincolo suppletive. Il testo dell’art. 107, comma 1, delle NOIF (contrassegnato in grassetto), è così formulato: «La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un regolare accordo ai sensi dell’art. 94 ter è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi Società. Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori “giovani tesserati” con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive». In conclusione, è quindi da ricordare che solo con la firma dei calciatori interessati le liste di svincolo suppletive faranno venir meno il tesseramento, e quindi la validità dell’accordo economico, dei calciatori medesimi. 9
NORMATIVA E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO ECONOMICO NORMATIVA E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO ECONOMICO SVINCOLO PER ACCORDO ART. 108 (NOIF) 1. Le Società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati, Dipartimento e Divisione della L.N.D. entro venti giorni dalla data di sottoscrizione e comunque entro il 30 giugno. 2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato, Dipartimento o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. In caso di mancato inserimento nelle liste di svincolo senza che il competente Comitato, Dipartimento o Divisione abbia provveduto alla restituzione dell’accordo, il calciatore potrà adire il Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti impugnando il relativo Comunicato, nel termine di 7 giorni dallo stesso.
AIC
SVINCOLO PER ACCORDO AI SENSI ART. 108 NOIF (da depositare entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva)
Raccomandata a.r.
Raccomandata a.r.
Spett.le LND ____________________________ Spett.le Ufficio Tesseramenti LND ____________________________ Via ___________________, ____ Ufficio Tesseramenti ___________ ________________ Via ___________________, ____ ___________ ________________
Lì, ____________________
Lì, ____________________ OGGETTO: RICHIESTA DI SVINCOLO AI SENSI DELL’ART. 108 DELLE N.O.I.F.
OGGETTO: richiesta di svincolo ai sensi dell’art. 108 delle N.O.I.F.
La società _________________________________________ nella persona del Presidente e
La società _________________________________________ nella ______________________ persona del Presidente e rappresentante legale pro tempore, e il proprio calciatore tesserato nato a _________________________ _________________, convengono che il calciatore sarà rappresentante legale pro tempore, e il ilproprio calciatore tesserato ______________________ inserita nelle “liste di svincolo” aiilsensi dell’art. 108 delle N.O.I.F. nato a _________________________ _________________, convengono che il calciatore sarà
inserita nelle “liste di svincolo” ai sensi dell’art. 108 delle N.O.I.F. Distinti saluti.
Distinti saluti.
…………….......................................................... .................................................
(timbro e firma del legale rappresentante)
(firma del calciatore)
…………….......................................................... ................................................. (timbro e firma del legale rappresentante)
(firma del calciatore)
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ Art. 109 (NOIF) RICHIESTA SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF
(da richiedere entro il 15 giugno nel caso in cui il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva) Raccomandata a.r.
Raccomandata a.r. Spett.le società Spett.le società ___________________________________ Via ________________________, ______ ___________________________________ __________ ________________________ Via ________________________, ______
__________ ________________________
e
e Spett.le LND ___________________________________ Spett.le ____________________________, ______ LND __________ ________________________ ___________________________________
____________________________, ______ __________ ________________________
___________________, ______________
___________________, ______________ OGGETTO: RICHIESTA SVINCOLOPER PER INATTIVITA’ INATTIVITA’ (art. 109109 NOIF) OGGETTO: RICHIESTA DI DI SVINCOLO (art. NOIF) Il sottoscritto calciatore ____________________________________________ nato il _______________,
Il sottoscritto calciatore ____________________________________________ nato il _______________, tesserato stagione sportiva sportiva ________ SocietàSocietà tesserato per perla la stagione ________ /________ /________ con conla la ______________________________________ nelcampionato campionato __________________________, ______________________________________militante militante nel __________________________, chiede di essere posto in lista di svincolo, entro i termini fissati dal vigente regolamento, in quanto chiede di essere posto in lista di svincolo, entro i termini fissati dal vigente regolamento, in quanto nella stagione sportiva _________ /_________ non ha preso parte, e ciò per motivi a lui non nella stagione sportiva _________ /_________ non109 ha preso ciò perFIGC motivi lui non imputabili, al numero di gare previsto dall’art. delle parte, NOIFe della dia cui si chiede l’applicazione. imputabili, al numero di gare previsto dall’art. 109 delle NOIF della FIGC di cui si chiede l’applicazione.
Distinti saluti.
Distinti saluti.
Mittente: ____________________________ ____________________________ Mittente: _______ ____________________ ____________________________ ____________________________ _______ ____________________
Allegati per la LND __________________________: ricevuta della raccomandata inviata alla società Allegati per la LND __________________________: ricevuta della raccomandata inviata alla società
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___________________________ ___________________________
1. Il calciatore tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, se non prende parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato, Dipartimento o Divisione competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata ai medesimi Comitato, Dipartimento o Divisione. 3. In caso di rigetto della richiesta il calciatore potrà ricorrere al Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
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ACCORDI ECONOMICI PER I CALCIATORI DEI CAMPIONATI NAZIONALI DELLA L.N.D. 1) L’accordo economico I calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive. Ricordiamo che la sottoscrizione dell’accordo, ai sensi degli artt. 29 punto 3 e 94 ter punto 2 NOIF, è obbligatoria. Gli accordi possono prevedere la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e voci premiali (legate alla partecipazione all’attività agonistica) o, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in 10 rate mensili di uguale importo. 2) Deposito dell’accordo Gli accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso il Dipartimento o la Divisione di competenza entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento, se relativi a tesseramenti sottoscritti entro tale data. Gli accordi relativi a tesseramenti successivi: a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, con contestuale comunicazione al calciatore, se il deposito avviene a cura della società; b) entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, se il deposito avviene a cura del calciatore, che ha quindi 15 giorni in più per depositare l’accordo nel caso in cui non vi provveda la società. N.B.: il mancato deposito dell’accordo economico ne determina l’invalidità, pertanto è essenziale che il calciatore all’atto della sottoscrizione ritiri la sua copia e provveda immediatamente all’invio della stessa al Dipartimento o alla Divisione competente. 12
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La validità dell’accordo cessa in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva. L’AIC ha concordato con la L.N.D. di deferire per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva tutte quelle società che, previa segnalazione del calciatore, si rifiuteranno di sottoscrivere l’accordo economico. 3) Limiti dell’accordo Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,97 al giorno per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per un massimo di 45 giorni se relativi alla fase di preparazione all’attività stagionale. Per quanto concerne l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, gli accordi non potranno prevedere somme superiori ad euro 77,47 per ciascuna prestazione. Nel caso in cui venga invece concordata l’erogazione di una somma lorda annuale, l’accordo non potrà prevedere un importo superiore ad euro 30.658,00. 4) Accordo economico pluriennale L’Associazione Italiana Calciatori, d’intesa con la LND, ha esteso la possibilità di sottoscrivere accordi economici pluriennali al Campionato Nazionale serie D. Pertanto, i calciatori/calciatrici tesserati per società che disputano Campionati Nazionali, maschili, femminili e di calcio a 5, possono concordare l’erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. In caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Per ogni categoria è stato predisposto un modello di accordo economico specifico che va obbligatoriamente utilizzato e che prevede tale possibilità. 13
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5) Accordi in contrasto con le norme Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia gli accordi che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
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Accordo_FIGC 06/07/16 15:47 Pagina 1
CAMPIONATI NAZIONALI DIVISIONE CALCIO A CINQUE - ACCORDO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 94 ter NOIF La Società .................................................................................................................... con sede in................................................................................................................................. via ................................................................................................................................ CAP ......................................... Codice Fiscale/P. IVA ............................................................... rappresentata da ............................................................................................................................. in qualifica di .......................................................................................................... affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 (nel prosieguo definita per brevità la “Società”); e il Calciatore/Calciatrice ............................................................................................................................................. Matricola FIGC numero ............................................................... nato/a a ........................................................................................ il ............................................... Cod.Fisc. ............................................................................................................... domiciliato/a a ................................................................................ in via .......................................................................................................................... CAP ................................... (nel prosieguo, per brevità, l’“Atleta”) Premesso - che l’Atleta è tesserato con la Società ai sensi della vigente normativa federale; - che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di rimborso da parte della Società, a favore dell’Atleta, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa e ogni altra voce premiale prevista dalla normativa federale in occasione dell’attività agonistica; Convengono quanto segue Art. 1 - L’Atleta ................................................................................................................. nel rispetto delle normative federali, parteciperà all’attività agonistica nelle squadre della Società ..................................................................................................................... dal............................................................... e fino al 30 giugno ........................................... e la Società, anche in considerazione della durata pluriennale del presente accordo1, si impegna ad assicurare all’Atleta le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, e a corrispondergli i seguenti importi annui lordi: Euro ................................................................. ( .....................................................................................................................), per la stagione sportiva ............................................... Euro .................................................................. ( ....................................................................................................................), per la stagione sportiva ............................................... Euro ................................................................. ( .....................................................................................................................), per la stagione sportiva ............................................... oppure, in via alternativa e non concorrente, Euro giornalieri .................................................................. ( ........................................................................................................................), a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art.94 ter NOIF; Euro giornalieri .................................................................. ( ........................................................................................................................), a titolo di rimborso forfettario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5, NOIF; Euro .................................................................................. ( ........................................................................................................................), per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all’art.94 ter NOIF. Art. 2 – Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società è la sola responsabile del buon fine del presente accordo economico, con esclusione di qualsiasi responsabilità della LND o della FIGC. Art. 3 – In caso di previsione di una somma annua, la Società si impegna ad erogarla in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. In caso di previsione di somme pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfettario di spesa e voci premiali per ciascuna gara, la Società si impegna ad erogare i relativi importi al termine del mese di maturazione. Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. m), d.p.r. 917/86, e successive modificazioni. Art. 4 – In caso di previsione di una somma lorda annuale, qualora l’Atleta non abbia fornito le previste prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo in relazione ai periodi di assenza o di ridotta attività. In caso di malattia o infortunio dipendente invece dall’attività sportiva protrattasi per oltre sei mesi, la Società avrà la facoltà di risolvere comunque il presente accordo economico, corrispondendo all’Atleta unicamente le somme sino ad allora maturate. In caso di gravidanza dell’atleta il presente accordo non potrà essere risolto. Art. 5 - In caso di inadempimento della Società, l’Atleta potrà adire la competente Commissione Accordi Economici della LND, ai sensi della normativa federale, anche ai fini della declaratoria dello svincolo per morosità nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme federali e regolamentari. Laddove l’Atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la Società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore, professionista o non professionista, con un club di una federazione estera, sarà tenuto - anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori - al pagamento in favore della Società di una penale pari al: £ doppio £ triplo (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’Atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano, o meno, maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili. Art. 6 – A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, e l’Atleta nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le parti dovranno darsi reciproca comunicazione. Art. 7 – Le norme statutarie e regolamentari della FIGC nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra LND e AIC, si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo. Luogo e data ......................................................................... La Società (Timbro e Firma)
L’Atleta
......................................................................................
......................................................................................
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del e di accettare il contenuto delle clausole previste dagli artt. 2 (mancata responsabilità di FIGC e LND), 4 (riduzione dei compensi e risoluzione), 5 (rimedi e penale) e le approvano specificatamente. La Società (Timbro e Firma)
L’Atleta
......................................................................................
......................................................................................
Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato dalla Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa federale. Qualora la Società non provveda al deposito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, l’Atleta potrà provvedervi direttamente nei successivi 15 giorni. Il presente accordo è privo di efficacia qualora non ne sia effettuato il deposito entro e non oltre tali termini. Un’ulteriore copia del presente accordo, debitamente sottoscritta, è trattenuta dall’Atleta. (1) Le parole “anche in considerazione della durata pluriennale del presente accordo” sono efficaci solo nel caso di accordo biennale e triennale. 1 – COPIA PER DEPOSITO FEDERALE Divisione Calcio a 5 - Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
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IL FISCO PER IL CALCIATORE DILETTANTE Dalla stagione sportiva 2002/2003, le calciatrici partecipanti ai campionati di Serie A e B, i calciatori partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti e a quelli di Serie A, A2 e B del Calcio a 5, possono sottoscrivere con le rispettive società un accordo economico. Più in generale, tutti i calciatori/calciatrici dilettanti che, a prescindere dalla categoria di appartenenza, percepiscono compensi a titolo di rimborso spese o comunque denominati devono attenersi ad una particolare normativa da un punto di vista fiscale. Di seguito proponiamo un vademecum snello che è indirizzato a tutti i calciatori/calciatrici dilettanti che percepiscono compensi a qualsiasi titolo nello svolgimento dell’attività agonistica. Norme Organizzative Interne Figc L’art. 29, comma 3 delle NOIF, prevede che “i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”. L’art. 94 ter, comma 6 delle NOIF, consente l’erogazione, da parte di una società partecipante ai Campionati Nazionali della L.N.D., di una somma lorda annuale, che risulti non superiore ai 30.658,00 euro. L’art. 94 ter, comma 7 delle NOIF, prevede, in deroga a quanto stabilito e solo per i calciatori che sottoscrivono accordi economici pluriennali, la possibilità di inserire nell’accordo economico una ulteriore indennità. Testo Unico delle Imposte sui Redditi Difficile pensare al fisco in Italia come ad un amico e in particolare in questo periodo storico ma, questo concetto, non vale per lo sport dilettantistico e gli sportivi. Le norme fiscali riconoscono infatti la funzione sociale e il contributo a sostegno del ruolo istituzionale dello Stato in campo sportivo, della salute e della prevenzione delle malattie che lo sport di base da sempre svolge fianco a fianco dello Stato e delle sue strutture decentrate. 16
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In questa direzione si colloca l’impianto normativo che regolamenta la tassazione dell’attività dilettantistica, sia in capo alle associazioni che agli sportivi dilettanti. L’art. 69, comma 2, del TUIR prevede che “le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67” cioè quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche “non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. Per quanto riguarda le somme che eccedono il limite d’importo non soggetto ad imposizione, l’art. 25 comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che su tali somme le società eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d’imposta per l’ulteriore importo di euro 20.658,28. La ritenuta è a titolo d’acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. In sostanza, i redditi imponibili, al netto cioè dell’importo escluso dalla formazione del reddito (7.500 euro), vengono distinti ai fini dell’imposizione in due fasce: fino ad euro 20.658,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo di acconto. Pertanto, i redditi di cui all’art. 67 (Redditi diversi), comma 1, lettera m) del TUIR, sono assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità: • fino al limite di 10.000 euro sono esclusi dalla formazione del reddito e quindi non tassati; • oltre il limite di 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; • oltre il limite di 30.658,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto. Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a titolo d’imposta che di acconto, la ritenuta è operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (art. 13 del TUIR), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito: quindi attualmente il 23%, oltre alle addizionali. Il calciatore dilettante In materia di erogazione e tassazione delle somme ai calciatori per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, armo17
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nizzando la normativa fiscale con quella della FIGC, è evidente che: • fino al limite di 10.000 euro sono escluse dalla formazione del reddito; • oltre il limite di 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro (limite massimo consentito dall’art. 94 ter NOIF per gli accordi annuali) sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta, con applicazione dell’aliquota del 23% oltre le addizionali di compartecipazione all’Irpef; • oltre il limite di 30.658,28 euro (nel caso degli accordi pluriennali) sono soggette a ritenuta a titolo d’acconto, con applicazione dell’aliquota del 23% maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’Irpef. L’importo di 10.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile del calciatore dilettante, è riferito all’anno solare; da ciò consegue, per il calciatore che sottoscrive un accordo economico in estate, l’obbligo di certificare alla società le somme già percepite nel medesimo anno solare. Potrebbe verificarsi l’eventualità che il calciatore abbia già utilizzato, integralmente o parzialmente, nei primi sei mesi dell’anno, la somma esente da imposizione, con la conseguenza di non poterne beneficiare o beneficiarne parzialmente nel periodo da luglio a dicembre dello stesso anno. Lo sportivo dilettante considerato fiscalmente a carico fino a 33mila euro L’agevolazione consente ad uno sportivo, con un reddito per attività sportiva dilettantistica di oltre 33mila euro, di essere considerato a carico del familiare o del coniuge. Rispetto quindi al normale limite di legge fissato ad euro 2.840,51 gli sportivi dilettanti beneficiano di speciali agevolazioni. Questo beneficio è dovuto al fatto che lo sportivo dilettante, che percepisce compensi per l’attività sportiva fino a 30.658,28 euro, può essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo non supera questo importo maggiorato del limite di 2.840,51 euro valido per qualunque altro soggetto. Il legislatore ha previsto norme speciali per la tassazione dei redditi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica, in particolare, non costituiscono reddito fino a 10.000, se erogati da una società regolarmente riconosciuta; sugli ulteriori 30.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota pari a quella applicata al primo scaglione di reddito (23%) oltre alle addizionali di compartecipazione; sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (sempre con aliquota del 23% oltre le addizionali). 18
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L’ulteriore beneficio (in aggiunta a quello dell’applicazione di aliquote fiscali vantaggiose, a parità di reddito, rispetto alle altre categorie di percettori) è garantito dal disposto che prevede che la parte di imponibile soggetta a ritenuta a titolo d’imposta, cioè sui 20.658,28 euro eccedenti i 10.000 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Non vi è dubbio interpretativo al riguardo, tanto che nelle istruzioni del modello 730, è la stessa agenzia delle Entrate ad affermare che “La parte dell’imponibile assoggettato a ritenuta d’imposta” e quindi i 20.658,28 euro eccedenti i 10.000 euro che non costituiscono reddito “concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito”. Non è nemmeno tenuto alla dichiarazione dei redditi il contribuente sportivo dilettante che possiede esclusivamente compensi per attività sportive dilettantistiche per importi uguali o inferiori a 30.658,28 euro, fermo restando che sulle somme eccedenti i 10.000 euro è prevista una ritenuta d’imposta. L’importo di 2.840,51 euro per essere considerati a carico è invariato dal 1994: da quasi 20 anni. Nel frattempo è stata adeguata solamente la valuta. Alcuni importi fiscalmente tangibili sono passati indenni agli interventi degli ultimi anni. Per il Fisco, al superamento del limite di 236,71 euro al mese (2.840,51 euro all’anno), il familiare non può più essere considerato a carico. A tutt’oggi rimane valido che le persone che nell’anno fiscale abbiano percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, non possano essere considerate fiscalmente a carico, ferme restando alcune eccezioni, quale quella per gli sportivi dilettanti che possono essere a carico, a condizione che il reddito complessivo non superi l’importo di 30.998,79 euro. Il superamento del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico, fa perdere le detrazioni per l’intero anno. Tabella annua lordo/netto Raffrontando ed incrociando la normativa statuale con quella della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in materia di erogazione e tassazione delle somme erogate dalle società/associazioni dilettantistiche ai propri calciatori, è evidente che: 19
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1. fino al limite di 10.000 euro sono escluse dalla formazione del reddito e quindi non tassate; 2. oltre il limite di 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta, applicando un’aliquota del 23%, maggiorata dalle addizionali Regionale e Comunale. 3. oltre il limite di 30.658,28 euro (nel caso degli accordi pluriennali) sono soggette a ritenuta a titolo d’acconto, con applicazione dell’aliquota del 23% maggiorata dalle addizionali Regionale e Comunale. È necessario ricordare che l’importo di 10.000 euro che non concorre alla formazione del reddito imponibile per il calciatore dilettante è riferito all’anno solare; da ciò consegue per il calciatore che sottoscrive un accordo economico in estate, l’obbligo di certificare alla società le somme già percepite nel medesimo anno solare. Potrebbe infatti verificarsi l’eventualità per il calciatore di aver già esaurito, nel periodo gennaio/giugno, integralmente o parzialmente la somma non imponibile, con la conseguenza di poter beneficiarne eventualmente per la sola parte residuale, entro dicembre dello stesso anno. In presenza di più associazioni sportive dilettantistiche il calciatore/calciatrice deve autocertificare, all’atto del pagamento, eventuali compensi della stessa natura, per la verifica del raggiungimento del suddetto limite (C.M. 19.6.2001, n. 60/E). L’aliquota delle addizionali regionale e comunale computate nella tabella sono dello 1,23% e 0,20%, che sono la parte comune a tutte le Regioni e Comuni d’Italia. Nel limite di 30.658 euro, le somme incassate dai calciatori/calciatrici dilettanti, derivanti dalla sottoscrizione di un accordo economico, non subiscono altra imposizione in quanto comprese nella fascia dei redditi tassati a titolo d’imposta: la cifra netta riportata nella tabella non subisce alcuna decurtazione in quanto non è cumulabile ai fini dell’imposizione fiscale con gli altri redditi eventualmente percepiti dal calciatore. Quando invece si percepisce un compenso maggiore, tale differenza viene tassata a titolo d’acconto e, pertanto, rientra nella base imponibile IRPEF andando ad aumentare il reddito complessivo del calciatore. L’attività dilettantistica e la previdenza La configurazione delle somme percepite dai calciatori/calciatrici dilettanti nei redditi diversi, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali alle società e associazioni sportive dilettantistiche, così come stabilito dalle circolari INPS n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 21 del 30 gennaio 2003 e n. 42 del 26 febbraio 2003. 20
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RECUPERO DEGLI IMPORTI NON PERCEPITI; SVINCOLO PER MOROSITÀ 1) Recupero degli importi non percepiti Nel caso in cui la società non corrisponda gli importi previsti dall’Accordo Economico a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, “voci premiali” o la somma lorda annuale concordata, il calciatore può rivolgersi alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D.. La C.A.E. è competente ad accertare in prima istanza l’esistenza dei crediti e le sue decisioni possono essere impugnate innanzi Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E. deve essere effettuato dalla società entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. In entrambi i casi, decorso inutilmente il termine di 30 giorni si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, e cioè la penalizzazione di 1 o più punti in classifica da scontare nel campionato in corso. Inoltre, se le decisioni della C.A.E. divenute definitive entro il 31 maggio o le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio rimarranno ancora non eseguite nel corso della stagione, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della L.N.D. della stagione sportiva successiva. 2) Richiesta di svincolo per morosità Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla decisione della C.A.E. o, in caso d’appello, del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche, il calciatore che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma annuale risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla C.A.E. della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’articolo 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche nel termine di 7 giorni dalla comunicazione. 21
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PROTOCOLLO D’INTESA AIC e LND hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che, data l’importanza dei principi in esso contenuti, rappresenta il coronamento di un processo, certamente non portato a conclusione, iniziato oltre tre stagioni addietro. Questo contributo consiste nella redazione di un testo che, pure senza avere valore di norma, individua con precisione materie di interesse comune e fissa dei principi guida ai quali l’AIC e soprattutto la LND dovranno conformare le rispettive attività istituzionali in previsione di possibili future modifiche regolamentari. In particolare, sottolineiamo l’affermazione di due concetti di estrema importanza: a) l’impegno di società e calciatori/calciatrici ad osservare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di un Accordo Economico; b) il principio secondo cui «le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei». PROTOCOLLO D’INTESA TRA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI La Lega Nazionale Dilettanti (di seguito indicata come L.N.D.) e l’Associazione Italiana Calciatori (di seguito indicata come A.I.C.) in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, PREMESSO
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- che tra di esse sono in corso da tempo periodiche e costruttive attività di consultazione e di studio che hanno già comportato, con risultati soddisfacenti per entrambe, una diversa e più confacente conformazione del rapporto società-calciatori/calciatrici dilettanti; - che, in particolare, attraverso modifiche apportate alle Norme Organizzative Interne Federali e al Regolamento della L.N.D., si è infatti pervenuti all’abolizione del vincolo a tempo indeterminato e alla previsione di accordi economici tra calciatori/calciatrici e società disputanti i Campionati Nazionali Dilettanti; - che, a tale ultimo proposito, è stata costituita un’apposita Commissione Accordi Economici (C.A.E.), con annesso regolamento di procedura, che allo stato ha già deliberato su oltre trecento controversie; - che esse hanno individuato ulteriori materie di interesse comune che intendono sin d’ora fissare in principi guida su cui conformare le rispettive attività istituzionali, anche in previsione di future modifiche regolamentari, ferme restando in ogni caso le competenze e le prerogative della F.I.G.C.. Tanto premesso, le stesse CONVENGONO di individuare le seguenti materie di interesse comune e di fissare i principi e le regole meglio appresso specificati, ai quali dovrà conformarsi il rapporto tra le società affiliate alla LND e i calciatori/calciatrici dilettanti: 1. Le Società ed i calciatori/calciatrici sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., e si impegnano reciprocamente a raggiungere ogni possibile intesa finalizzata al migliore svolgimento dell’attività sportiva, alla luce della categoria in cui militano e compatibilmente con gli impegni extra-sportivi degli atleti. 2. Le società e i calciatori/calciatrici che sottoscrivono un Accordo Economico si impegnano ad osservare i rispettivi obblighi in esso contenuti. Le società si impegnano, in particolare, ad osservare le obbligazioni 23
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assunte. I calciatori, da parte loro, si impegnano a disputare le gare ufficiali ed a prestare la loro disponibilità alle iniziative di addestramento/allenamento ed agonistiche poste in essere dalla società di appartenenza, salvo impedimenti derivanti da malattie, infortuni, lavoro o studio. 3. Le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei. 4. I calciatori/calciatrici sono liberi di condurre il tenore di vita loro più congeniale, nel rispetto della dignità umana e dei principi fondamentali del vivere civile contemperandolo comunque con gli impegni di carattere sportivo assunti con le società di appartenenza. 5. I calciatori/calciatrici si impegnano a rispettare le strutture ed i mezzi messi loro a disposizione da parte delle società per il raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati. 6. Le società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto instaurato col medesimo. 7. Le società ed i calciatori/calciatrici si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari vigenti in conformità ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. 8. La L.N.D. e l’A.I.C. sottolineano l’importanza di fornire stabile assetto alla materia assicurativa, in particolare rispetto alle ipotesi di infortunio e di malattia dei calciatori/calciatrici. 9. La L.N.D. e l’A.I.C. ribadiscono la loro ferma opposizione a qualsivoglia manifestazione di intolleranza razzia- le, sotto qualsiasi forma, per il cui contrasto, oltre a quanto sin qui già posto in essere, garantiscono reciproco impegno e disponibilità massima per ogni più opportuna azione. 10. La L.N.D. e l’A.I.C. riconoscono il fondamentale ruolo della formazione dei giovani nell’avviamento al calcio, proponendo l’adozione di adeguate iniziative, anche di carattere promo-pubblicitario, attraverso strategie e sinergie da definire in concreto, finalizzate comunque al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
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11. Entrambe le parti riconoscono la centralità della sicurezza nello svolgimento delle competizioni sportive, con riferimento sia ai protagonisti dell’evento, sia agli spettatori, dandosi reciprocamente atto che l’attenzione sul tema dovrà prevedere aggiornamenti e confronti periodici. ISTITUISCONO sottoscrivendo il presente protocollo, una Commissione paritetica, composta da 2 (due) membri designati da ciascuna parte con facoltà, per i rispettivi Presidenti, di sostituire in ogni momento i membri che si riservano di nominare. La Commissione, che si riunirà informalmente e periodicamente previo accordo tra i membri, avrà funzioni propositive e di raccordo relativamente ai temi di interesse comune come sopra individuati sia in ordine all’applicazione delle modifiche regolamentari già intervenute che in funzione di possibili, ulteriori rivisitazioni delle stesse, al fine di tradurre il tutto in proposte normative. Roma, 21 Ottobre 2004 L.N.D. Il Presidente Rag. Carlo Tavecchio
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A.I.C. Il Presidente Avv. Sergio Campana
LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
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LA SALUTE DEI CALCIATORI L’AIC ha sempre perseguito con costanza l’obiettivo della tutela della salute dei calciatori che, unito alla prevenzione, rappresenta un caposaldo dell’impegno dell’Associazione. Il calcio, infatti, deve essere praticato in sicurezza e, gli stessi calciatori, devono essere consapevoli che scendere in campo e giocare senza rischi rappresenta un interesse da tutelare e salvaguardare. È per questo che la visita medica e l’idoneità agonistica sportiva rappresentano un requisito essenziale ed ineludibile. I calciatori, dal compimento del quindicesimo anno di età, devono effettuare una visita medica in una struttura specializzata in modo da ottenere l’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Se la società non provvede a richiedere il relativo certificato medico, ovvero non provvede a far effettuare direttamente la visita medica al calciatore, è compito del calciatore stesso sottoporsi alla visita medico sportivo e consegnare copia della documentazione medica alla società. Il calciatore che partecipa all’attività ufficiale senza avere preventivamente ottenuto l’idoneità rischia delle forti sanzioni poiché è responsabile in solido con la società.
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LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
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LA TUTELA ASSICURATIVA DEL CALCIATORE DILETTANTE Dalla stagione 2010-2011 le società dilettantistiche sono tenute ad assicurare tutti i calciatori tesserati con GENERALI ITALIA, sottoscrivendo la polizza convenzione stipulata dalla L.N.D. le cui condizioni sono esaurientemente indicate nel prospetto che presentiamo nelle pagine seguenti. LEGA NAZIONALE DILETTANTI COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA GENERALI ITALIA (calciatori oltre i 14 anni di età) PRESTAZIONE
EURO
1. MORTE 80.000,00 se si verifica entro 2 anni dalla data dell’infortunio 2. INDENNITÀ FORFETARIA HIV 16.000,00 3. LESIONI (come da tabella Allegato A*) 80.000,00 4. RIMBORSO SPESE DI CURA OSPEDALIERE 7.000,00 Scoperto 20% con un minimo di € 200,00 per sinistro elevato a € 250,00 in caso di day hospital 5. RIMBORSO SPESE DI CURA “GRANDI INTERVENTI” 16.000,00 6. SPESE DI CURA PRE-POST INTERVENTO CHIRURGICO 2.000,00 • Viene riconosciuto ulteriore rimborso per le spese relative a cicli di trattamenti fisioterapici con un massimo di € 500,00 per sinistro ed € 300,00 per spese di visite mediche. • Franchigia fissa di € 100,00 per evento 7. RIMBORSO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 750,00 • TAC 27
TUTELA ASSICURATIVA
LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
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• Risonanza Magnetica • Radiografie • Ecografie • Tutori ortopedici • Artroscopia diagnostica • Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico. • Franchigia fissa ed assoluta di € 75,00 per sinistro. 8. INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO 100,00 • Non cumulabile con il rimborso delle spese del ricovero • I primi due giorni del primo ricovero non prevedono la corresponsione di alcuna diaria 9. RIMBORSO SPESE PER CURE DENTARIE E/O PROTESI DENTARIE 6.000,00 • Franchigia fissa di € 100,00 per sinistro e fino ad un massimo di € 500,00 per dente 10. INDENNITÀ FORFETTARIA APPLICAZIONE APPARECCHIO GESSATO E/O IMMOBILIZZANTE E INAMOVIBILE 300,00 • solo in seguito a frattura e/o rottura di legamenti 11. DANNO ESTETICO AL VISO 1.500,00 12. INDENNITÀ AGGIUNTIVA 12.000,00 13. PERDITA ANNO SCOLASTICO Incremento dell’indennità + 20% N.B. Non verrà corrisposto alcun indennizzo per Invalidità Permanente superiore al 5%, mentre in caso di Invalidità Permanente superiore al 25%, l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia
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LA TUTELA ASSICURATIVA LA TUTELA ASSICURATIVA
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PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO La denuncia di sinistro, trasmessa dall’assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, potrà essere effettuata: 1. attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti, www.Ind.it, selezionando il banner posto sulla destra della home page denominato ASSICURAZIONI. All’interno di questo spazio web, si dovrà poi selezionare il tasto: Denuncia online La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l’immediata presa in consegna e lavorazione dell’infortunio. Si può procedere all’apertura del sinistro anche: 2. attraverso una e-mail da inviare all’indirizzo lega.dilettanti@aon.it; 3. inviando il modulo di denuncia infortuni, debitamente compilato, attraverso raccomandata A/R a AON S.P.A. – UFFICIO SINISTRI INFORTUNI – VIA ANDREA PONTI, 8 – 20143 MILANO La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere anticipata entro i 15 giorni successivi al decesso a mezzo raccomandata A/R da trasmettere all’indirizzo sopra indicato. Inoltre, per la gestione dei seguiti e per conoscere lo stato dei sinistri è possibile contattare il numero verde a disposizione dell’infortunato:
800137060
I sinistri denunciati fino alla stagione sportiva 2017-2018 devono essere gestiti e chiusi attraverso l’invio della documentazione mancante da spedire a CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. C/O MARSH S.p.A. casella postale 10435 UDR MI ISOLA – 20149 MILANO 29
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Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all’indirizzo www.figc.it La Società sportiva e/o il Dirigente sportivo non hanno la responsabilità per la ritardata o mancata presentazione della denuncia. Prima di procedere con la denuncia suggeriamo di prendere debita nota dei seguenti suggerimenti: • Visionare il vademecum predisposto per la denuncia dei sinistri infortuni on-line; • Effettuare la scansione della prima documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso e/o dal medico curante; • Stampare il modulo di denuncia da compilare e far sottoscrivere dalla Società Sportiva per ratifica; • Stampare i moduli privacy a favore del Broker e della compagnia e debitamente sottoscriverli; • Effettuare scansione della Tessera fronte/retro rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti; nel caso in cui la tessera di iscrizione LND non risulti disponibile o la data di validità non comprenda il giorno dell’infortunio, sarà necessario inviare uno dei seguenti documenti: • Tabulato calciatori dilettanti della stagione sportiva interessata (sempre da preferire); • Modulo per la richiesta di tesseramento o aggiornamento posizione di tesseramento ( con evidenza della data di consegna al Comitato); • Dichiarazione di tesseramento da parte del Comitato regionale di appartenenza. Nel caso di denuncia di sinistro effettuata on-line bisognerà: 1. Registrarsi al portale (se non si è già registrati) inserendo un indirizzo di posta elettronica come “Username” e di una password a scelta dell´utente; 2. Compilare tutti i campi obbligatori inserendo i propri dati all’interno della denuncia; 3. Effettuare l’upload dei documenti suindicati (in formato PDF, JPG, TIFF, JPEG, BMP, PNG): 4. Inviare la denuncia cliccando sul tasto “Invia denuncia”; 5. Attendere e-mail di conferma del corretto inserimento della denuncia (il sistema invierà automaticamente una comunicazione di avvenuta apertura della pratica all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione). 30
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Per informazioni dal Broker AON S.p.A. si prega inviare un’e-mail all’indirizzo: lega.dilettanti@aon.it Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l’infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero di sinistro per avere accesso ai dati. Inoltre, per la gestione e per conoscere lo stato dei sinistri è possibile contattare il numero verde a disposizione dell’infortunato:
800137060
Per un corretto iter valutativo, è necessario raccoglierei seguenti documenti da inviare in un’unica soluzione a guarigione avvenuta a chiusura del sinistro all’indirizzo e-mail lega.dilettanti@aon.it o via raccomandata A/R a AON S.P.A. – UFFICIO SINISTRI INFORTUNI – VIA ANDREA PONTI, 8 – 20143 MILANO In • • • •
caso di lesioni Fotocopia dell’intera documentazione medica; Fotocopia integrale della cartella clinica solo in caso di ricovero e/o intervento chirurgico; Fotocopia del certificato di apposizione gesso o apparecchio immobilizzante inamovibile; Fotocopia delle ricevute delle spese medico sanitarie e fisioterapiche sostenute con relative prescrizioni mediche non rimborsate da altre polizze fondi o enti; • Copia del referto arbitrale che menzioni l’infortunio nel caso vengano richieste cure dentarie; • Dichiarazione della società sportiva del luogo e ora di partenza e arrivo del trasferimento in caso di infortunio in itinere; • Comunicazione di chiusura dell’infortunio tramite presentazione del certificato medico di avvenuta guarigione 31
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caso di decesso Certificato di morte in originale; Stato di famiglia; Atto Notorio ai fini successori; Verbale delle autorità intervenute; Cartella clinica e copia del referto autoptico o certificato medico attestante le cause del decesso; Copia del rapporto di gara; Nel caso di decesso dovuto a eventi gravi come previsto in polizza: certificato di idoneità all’attività sportiva.
Si ricorda che: • La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni segnalata all’assicuratore con certificato medico. • In assenza di certificato di guarigione la validità dell’assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l’infortunato, autorizzato o no, riprenda l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l’assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere l’infortunato, né l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.
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COMITATI LA TUTELAREGIONALI ASSICURATIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI LA TUTELAREGIONALI COMITATI ASSICURATIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D. - Comitato Regionale Abruzzo Via Francesco Savini, 25 – 67100 L’Aquila Tel. 0862 42841 Fax 0862 4284203 E-mail: crlnd.abruzzo01@figc.it
COMITATO REGIONALE BASILICATA Via R. Mallet, 1 - 85100 Potenza Tel. 0971.594168 9 Fax. 0971.489950 E-mail: segreteria@figcbasilicata.it
COMITATO REGIONALE CALABRIA Via Contessa Clemenza, 1 - 88100 Catanzaro Tel. 0961 752841 - 752842 Fax 0961 752795 E-mail: segreteria@crcalabria.it
COMITATO REGIONALE CAMPANIA Via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale ISOLA G2 – 80143 Napoli Tel 081 5537216 Fax 081 5544470 E-mail: info@figc-campania.it
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Viale A. De Gasperi 42 - 40132 Bologna Tel: 051 3143889/ 888 / 880 Fax: 0513143881 E-mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it – info@figc-dilettanti-er.it
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA Via Milano, 15 - 34132 Trieste Tel. 040 632264 Fax 040 632265 E-mail: posta@figclnd-fvg.org tesseramento@figclnd-fvg.org
COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina, 1072 – 00156 Roma Tel 06 41603270/233/257, Fax 06 41217815 E-mail: crlnd.lazio01@figc.it
COMITATO REGIONALE LIGURIA Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova Tel. 010 8398735/41 Fax 010 876687 E-mail: crlnd.liguria02@figc.it, crlnd.liguria01@figc.it
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano Tel. 02 21722899 Fax 02 21722233 E-mail: affarigeneralicrl@lnd.it crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
COMITATO REGIONALE MARCHE Via Schiavoni, snc – 60131 Ancona (AN) Tel. 071 285601 Fax 071 28560403 E-mail: crlnd.marche01@figc.it marche@pec.figcmarche.it
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COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
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COMITATO REGIONALE MOLISE
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Via A. De Gasperi, snc – 86025 Ripalimosani (CB) Tel. 0874 390301 Fax 0874 390319 E-mail: crlnd.molise01@figc.it
Via G. D’Annunzio, 138 - 50135 Firenze Tel. 055 6521400 Fax 055 6540782 E-mail: crtlnd@figc-crt.org
COMITATO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO
Via A. Volta, 3 – 10122 Torino Tel. 011 5654670 Fax 011 543031 E-mail: piemontevaosta@lnd.it figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
Via G. B. Trener, 2/2 – 38121 Trento Tel. 0461 984050 - 0461 984262 Fax 0461 984140 - 0461 980880 E-mail: info@figctrento.it
COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende, 23 - 70124 Bari Tel 080 5699011 N. verde 800445052 Fax 080 5648960 E-mail: crlnd.puglia01@figc.it
COMITATO REGIONALE SARDEGNA Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari Tel. 070 2330800 Fax 070 8001827 E-mail: crlnd.sardegna01@figc.it
COMITATO REGIONALE SICILIA Via Orazio Siino snc - 90010 Ficarazzi (PA) Tel 091 6808401 Fax 091 6808498 e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it
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COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO Via Buozzi 9/B – 39100 Bolzano Tel. 0471 261753 Fax 0471 262577
COMITATO REGIONALE UMBRIA Strada di Prepo, 1 - 06129 Perugia Tel 075 506961 Fax 075 5069631 E-mail: cru@figc.it; comunicazionicru@figc.it
COMITATO REGIONALE VENETO Comitato Regionale Veneto Via della Pila 1 – 30175 Venezia Marghera Tel. 041 2524111 (centralino) Fax 041 2524120 / 041 2524140 E-mail: vecalcio.segreteria@figc.it Sito Internet: www.figcvenetocalcio.it
NORMATIVA CONTATTI E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO ECONOMICO NORMATIVA CONTATTI E FORMULARIO - SVINCOLI - ACCORDO ECONOMICO
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DIPARTIMENTO DILETTANTI AIC Via Spontini, 24 – 00198 Roma Tel. 06 87779219, Fax 06 87779218, dipartimento.dilettanti@assocalciatori.it Per la soluzione di problematiche specifiche si possono inoltre contattare i seguenti nominativi: Katia Serra (Settore Calcio Femminile): ....................... 349 7877600 Valerio Bernardi (Settore Calcio a 5): ......................... 338 1785765 I Fiduciari L’Associazione Italiana Calciatori garantisce ai calciatori iscritti assistenza legale per le controversie con le società di appartenenza, questioni di carattere disciplinare, infortunistico e per ogni necessità comunque connessa con l’attività sportiva. A tal fine si avvale di una rete di avvocati Fiduciari. Il rapporto AIC – Fiduciari – Associati è regolato sostanzialmente secondo le seguenti modalità: a) assistenza ai calciatori gratuita per informazioni, consulenze, ricorsi agli Organi di Giustizia Sportiva; redazione di istanze al Fondo di Solidarietà e per la liquidazione dell’indennità di fine carriera; b) assistenza gratuita ai calciatori per pratiche d’infortunio; c) nel caso di assistenza in sede civile o presso il Collegio Arbitrale: parcella da esporre secondo criteri equitativi a carico del calciatore. FIDUCIARI Schiavoni Avv. Federico Li Calzi Avv. Roberta Paolini Avv. Nicola Palombi Avv. Priscilla Caruso Avv. Francesco Piras Avv. Anna
INDIRIZZI Via Leonardo Da Vinci 29 Strada Maggiore 37 Via Riva Bartolini 15 Studio Legale Palombi – Via Germanico 203 Studio Legale Caruso – Via Roma 19 Via Sonnino 147
CAP
CITTA'
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S. Nicolo' a Tordino Bologna Udine Roma Termoli Cagliari
TELEFONO
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Finito di stampare nel mese di Settembre 2018 da Tipolitografia Campisi Srl - Via dell’Industria, 13 - Arcugnano (VI)
Associazione Italiana Calciatori Vicenza | Contrà delle Grazie, 10 • Tel. +39 0444 233233 • Fax +39 0444 233250 Roma | Via Spontini, 24 • Tel. +39 06 87779219 • Fax +39 06 87779218 Internet: www.assocalciatori.it • E-mail: info@assocalciatori.it