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“Spesso buono oltre” “Often good beyond”
Theminimum storage term (tmc) indicates the date until which the food retains its specific properties under appropriate storage conditions. It is the responsibility of the producer and packager to determine this term (for imported products, it is the responsibility of the first seller based in the European Union). However, unlike the expiration date, this term may be exceeded, since it indicates a recommended date of consumption. In other words, it means that after the minimum storage term, the food is still edible, although it goes through a progressive and slow nutritional and organoleptic decline. The project, which has been greeted as a great step forward to curb food waste, was actually born within a regulatory framework that is far more dynamic than it would appear.
IL “TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE”
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Nel Suo Dinamico Quadro Regolatorio
THE “MINIMUM STORAGE
TERM” IN ITS DYNAMIC REGULATORY FRAMEWORK
L’annunciata modifica della normativa in tema di informazione dei consumatori che dovrebbe prevedere, per gli alimenti con “termine minimo di conservazione” (tmc) l’aggiunta della dizione “spesso buono oltre”, sarà probabilmente l’ultimo atto in tema di etichettatura dell’attuale mandato della Commissione europea. Al momento in cui scrivo la bozza non è ufficialmente disponibile e formalmente è all’esame degli Stati, per cui il progetto della Commissione po- trebbe teoricamente essere rimaneggiato. Per cui qui mi limito ad alcune riflessioni generali. Mentre per ripercorrere i passi principali del progetto, dalla scelta politica all’attuale circolazione della bozza del Regolamento delegato si possono consultare i documenti già pubblicati della Commissione1, sono diversi gli spunti giuridici che mi sembra già oggi si possano trarre. Il progetto che è stato salutato come un grande passo avanti per contenere gli sprechi alimentari, in realtà nasce in un quadro regolatorio ben più dinamico di quanto parrebbe.
Il tmc e la data di scadenza
Mentre oggi si cerca di spingere il consumatore a leggere con una diversa attenzione il “da consumarsi preferibilmente entro il…” o il “da consumarsi preferibilmente entro fine...” di cui all’allegato X del Reg. (Ue) 1169/2011 anche la data di scadenza, gestita in autonomia dagli Stati ha mostrato nel corso degli anni un’evoluzione regolamentare. Pensiamo al latte fresco pastorizzato, precedentemente obbligato in Italia a un termine di 4 giorni, per arrivare ai vigenti 6 giorni, nonostante più di un operatore chieda che si possa arrivare a 10 giorni. Un altro caso significativo è quello dello yogurt: sempre a livello italiano, recente -