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SICUREZZA A TUTTI I LIVELLI mente è stato ammesso che si possa utilizzare il termine minimo di conservazione, peraltro non vietando d’impiegare la ben più consueta data di scadenza. Dunque, dagli esempi appena citati emerge come una data di scadenza possa essere sensibilmente prolungata dal Legislatore nazionale e come una data di scadenza sia stata ritenuta non giustificata tanto da ammettere l’impiego del tmc2. Modifiche giustificate da una migliorata qualità delle produzioni agricola e industriale, ma anche della conservazione domestica effettuata dal consumatore. Se oggi si discute del significato (evidentemente non chiaro) del tmc, per molto tempo si è discusso di quello della data di scadenza. Per anni vista come “le colonne d’Ercole” della sicurezza e della conformità dell’alimento per il consumo, soltanto nel 1995, con una fondamentale pronunzia a Sezioni Unite, la Cassazione3 ha affermato che il mantenimento in vendita dell’alimento oltre la data di scadenza non integri il reato di cattiva conservazione visto che non è equiparabile il prodotto scaduto con quello in cattivo stato di conservazione, condizione che, se del caso, deve essere dimostrata in concreto. Grazie a quella pronunzia fu chiaro che, se da un lato la tassatività della data di scadenza doveva essere munita di una sanzione propria, dall’altro il superamento di quella non creava una presunzione di cattiva conservazione. Insomma, per venire alla lettura contemporanea di quella pronunzia, la non vendibilità dell’alimen- to scaduto non equivale, in mancanza di prova contraria, alla carenza della commestibilità del prodotto. La giurisprudenza successiva, coerente con quanto deciso dalle Sezioni Unite, ha confermato un principio fondamentale per il diritto, ma al contempo non ha trova-
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Una Data Di Scadenza Pu Essere Prolungata
Dal Legislatore
Nazionale
to attenzione e seguito nel mondo extragiuridico e men che meno ha incentivato dei ragionamenti di massa anche da parte dei consumatori. D’altronde, le norme giuridiche successive hanno sempre ribadito la non trasferibilità, anche soltanto a titolo gratuito, del prodotto scaduto4 confermando nel consumatore l’idea che il prodotto scaduto sia presuntivamente non consumabile.
Tmc, garanzia e orientamento per il consumatore
Il tmc, non fu mai un termine di scadenza, assolvendo soltanto alle funzioni di garanzia e di strumento d’orientamento del consumatore. Se il giurista5 non ha dubbi in proposito, il comportamento di chi veramente si intende di consumatori, vale a dire i venditori, è guidato dalla consapevolezza che il consumatore, quando il prodotto sia prossimo alla scadenza, così come pure al superamento del tmc, rifiuti l’acquisto e pertanto vada incentivato con la cosiddetta svalorizzazione, vale a dire la vendita a prezzi fortemente ridotti. La svalorizzazione è un fenomeno inquadrato nell’haccp aziendale, quindi d’interesse anche per gli organi di controllo visto che deve essere gestita dall’operatore alimentare. Se in Italia è ancora frutto di una scelta commerciale, in Francia è fortemente incentivata dalla legge “antispreco”6 che ha vietato la distruzione dell’invenduto alimentare. Conseguentemente nell’esagono la svalorizzazione avviene in ogni punto vendita alimentare, piccolo o grande che sia. La svalorizzazione dei prodotti alimentari sia con tmc, che con data di scadenza prossima, conferma, dunque, come una parte rilevante dei consumatori tratti le due attuali dizioni di legge come se significassero, in sostanza, la stessa cosa.
Prodotti di panetteria e tmc
Il fatto che il consumatore proceda secondo abitudini piuttosto radicate di fatto trova un riconoscimento nel Reg
(Ue) 1169/2011, all. X, 1), d) che esclude dall’obbligo di indicare la data di consumo i “prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione”. Quello appena visto e che potrebbe costituire una base per futuri sviluppi normativi, è un caso interessante perché il Legislatore europeo, ipotizzando un tmc implicito, consuetudinario, ma soprattutto esperienziale, confidando nella saggezza e nella pratica di panificatori e consumatori, esonera l’operatore alimentare da quel generale obbligo informativo sulla durata che altrimenti si applicherebbe anche al pane e simili7.
Una crescente consapevolezza del consumatore?
L’invito, contenuto nel progetto di Regolamento, a tener conto che un alimento anche superato il tmc, “spesso” possa essere ancora commestibile, richiama il consumatore a uno sforzo di consapevolezza. Alcune etichette che sembrano anticipare il nuovo Regolamento delegato, propongono, in caso di superamento della data del tmc il seguente messaggio: “Prima di gettare (l’alimento, n.d.r.), osservalo, odoralo e provane il gusto”, con tanto di pittogrammi. Se dal punto di vista pratico guardare, odorare e assaggiare è quanto ogni coraggioso consumatore fa prima di utilizzare un alimento oltre il tmc (o scaduto), dal punto di vista giuridico, in quel preciso momento il consumatore ha perduto la ga-