LA LEGGE PER L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
2001 Riforma del Titolo V
L’8 novembre 2001 entra in vigore la riforma del Titolo V della
Costituzione. Le modifiche approvate riguardano anche l’art. 116
Cost., che nella sua nuova formulazione introduce il principio dell’autonomia differenziata.
Ulterioriformee condizioniparticolaridiautonomia , concernentilemateriedi cuialterzocomma dell'articolo117e lematerieindicatedalsecondocomma del medesimoarticoloallelettere1),limitatamenteall'organizzazionedellagiustiziadi pace,n)es),possono essere attribuiteadaltreRegioni,conleggedelloStato, su iniziativa della Regione interessata , sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'art . 119 . La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assolutadeicomponenti,sullabasediintesafraloStatoelaRegioneinteressata .
Nonostante vari tentativi da parte di diversi governi di destra e di sinistra, il principio dell’autonomia differenziata fissato dalla riforma del 2001 è rimasto inattuato fino al 19 giugno 2024, quando è stata approvata la legge per l’autonomia differenziata
L’ITER PER OTTENERE MAGGIORE AUTONOMIA
Per ottenere maggiore autonomia su specifiche materie, la singola Regione deve seguire un lungo iter che coinvolge Governo e Parlamento
Ministeri
I ministri competenti per materia esprimono un parere entro 60 giorni
Consiglio dei
ministri
Approva l’intesa e la trasmette alla Conferenza
Unificata
Parlamento
I competenti organi parlamentari esprimono un parere sull’intesa approvata in CdM entro 90 giorni
Regione
Approva l’intesa definitiva (previa consultazione con gli enti locali interessati) e la trasmette al CdM
Parlamento
Approva a maggioranza assoluta il disegno di legge
Regione
Trasmette al Consiglio dei Ministri l’atto di iniziativa per ottenere maggiore autonomia in determinate materie
Ministro per gli
affari regionali
Conduce il negoziato tra
Stato e Regione richiedente
Conferenza
unificata
Esprime un parere sull’intesa approvata in Consiglio dei ministri entro 60 giorni
Presidente del
Consiglio
Ricevuti i due pareri, predispone lo schema di intesa definitivo e lo trasmette alla Regione
Consiglio dei
ministri
Approva il testo definitivo dell’intesa e delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa
LE MATERIE CHE POSSONO ESSERE DEVOLUTE ALLE REGIONI
Le Regioni possono chiedere una maggiore autonomia in tutte le materie attualmente oggetto di legislazione
concorrente Stato-Regione e in tre materie di legislazione esclusiva dello Stato.
Rapporti internazionali
e con l'Unione europea
Tutela della salute
Grandi reti di trasporto e di navigazione
Commercio con l'estero
Alimentazione
Tutela e sicurezza del lavoro
Ordinamento sportivo
Istruzione
Protezione civile
Professioni
Governo del territorio
Ordinamento della comunicazione
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
Previdenza complementare
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
Enti di credito fondiario e agrario
Organizzazione della giustizia di pace
Norme generali sull’istruzione
Tutela dell’ambiente
Ricerca scientifica e tecnologica
Porti e aeroporti civili
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali
L’attribuzione delle funzioni relative all’autonomia è subordinata alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per determinate materie oggetto di trasferimento e dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché al loro finanziamento.
Cosa sono i LEP
ILEPrappresentanoleprestazionieiservizichedevonoesseregarantitiinmodouniformesull’intero territorionazionale , inquantoriguardanodiritticiviliesocialidatutelarepertuttiicittadini . LoStato deveanchegarantirelerisorsenecessarieaglientilocaliper consentiredierogare leprestazionio i serviziindividuati,inparticolareaglientimenodotatidirisorse .
IlcompitodidefinireiLEPèrimasto,adoggi,inlargaparte inattuatoproprioper ladifficoltàdello
Statodigarantire lerisorseeconomichenecessarieaglienti localiuna voltadefinitii livelliessenziali delleprestazioni .
Per finanziare i LEP, infatti, si stima che lo Stato dovrà spendere oltre 100 miliardi di euro
PER QUALI MATERIE È NECESSARIA LA DEFINIZIONE DEI LEP
La legge prevede l’elenco delle materie per le quali è necessario individuare i LEP per procedere con l’attribuzione delle competenze alle regioni. Sono escluse 8 materie su 22.
Rapporti internazionali e con l'Unione europea
Tutela della salute
Commercio con l'estero
Alimentazione
Tutela e sicurezza del lavoro
Ordinamento sportivo
Istruzione
Protezione civile
Professioni
Governo del territorio
Grandi reti di trasporto e di navigazione
Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
Ordinamento della comunicazione
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
Previdenza complementare
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
Enti di credito fondiario e agrario
Organizzazione della giustizia di pace
Norme generali sull’istruzione
Tutela dell’ambiente
Ricerca scientifica e tecnologica
Porti e aeroporti civili
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Inverdelematerieperlequaliènecessarial’individuazionedeiLEP,inrossoquelleperlequalinonènecessaria
LE RISORSE FINANZIARIE
Le maggiori forme di autonomia delle singole regioni devono essere finanziate come segue:
❑ Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per le nuove competenze stabilite dall’intesa saranno determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione. Si prevede che la stessa intesa individui le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi o entrate erariali maturato nel territorio regionale.
❑ Ogni anno la Commissione paritetica procede alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dall’autonomia differenziata. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza Unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.
La legge prevede che sia garantita l’invarianza finanziaria per le singole Regioni che non siano parte dell’intesa
LA NOSTRA POSIZIONE
Il disegno di autonomia differenziata avrebbe dovuto procedere parallelamente a una riforma del Titolo V della Costituzione. È imprescindibile il riordino della suddivisione delle materie previste dall’articolo 117 della Costituzione e della relativa possibilità di devolverne una parte alle Regioni che ne facciano richiesta
Le contraddizioni sono eclatanti: sono teoricamente devolvibili alle regioni materie come la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia o le grandi reti di trasporto e di navigazione. Proponiamo di escludere le seguenti materie:
▪ ilcommercioconl'estero
▪ l’istruzione
▪ legrandiretiditrasportoedinavigazione
▪ l’ordinamentodellacomunicazione
▪ la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionaledell'energia
▪ irapportiinternazionalie conl'Unioneeuropea delle Regioni
Considerato che la legge prevede che prima di delegare le diverse materie lo Stato debba definire e finanziare i relativi LEP, l’autonomia rimarrà inapplicata ancora a lungo. La situazione di bilancio italiana, infatti, non consentirà nel breve termine di stanziare decine di miliardi di euro per il finanziamento dei LEP.