Autonomia differenziata in sintesi

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LA LEGGE PER L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

2001 Riforma del Titolo V

L’8 novembre 2001 entra in vigore la riforma del Titolo V della

Costituzione. Le modifiche approvate riguardano anche l’art. 116

Cost., che nella sua nuova formulazione introduce il principio dell’autonomia differenziata.

Ulterioriformee condizioniparticolaridiautonomia , concernentilemateriedi cuialterzocomma dell'articolo117e lematerieindicatedalsecondocomma del medesimoarticoloallelettere1),limitatamenteall'organizzazionedellagiustiziadi pace,n)es),possono essere attribuiteadaltreRegioni,conleggedelloStato, su iniziativa della Regione interessata , sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'art . 119 . La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assolutadeicomponenti,sullabasediintesafraloStatoelaRegioneinteressata .

Nonostante vari tentativi da parte di diversi governi di destra e di sinistra, il principio dell’autonomia differenziata fissato dalla riforma del 2001 è rimasto inattuato fino al 19 giugno 2024, quando è stata approvata la legge per l’autonomia differenziata

L’ITER PER OTTENERE MAGGIORE AUTONOMIA

Per ottenere maggiore autonomia su specifiche materie, la singola Regione deve seguire un lungo iter che coinvolge Governo e Parlamento

Ministeri

I ministri competenti per materia esprimono un parere entro 60 giorni

Consiglio dei

ministri

Approva l’intesa e la trasmette alla Conferenza

Unificata

Parlamento

I competenti organi parlamentari esprimono un parere sull’intesa approvata in CdM entro 90 giorni

Regione

Approva l’intesa definitiva (previa consultazione con gli enti locali interessati) e la trasmette al CdM

Parlamento

Approva a maggioranza assoluta il disegno di legge

Regione

Trasmette al Consiglio dei Ministri l’atto di iniziativa per ottenere maggiore autonomia in determinate materie

Ministro per gli

affari regionali

Conduce il negoziato tra

Stato e Regione richiedente

Conferenza

unificata

Esprime un parere sull’intesa approvata in Consiglio dei ministri entro 60 giorni

Presidente del

Consiglio

Ricevuti i due pareri, predispone lo schema di intesa definitivo e lo trasmette alla Regione

Consiglio dei

ministri

Approva il testo definitivo dell’intesa e delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa

LE MATERIE CHE POSSONO ESSERE DEVOLUTE ALLE REGIONI

Le Regioni possono chiedere una maggiore autonomia in tutte le materie attualmente oggetto di legislazione

concorrente Stato-Regione e in tre materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Rapporti internazionali

e con l'Unione europea

Tutela della salute

Grandi reti di trasporto e di navigazione

Commercio con l'estero

Alimentazione

Tutela e sicurezza del lavoro

Ordinamento sportivo

Istruzione

Protezione civile

Professioni

Governo del territorio

Ordinamento della comunicazione

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Previdenza complementare

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito

Enti di credito fondiario e agrario

Organizzazione della giustizia di pace

Norme generali sull’istruzione

Tutela dell’ambiente

Ricerca scientifica e tecnologica

Porti e aeroporti civili

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

L’attribuzione delle funzioni relative all’autonomia è subordinata alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per determinate materie oggetto di trasferimento e dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché al loro finanziamento.

Cosa sono i LEP

ILEPrappresentanoleprestazionieiservizichedevonoesseregarantitiinmodouniformesull’intero territorionazionale , inquantoriguardanodiritticiviliesocialidatutelarepertuttiicittadini . LoStato deveanchegarantirelerisorsenecessarieaglientilocaliper consentiredierogare leprestazionio i serviziindividuati,inparticolareaglientimenodotatidirisorse .

IlcompitodidefinireiLEPèrimasto,adoggi,inlargaparte inattuatoproprioper ladifficoltàdello

Statodigarantire lerisorseeconomichenecessarieaglienti localiuna voltadefinitii livelliessenziali delleprestazioni .

Per finanziare i LEP, infatti, si stima che lo Stato dovrà spendere oltre 100 miliardi di euro

PER QUALI MATERIE È NECESSARIA LA DEFINIZIONE DEI LEP

La legge prevede l’elenco delle materie per le quali è necessario individuare i LEP per procedere con l’attribuzione delle competenze alle regioni. Sono escluse 8 materie su 22.

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Tutela della salute

Commercio con l'estero

Alimentazione

Tutela e sicurezza del lavoro

Ordinamento sportivo

Istruzione

Protezione civile

Professioni

Governo del territorio

Grandi reti di trasporto e di navigazione

Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito

Ordinamento della comunicazione

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Previdenza complementare

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Enti di credito fondiario e agrario

Organizzazione della giustizia di pace

Norme generali sull’istruzione

Tutela dell’ambiente

Ricerca scientifica e tecnologica

Porti e aeroporti civili

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Inverdelematerieperlequaliènecessarial’individuazionedeiLEP,inrossoquelleperlequalinonènecessaria

LE RISORSE FINANZIARIE

Le maggiori forme di autonomia delle singole regioni devono essere finanziate come segue:

❑ Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per le nuove competenze stabilite dall’intesa saranno determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione. Si prevede che la stessa intesa individui le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi o entrate erariali maturato nel territorio regionale.

❑ Ogni anno la Commissione paritetica procede alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dall’autonomia differenziata. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza Unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

La legge prevede che sia garantita l’invarianza finanziaria per le singole Regioni che non siano parte dell’intesa

LA NOSTRA POSIZIONE

Il disegno di autonomia differenziata avrebbe dovuto procedere parallelamente a una riforma del Titolo V della Costituzione. È imprescindibile il riordino della suddivisione delle materie previste dall’articolo 117 della Costituzione e della relativa possibilità di devolverne una parte alle Regioni che ne facciano richiesta

Le contraddizioni sono eclatanti: sono teoricamente devolvibili alle regioni materie come la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia o le grandi reti di trasporto e di navigazione. Proponiamo di escludere le seguenti materie:

▪ ilcommercioconl'estero

▪ l’istruzione

▪ legrandiretiditrasportoedinavigazione

▪ l’ordinamentodellacomunicazione

▪ la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionaledell'energia

▪ irapportiinternazionalie conl'Unioneeuropea delle Regioni

Considerato che la legge prevede che prima di delegare le diverse materie lo Stato debba definire e finanziare i relativi LEP, l’autonomia rimarrà inapplicata ancora a lungo. La situazione di bilancio italiana, infatti, non consentirà nel breve termine di stanziare decine di miliardi di euro per il finanziamento dei LEP.

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