Il Regolamento Congressuale

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REGOLAMENTO CONGRESSUALE

Il presente Regolamento Congressuale è stato approvato dal Comitato Promotore di Azione in data 19 novembre 2021. Eventuali modifiche, precisazioni e integrazioni al Regolamento Congressuale potranno essere approvate con delibera del Comitato Promotore e comunicate tempestivamente agli iscritti di Azione in qualsiasi momento. 1.

Convocazione del Congresso

La convocazione ufficiale del primo Congresso Nazionale e dei Congressi Territoriali di Azione sarà formalmente approvata e pubblicata dal Comitato Promotore il 15 dicembre 2021. a)

Congresso Nazionale

Le votazioni provinciali ed estere per l’elezione dei delegati all’assemblea nazionale si terranno nei giorni dal 12-16 gennaio 2022 (“Votazioni dei Delegati”), nelle date e negli orari stabiliti dalle Commissioni Regionali con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. La convenzione congressuale e la riunione dell’assemblea dei delegati per l’elezione del Segretario (in caso di mancato raggiungimento da parte di un candidato della soglia del 40% (quarantapercento) dei voti nelle Votazioni dei Delegati) e degli altri organi di Azione si terranno a Roma dal 18 al 20 febbraio 2022. b)

Congressi Territoriali

Le elezioni dei coordinamenti provinciali e delle aree metropolitane (“Congressi Provinciali”) e quelle dei coordinamenti municipali di Roma Capitale e di Milano (“Congressi Municipali”) si terranno contemporaneamente alle Votazioni dei Delegati. Ai fini del presente Regolamento, ogni riferimento alle province è inteso riferirsi anche alle aree metropolitane. Le elezioni dei coordinamenti regionali (“Congressi Regionali”) e dei coordinamenti comunali di Roma Capitale e di Milano si terranno entro il 10 febbraio 2022 nella data stabilita dalla Commissione Regionale competente entro il 31 gennaio 2022. Le votazioni per l’elezione dei coordinamenti degli iscritti all’estero (“Congressi Esteri”) si terranno entro il 10 febbraio 2022 nella data stabilita dalla Commissione Congressuale entro il 31 gennaio 2022. Le votazioni per l’elezione dei coordinamenti comunali delle città capoluogo di provincia, diverse da Roma Capitale e Milano, e di tutti gli altri comuni aventi le caratteristiche che saranno stabilite dalla Commissione Congressuale entro il 15 gennaio 2021 (“Congressi Comunali”) si terranno entro il 31 marzo 2022 nelle date stabilite dalle Commissioni Regionali entro il 28 febbraio 2022. I Congressi Provinciali, i Congressi Regionali, i Congressi Comunali, i Congressi Municipali e i Congressi Esteri sono di seguito definiti “Congressi Territoriali”. Il Calendario dei lavori congressuali è accluso come Allegato A. 1


Tutte le cariche e gli incarichi conferiti in conformità al presente Regolamento avranno durata fino al successivo congresso nazionale o territoriale.

2.

Commissione Congressuale e Commissioni Locali

Le operazioni congressuali sono coordinate dalla Commissione Congressuale composta di 9 (nove) membri, nominata dal Comitato Promotore con delibera del 19 novembre 2021. La Commissione Congressuale è composta da: Matteo Richetti, Andrea Mazziotti, Isabella De Monte, Francesca Scarpato, Valentina Grippo, Giacomo Leonelli, Giulio Sottanelli, Mario Raffaelli, Enrico Costa. La Commissione Congressuale: a) coordina tutte le attività congressuali ed esercita i poteri ad essa attribuiti nel presente Regolamento; b) stabilisce le modalità di svolgimento delle Votazioni dei Delegati e dei Congressi Territoriali; c) designa, entro il 30 novembre 2021 le Commissioni Regionali incaricate di coordinare la gestione delle Votazioni dei Delegati e dei Congressi Territoriali, nonché la Commissione Estero incaricata della gestione del voto degli iscritti all’estero; d) decide sulle questioni controverse e sull’interpretazione del presente Regolamento. 3.

Elettorato attivo

Hanno diritto di voto nelle Votazioni dei Delegati, nei Congressi Provinciali, nei Congressi Comunali e nei Congressi Municipali tutti coloro che sono iscritti ad Azione, e in regola con il pagamento della quota di iscrizione, alla data di convocazione ufficiale del congresso e quindi al 15 dicembre 2021. Ai fini della regolarità delle operazioni congressuali, le iscrizioni su moduli cartacei saranno accettate solo se pervenute presso la sede di Roma di Azione entro il 10 dicembre 2021. Hanno diritto di voto nei congressi esteri gli iscritti di Azione cittadini italiani residenti all’estero. Hanno diritto di voto nei Congressi Regionali i componenti dei Consigli Direttivi Provinciali eletti dai Congressi Provinciali, alle condizioni previste al successivo paragrafo 12 a).

4.

Controlli sulla regolarità delle iscrizioni

È vietato pagare o rimborsare, direttamente o indirettamente, mediante la medesima carta di credito, in contanti, o con qualunque altro strumento o mezzo di pagamento la quota di iscrizione di altri iscritti, pena il rigetto dell’iscrizione di tali iscritti. Sono altresì respinte tutte le iscrizioni per le quali emerga che non vi è la piena consapevolezza da parte dell’iscritto della propria iscrizione ad Azione.

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La Commissione Congressuale verifica, anche mediante controlli a campione effettuati dallo staff di Azione, la regolarità delle iscrizioni - con particolare attenzione per le nuove iscrizioni pervenute nei sei mesi antecedenti la convocazione del Congresso - per accertarne l’autenticità, regolarità e consapevolezza. Nel caso in cui dai controlli emergano irregolarità o anomalie riguardanti una o più iscrizioni facenti parte di gruppi di iscrizioni effettuate in unico contesto, l’intero blocco di iscrizioni può essere respinto. Nel caso in cui le iscrizioni irregolari coinvolgano anche tutti o parte dei sottoscrittori di una lista presentata per le Votazioni dei Delegati o per un Congresso Territoriale, la Commissione Congressuale può deliberare l’esclusione della lista, in aggiunta agli altri provvedimenti qui previsti. Nel caso di adozione di uno dei provvedimenti sopra indicati, la Commissione Congressuale ne dà comunicazione entro 24 (ventiquattro) ore a mezzo posta elettronica all’interessato, che può impugnare la decisione entro le successive 24 (ventiquattro) ore davanti al collegio di garanzia che svolge le funzioni del Collegio dei Probiviri a norma di Statuto (il “Collegio di Garanzia”), inviando un ricorso motivato e i relativi documenti a supporto all’indirizzo di posta elettronica collegiodigaranzia@azione.it La violazione da parte di un iscritto delle disposizioni del presente paragrafo determina, altresì, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione del diritto di voto o, nei casi più gravi, dell’esclusione da Azione. Le sanzioni disciplinari sono irrogate, anche in via d’urgenza in considerazione dei tempi congressuali, con i procedimenti previsti dallo Statuto. La Commissione Congressuale può adottare i provvedimenti sopra indicati in qualsiasi momento. Nel caso in cui violazioni o irregolarità emergano nell’imminenza o nel corso delle votazioni, i provvedimenti possono essere adottati in via d’urgenza, con riduzione dei termini sopra indicati coerente con i tempi congressuali.

5.

Elettorato passivo

Hanno diritto di concorrere per le cariche elettive di Azione coloro che: a) hanno diritto di elettorato attivo ai sensi del paragrafo 3; b) non si trovino in una delle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Legge Severino); c) non abbiano, da iscritto di Azione, svolto attività o adottato iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali di Azione.

6.

Luogo e modalità di esercizio del voto

a) Le Votazioni dei Delegati a livello provinciale e quelle nei Congressi Provinciali, Comunali e Municipali si svolgono in unica sede, nelle date e negli orari stabiliti e pubblicati dalle Commissioni Regionali con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

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La Commissione Congressuale può, con provvedimento motivato, autorizzare diverse modalità di voto nel rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento. L’organizzazione delle votazioni deve prevedere almeno 4 (quattro) ore di dibattito politico e 4 (quattro) ore di votazioni. All’apertura delle votazioni in ciascuna provincia, comune, o municipio l’assemblea dei presenti elegge un Presidente e un segretario dell’assemblea e nomina una commissione provinciale incaricata di gestire le operazioni di voto e lo scrutinio, a cui devono partecipare rappresentanti di tutte le liste partecipanti alle votazioni (rispettivamente, la “Commissione Provinciale”, la “Commissione Comunale” e la “Commissione Municipale”). Il voto nelle Votazioni dei Delegati e nei Congressi Provinciali, Comunali e Municipali si esercita nel collegio elettorale di residenza, salvo quando di seguito indicato con riferimento alle votazioni all’estero. Gli studenti hanno la facoltà di scegliere di votare nel collegio dove si trova l’università o altra istituzione accademica alla quale sono iscritti, presentando il tesserino di iscrizione al momento del voto. La scelta deve essere comunicata all’indirizzo email dovevoto@azione.it, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data delle votazioni. Il voto nei Congressi Regionali si esercita nel luogo stabilito dalla Commissione Regionale competente. b) Delegati Esteri: la Commissione Congressuale dopo aver sentito i gruppi degli iscritti all’estero, ha stabilito le modalità di votazione dei nove delegati in assemblea degli iscritti all’estero. I delegati saranno eletti in unico collegio di tutti gli iscritti all’estero. Le liste dovranno essere presentate entro il 7 gennaio 2022, corredate di almeno 30 firme di iscritti all’estero, e dovranno essere costituite da non meno di nove membri, rispettando i principi della parità e dell’alternanza di genere. Dei candidati, sette devono essere iscritti a gruppi costituiti in Europa, uno in Sud o Nord America e uno in Africa, Asia o Oceania. Le votazioni si terranno nei giorni 12-16 gennaio 2022 in unico contesto su piattaforma informatica, nella data stabilita dal coordinamento dei gruppi esteri con almeno 10 giorni di anticipo. Per facilitare le procedure di votazioni, si procederà a voto palese, salvo che alcuno dei candidati che ha regolarmente presentato una lista richieda di ricorrere al voto segreto. In tale ipotesi, si procederà utilizzando il voto per corrispondenza, con modalità che saranno stabilite dalla Commissione Congressuale entro il 10 gennaio 2022.

7.

Ripartizione territoriale dei seggi dell’Assemblea

I 300 (trecento) membri dell’Assemblea, al netto di quelli spettanti agli iscritti all’estero ai sensi del presente paragrafo 7, sono suddivisi tra le Regioni e le province autonome in proporzione alla popolazione residente e al numero di iscritti al 15 dicembre 2021, applicando una media pura tra i due dati. 4


In ogni caso: -

a ciascuna regione è attribuito un numero di membri di assemblea non inferiore al numero delle province che la costituiscono, e all’interno di ciascuna regione, è attribuito almeno un membro di assemblea a ciascuna provincia.

Gli altri membri di assemblea eventualmente assegnati a ciascuna regione sono ripartiti tra le province in proporzione alla popolazione residente e al numero di iscritti, applicando una media pura tra i due dati. Agli iscritti all’estero è riservato un numero di membri di assemblea pari alla percentuale che tali iscritti rappresentano rispetto al totale degli iscritti di Azione al 15 dicembre 2021. I membri di assemblea riservati agli iscritti esteri sono eletti in unico collegio (il “Collegio Estero”). Una simulazione della ripartizione dei seggi, riferita al numero di iscritti al 31 ottobre 2021, è acclusa come Allegato B. Il 20 dicembre 2021, la Commissione Congressuale pubblica le tabelle definitive dei numeri di delegati attribuiti a ciascuna regione e a ciascuna provincia, nonché agli iscritti all’estero, riferita al numero di iscritti alla data ufficiale di convocazione del 15 dicembre 2021.

8.

Candidature a segretario e liste collegate

Le candidature a segretario devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021 e devono essere corredate: (a) (b) (c)

della mozione congressuale del candidato segretario; di un numero di sottoscrizioni di iscritti di Azione aventi diritto al voto pari almeno al 5% (cinquepercento) del totale degli iscritti al 15 dicembre 2021; delle dichiarazioni di collegamento di almeno 10 (dieci) liste di delegati provinciali (“Liste di Delegati”), comprese in almeno 4 (quattro) regioni, sottoscritte dal capolista e controfirmate dal candidato segretario.

Ciascuna Lista di Delegati provinciale: a)

deve essere corredata di un numero di sottoscrizioni di iscritti di Azione non inferiore a: 1. 15 (quindici) per le province con un numero di iscritti pari o inferiore a 100 (cento) 2. numero più alto tra il 5% (cinquepercento) degli iscritti e 25 (venticinque) per le province con un numero di iscritti da 100 a 500 (cinquecento) 3. numero più alto tra il 3% (trepercento) degli iscritti e 50 (cinquanta) nelle province con più di 500 (cinquecento) scritti; 4. 30 (trenta) firme per il Collegio Estero;

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b)

deve essere costituita da un numero di candidati almeno pari ai delegati da eleggere nel collegio, elencati con numerazione progressiva, rispettando i principi della pari rappresentanza e dell’alternanza di genere.

Tutte le sottoscrizioni richieste dal presente Regolamento sono raccolte su appositi moduli il cui formato è pubblicato dalla Commissione Congressuale entro il 30 novembre 2021, in carta semplice, anche inviati in formato pdf, da allegare alla candidatura. Il candidato segretario o il capolista interessato devono sottoscrivere ciascuno dei moduli, attestando l’autenticità delle sottoscrizioni. La verifica della regolarità delle Liste di Delegati e delle relative candidature è effettuata da ciascuna Commissione Regionale competente e dalla Commissione Voto all’Estero, che, nel caso riscontrino irregolarità, ne dà comunicazione scritta a mezzo posta elettronica al capolista della Lista di Delegati interessata e alla Commissione Congressuale entro l’8 gennaio 2022. La Commissione Congressuale decide entro 48 (quarantotto) ore se ammettere o rigettare la Lista di Delegati in questione, o, nel caso di irregolarità non gravi limitate solo ad alcuni candidati, richiede al capolista di apportare modifiche e/o integrazioni al fine di consentire l’ammissione della stessa. Eventuali contestazioni delle decisioni della Commissione Congressuale sono di competenza del Collegio di Garanzia.

9.

Votazioni dei Delegati

a)

Esercizio del voto

È consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell’Assemblea, con il limite di una delega per delegato. Le Commissioni Regionali e la Commissione Estero (di seguito definite per brevità le “Commissioni di Collegio”) provvedono a predisporre le schede per le Votazioni dei Delegati e le trasmettono alla Commissione Congressuale entro il 10 gennaio 2022.

b)

Scrutinio e verbale

Completate le operazioni di voto, ciascuna Commissione Provinciale effettua lo scrutinio e redige il verbale, contenente: 1) il numero totale degli iscritti aventi diritto di voto nel collegio; 2) per ciascuna Lista dei Delegati, la cifra elettorale di collegio; 3) in ordine di numero tutti i candidati che hanno ottenuto voti. Le Commissioni Provinciali di ciascuna regione trasmettono i verbali alla Commissioni Regionale competente che, a sua volta, trasmette alla Commissione Congressuale un verbale contenente i risultati di tutte le province della regione. 6


La Commissione Estero compie le stesse operazioni e trasmette direttamente il verbale alla Commissione Congressuale.

c) Assegnazione dei seggi La Commissione Congressuale ricevuti i verbali da tutte le Commissioni Regionali e dalla Commissione Estero: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun candidato segretario, data dalla somma delle cifre elettorali di tutte le Liste di Delegati collegate a ciascun candidato segretario (ciascuna una “Coalizione di Liste”) e individua quindi la Coalizione di Liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

2) procede al riparto dei seggi tra le Coalizioni di Liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna Coalizione di Liste per il numero totale dei seggi in assemblea, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna Coalizione di Liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna Coalizione di Liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle Coalizioni di Liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; 3) nel caso in cui la Coalizione di Liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 abbia ottenuto più del 40% (quarantapercento) dei voti validi, ma non abbia già conseguito 270 (duecentosettanta) seggi, sono attribuiti a tale lista ulteriori 45 (quarantacinque) seggi fino a concorrenza del numero massimo di 270 (duecentosettanta) seggi. Il numero totale definitivo di seggi spettanti alle altre Coalizioni di Liste viene ridotto di un pari numero di seggi; 4) procede quindi alla distribuzione nelle singole province e nel Collegio Estero (“Collegi”) dei seggi assegnati alla Coalizione di Liste più votata, assegnando a tale Coalizione di Liste in ciascun Collegio, il numero di seggi ottenuto moltiplicando il totale dei seggi assegnati nel Collegio per la percentuale di voti validi ottenuta dalla Coalizione di Liste in tale Collegio; 5) nell’ipotesi di applicazione del premio di maggioranza di cui al paragrafo 3, ripartisce i seggi aggiuntivi tra i Collegi in proporzione al quoziente di maggioranza, ottenuto dividendo il numero di seggi attribuito alla Coalizione di Liste in ciascun Collegio ai sensi del paragrafo 4, per il numero totale di seggi spettante a tale Coalizione di Liste prima dell’applicazione del premio di maggioranza e moltiplicando tale quoziente per il numero di seggi aggiuntivi; 6) nel caso in cui il numero di seggi di un Collegio non sia sufficiente per l’attribuzione in tale Collegio di tutti i seggi aggiuntivi risultanti dall’applicazione del premio di maggioranza, i seggi deficitari sono assegnati alla Coalizione di Liste più votata in altri Collegi. La distribuzione è effettuata in proporzione al quoziente ottenuto dividendo il numero di seggi attribuito alla coalizione in tali altri 7


Collegi ai sensi del paragrafo 4, per il totale dei seggi spettante a tale Coalizione di Liste nei Collegi diversi da quello in cui i seggi non sono stati assegnati e moltiplicando il prodotto per il numero di seggi da assegnare. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna Coalizione di Liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle Coalizioni di Liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; 7) la Commissione Congressuale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre Coalizioni di Liste. A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi ancora da attribuire, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Moltiplica poi la cifra elettorale di ciascuna Coalizione di Liste per il quoziente di minoranza. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna Coalizione di Liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle Coalizioni di Liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; 8) la Commissione Congressuale procede quindi all’attribuzione nei singoli Collegi dei seggi spettanti alle Liste di Delegati di ciascuna Coalizione di Liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna Coalizione di Liste dividendo il totale delle cifre elettorali di Collegio delle Liste di Delegati facenti parte di tale Coalizione di Liste per il numero di seggi assegnati alla medesima Coalizione di Liste nel Collegio ai sensi dei paragrafi 6) e 7). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di Collegio di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di Collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna Lista di Delegati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle Liste di Delegati seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di Collegio; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Una volta assegnati i seggi alle Liste di Delegati ai sensi dei paragrafi che precedono, la Commissione Congressuale dichiara eletti, in ciascuna Lista di Delegati, i candidati in ordine di numero di inserimento in lista.

10.

Assemblea Congressuale

L’assemblea congressuale si svolge nella data e nel luogo stabiliti dal Comitato Promotore ai sensi del paragrafo 1. All’assemblea congressuale partecipano con diritto di voto i 300 (trecento) membri eletti con le Votazioni Locali, il Segretario, i parlamentari, i consiglieri regionali e i sindaci dei comuni con più di 70.000 abitanti iscritti ad Azione. L’assemblea è presieduta dal Presidente di Azione, o da altra persona approvata dall’assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario dell’assemblea e può farsi assistere da un comitato di presidenza nella gestione dei lavori congressuali. 8


L’Assemblea congressuale, nell’ordine: -

elegge il segretario, o proclama l’elezione del candidato segretario che abbia conseguito oltre il 40% (quarantapercento) dei voti nelle Votazioni dei Delegati; elegge il Comitato Direttivo, il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere e il Collegio dei probiviri; vota sulle mozioni congressuali.

L’ordine dei lavori dell’assemblea congressuale è stabilito dalla Commissione Congressuale e comunicato all’Assemblea entro l’inizio della riunione. Le elezioni degli organi avvengono a scrutinio segreto. L’elezione può avvenire per acclamazione su decisione unanime dell’assemblea, o in presenza di un numero di candidati alla carica inferiore al numero di posizioni da coprire.

a) Segretario Alla votazione per l’elezione del segretario nazionale concorrono i due candidati più votati nelle Votazioni dei Delegati. È eletto segretario colui che ottiene il numero più alto di voti validi in assemblea.

b) Comitato Direttivo L’assemblea elegge i 30 (trenta) membri del Comitato Direttivo, sulla base di un sistema di liste. Le liste possono essere presentate dal Segretario eletto, ovvero da membri dell’assemblea. Ciascuna lista deve essere corredata delle sottoscrizioni di almeno 60 (sessanta) sottoscrizioni di membri dell’Assemblea e devono essere composte da un numero di candidati pari almeno ai membri da eleggere, in ordine numerico da 1 a 30. Almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, con applicazione del principio di alternanza. Fermi restando i limiti minimi previsti dallo Statuto, i presentatori delle liste per il Comitato Direttivo perseguono l’obiettivo della piena parità di genere, nonché l’obiettivo della piena alternanza di genere delle liste.

Le liste per il Comitato Direttivo devono essere presentate entro l’ora stabilita nell’ordine dei lavori. L’elezione dei membri avviene con metodo proporzionale. Nel caso in cui la prima lista ottenga più del 40% (quarantapercento) dei voti, da tale lista vengono eletti anche i primi 5 (cinque) membri che risulterebbero non eletti applicando il metodo proporzionale e i membri attribuiti alle altre liste vengono ridotti proporzionalmente. 9


Il Comitato Direttivo può, in qualsiasi momento, con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri, cooptare al suo interno altri membri, fermo restando che il numero massimo dei membri così cooptati non potrà mai eccedere il 20% (ventipercento) del totale dei membri del Comitato Direttivo.

c) Presidente, Vice Presidenti e Tesoriere Le candidature a Presidente, Vice Presidenti e Tesoriere devono essere presentate entro la data e l’ora stabilite nell’Ordine dei Lavori e sono corredate delle sottoscrizioni di almeno 40 (quaranta) membri di assemblea. Per le cariche di Presidente e di Tesoriere, è eletto, colui che ottiene il numero più alto di voti validi in assemblea. Per le candidature a Vice Presidente, sono eletti i due candidati più votati. Il più votato tra i due è eletto Vice Presidente Vicario.

d)

Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è eletto con un sistema di liste costituite da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in ordine numerico. Nel caso in cui sia presentata una pluralità di liste, sono eletti i primi due sindaci effettivi e il primo sindaco supplente della lista più votata e il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente della seconda lista più votata. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

e)

Mozioni congressuali

Le mozioni congressuali devono essere presentate entro il termine stabilito nell’Ordine dei Lavori, corredate delle sottoscrizioni di almeno 40 (quaranta) membri di assemblea. Il Comitato di Presidenza, per assicurare la regolarità e celerità dei lavori, stabilisce i tempi e le modalità di intervento sulle mozioni e può accorparne la discussione. Nel caso in cui il numero delle mozioni presentate non consenta di discuterle tutte, il Comitato di Presidenza può rinviarne la discussione alla prima assemblea utile successiva.

11.

Congressi Territoriali 10


I Congressi Territoriali hanno ad oggetto l’elezione dei coordinamenti regionali, provinciali, delle città metropolitane, municipali e degli iscritti all’estero. In tutti gli organi territoriali elettivi e di nomina: -

Fermi restando i limiti minimi previsti dal presente Regolamento, i presentatori delle liste perseguono l’obiettivo della piena parità di genere in tutti gli organi elettivi e di nomina, nonché l’obiettivo della piena alternanza di genere delle liste.

-

Partecipano di diritto gli eletti nelle elezioni amministrative dei rispettivi livelli territoriali; nei comuni suddivisi in municipalità gli eletti a livello municipale partecipano anche agli organi di livello comunale.

La Commissione Congressuale può, quando le condizioni del territorio e il numero degli iscritti lo richiedano, modificare le disposizioni che seguono sui Congressi Territoriali, nel rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento.

12.

Congressi Provinciali

I Congressi Provinciali per l’elezione dei Coordinamenti Provinciali si tengono contestualmente alle Votazioni Provinciali dei Delegati e negli stessi luoghi e sono coordinati, in ciascuna regione, dalla Commissione Regionali e dalle Commissioni Provinciali competenti. Organi dei coordinamenti provinciali sono: a) b) c) d)

l’assemblea provinciale; il segretario provinciale; il consiglio direttivo provinciale; l’esecutivo provinciale nelle province con un consiglio direttivo di oltre 20 (venti) membri. a) Assemblea Provinciale

L’assemblea è composta da tutti gli iscritti della provincia aventi diritto di voto al Congresso Nazionale. Per l’elezione si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni applicabili alle Votazioni dei Delegati. Le operazioni di voto sono coordinate dalla Commissione Provinciale competente.

b)

Segretario provinciale

La candidatura a segretario provinciale deve essere corredata di un numero di sottoscrizioni pari almeno al numero previsto per le Liste di Delegati di cui al paragrafo 8. 11


A ciascun candidato segretario provinciale è collegata una lista di candidati per il Consiglio Direttivo, composta da un numero di candidati pari ai membri da eleggere, dei quali almeno un terzo appartenente al genere meno rappresentato. Ciascuna lista provinciale deve essere corredata di un numero di sottoscrizioni almeno pari a quello previsto al paragrafo 8, lettera a), per le Liste Provinciali dei Delegati. È eletto segretario provinciale il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi degli iscritti. c)

Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo di ciascuna provincia si compone di un numero di membri pari a: -

10 per le province con un numero di abitanti inferiore a 100.000; 20 per le province con un numero di abitanti da 100.000 a 300.000; 30 per le province con un numero di abitanti da 300.000 a 500.000; 40 per le province con un numero di abitanti da 500.000 a 1 milione; 50 per le province con un numero di abitanti da 1 a 2 milioni; 90 per le province un numero di abitanti da 2 a 4 milioni; 140 per le province con un numero di abitanti superiore a 4 milioni.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con la medesima votazione con cui è eletto il candidato segretario, proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista. Sono eletti in ciascuna lista i candidati a segretario provinciale non eletti e i candidati della lista in ordine di numerazione. Il Comitato Direttivo può, in qualsiasi momento, con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Comitato Direttivo nazionale, cooptare al suo interno altri membri, fermo restando che il numero massimo dei membri così cooptati non potrà mai eccedere il 20% (ventipercento) del totale dei membri del Comitato Direttivo. d)

Esecutivo provinciale

Nelle province in cui il Consiglio Direttivo è composto da più di 20 (venti) membri, il Consiglio Direttivo, su proposta del segretario provinciale, nomina un Esecutivo Provinciale composto da un numero di membri non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti) membri, dei quali almeno un terzo appartenente al genere meno rappresentato.

13.

Congressi regionali e delle province autonome

I Congressi Regionali per l’elezione dei Coordinamenti Regionali si tengono in unica sede, nelle date stabilite dalla Commissione Regionale che ne coordina lo svolgimento. Organi dei coordinamenti regionali sono: 1) 2) 3)

l’assemblea regionale; il segretario regionale; il consiglio direttivo regionale; 12


4)

il tesoriere regionale.

a)

Assemblea Regionale

L’assemblea regionale è composta da un numero di membri pari a: - 25 per le regioni con un numero di abitanti inferiore a 500.000; - 50 per le regioni con un numero di abitanti da 500.000 a 1 milione; - 100 per le regioni con un numero di abitanti da 1 milione a 3 milioni; - 150 per le regioni con un numero di abitanti da 3 a 4 milioni; - 180 per le regioni con un numero di abitanti da 4 a 10 milioni; - 200 per le regioni con un numero di abitanti superiore a 10 milioni. Per la Valle d’Aosta il coordinamento regionale coincide con il coordinamento provinciale. Per il Trentino-Alto Adige le funzioni del Consiglio direttivo regionale sono attribuite, rispettivamente, ai Consigli direttivi delle Province Autonome di Trento e Bolzano. I seggi in ciascuna assemblea regionale sono ripartiti tra le province come segue: -

il 20% dei seggi è attribuito in uguale misura tra le province della regione; il restante 80% dei seggi è attribuito alle province in proporzione alla popolazione di ciascuna provincia, ponderata con il numero di iscritti, applicando una media pura.

Fanno parte dell’assemblea regionale i membri dei consigli direttivi provinciale, fermo restando che:

b)

-

nel caso in cui, per effetto dei criteri di ripartizione previsti dal presente paragrafo 13 a), i seggi attribuiti a una determinata provincia siano in numero inferiore ai componenti del consiglio direttivo provinciale di tale provincia, saranno membri dell’assemblea i componenti del consiglio direttivo eletti in ordine di risultato elettorale fino a concorrenza dei seggi disponibili;

-

nel caso in cui, invece, per effetto dei criteri di ripartizione previsti dal presente paragrafo 13 a), i seggi attribuiti a una determinata provincia siano in numero superiore ai componenti del consiglio direttivo provinciale di tale provincia, il consiglio direttivo provinciale designerà, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri mancanti. Al fine di assicurare il mantenimento della proporzione tra voti ottenuti da ciascuna lista provinciale e numero di rappresentanti in assemblea regionale, i membri mancanti saranno ripartiti proporzionalmente tra le liste provinciali e saranno designati dai capolista delle liste aventi diritto a seggi aggiuntivi.

Segretario Regionale e Consiglio Direttivo Regionale - Segreteria 13


Il Segretario Regionale e il Consiglio Direttivo regionale sono eletti dall’assemblea regionale applicando le disposizioni previste, rispettivamente, per l’elezione del Segretario dal paragrafo 10 a) (fatta eccezione per il numero di candidati che può anche essere superiore a 2 (due) e per il Consiglio Direttivo dal paragrafo 10 b) (fatta eccezione per il premio di maggioranza che non si applicherà a livello regionale), salvo quanto di seguito previsto. Sono eletti in ciascuna lista i candidati a segretario regionale non eletti e i candidati della lista in ordine di numerazione Le operazioni di voto e gli scrutini sono gestiti dalla Commissione Regionale competente, alla quale si unisce un rappresentante per ciascuna lista di candidati al Consiglio Direttivo. La candidatura a segretario regionale deve essere collegata a una o più liste per il Consiglio Direttivo regionale corredate di un numero di sottoscrizioni di membri dell’assemblea regionale pari almeno al 20% (ventipercento) degli aventi diritto al voto e comunque non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere. Le liste devono essere composte, per almeno un terzo dal genere meno rappresentato. Le candidature a Segretario Regionale e le liste per il Consiglio Direttivo regionale dovranno essere presentate entro il 27 Gennaio 2022. Il Comitato Direttivo regionale di ciascuna regione si compone di un numero di membri pari a: 10 (dieci) per le regioni con meno di 500.000 abitanti; 20 (venti) per le regioni con un numero di abitanti da 500.000 a 1 milione; 25 (venticinque) per le regioni con un numero di abitanti da 1 a 3 milioni; 30 (trenta) per le regioni con un numero di abitanti superiore a 3 milioni. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo Regionale i segretari provinciali della regione e, senza diritto di voto, i coordinatori dei Gruppi presenti nel territorio. Nel caso in cui i gruppi della regione siano in numero superiore a 10 (dieci), i referenti dei gruppi delegano, con voto a maggioranza dei presenti, un numero di coordinatori non superiore a 10 (dieci) affinché partecipino in rappresentanza dei gruppi alle riunioni del Comitato Direttivo regionale. Il Consiglio Direttivo può, con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Consiglio Direttivo nazionale, cooptare al suo interno altri membri, fermo restando che il numero massimo dei membri così cooptati non potrà mai eccedere il 20% (ventipercento) del totale dei membri del Consiglio Direttivo Regionale. Il Segretario regionale può farsi assistere da una segreteria, costituita da non più di 10 (dieci) membri e approvata dal Comitato Direttivo con funzioni organizzative e di supporto. Il Segretario può attribuire ai membri della Segreteria specifici incarichi politici e organizzativi. c)

Tesoriere

14


Il tesoriere regionale è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Segretario Regionale, d’intesa con il Tesoriere nazionale.

14.

Congressi Comunali e municipali

I Congressi Comunali e i Congressi Municipali per l’elezione dei coordinamenti comunali e dei coordinamenti municipali nei capoluoghi di provincia si svolgono applicando i medesimi principi previsti per l’elezione dei Coordinamenti Provinciali.

a)

Comuni con oltre 1.000 iscritti

Nei comuni con oltre 1.000 (mille) iscritti, si tengono, contemporaneamente ai Congressi Provinciali, le votazioni nei municipi o nelle diverse articolazioni amministrative dei suddetti comuni, per l’elezione dei rispettivi consigli direttivi municipali. Ciascun consiglio direttivo municipale si compone di 10 (dieci) membri. Si applicano le disposizioni stabilite al paragrafo 12 per l’elezione dei consigli direttivi provinciali. Ciascun consiglio direttivo municipale elegge tra i propri membri un coordinatore municipale. L’assemblea comunale è costituita da tutti i membri dei direttivi municipali. L’assemblea comunale elegge il segretario comunale e il consiglio direttivo comunale, applicando le disposizioni di cui al paragrafo 12 per l’elezione del segretario provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Il consiglio direttivo comunale si compone di 30 (trenta) membri. La candidatura a segretario comunale deve essere collegata a una o più liste per il Consiglio Direttivo comunale corredate di un numero di sottoscrizioni di membri dell’assemblea comunale pari almeno al 20% (ventipercento) degli aventi diritto al voto e comunque non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo Le candidature a Segretario Comunale e le liste per il Consiglio Direttivo comunale dovranno essere presentate entro il 27 Gennaio 2022.

b)

Altri comuni

Nei comuni con meno di 1.000 iscritti, l’elezione del segretario e del consiglio direttivo avviene con le modalità stabilite dalla Commissione Congressuale entro il 15 dicembre 2021. 15.

Congressi Esteri

Le votazioni dei coordinamenti esteri si terranno entro il 10 febbraio 2022, le modalità di voto saranno stabilite dalla Commissione Congressuale entro il 10 gennaio 2022.

15


Allegato A CALENDARIO NOMINA COMMISSIONI REGIONALI CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO PRESENTAZIONE CANDIDATURE A SEGRETARIO NAZIONALE PRESENTAZIONE LISTE DEI DELEGATI PRESENTAZIONE CANDIDATURE E LISTE PROVINCIALI E MUNICIPALI DI ROMA CAPITALE E MILANO VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DI CANDIDATURE E LISTE VOTAZIONI SUI DELEGATI CONGRESSI PROVINCIALI CONGRESSI MUNICIPALI DI ROMA CAPITALE E MILANO PRESENTAZIONE CANDIDATURE E LISTE REGIONALI, ESTERI, COMUNALI DI ROMA CAPITALE E MILANO CONGRESSI REGIONALI, ESTERI, COMUNALI DI ROMA CAPITALE E MILANO ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE CONVOCAZIONE CONGRESSI COMUNALI CITTA’ DIVERSE DA ROMA E MILANO CONGRESSI COMUNALI CITTA’ DIVERSE DA ROMA E MILANO

30 NOVEMBRE 2021 15 DICEMBRE 2021 31 DICEMBRE 2021 31 DICEMBRE 2021 31 DICEMBRE 2021 10 GENNAIO 2022 12-16 GENNAIO 2022 12-16 GENNAIO 2022 12-16 GENNAIO 2022 27 GENNAIO 2022 ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2022 18-20 FEBBRAIO 2022 ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022 ENTRO IL 31 MARZO 2022

16


ALLEGATO B Numero dei delegati all’assemblea nazionale, calcolati su base regionale in proporzione alla popolazione residente e al numero di Associati iscritti nella regione al 15 dicembre 2021.

Regioni

n° delegati in assemblea nazionale con media semplice

Abruzzo

8

Basilicata

3

Calabria

8

Campania

28

Emilia Romagna

21

Friuli Venezia Giulia

5

Lazio

38

Liguria

6

Lombardia

48

Marche

7

Molise

2

Piemonte

20

Puglia

20

Sardegna

8

Sicilia

20

Toscana

19

Prov. Aut. Bolzano

2

Prov. Aut. Trento

3

Umbria

4

Valle d'Aosta

1

Veneto

20

Totale

291

Estero

9

Totale con Estero

300

17


Suddivisione provinciale dei delegati all’assemblea nazionale

Province

n° delegati in assemblea nazionale

Chieti

2

L'Aquila

2

Pescara

2

Teramo

2

Matera

1

Potenza

2

Catanzaro

1

Cosenza

3

Crotone

1

Reggio Calabria

2

Vibo Valentia

1

Avellino

2

Benevento

1

Caserta

3

Napoli

17

Salerno

5

Bologna

5

Ferrara

3

Forlì-Cesena

2

Modena

3

Parma

2

Piacenza

1

Ravenna

2

Reggio Emilia

2

Rimini

1

Gorizia

1

Pordenone

1

Trieste

1

Udine

2

Frosinone

2

Latina

3 18


Rieti

1

Roma

31

Viterbo

1

Genova

3

Imperia

1

La Spezia

1

Savona

1

Bergamo

4

Brescia

6

Como

2

Cremona

1

Lecco

1

Lodi

1

Mantova

2

Milano

20

Monza e della Brianza

4

Pavia

2

Sondrio

1

Varese

4

Ancona

2

Ascoli Piceno

1

Fermo

1

Macerata

1

Pesaro e Urbino

2

Campobasso

1

Isernia

1

Alessandria

2

Asti

1

Biella

1

Cuneo

3

Novara

1

Torino

10

Verbano Cusio Ossola

1

Vercelli

1

Bari

7

Barletta-Andria-Trani

2 19


Brindisi

2

Foggia

5

Lecce

2

Taranto

2

Nord-Est Sardegna

1

Città metropolitana di Sassari

1

Nuoro

1

Oristano

1

Ogliastra

1

Medio Campidano

1

Città metropolitana di Cagliari

1

Sulcis Iglesiente

1

Agrigento

2

Caltanissetta

1

Catania

5

Enna

1

Messina

3

Palermo

5

Ragusa

1

Siracusa

1

Trapani

1

Arezzo

2

Firenze

5

Grosseto

1

Livorno

1

Lucca

3

Massa-Carrara

2

Pisa

2

Pistoia

1

Prato

1

Siena

1

Bolzano

2

Trento

3

Perugia

3

Terni

1

20


Aosta

1

Belluno

1

Padova

4

Rovigo

1

Treviso

3

Venezia

4

Verona

4

Vicenza

3

Totale complessivo

291

21


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