Regolamento della Società di Mutuo Soccorso degli Artisti, Operai ed Agricoltori di Pertengo

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REGOLAMENTO . 0,

DELLA

socmTÀ " DI MUTUO ~OCCOR~O DEGLI

ARTISTI, OPERAI: ED AGRJCOlTORI DI

PERT E NGO

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VERCELLI ' ST ABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO COPPO

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1893


N.O _ _

SOCiETÀ DI ~1UTUO Sb'CCORS;O DEGLl ARTJ S T l, OP ERAl ED AGRJ COLT ORI DI

PERTE~GO

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

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ammesso in' questa Società come

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cbl J.JagamentO.

d'ingresso, [li Lire

pagato pel libretto centesimi' 25. Pe1"teng'o. il _ _ _ _ _ _ __

, IL PRESIDEN'l'E I. . / .

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REGOLAMENTO

Scopo della Società. Art. 1. - Sotto la tutela dello Statuto del Regno d·Italia, che pl'oclamil il diritto di Associazione, venne fondata in Pertengo fin dall ' anno 1873 una Società d'Arti sti, Operai ed Agricoltori , la quale ha per iscopo di sostenere con mutue retribuzioni 'e sovvenzioni la vita , la moralità e la digriità delln loro clilsse. . . . Art. 2. - So tto i nomi di Artisti, Operai ed Agricoltori sono compresi tutti i Capi d'officina, fabbriche e negozi, tutti i loro garzoni o lavoranti, come pure tutti i contnd~ni giornalieri, , abitanti nel territodo di Pertengo, o che a termine degli articoli seguenti sinno pari(ìcati agli abitanti.


4 De'i Soci.

Art. 3. - Qualunque cittadino che goda dei diritti civi li pUlÌ far parte della società . . Al't. 4. - I Soci si distinguono in El'fettivi ed Onol'lIl'ii: sono soci effettivi tutti coloro che intenLlono di Ticevere, nelle loro malattie, quel sussidio JìsSi:lto dall'art. 24; sono Soci onorarìi quei cittad ini che vogliono concorrere al benessere della Soci età con quote mensili od annuali. Art. 5. - Gl 'individui minori degli anni 15, o maggiuri degli anni 64, o che SiDllO affetti da malattia cronica, non possono venir ammessi alla Sociptà che in qualitil di Soci onorarii. Art. 6. - Tanto i Soci effettivi che gli onol'arii possono essere eletti ad occupare cariche od umci nena Societ:ì: essi avranno tutti voto deliberafiYò. . .!lmmessione ed

escl~tsione

dei Soci.

Art. 7. - La domanda d'ammessione dovrà essere presentata in iscritto al Presidente della Società: in essa dovrà esprimersi il nome, il cognome, la paternità e la professione lmendovi la ìede di nascita e un attestato di sanità vidimato dal Medico della Società. Art. 8. - Il Presidente nella più prossima seduta pr:esenter:ì . al Consiglio le domande dei l)ostulanti, la cui ammissione sarà dichiarata a maggioranza di voti. ) Art. 9. - Per esse!'e ammesso alla Società


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lllwle Soc io onorario basta la domanda nccompagnatn dal pagamento della quota di cui all'art. 17. Art. lO. - Colo,'o cl,e vc",'nnno ammessi a far pnrte della Società quali Soci effettivi, pagheranno una quotn mensile come all'Art. 16 olt,'e ad una quota d'ingresso stabilita in lire due per tutti coloro che non avranno compiuti, gli aUBi 30, i.n lire tre queHi che avrnnno COl11piuti gli alìui 30, e non .superino i 50; in lire cinque per quelli che avendo compiuti gli alllli 50, nOli supe l'~no i 65. . Art. 11. - Kon .potranno esseri ammessi a far partc della Societù coloro che furonu condannati per 1ilrto, !.ellffa, attentato ai costumi, od altl'o "eafu di grllve natura. Art. 12. - :-;e dopo l'amlllessione d'uil Rucio . giunge notizia a] Presidente, che esso si trovi in UllO dei casi contemplati dall'art. 11 , il Presidentc chiumeI'fì in Consiglio una Giunta di tre Soci per farne 1.1 debita verificazione, c, ,'iconosciuta la sussistenza del caso, viete,'ù al Cassiel'e di ricevere le quote di tulSocio, e Cnl'à cnnccllnre il suo lJome dall' elenco de]]n Rue i ~ lù . . Art. 13. - Se 111' Socio si l'endesse colpevole di qualunque dei reati previsti dal citato A,' t. Il, dopo esserc stato ammesso nella Societ:ì , cesserà immediatamente dal 1'.11' pArte della medesima, nè potl'i! essere l'iammesso. Art. 14. - Sarà pure espulso quel Socio che per 'cattivn condotta offendesse _o compromettesse il decoro della Società. La domanda d' esclusione dovrà essere .indi-


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rizzata da due Soci al Consiglio, e la decisione, pel' essere valida dovrà essere pronunciata dai due terzi dei votanti. D overi e cliritti dei Soci.

Art. 15. - I Sociprometterannosnlloro onore di osserVill'e il presente Regolamento e (li condurre una vita operosa e da buolli cittadini. . Art. 16. - Ogni Socio effettivo sarà tenuto a corrispondere alla Cassa Sociale una quota mensile di centesimi 60. Art. . 17. - La quota annua , cIl e dovr;', pagarsi da i Soci onul'arii , non potrà essere minOI'e di lire 2. Art. 18. - Ogni Socio effettivo dovritversare la sua quota mensile nelle mani del Cassiere della Società Ilei primi 15 giof'lli di ciascun mese cIIi la medesima riguarda. Art. 19. - Il Socio che avrà lasciato trascorrere i! mese intiero senza effettuare il pag'amentu della slla quota, non avrà diritto a sovvenzione per giorni dieci. Art. 20. - Il Socio in ritardo da 3 il 6 mesi nel pagamento (Iella propria quota potrà continuare a far parte della Società presentando dichilll'a cli buona salute de! MediCO sociale, e (;on subire un mese di sospensione dal gioI'no Ùl cui fal'à il saldo del suo debito; dopo sei mesi di ritardo sarà considerato dimissionario, e potrà rientrat'vi a norma del Regolamento, Art. ~l. - Ciascun Socio dovrà essere munito


7. di un libretto col Regolamento, il quale gli verrà rimesso dal Consiglio mediante pagamento di centesimi 25. Art. 22. - La firma del Cassiere posta nel quadretto latistante ai mesi stampati in calce ,del libretto dei Soci serviTà di quitanza al pa. garnento della rispettiva quota . Art: 23. - Il Socio che cadrà ammalato dovrà nel giorno stesso farne avvertire il Consel'vatore. Art. 24. - La Società somministrerà ai Soci dfettivi che per constatata malattia sal'anno inabili all'abituale loro lavoro, una sovvenzione di lire una al giorno ad eccezione dei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio in cui la sovvenzione sarà solo di L . 0,60 al giorno. Art. 25. ---' Il Sodo che si ammalasse in territorio diverso di qu~sto Comnne, per godere la sovvenzione di cui all' Art. 24, dovrà far constare della sua malattia con attestato medico vidimnto all' Autorità Municipale del Comune in cui si trova. Art. 26. - Il I)]'incipio della m.alattia verrà constatato dalla fede medica. Art. 27. - I due primi giorni di malattia non danno diritto a sovvenzIone . Art. 28. - Le sovvenzioni si riceveranno dal Cassiere sociale dietro presentazione del mandato pi pagamento. Art. 29. - I Soci non avranno diritto alle :sovvenzioni se non se decorsi tre mesi dalla Joro inscrizione con regolare pagamento delle loro quote mensili.


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Art. 30. - Dopo tre mesi di malattia conti~ nua la Società cesserà di corrispondere i suddetti sussidii; Il Consiglio però, avuto riguardo alla malattia, ai bisogni dell' ammalato, alle cause della millaWa ed ai fondi di cui può di~ sporre, potrà, dietro una domanda , accordargli pel' altri tre mesi quei sussidii che crederà convenienti. ' . Art. 31. - La Società non corrisponderà veruna sovvenzione al Socio per le malnttie pro~ venieuti dall'abuso del vino o dei liquori, da ri sse da lui provocate, o da mal costume. Art. 32'. - Il Socio che simulasse una malattia, 'o la prolungasse per inerzia o cattiva condotta, decndrù subito dal dir'itto d'essere soccorso, e potrà anche venire espulso dalla Società. Il Consiglio deciderà dei cnsi suddetti dietro In relazione elel Medico e ,del conservatore desti.nati a visitarlo. Art. 3H. - II Socio ammalato, che pren de sussidio, in cura ad altro Medico, è seml)re soggetto al controllo del Medico sociale. , Art. 34. - I Soci ammalati o convalescenti trasgTessori alle prescrizioni (leI Medico, perderanno il diritto alle soyvenzioni. ' Art. 35. - Dopo vent'anni continui <li iscrizione e di regolare pagamento, il Socio che per malattia, vecchiaia od altro infortunio ' non imputabile a colpa l'estasse inabile al lavoro e fuori del caso di continuare il versa mento mensile, riceverà un soccorso settimanale o mensile proporzionato ai fondi, ' di cui la Societ;ì potrà

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Art. 36 . - Tosto c}1e la Società avriÌ fondi s ufllcienti, asseg llerù anche soccorsi alle vedove ed agli orfani 'dei Soci che dopo tlieci anni di iscrizione e di regolare pagamento si rendessero defunti, senza lasciai' mezzi bastevoli al loro sostentamento. Art. 37 - 'Qualora un Socio onora l'io volesse ]Jassal'e nella categoria dei Soci effiettivi e goderne i diritti, dovl'à presentare la sua domanda per iscritto e sarà tenuto qL1a! Socio effettivo per ogni rigual'do, sempre che paghi la quota d'ingl'esso come all'Art. lO, e non si tl'ovi nei .casi cont.emplati dall' Art. 5. No n sariÌ tenuto al pagamento della quota d'ingresso se almeno .da tre nn ni tl'ovasi inscritto come Socio onorario. Ordinamento clella Soc'i età.

Art. 38. - La Societ:ì sarà amministrata da un Consiglio composto d'un Presidente e di sei Membri. Il Pl'esidente sta in ufJìcio 3 anni; gli altri membri dUl'ano pure in carica 3 anni, ma si l'innovano per un terzo ogni anno , e sono sempre l'ieleggibili come il Presidente. Nei due primi anni la scadenza è determin ata dalla sorte, in ,appresso dall 'anzianitil.. Art. 39. - In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente ne farà le veci il ,consig'liere più anziano . 'J"I'v Art. ' 40. - Il Consiglio nfc.~inerù un Med' 'Chirurgo, un Se'etal'io , ur 'ere, 111 o

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servatore i quali sarannO di preferenza scelti fra i Soci. Art. 41. - Tutti gl'impiegati o salàriati potranno essere equamente retribuiti; Lo stipendio del Cassiere e del Segretario non potranno essere maggiori di L. 30 annue ; quello del MedicoChirurgo ,non potrà superare le L. 20 annue. Art. 42. - Il Cassiere, purchè sia membro della Società, di solvibiIità conosciuta, e presti gratuitamente l'opera sua, potrà far parte del Consiglio, quando sin eletto a senso dell'Art. 40. Art. 43. - Per essere eletto a membro del Consiglio bisogna essere Socio e saper leggere e scrivere. Art. 44. - Il membro del Consiglio che cessasse di essere Socio, decadrà dalla qualità di Consigliere. Delle Adunanze della Società.

Art. 45. - La Società si riunisce' ogni anno nella prima Domenica di Dicembre per nominare i membri che devono comporre il Consiglio. Art. 46 . - Le Adunanze generali saranno legalmente costituite, sempre che vi sia intervento non meno del quarto dei Soci - Qualora per difetto del numero voluto, l'adunanza non potesse deliberare, avrà luogo una nuova convocazione nella successiva Domenica, previa pubblicazione. Nella secouda adunanza saranno vnlide le deliberazioni, ljualurique sia il numero dei Soci presenti.

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Art. 47. - Tutte le nomine sifarallilo il schede segrete; qnelln del Presidente a maggiol'élnza assoluta e le altre a maggioranza relativa. Al't . 48. - Le },llunanze della Società e del Consiglio sono Ordinarie e Straordinarie. - Le ordinilrie del Co nsiglio avranno luogo entro la 'prima quindicina d'ogni m<lse. In esse si t.ratteran no gli alTari dell a Societù , e si procedel'à ulle eleziuni. Le adu llanze (leI Co nsiglio avrnnno speeialllleute per iscopo l'ulllillessione dei Soci ed il rilnsciodei mandati. Le adunanze stl'.aonlinarie avranllo luogo ogniqual volta verl'ànnu da qualche circostanza s pe~ ciale.l'ichiesta, sempre, se sia possibile, in giurno l'estivo e dietro avviso pubblico (lei Presidente. In esse si tratteranno i soli ntIari pet' - cui l'aclllnanza fu co nvocata. Ogni altra delibel'azion e sarebbe nulla. Art. 49. - I registri del Consiglio dovl'ilnno essere presentati all'adunanza, e sarà libero ogni Socio, anclle ono rario, di prenlleme cognizione. Art. 50. - Al Pl'esidente ed in sua mancnnzn al Vicepresiden te è affidata la direzione delle adunanze ed il mnntenimento dell'ordine e del decoro nella discussione. Art. 51 - Nessuno potrit prendere la pamla se non gli è stata accordntn dal Presidente. Di regola generale non dovriÌ la pal'ola accordarsi ad un Socio più di tl'e volte sullo stesso argomento, a meno che fosse relatore di una Commissione, o che il Presi(lente crer/esse utile di accordargliela ulteriol'l1lellte.


12 Art. 52. - Egli potl'à togliere la pal'oIa a qualunque dei Soci che con import.une od inuti li di scussioni potesse compromettere l'ordine e In dignità delI'Assemblea e richiamare all 'ordin o chiunque tmbasse la calma e l'al'mo nia Ilelle acjullRnze, invitandolo anche ad uscir dalla saln , sotto pena della sospensiolle o decadellza dall a qualità di Socio. Art. 53. - La pena però non potrà esse l'e app licata che per deliberazioue del Consiglio nella sua prima riunione susseguente a qnella in CIIi ebbe luogo il disorcline. ])ove/"i ccl uffici dei membJ'i del Consiglio e degli impiegati. A l't.. 54 - I CUlIsigli eri sono incaricati di veglinl'e sopra tutto ciò che può riflettere la condizione clei Soci e prollluovel'lle le relative pro \' l'idenze in seno del Co nsiglio. . Al'l. 55. - Quel membl'o che senza legittima ca usa sarà mancato a tutte le sedute per Ull semestre, s'intenderà decaduto dalla sua carica e sal'à surrogato cla quel Socio che nell' elezione dei Consiglieri avrà ottenuto maggior numero di voti dopo l' eletto nell'adllnanza generale, cla cui era stato eletto il membro decaduto . Art. 56. - Spetta al COllsiglio di provvedere un locale adatto per l'nflìcio della Società, di approvare l'annuo bil ancio e di promuovere tutti gli atti cooperanti al bnon nndamcnto della Societrì.


13 Art. 57. - Il Consiglio so praintenderà a t.utti gli a ffar'i rig'uardanti ]a Società e gli .interessi amministrativi . eLI economici della med.esima. - Esso d'accordo col ]wesident.e, è incaricato di verificare ,i conti del Cassiere e di , tenere un controllo mensile, il quale saril sempre oste nsibile nell'Umcio delhl Societil, acciù ognuno dei Soci possa prenclerne visione e riconoscere ]0 stato tìnanziario, Darù inoltre tutte quelle disposizioni d'Ufllcio e di Segreteria, ch e saranno state deli bel'ate, sia pei registri ch e per 111 contabilità, ' Art. 58, - Sarà pure 'nelle sue attl'ibllzioni di provvedere a tutti. gli affari indistintamente della Societfl e di esercitfll'e la necessnI'ia vigiIflnza sugli impiegati (Iella me(~esima, Dovrà pi!rimenti fm' compilai'e il rendiconto anuuale dell ' entrata e dell ' usciti! per essere qli inrli pubblicato nei primi quindici giorni di genllaio, Art. 59, - Il Presid ent.e presiedel' il alle adunanze della Società, farà . le proposte che crederil utili e convenienti nell'interesse della medesima, ne dirigerà le deliberazioni, le votazioni e gli squittinii, rilascierà i mandat i di pagamento per le spese che siano approvate dal Consiglio, eccetto il caso di somma urgenza, in cui la spesa dovnì essere giustifi cata nella prossima aflunanza del Consiglio, ' Art. 60, - Nessuno avviso o manifesto potrà essere pubblicato senza la firma del PI'esidentc o di chi ne fa le veci. Art. 61. - Il Cassiere tiene la contabilità ed è depositario dei fondi dell'Associazione ad ec-


14 cezione di quelli cllfl veni ssero diversa mente impiegati a beneficio della Società medesima . Sarà suo ufJ1cio ritirare tutti i singoli versamellti mensili, che gli ven anno rimessi dai .Soci, come pure tutte le ofFerte che venissero fatte alla Società, rila sci~Ll o n e quitanza, e notando tutte le riscossioni ll1 apposito registro. Sarà pure suo ufficio di pagare i mandati regolarmente lìrmati dal Presidente, ritir'ando i medesimi pel' suo scarico. Egli dovrà pure assoggettarsi a quel controllo che il Consiglio crederà di intl'Odurre. Ed in oltre, nel giorno che precederà ogni convocazione dei Socii, dovrà presentare al Presidente la nota di coloro che hanno perduto la qualità di Socio peì' non effettuato pagamento, alle scadenze stabilite, delle proprie quote. . Art. 62. - Il ,Segretario è incaricafo della custodi a e conservazione dei libri e delle carte spettanti alla Società e delle tabelle dei Benefattori ed Oblatori, non che di redigere i verbali delle deliberazioni prese dal Consiglio in appo.sito reg istro. . Formerà -·inoltre un elenco per ordine alfabetico di tutti i Soci, e contl'asregnerà tutti gli atti emanati dal Consiglio o dal Preside nte; noterà in appositi registt'i i mandati di pagamento sped iti, i libretti rila sciati ai Soci e lo stato mensile di Cassa; disimpegnerà ogni incombenza che gli verrà data dal Presidente relativa all'interesse della Società. Art. 63. - Sarà ufficio del Medico-Chil'urgo visitare, appena richiesto, i Soci ammalati CO I1-


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tinuando le sue visite giol'l1almente finchè dura la malattia, c di rilasciare 101'0, cessata la medesima e quando li giudichi abili al lavoro , un attestato, dal quale appaiano i giol'l1i di malattia con impotenza al lavoro e la natura della medesima. Art. 65. - Il Conservatore è incaricato della pulitezza della Sala del Consiglio, di portare gli inviti, i ·rappolti e le carte tutte che gli verranno dal Consiglio consegnate, eli sorveglia re i Socii clte cadono ammalati, e riferirne al Consiglio. Impiego del denaro della Società.

Art. 66 . - Il Cassiere non potrà t~nere presso di sè una somma maggiore di quella che il Consigli.o avrà stabilito, come presumibilmente necessaria al disimpegno mensile dei mandati. Art. 67. - Il denaro eccedente i quotidiani bisogn i della Società, dovl'à,. dietro proposta del Consiglio, essere collocato ad impiego fruttifero alla Cassa di Risparmio di Vercelli od in quell'altro modo che lo stesso Consi glio stimerù più Oppol'tuno. Art. 68. - Il ritiramento dei fondi impiegati per callsa di spese impreviste sarà fritto soltanto per deliberazione del Oonsiglio nella somma da lui votata . Art. 69. - Qualunque diversione dei t'ondi sociali ad usi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento è assolutamente proibita.


16 DISPOSIZIONI G-..VERALI

AI't. 70. - Ogni socio è tenuto ad assoggettarsi a tutte le nuove deliberazioni fOl'malmente prese in legale adunanza dal Consiglio, e rinuncia a qualsiasi appello in giudicio per qualunque causa . Art. 71. - Se qualclle membro del Consigli'o od impiegato della Società tenesse collisione con alcun Socio a danno della medesima, sarù dal Consiglio destituito dalla carica o dall'impiego e sarA eS!JUlso dalla Società. L'espulsione per essere va ida dovrà essere discussa dal Consiglio e pronunziata dai due terzi dei votanti. AI't. 72. - Qualunque siasi il motivo pel' cui un Socio cessi di far parte della Rocietiì, non conserva diritto alcuno ad indennità o ripetizione di sorta verso, la Società. Art. 73. - Il Socio che stabilisce la sua residenza fuori di questo Comune potrà continuarea far parte della Società pagando le qllote st.abilite dfll presente Regolamento, ed in CflSO di malattia godril pure i vantaggi social i a norma di quanto è stabilito nell'Art. 25. Art. 74. - In ambedue i casi le spese di posta e di recflpito del denaro saranno a carico, ael Socio. Art. 75. - Il presente 'aegolamento non potrà essere riveduto, variato o derogato in tutto od in parte, fuorché per deliherazione presa in generale adunanza, a due terzi di votanti e dietro proposta del Consiglio.


17 Art. 76. - L'interpretazione di questo Regolamento, in caso di dubbio, appartiene al Consiglio. Art. 77. - Il presente Regolamento avrà vigore col giorno 1 del mese di gennaio 1893. Art. 78. - Venendo a morire un Socio, uno de' suoi figli avrà diritto di entrare nella Società, purchè abbia i requisiti voluti, senza pagare la quota d'ingresso: in tal caso godrà la preferenza il maggiore d' età dei figli. Art. 79. - Venendo un socio a morire, i soci sono invitati ad accompagnare il feretro alla sepoltura, rendendo gli così l'ultimo tributo di fratellanza. I soci avranno velo di lutto al braccio, e sei di essi fiancheggieranno la bara con torce accese provviste dalla Società. Gli altri saranno preceduti dalla Bandiera sociale velata a bruno con' ciascuno una candela ordinaria accesa provvista dalla Società. Art. 80. - Venendo a morire qualche persona della famiglia d'un socio questi - pagando lire dieci ha diritto d'invitare la Società alla sepoltw'a. Parimenti chiunque anche non socio - pagando lire venti -può invitare la Società ad intervenire alla sepoltura di qualche suo defunto. 0


ELENCO DEI SOCI FONDATORI

1. l'archetti fr-atelli .

. . . offerta 2. Vercellotti Giuseppe fu altro ) 3. Vercellotti Avv . Giovanni ) 4. , Bodo Avv.' Germano . . . 5. Bodo Geom. Pietto . . . . 6. Vercellotti Gio. Antonio . . 7. VarMda Francesco. . . . 8. Bassano farmacista Giuseppe 9. Varalda Pietro . . . . lO. Leone Gio. Battista . . . . . Il. Stroppa Bartolomeo luogotenente 12. Bodo Geo111. GiO. Battista' . . 13. Bodo Antonio fu Domenico . 14-. Bodo Germano fu Gio. 15. Rosso Gio. Antonio fu Pietro 16. Rosso Giovanni fu Gio. Batt. 17. Bodo Giacomo di Antonio 18. Bodo Paolo fu Gio. Batt.. . . 19. yerceHotti Giuseppe di Gio. Ant.

SOCIoNoRARI l. Bodo Geom. Pietro 2. Rosso Domenico fu Giovanni 3. Varalda Pietro fu Francesco

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19 ELENCO DEI SOCI EFFETTIVI'NEL ĂŒS93 Epoca in cui avvenne la j'evisione e stampa dei nuovi libr'etti,

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lO. Il. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 . 27. .28.

Andreone Battista, contadino Barberis Giovanni , oliaro Barberis Felice, pescatore Barberis Gi.lIseppe, co ntad ino Barberis Pietro, contadino Bellicardi GlĂšseppe, ,medi atore Bodo Battista fu Eusebio, agricoltore Bodo Eusebio fu Giaco mo Bodo Biagio fu Giovanni Bodo Francesco di Giacomo Bodo Francesco fu Antonio Bodo Giovanni di Biagio Bodo Germano di Battista Bodo Battista fu Germano Bruno Michele .paleti Corna glia Andrea Costanzo Domenico, falegname Costanzo Antonio, falegname Costanzo Giovanni di Domenico Ciocchetti Francesco bucalin Degrandi Francesco Dorato Pietro Dattrino . Giuseppe Eusebione Pietro Ferraris Francesco piana Ghisio Francesco Greppi Germano fu Giuseppe Greppi l)omenico fu Giuseppe


20 29. 30. 31. 32. 33. 34. . 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Greppi Albino Greppi Domenico detto boccio Lacchio Antonio Leone Germano barlèt Marinone Carlo ticot Migliardi Gerolamo Novella Pietro Opezzo Antonio pulot Pretta Gio. Antonio di Pietro Ronza Domenico fu Luca Rosso Pietro, accensatore Roveglia Antonio, conservatore Strappa Giuseppe camarin Tartaglia Giuseppe fu Pietro Vercellotti Germano gambetta Vigino Eusebio retura Vigino Germano acquaiolo Vigino Giovanni fu Giovanni

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE

ROSSO DOMENICO fu Giovanni Bodo Geometra Pietro Bodo Francesco di Giacomo Bodo . Francesco fu Antonio Bodo Gio. Battista fu Eusebio Costanzo Antonio di Domenico Greppi Domenico fu Giuseppe Chiesa Dott. Michele, medico Chiesa Geom. Felice,segretario Imp'ega.' Rosso Pietro oste, cassiere RovegHaAntonio, conservatore

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Società di Mutuo Soccorso FRA GLI

Artisti, Operai ed Agricoltori DI PER'rE NGO

Modificazioni apportate al Regolamento dall' Assemblea dei Soci in sua Adunanza generale del I. Dicemb re 1895,';'

L'art. IO del Regolamento a datare da l - I . Gennaio /896 resta così mudijìcato: Coloro che verranno ammessi a ~'ar parte della Società quali Soci effettivi , pagheranno una quota mensile come a ll' ~'­ ticolo 16, oltre ad una quota d'ingresso stabilita in lire una per tutti coloro che avranno un '-età compresa fra gli anni 30 ed i 40 ; - in lire tre per quelli la cui età è compresa fra i 40 ART . .

lO. -


'<ld i 50 anni; -

ed in lire cinque per quelli

che avendo compiuti gli anni 50 non superino i 65. Tutti coloro invece che hanno meno di 30 anni non pagheranno veruna quota d'ingresso e ciò nel puro intendimento di aumentare il numero dei Soci elfettivi ed {)ttenere così un magg-iore sviluppo morale e materiale della Società stessa. L' art. 16 del Regolamento viene così modificato:

16. -"- Og-ni Socio effettivo sarà tenuto a corrispondere alla Cassa S.ociale una quota mensile di centesimi cinquanta, e ciò a partire dal 1. Gennaio 1896. ART.

Aggiunta alt art. 24 del Regolamento:

Quantunque pei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Fel!lbraio di ciascun anno


la quota di sovvenzione giornaliera Rcr malattia dei Soci sia sta'ta ridotta da lire una a soli centesimi sessanta, sarà però sempre in facoltà dell' Amministrazione di proporre e deliberart) una maggior sovvenzione quando il vero bisogno lo richieda.

\l'f.

B. -

Tutte le altre disp()sizioni del

vigente lJegolamentQ r'es tano invariate.

Il Presidente

ROSSO DmmNICO.




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