Newsletter SUAP numero 59 - luglio/agosto

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(Notizia di interesse anche per l’Impresa). N. 59 - LUGLIO / AGOSTO 2021

- EMERGENZA VIRUS COVID19 DECRETO-LEGGE 105/2021 ED IMPATTI SU ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI Dal 23/07/2021 è in vigore il Decreto-Legge n. 105/2021, le cui disposizioni, emanate con finalità di contrasto della pandemia da virus Covid19, si riverberano anche sulle modalità di svolgimento di specifiche attività economiche. Nel rimandare per gli approfondimenti al testo completo del Decreto (link), se ne riassumono, di seguito, i punti di rilievo che impattano sulle attività imprenditoriali: -

L’articolo 1 proroga sino al 31 dicembre 2021 la durata dello stato di emergenza epidemiologica. La disposizione, in raccordo con altre specifiche normative attualmente in vigore, determina l’ulteriore proroga in validità dei seguenti atti o documenti: 1. Autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni;

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2. Concessioni di posteggio su aree pubbliche. Per i dettagli si invita a prendere visione delle notizie dedicate pubblicate nel presente numero della newsletter. -

L’articolo 3 prevede, a partire dal 06/08/2021, che solo gli utenti in possesso della Certificazione Verde (cd. Green Pass) possano accedere ai servizi delle seguenti attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi tipologia di esercizio, limitatamente al consumo al tavolo al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri estivi, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso ed alle relative attività di ristorazione, ad esclusione dei centri educativi per l'infanzia; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. L’individuazione delle modalità di controllo a cui dovranno attenersi i titolari o i gestori delle attività interessate è demandata ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di violazione, può essere disposta una sanzione pecuniaria da 400 € a 1000 €, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, si applica una chiusura dell’esercizio, a titolo di sanzione accessoria, da uno a dieci giorni. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dall’art. 4 del DL 19/2020, convertito con Legge 35/2020.

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L’articolo 4, nel confermare la sospensione delle attività di sale da ballo e similari, fissa i parametri, valevoli nelle zone bianche o gialle, per la determinazione della capienza massima in sale teatrali, sale da concerto, sale

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cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché in altri locali o spazi, anche all'aperto, in cui si svolgono spettacoli dal vivo. - EMERGENZA VIRUS COVID19 ULTERIORE PROROGA STATO DI EMERGENZA E CONSEGUENTI IMPATTI SUI TERMINI DI VALIDITÀ DI PARTICOLARI ATTI O DOCUMENTI L’articolo 1 del Decreto-Legge 105/2021 ha prorogato il termine dello stato di emergenza da Virus Covid19 sino al prossimo 31 dicembre. Per effetto della proroga così disposta, è conseguentemente estesa la validità di particolari categorie di atti o documenti, il cui termine di calcolo è fondato sul parametro temporale sopra indicato. Nello specifico, tenuto conto di quanto previsto dal vigente articolo 103 del Decreto-Legge 18/2020, convertito con Legge 27/2020, si verifica quanto segue: ● Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data, così traslata, per la quale è stata stabilita la conclusione di tale stato emergenziale. La disposizione di cui sopra si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (nei casi in cui la normativa di settore sottopone la Scia ad un limite temporale di validità, come ad esempio in ambito edilizio), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine residuale di validità si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, rilasciati fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. L’ulteriore proroga in validità dei suddetti titoli amministrativi è pertanto estesa sino al 31 marzo 2022. ● L’estensione della validità temporale continua a non applicarsi ai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), per i quali resta ferma la vigenza della specifica disciplina settoriale. - EMERGENZA VIRUS COVID19 ULTERIORE PROROGA DURATA CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE 3


L'articolo 26-bis del Decreto Legge n. 41/2021, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021, ha applicato anche alle concessioni di posteggio su aree pubbliche la proroga automatica dei termini prevista dall'art. 103 del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 27/2020 e ss.mm.ii. Ne consegue, in base alla previsione testuale della norma sopra citata, che i titoli concessori su aree pubbliche attualmente in vigore conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza legato all'epidemia da Covid-19, anche in deroga al termine indicato negli stessi e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista. In considerazione del fatto che il predetto termine è stato prorogato al 31/12/2021, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1 del Decreto-Legge 105/2021, la validità delle concessioni in parola si intende protratta sino al prossimo 31 marzo, ove non già connotata da una durata superiore. - EMERGENZA VIRUS COVID19 PROVVEDIMENTI ATTUALMENTE IN VIGORE ED IMPATTI SU ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI Con riguardo all’emergenza sanitaria in corso, per i profili attinenti allo svolgimento di attività imprenditoriali, si segnala infine l’apposita pagina del sito Web di Regione Lombardia, nella quale è pubblicata una panoramica dei provvedimenti in vigore, unitamente ad apposite FAQ. Link al sito Web di Regione Lombardia AVVERTENZA: In ragione della costante evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di contrasto, che possono impattare sullo svolgimento delle attività imprenditoriali, si invitano i Comuni, anche dopo la ricezione della presente newsletter, a verificare l’emanazione di provvedimenti in materia adottati a livello statale e/o regionale, nonché a tener traccia di possibili modifiche apportate al testo di eventuali Decreti-Legge all’atto della conversione in Legge di questi ultimi. Si invitano i Comuni, inoltre, a monitorare costantemente le sezioni FAQ dei portali istituzionali dedicati all’emergenza sanitaria in atto, ove recanti indicazioni che incidono sulle modalità di esercizio delle attività imprenditoriali.

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FORMAZIONE SUAP 2021 -MATERIALI RELATIVI AI WEBINARCon il Webinar del 06/07/2021 è terminato il nuovo ciclo di formazione promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con il sistema camerale, finalizzato al miglioramento dei livelli di servizio degli Sportelli Unici per le Attività Produttive. Pubblichiamo di seguito i materiali inerenti gli incontri svolti, costituiti dalle presentazioni relative ai vari argomenti affrontati e dalle risposte alle domande poste dai partecipanti. Webinar dell’08/06/2021: “Il Suap: missione Strategica e Paradigma di Semplificazione Procedimentale” Link alla pagina dell’evento. Webinar del 15/06/2021: “L'organizzazione del Suap tra Efficacia ed Efficienza. Gli indirizzi regionali” Link alla pagina dell’evento. Webinar del 06/07/2021: “Il Suap: un Hub Telematico nella Prospettiva dell'Amministrazione Unica”. Link alla pagina dell’evento.

LEGGE REGIONALE 13/2021 -DISCIPLINA ATTIVITÀ’ TATUAGGIO E PIERCINGLa Legge regionale n. 13 del 23/07/2021, in vigore dallo scorso 28 luglio, disciplina le attività di tatuaggio e piercing nel territorio regionale.

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Nel rimandare per i dettagli al testo completo del provvedimento, se ne riassumono di seguito i contenuti principali: -

Definizioni: Per tatuaggio si intende la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l’introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

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Requisiti professionali: L’esercizio dell’attività è subordinato al superamento di specifici percorsi formativi, suddivisi per le due tipologie di attività, tenuti da soggetti accreditati nel sistema di istruzione e formazione di Regione Lombardia. Tutti gli operatori sono inoltre tenuti, con cadenza triennale, a frequentare corsi di aggiornamento professionale. Con successivo provvedimento attuativo della Giunta regionale, da emanarsi entro il 24/01/2022, saranno stabiliti i requisiti minimi per l’accreditamento dei suddetti percorsi formativi e di aggiornamento periodico. Sono esentati dall’obbligo formativo i soggetti che alla data del 28/07/2021: -

Sono già in possesso di attestato di competenza regionale, attinente alle attività in trattazione, rilasciato in conformità al Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP). Beneficiano della stessa esenzione anche i soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge abbiano già iniziato a frequentare identici percorsi formativi, ancorché non conclusi, nell'ambito del medesimo Quadro Regionale.

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Sono già legittimati ad esercitare le attività in esame ai sensi della normativa previgente, fermo restando l’obbligo, in comune con gli altri operatori assoggettati alla nuova disciplina regionale, di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Regimi amministrativi:

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Le attività disciplinate dalla Legge regionale in parola sono svolte previa presentazione di Scia al Suap comunale competente per territorio, che ne cura la trasmissione all’ATS. Sono assoggettate alla predetta Segnalazione, in particolare, le vicende amministrative inerenti l’apertura, il trasferimento e la modifica delle sede in cui si svolgono le attività interessate. -

Disciplina sanitaria ed ambientale: La Giunta regionale, entro il prossimo 24 gennaio, dovrà emanare le disposizioni attuative in tema di requisiti igienico-sanitari a cui subordinare lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità alla normativa ambientale ed igienico-sanitaria vigente.

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Limiti e divieti: Le attività interessate non possono essere esercitate in forma itinerante o di posteggio, salvo che si tratti di fiere o altri eventi pubblici. In quest’ultima evenienza è comunque richiesta la presentazione di una Scia per l’esercizio di attività temporanea. Sono altresì disposti limiti e divieti, riguardanti le modalità di esercizio dell’attività, volti alla tutela dell’integrità fisica della clientela, anche con riguardo a soggetti minorenni.

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Coesistenza con altre attività di servizi alla persona: Le attività di piercing e tatuaggio possono essere svolte anche in porzioni di locali adibiti alle altre tipologie di servizi alla persona (acconciatura ed estetica), ferma restando l’osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di qualificazione professionale. I soggetti con sede stabile posta al di fuori del territorio regionale della Lombardia possono usufruire di spazi in locali destinati ad altre attività di servizi alla persona, ovvero nell'ambito di stand fieristici, per un massimo di sette giorni, anche non continuativi, per ciascun anno solare. E’ fatto salvo l’obbligo di osservare i requisiti igienico-sanitari e di qualificazione professionale.

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Obbligo di esposizione:

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Gli operatori sono tenuti ad assicurare specifiche informazioni al pubblico, secondo quanto previsto in dettaglio nell’articolo 11 della Legge. -

Sanzioni: Fatta salva la competenza dell’Ats in ordine ai profili igienico-sanitari, la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta al Comune competente per territorio, che introita anche i relativi proventi. Le sanzioni disposte dall’articolo 7 della norma regionale sono di natura pecuniaria e, in alcuni casi, anche interdittiva allo svolgimento dell’attività.

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Provvedimenti attuativi ed adeguamento dei Regolamenti comunali: Entro il 24/01/2022 la Giunta regionale dovrà emanare una serie di provvedimenti attuativi riguardanti: a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento; b) e informazioni sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione di tatuaggi o piercing; c) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing; d) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d’uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili; e) i contenuti del consenso informato obbligatorio; f) le modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing. I Comuni dovranno adeguare i propri Regolamenti alle nuove disposizioni dettate dalla Legge regionale, nonché dai successivi provvedimenti di attuazione disposti dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel BURL di questi ultimi. Testo del provvedimento (link)

SCIA PER ATTIVITÀ AGRITURISTICHE -FLUSSO TRA SUAP ED ENTI COMPETENTI ED INDICAZIONI CIRCA IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO8


Con nota inviata ai Comuni lombardi dalla DG Agricoltura e Sistemi verdi di Regione Lombardia sono state fornite le opportune indicazioni in ordine al flusso di indirizzamento, da parte del Suap, della Scia inerente le attività agrituristiche. Ai sensi dell’articolo 153 secondo comma della Legge regionale 31/2008, infatti, la Scia avente ad oggetto l’attività agrituristica deve essere trasmessa alla competente struttura regionale o alla Provincia di Sondrio, sulla scorta dell’ubicazione dell’attività. A tal fine la nota fornisce i corrispondenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata, di seguito elencati in base all’ambito territoriale di ripartizione: Bergamo: Agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it Brescia: Agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it Cremona e Mantova: Agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it Monza Brianza e Lecco: Agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it Como e Varese: Agricolturainsubria@pec.regione.lombardia.it Pavia e Lodi: Agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it Milano: agricoltura@pec.regione.lombardia.it Sondrio: protocollo@cert.provincia.so.it Per i Suap che utilizzano il portale Impresainungiorno l’indirizzo a cui inoltrare la Scia è già proposto in automatico, in base alla localizzazione del Comune ricevente. I Comuni che utilizzano applicativi di terze parti sono invitati a verificarne le impostazioni con le proprie software house. Nella medesima nota, inoltre, è ribadita la competenza del Comune in ordine alla gestione del procedimento sanzionatorio declinato dall’articolo 162 della medesima Legge regionale 31/2008, a seguito di attività ispettiva condotta dalle competenti strutture regionali o dalla Provincia di Sondrio. E’ infine ribadito l’obbligo, da parte dei Comuni, di notiziare le predette Amministrazioni circa gli esiti finali della procedura sanzionatoria attivata. Testo della nota regionale (link)

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SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE N. 125/2021 E N. 134/2021 -RIBADITA LA PREVALENZA DI NORMATIVE STATALI IN TEMA DI COMMERCIO(APERTURE NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI / LIBERALIZZAZIONE ORARI) Si segnala la Sentenza della Corte Costituzionale n. 125 dell’11/05/2021, nella quale è stato ribadito il principio della prevalenza della legislazione statale in materia di commercio, qualora finalizzata a rimuovere vincoli, rinvenibili in normative di settore regionali, intesi a limitare il diritto alla libera iniziativa economica, esplicantesi nell’apertura di nuovi esercizi commerciali. La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di specifiche norme della Regione Piemonte e si iscrive nel solco di una giurisprudenza conforme, formulata dalla medesima Corte, puntualmente richiamata nella Sentenza in trattazione. Con successiva Sentenza n. 134/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 07/07/2021, la Corte è inoltre intervenuta sul tema degli orari degli esercizi commerciali al dettaglio, in rapporto ad eventuali normative delle Regioni, o delle Province Autonome, che ne limitino la liberalizzazione introdotta mediante l’art. 31 del Decreto-Legge 201/2011, convertito con Legge 214/2011. Anche in questo caso la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di specifiche disposizioni legislative della Provincia Autonoma di Trento, deponenti in senso contrario, ha ribadito come la liberalizzazione in esame rientri nel più ampio concetto della tutela della concorrenza e del mercato, espressione quindi di una potestà statale di matrice esclusiva in base al riparto tracciato dall’art. 117 della Costituzione. Il giudice costituzionale, nel richiamare la precedente Sentenza n. 299/2012, ha ribadito come il concetto di tutela della concorrenza e del mercato sia connotato da una valenza di tipo trasversale, idonea pertanto ad incidere, quanto alle finalità perseguite, anche su materie di per sé riconducibili, in via astratta, alla potestà esclusiva o concorrente delle Regioni o delle Province Autonome, tra le quali rientra anche il commercio. Testo della Sentenza n. 125/2021 (link). Testo della Sentenza n. 134/2021 (link). BACINO AEROPORTUALE LOMBARDO PER IL SERVIZIO TAXI -ADEGUAMENTO TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2021Con Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5027 del 12/07/2021 è stato disposto l’adeguamento del Tariffario Unificato vigente nel bacino aeroportuale lombardo per il servizio taxi. 10


I nuovi valori tariffari, contenuti nell’Allegato C alla predetta Delibera, troveranno applicazione dal prossimo 1 ottobre, fatta eccezione per la voce riguardante il collegamento tra la Città di Milano e l’Aeroporto di Orio al Serio, il cui ammontare sarà sottoposto al parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Regione Lombardia provvederà alla stampa ed alla consegna a tutti i Comuni appartenenti alla suddetta conurbazione, per il tramite del Comune di Milano, delle vetrofanie che dovranno essere collocate, a cura dei titolari delle licenze taxi, all’interno dei veicoli adibiti al servizio. Ai fini della determinazione dei parametri qualitativi per l’eventuale adeguamento tariffario in ottica 2022, infine, sarà richiesto ai Comuni aderenti, secondo modalità e tempistiche che saranno successivamente indicate da Regione, di comunicare i dati relativi alla qualità del parco auto utilizzato dagli operatori taxi, rivolta all’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. Testo della Dgr (link). ENTI DEL TERZO SETTORE -DEFINITI I PARAMETRI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE GENERALEIl Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/05/2021, in vigore dal prossimo 10 agosto in attuazione dell’articolo 6 del D. lgs. 117/2017, ha stabilito i criteri ed i limiti entro cui gli Enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dall’articolo 5 del medesimo Codice, volte al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Gli Enti coinvolti possono quindi svolgere anche attività riconducibili a tipologie produttive di beni e servizi, connotate dal perseguimento di un utile latamente imprenditoriale, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni: -

Le attività in esame devono essere enunciate nello Statuto o nell’Atto costitutivo;

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L’Ente del Terzo settore deve svolgere tali attività, in via esclusiva e con carattere strumentale, per la realizzazione delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

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I ricavi derivanti dalle attività diverse, con riguardo a ciascun esercizio finanziario, non dovranno superare i parametri percentuali stabiliti dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale, secondo i criteri di computo declinati nel medesimo.

Il Decreto, infine, definisce le sanzioni a carico dei soggetti che non rispettano i criteri di ripartizione tra le attività non lucrative di interesse generale e le attività diverse, che possono anche sfociare nella perdita della qualifica di Ente del Terzo settore, con conseguente cancellazione dal Registro Unico Nazionale di riferimento (RUNTS). Testo del Decreto (link) DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI IGIENE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA Il Dduo 9907 del 20/07/2021 ha stabilito, a livello di disposizioni regionali, le modalità di immissione sul mercato della selvaggina selvatica, nonché i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali destinati alla gestione ed alla lavorazione delle carni di selvaggina. Testo del provvedimento (link)

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Il Tavolo di lavoro Wiki Suap è sempre aperto alla partecipazione dei Comuni, che apportando il proprio contributo esperienziale, derivante dalla trattazione di casi operativi, possono velocizzare la risoluzione dei quesiti proposti, a vantaggio dell’intera platea degli Sportelli Unici. I soggetti interessati a prendere parte al Gruppo di Lavoro sono invitati a scrivere a: suap.cciaa@mi.camcom.it. TAVOLO WIKI SUAP ANALISI QUESITI AGGIORNATA A GIUGNO 2021 12


Pubblichiamo il report di analisi dei quesiti Wiki Suap, elaborato da Unioncamere Lombardia, relativo al primo semestre 2021. Consulta il report (link)

Tutti i contributi del nostro Ufficio camerale, riguardanti l’interpretazione di prassi e normative in tema di Suap, sono disponibili nella sezione “Suap Collection” del minisito dedicato. La raccolta, organizzata secondo ambiti omogenei di argomenti, è basata sui materiali di volta in volta pubblicati nella newsletter mensile del nostro Ufficio.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE CONTESTUALE DELLA PRATICA -STRUMENTI DI VERIFICA PER I SUAP UTILIZZANTI IMPRESAINUNGIORNOLa Legge regionale 36/2017, intervenendo sui contenuti della Legge regionale 11/2014, ha introdotto l’obbligo di presentazione contestuale della pratica sia al Suap che alla Camera di Commercio, allorquando alla Scia o alla Comunicazione diretta al Comune corrisponda un parallelo obbligo adempimentale di denuncia o di domanda presso il Registro delle Imprese. L’ambito di applicazione della contestualità, pertanto, è riconducibile a peculiari casistiche di procedimento automatizzato. La violazione dell’obbligo di contestualità determina la mancata pubblicizzazione della denuncia, da parte della Camera, a livello di Registro Imprese e/o di REA. I Comuni sono pertanto chiamati a verificare l’effettiva presentazione di una pratica contestuale da parte dell’Impresa, ove ne ricorra l’obbligo ai sensi della Legge regionale in trattazione, nella prospettiva di rendere irricevibile la Scia o la Comunicazione che violino tale precetto normativo.

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Per i Suap che utilizzano l’applicativo Impresainungiorno sono disponibili specifici strumenti di controllo. Il portale camerale, a seguito di una riconfigurazione tecnica implementata dal 04/11/2019, già individua i procedimenti assoggettati al vincolo della contestualità, indirizzando quindi il compilatore verso la scelta esclusiva del canale della Comunicazione Unica (ComUnica). Può tuttavia accadere che il filtro presente nella piattaforma venga eluso in fase di predisposizione ed invio della pratica, nell’ipotesi in cui siano utilizzate particolari funzioni messe a disposizione da altri software di front-end. Si consiglia pertanto ai Comuni utilizzanti Impresainungiorno, in sede di verifica circa il rispetto effettivo della contestualità obbligatoria, di attenersi alle indicazioni di seguito riportate. Nella lista restituita dalla Sezione “Consultazione pratiche” verificare se le istruttorie di tipo automatizzato presentino, in corrispondenza della colonna “Origine”, la specifica “I-SUAP”, rivelatrice di un invio al solo Comune e non anche al Registro delle Imprese. A tal fine si segnala che i procedimenti automatizzati sono identificati, nella colonna “Tipo” della medesima lista, con il codice SC per il regime amministrativo della Scia, ovvero con la codifica CO per quello della Comunicazione. La contestualità obbligatoria, per converso, non si applica ai procedimenti di tipo ordinario (Istanza o Scia condizionata), identificati con il codice OR. Questi ultimi iter, di conseguenza, saranno sempre contraddistinti dalla codifica “I SUAP” e non dovranno costituire oggetto di verifica da parte del Comune, limitatamente alle finalità sottese alla norma regionale in trattazione. Per una visione esemplificativa d’insieme si rimanda al seguente printscreen (link). Lo scenario del codice “I-SUAP” applicato a procedimenti automatizzati non implica, necessariamente, una violazione del principio della contestualità obbligatoria sancito dal legislatore regionale. Alcuni procedimenti rientranti nella tipologia automatizzata (es. mutamento del delegato nelle attività di somministrazione, attività svolta esclusivamente presso terzi committenti) possono interessano il solo Comune e non devono formare oggetto di una denuncia obbligatoriamente contestuale al Registro delle Imprese. Se la colonna “Tipo” reca invece il codice “RI/Comunica”, la pratica dovrebbe verosimilmente essere confluita attraverso il canale contestuale. 14


Per i Suap interessati ad ulteriori approfondimenti, circa la puntuale osservanza dell’obbligo della contestualità dal lato del Registro Imprese, è possibile rivolgersi all’Ufficio Suap Anagrafico (suap.cciaa@mi.camcom.it). FUNZIONE “FASCICOLO DELL’IMMOBILE DI IMPRESAINUNGIORNO” -AGGIORNAMENTO PERIODICO BASE DATII Comuni che utilizzano il portale “Impresainungiorno” possono attivare la funzione “Fascicolo dell’immobile” sia nella Scrivania SUAP che in quella Enti Terzi. Per una panoramica di dettaglio della funzione è possibile consultare il manuale dedicato (link). Il compilatore (Impresa o Intermediario), all’atto dell’inserimento della pratica in piattaforma, sarà quindi guidato nell’inserimento del viario e dei dati catastali, in modo da restituire informazioni congruenti con la reale localizzazione dell’intervento. In questo modo sarà creato un apposito archivio, disponibile in una sezione dedicata sul versante di back-office della piattaforma, in cui sarà riportato lo storico delle pratiche presentate per il medesimo immobile, con annessa possibilità di imputare criteri di ricerca. La base dati per l'alimentazione del Fascicolo dell’immobile è costituita dai file che il Comune deve scaricare dall’applicativo Sister dell’Agenzia delle Entrate. Il set di informazioni ottenibile dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia, è di tipo statico e non interoperabile. Si raccomanda pertanto ai Comuni, unici soggetti responsabili, di effettuare un costante e periodico aggiornamento della base dati caricata all’interno della piattaforma Impresainungiorno, mediante download da Sister con cadenza almeno annuale. A tale scopo è stata predisposta un’apposita guida per agevolare l’operazione di scaricamento dati da Sister, disponibile al seguente link. Si ricorda inoltre che è disponibile una funzione opzionale, a disposizione del solo responsabile del Suap, che consente di inserire un controllo bloccante sul viario e sui dati catastali, inseriti mediante l’apposita funzione di caricamento che si interfaccia con il portale Sister dell’Agenzia delle Entrate. Qualora si decida di apporre tale vincolo, il compilatore della pratica non potrà inserire valori toponomastici o catastali incoerenti con la base dati presente in Impresainungiorno, creata mediante il download da Sister.

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Per dettagli su quest’ultima funzione consultare il documento allegato (link).

RIGENERAZIONE URBANA -NOTA ESPLICATIVA ANCI LOMBARDIA SU NUOVO ARTICOLO 40 BIS LR 12/2005Si segnala che Anci Lombardia ha redatto un documento di analisi inerente il nuovo testo dell’articolo 40-bis della Legge regionale 12/2005, introdotto dalla Legge regionale 11/2021, con cui sono state modificate specifiche disposizioni in tema di rigenerazione urbana riguardanti gli ambiti di seguito indicati: -

Declinazione della procedura attraverso cui i Comuni devono individuare gli immobili costituenti il patrimonio edilizio dismesso con criticità;

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Proroga al 31/12/2021 del termine entro cui i Comuni devono provvedere all’individuazione, mediante Delibera consiliare, degli immobili dismessi ricadenti nelle condizioni di criticità individuate dalla normativa regionale.

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Disciplina applicabile ai titoli edilizi presentati per finalità di rigenerazione urbana degli immobili interessati.

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Modalità di incremento dei diritti edificatori assentibili ai fini della rigenerazione urbana.

L’analisi è altresì connotata da una comparazione sinottica tra il testo attuale e quello previgente della norma in esame. Testo della nota (link). I TERMINI DI ADOZIONE DEL PGT NON SONO PERENTORI -SENTENZA TAR LOMBARDIA 20/2021Con Sentenza n. 20/2021, pubblicata il 05/01/2021 e non appellata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è intervenuto sulla valenza del termine, indicato nell’articolo 13 settimo comma della Legge regionale n. 12/2005, entro cui il Comune deve procedere all’approvazione definitiva, mediante Delibera consiliare, del Piano di Governo del Territorio.

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Tale limite temporale coincide con il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini per depositare eventuali osservazioni, riferite ai contenuti del Pgt adottato in via preliminare dal medesimo Consiglio comunale. Il Tribunale adito ha sancito la valenza ordinatoria e non perentoria del termine in esame, con la conseguenza che l’eventuale superamento dello stesso non si riverbera, in termini decadenziali, sull’efficacia degli atti di approvazione definitiva dello strumento pianificatorio in trattazione. La pronuncia si iscrive nel solco di una giurisprudenza conforme del medesimo Tar, puntualmente richiamata nella nuova Sentenza. Testo della Sentenza (link) RIGENERAZIONE URBANA -CRITERI DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANACon Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5034 sono stati individuati i criteri, ai sensi dell’art. 23 bis della l.r. 12/2005, per la scelta, da parte degli enti competenti, delle aree, degli immobili e delle tipologie di intervento funzionali allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana che possano essere oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 da stipularsi da parte dei predetti enti con le società partecipate dalla Regione Lombardia operanti nel settore e con specifica esperienza nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, in caso di finanziamenti regionali diretti a favore di queste ultime società per incentivare lo sviluppo dei progetti di rigenerazione urbana. In primis, è presupposto fondamentale in caso di finanziamento regionale diretto alle società di cui all’art. 23 bis che gli accordi riguardino aree di particolare strategicità regionale e contribuiscano alla risoluzione di criticità e al raggiungimento di obiettivi di interesse regionale o comunque sovralocale, sostanziandosi, quindi, in due differenti tipologie di azioni sul patrimonio oggetto di accordo: 1. la valorizzazione funzionale finalizzata alla riqualificazione e al successivo riutilizzo, affitto o concessione in comodato o in diritto di superficie a terzi del bene; 2. l’alienazione del bene. Inoltre, sono prerequisiti essenziali alla scelta delle aree da rigenerare ai presenti fini due criteri fondamentali: 1. la proprietà delle aree e degli immobili deve essere pubblica o nella disponibilità esclusiva dei soggetti suindicati in virtù di un diritto reale; 17


2. Le aree e gli immobili su cui attivare gli accordi di cooperazione, in caso di finanziamento diretto alle società partecipate da Regione Lombardia di cui all’art. 23 bis della l.r. n. 12/2005, devono essere preferibilmente individuate dagli strumenti di governo del territorio come ambiti della rigenerazione ai sensi degli articoli 8, comma 2 lettera e quinquies) o 8 bis della l.r. 12/05, ovvero incluse in strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale. Per quanto riguarda invece la rigenerazione degli ambiti di proprietà (o altro titolo reale) dei Comuni e delle altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa, oltre a dover essere indicata nelle linee programmatiche, di indirizzo o piani/programmi/deliberazioni dell’ente che la propone, deve anche perseguire un evidente e significativo interesse pubblico di carattere regionale o sovralocale, che si sostanzia nei requisiti che le aree e gli immobili oggetto di accordo devono, ai presenti fini, possedere Principali requisiti per individuare le aree e gli immobili oggetto di accordo per lo sviluppo di progetti di rigenerazione, in caso di finanziamenti diretti da parte di Regione alle società cooperanti ai fini di cui all’art. 23 bis l.r. n. 12/2005: 1) Aree che ricadono nel territorio di più Comuni o più Province; 2) Aree dotate di elevata accessibilità preferibilmente anche su ferro; 3) Aree che ricadono in centri urbani ad alta tensione abitativa; 4)Aree ricomprese negli Areali di programmazione della rigenerazione ex PTR l.r.31/14; 5) Aree da bonificare o già bonificate con risorse pubbliche; 6) Aree in cui si sono registrate criticità di carattere sociale; 7)Aree ricomprese nei progetti connessi a grandi eventi (sportivi, culturali, etc.) o necessarie alla localizzazione di funzioni e insediamenti di interesse strategico regionale o nazionale; 8)Aree/immobili di significative dimensioni che devono essere alienati non più funzionali; 9) Aree/immobili di interesse regionale; 10) Aree/immobili localizzati in ambiti ad alta potenzialità ricettiva; 12) Aree/immobili di interesse storico e culturale. Testo della Delibera (link); testo dell’allegato (link).

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) 18


-DIFFERITO AL 01/01/2022 IL PASSAGGIO TRAMITE SUAP DELLE VOLTURE E DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALILa Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4958 del 29/06/2021, nel disciplinare la materia dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), nonché delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera cosiddette “in deroga”, ha differito al 01/01/2022, previo provvedimento attuativo da parte delle competenti Direzione Generali, il termine entro cui dovranno entrare a regime i flussi ed i modelli di seguito descritti: -

Voltura e Modifiche non sostanziali dell’AUA: Obbligo di passaggio attraverso il Suap, quale punto unico di contatto tra l’Impresa e l’Autorità competente. Quest’ultima è rappresentata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Milano, in base alla localizzazione territoriale dello stabilimento. Sino al 31/12/2021 i predetti adempimenti, in aderenza al DPR 59/2013, continueranno a prevedere un’interazione diretta tra l’Impresa e la predetta Autorità.

-

Modulistica unificata regionale AUA: ● Definizione dei modelli relativi alle due ulteriori vicende amministrative, sopra indicate, che transiteranno attraverso il punto unico di contatto rappresentato dal Suap, oltre che delle connesse specifiche di interoperabilità. Queste ultime saranno funzionali ad assicurare l’obbligatorio dialogo informatico tra la piattaforma proprietaria utilizzata dal Suap ed il portale regionale “Procedimenti Servizi RL” (ex MUTA). ● Aggiornamento, in parallelo, del Modello Unico regionale per la presentazione delle Istanze AUA.

-

Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera contemplate dall’art. 272 secondo comma del D. Lgs. 152/2006 e dalla Dgr XI/983 dell’11/12/2018: Definizione delle specifiche di interoperabilità per i procedimenti già disponibili nelle piattaforme proprietarie utilizzate dai Suap.

Testo della Delibera (link). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE-

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La Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5058 del 19/07/2021, nel disciplinare le modalità di presentazione e gestione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ha stabilito quanto segue: -

Sino a nuove disposizioni della Giunta regionale, l’applicativo per la presentazione delle Istanze AIA, disponibile sulla Piattaforma “Procedimenti RL” (link), potrà continuare ad essere utilizzato in modalità non vincolante da parte dei gestori degli stabilimenti interessati. I procedimenti interessati dalla presente disposizione sono quelli di seguito descritti: ● Installazioni soggette ad AIA di competenza regionale o delle Province/Città Metropolitana di Milano, localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia; ● Tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di AIA (rilascio, riesame e modifica sostanziale), esclusi quelli inerenti alle comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/06;

-

A partire dal 29/10/2021 l’applicativo offerto dalla piattaforma regionale “Procedimenti RL”, sempre con modalità non vincolante, sarà disponibile anche per le Istanze AIA concernenti operatori del comparto zootecnico (codice IPPC 6.6);

-

Qualora la matrice AIA costituisca una componente della richiesta finalizzata ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), previsto dall’articolo 27-bis del Codice dell’Ambiente, il gestore dello stabilimento dovrà continuare ad avvalersi del solo applicativo regionale S.I.L.V.I.A. per depositare la relativa istanza (link), della quale la documentazione concernente l’AIA costituirà un allegato.

Testo del provvedimento (link)

RAPPORTO MILANO PRODUTTIVA 2021

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Si segnala la pubblicazione del rapporto annuale, elaborato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Milano Produttiva. Gli effetti della pandemia, benché esplosa in un primo momento sul piano sanitario, si è presto trasferita su quello dell’economia reale, con pesanti ripercussioni sulla vita privata degli individui e sui livelli di benessere economico, così come sulla tenuta del tessuto sociale. Oltre a misurare gli effetti della crisi mediante i consueti strumenti della descrizione statistica, il rapporto annuale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi si sforza di proiettare lo sguardo al di là delle ferite provocate dall’emergenza, tentando di cogliere quei segnali di rinnovamento e di resilienza insiti in ogni avversità e che promettono di rappresentare le fondamenta su cui costruire la nuova fase di ripartenza. E’ possibile consultare il rapporto al seguente link

MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DI QUESITI WIKI SUAP - GIUGNO 2021 Nel documento allegato (link) sono descritti gli aggiornamenti implementati in piattaforma nel mese di giugno, a seguito dell’accoglimento di proposte o segnalazioni veicolate attraverso il canale Wiki Suap. Nel rimandare per i dettagli ai contenuti del documento sopra indicato, si fornisce di seguito una panoramica degli ambiti oggetto di intervento: 1) WikiSuap n. 974 – Indicazione Enti Competenti in “Autorizzazione trasformazione Aree Boschive” 2) WikiSuap n. 1214 – Inserimento di nota nel “Commercio al dettaglio in area privata” 3) WikiSuap n. 1241 – Modifica dicitura nella “Procedura di autorizzazione paesaggistica” 4) WikiSuap n. 1267 - Inserimento ATS quale Ente Competente per “Comunicazione Variazione soggetti” in strutture ricettive o di Ristorazione

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5) WikiSuap n. 1220 – Nuovo procedimento di “Verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburanti” 6) WikiSuap n. 1275 – Modifica Dichiarazione in “Istanza di subentro in Lavanderia” MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DI QUESITI WIKI SUAP - GIUGNO 2021 -FOCUS SU MANIFESTAZIONI TEMPORANEELe modifiche apportate al portale a seguito dell’attività del Tavolo Wiki hanno riguardato anche la materia delle manifestazioni temporanee. Data la rilevanza dell’intervento, si ritiene opportuno illustrarne i dettagli nel documento dedicato (link).

Sul punto è intervenuta una nota del 2017 della Regione Lombardia, la quale ha precisato che, nonostante alcuni regolamenti comunali in senso opposto, è consentita la residenza del titolare nell’immobile adibito a CAV, oltreché l’utilizzo in condivisione dei servizi. Infatti, la Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” e il Regolamento attuativo 5 agosto 2016, n. 7 delle strutture ricettive non alberghiere non vietano la residenza nella Casa e appartamento per vacanze da parte di chi la gestisce. Inoltre, l’art. 26 della L.R. 27/2015, definisce le Case e gli Appartamenti per Vacanze come quelle “strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari”. Sulla base di ciò, non è dunque richiesto al titolare di risiedere in un immobile diverso da quello adibito a CAV, né di mettere a disposizione degli ospiti un autonomo bagno.

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(Link alla Nota di Regione Lombardia).

Sul punto, si richiama una recente pronuncia del TAR di Brescia n. 77/2021 (link), non appellata, la quale ha affermato che il coordinamento tra il potere comunale di sospensione ex art. 10 del TULPS e il potere di sospensione della Questura ex art. 100 del TULPS segue la linea di confine tra i sottostanti interessi pubblici. I Comuni, infatti, verificano che, come nel caso di specie, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia svolta costantemente nel rispetto delle norme di settore, a tutela dei clienti e di quanti sono esposti alle molestie generate dalla presenza del pubblico esercizio. La Questura si attiva, invece, quando il pubblico esercizio, anche indipendentemente dalla violazione delle suddette norme, diventi causa oppure occasione di fenomeni socialmente inaccettabili, in parte tipizzati (tumulti o disordini, ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose) e per il resto rimessi a valutazioni discrezionali sui rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini; A tal proposito, è utile specificare, come affrontato da ultimo da TAR Bologna sent. n. 672/2021 (link), non appellata, che la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all'art. 100 TULPS, non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente.

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Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 151/2021 - testo), la quale era stata interrogata sul presunto contrasto tra l’art. 18 l. 689/1981 i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La Corte ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative, l’unico termine assegnato all’autorità decidente è quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall’art. 28 della citata legge n. 689 del 1981. Deve essere, tuttavia, rammentato che, a differenza di quanto previsto dalla legge generale sulle sanzioni amministrative, per alcuni trattamenti sanzionatori regolati da fonti normative settoriali, come il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il legislatore ha previsto sia un termine prescrizionale, sia uno, di natura decadenziale, entro il quale deve essere emesso il provvedimento sanzionatorio. Talora, invece, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito dalla stessa autorità competente in via regolamentare, oppure, di volta in volta, in sede di avvio dell’iter procedimentale. In ogni caso, la Corte ha ritenuto di non poter esimersi dal sottolineare che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l’autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell’attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione.

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