NewsletterSUAP numero 72- ottobre 2022

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(Notizia di interesse anche per l’Impresa) N. 72 - OTTOBRE 2022

Diamo il benvenuto al Comune di Colturano e al Comune di Castiraga Vidardo, che rispettivamente dallo scorso 11 ottobre e dallo scorso 14 ottobre hanno aderito al Suap Associato Camerale.

Questi ultimi si vanno ad aggiungere alla ormai numerosa lista di Comuni dei territori di Milano, Monza e Brianza e Lodi che già da tempo ne fanno parte: Albairate, Biassono, Bernareggio, Buscate, Casalmaiocco, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Correzzana, Corsico, Mesero, Misinto, Ossona, Roncello, San Giorgio su Legnano, Salerano sul Lambro, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, Valera Fratta, Vanzaghello, Varedo, Verano Brianza, Villanova del Sillaro e Vimodrone.

IL SERVIZIO SUAP ASSOCIATO CAMERALE, UNA INIZIATIVA DI ECCELLENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO CHE SI RINNOVA E PROPONE UNA NUOVA CONVENZIONE TRIENNALE

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Si è concluso da pochi giorni il meeting organizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per il rinnovo della convenzione relativa allo sportello SUAP ASSOCIATO

CAMERALE

L’incontro ha visto la presenza degli amministratori dei 29 comuni associati

La nuova convenzione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2023 e rimarrà valida fino al 2025.

La Camera di Commercio è onorata della fiducia riposta in lei dai Comuni in merito a questa innovativa proposta di partnership istituzionale e di poter continuare a gestire le procedure amministrative legate alla vita delle imprese per conto di una community di comuni che è oggi la più grande e importante d’Italia

La gestione associata dello Sportello Unico tra Comuni e Camera di commercio è un’iniziativa di eccellenza che garantisce alle imprese un servizio moderno e di qualità, in grado di assicurare ai richiedenti una risposta rapida e univoca.

Il Suap Associato Camerale è in una fase espansiva: è quindi possibile per tutti i comuni interessati chiedere al nostro Ente l’organizzazione di una riunione ad hoc di presentazione del servizio, anche on line

Per ulteriori informazioni laura.vittani@mi.camcom.it

ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI E RACCORDO TELEMATICO TRA IL SUAP ED IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: MATERIALE WEBINAR DEL 18/10/2022

Al seguente link alla pagina dedicata del sito di Regione Lombardia (Sezione Suap) sono disponibili i materiali del Webinar organizzato dal servizio Impresa Lombardia, tenutosi lo scorso 18 ottobre, incentrato sugli aspetti giuridici ed operativi sottesi alla gestione delle pratiche di prevenzione incendi, in termini di coordinamento tra il Suap ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

L’evento formativo, inoltre, si è occupato del raccordo telematico tra la piattaforma Impresainungiorno, ove utilizzata dai Suap comunali quale gestionale per le proprie pratiche, con l’applicativo Prince in uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

INDICAZIONI AI SUAP PER LA LETTURA DELLA VISURA CAMERALE:

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20/09/2022

Al seguente link alla pagina dedicata del sito di Regione Lombardia (Sezione Suap) sono disponibili i materiali del Webinar organizzato dal servizio Impresa Lombardia, tenutosi lo scorso 20 settembre, nel corso del quale sono stati forniti ai Suap strumenti utili per la lettura e l’interpretazione della visura camerale

I SERVIZI TRANSFRONTALIERI DI IMPRESAINUNGIORNO: MATERIALE GDL SUAP 26/10/2022

In un’apposita sezione del portale Impresainungiorno sono riportate informazioni utili alle Imprese stabilite in altri Stati membri europei che desiderano operare in Italia su base permanente o temporanea.

Nel corso dell’ultimo Gruppo di lavoro Suap, tenutosi lo scorso 25 ottobre, è stata illustrata da Unioncamere Nazionale, in un’ottica di sinergia con la nostra Camera, la gamma delle risorse informative offerte dalla piattaforma camerale a favore di questa specifica categoria di operatori economici, unitamente ai servizi di supporto ai Suap nella gestione dello specifico scenario.

La registrazione audio video dell’intervento è disponibile a questo link.

GRUPPO DI LAVORO SUAP OTTOBRE 2022: FOCUS SU NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E TAXI

Nel corso dell’ultimo incontro del Gruppo di lavoro Suap, tenutosi lo scorso 25 ottobre, è stato illustrato il materiale realizzato dall’Ufficio Suap Anagrafico della nostra Camera in tema di noleggio da rimessa con conducente e servizio taxi.

Registrazione audio video Slide

REGOLAMENTO REGIONALE 7/2022 IN MATERIA DI CONDHOTEL

Dallo scorso 15 ottobre è in vigore il Regolamento regionale 11/10/2022 n. 7 in materia di Condhotel.

MATERIALE WEBINAR DEL
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Questa particolare tipologia di attività ricettiva alberghiera, in base alla definizione contenuta nell’art 19 quarto comma della Legge regionale 27/2015, consiste in esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune, o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, secondo due modalità tra esse combinate

La prima, che deve conservare comunque carattere prevalente, è rappresentata dalle tradizionali camere alberghiere, aventi destinazione d’uso turistico ricettiva.

La seconda, che deve rivestire natura integrata e complementare, può esplicarsi in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie riservata a quest’ultima componente, tuttavia, non può superare il quaranta per cento della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e non può beneficiare degli aumenti delle cubature riservate, in base agli strumenti urbanistici, alle superfici aventi funzioni turistico ricettive

Il Regolamento attuativo regionale dispone in ordine ai seguenti profili:

Modalità di classificazione e standard minimi obbligatori; Trasferimento in proprietà delle unità abitative con destinazione residenziale; Modifiche alla destinazione d’uso dell’immobile; Avvio dell’attività; Contrassegno identificativo; Controlli e sanzioni; Disposizioni transitorie e finali.

Una sintesi delle disposizioni introdotte dal Regolamento è disponibile qui.

ATTIVITA’ OLEOTURISTICA: ENTRATA IN VIGORE DELLA SCIA REGIONALE

Con Decreto n. 12976 del 14/09/2022, emanato dalla Struttura servizi alle imprese agricole e multifunzionalità di Regione Lombardia, è stato approvato lo schema di Segnalazione Certificata di Inizio Attività inerente l’esercizio dell’Oleoturismo

In base alla definizione introdotta dall’art. 1 comma 514 della Legge 160/2019, rientrano nella nozione di oleoturismo:

Le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione; Le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo;

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- La degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti; Le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

L’attività di oleoturismo è considerata attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo singolo o associato.

L’atto adottato costituisce attuazione operativa, in ambito regionale, delle Linee guida nazionali per lo svolgimento dell’attività in esame, declinate nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26/01/2022.

Il predetto Decreto ministeriale fissa i requisiti e gli standard minimi occorrenti per legittimare l’intrapresa dell’attività, che sono stati replicati nella modulistica adottata da Regione Lombardia.

Avvertenza importante per i Comuni che utilizzano Impresainungiorno: il procedimento è stato inserito sul versante compilativo del portale a partire dal 26 settembre scorso, replicando i contenuti dello schema di Scia approvato con il summenzionato Decreto dirigenziale di matrice regionale

PROROGA AL 31/12/2022 AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO PREVISTE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DA VIRUS COVID19

Sono estese sino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi pubblici di somministrazione, ove intendano ottenere concessioni di suolo pubblico per occupare aree esterne al locale.

E’ quanto dispone l’articolo 40 del Decreto Legge n. 144 del 23/09/2022, in fase di conversione, che proroga sino al nuovo termine sopra indicato la validità delle disposizioni contenute nell’articolo 9 ter comma 5 del Decreto Legge n. 137/2020, nel testo risultante dalla Legge di conversione n 176/2020 e ss mm ii

Ne consegue che sino al prossimo 31 dicembre è consentito agli esercizi pubblici di somministrazione, previo accoglimento della relativa istanza di concessione del suolo pubblico, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti, anche se aventi interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione esercitata

La collocazione di tali elementi di arredo in aree sottoposte a tutela culturale o paesaggistica non determina la necessità di acquisire, in via preventiva, le

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autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004).

La permanenza sul suolo pubblico delle suddette strutture amovibili non è altresì assoggettata al rispetto del limite temporale di 180 giorni stabilito dall’art. 6 comma 1, lettera e bis, del DPR 380/2001

ESERCIZIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DA PARTE DI STRANIERI: PROROGA AL 30/12/2022 DELL’OBBLIGO DI ALLEGARE IL TITOLO DI SOGGIORNO

L’articolo 19 bis del Decreto Legge 30/04/2022 n. 36, introdotto in sede di conversione dall'art. 1 primo comma della Legge 29/06/2022, ha disposto il rinvio al 31/12/2022 dell’entrata in vigore delle disposizioni che consentiranno ai cittadini stranieri di avvalersi di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli estremi del titolo di soggiorno, in luogo dell’obbligo di produzione dello stesso, nelle pratiche dirette alla Pubblica Amministrazione.

La disposizione in esame, più nello specifico, modifica l’articolo 17 comma 4 quater del Decreto legge n. 5/2012, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 35/2012 e s.m.i., differendo ulteriormente l’entrata in vigore degli effetti abrogativi di parte dell’articolo 3 comma 2 del Dpr 445/2000, che attualmente subordina la facoltà di autocertificazione dei cittadini stranieri, rispetto a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alla prevalenza delle disposizioni speciali in materia di immigrazione

Ne consegue che i cittadini stranieri intenzionati ad avviare attività imprenditoriali, sino alla data del 30/12/2022, dovranno continuare ad accludere il proprio titolo di soggiorno alle pratiche indirizzate alle PA competenti, per effetto di quanto disposto dall’art. 6 secondo comma del D. lgs. 286/1998.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI ASSOGGETTATI A PREVENZIONE INCENDI: RIDUZIONE DEI TERMINI PER L’ESAME PRELIMINARE DEL PROGETTO

L'articolo 16 del Decreto Legge n. 144 del 23/09/2022, attualmente in fase di conversione, ha introdotto sino al 31/12/2024 un regime agevolato per l’installazione di impianti fotovoltaici o solari termici su coperture o facciate di edifici, qualora tale intervento implichi la valutazione preliminare del progetto ai fini della prevenzione incendi, in rapporto alla procedura dettata dall’articolo 3 del DPR 151/2011, per attività classificate a medio o ad alto rischio di incendio (Categorie B o C).

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La predetta disposizione, nello specifico, dimezza da 60 a 30 giorni il termine entro cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco deve pronunciarsi in ordine all’istanza di esame preliminare del progetto

Tale finestra temporale decorre dalla data di ricezione della documentazione completa.

ESENZIONE OBBLIGO POS PER RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO E VALORI BOLLATI

I titolari di rivendite o di patentini per la commercializzazione di generi di monopolio sono esentati dall’obbligo di accettare forme di pagamenti elettronici mediante POS, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 18 del Decreto Legge 36/2022, convertito con Legge 79/2022.

Tale agevolazione si applica, unicamente, alle operazioni connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati.

La disposizione è contenuta nella Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prot. n. 484555 del 24/10/2022.

CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE: IN VIGORE LA NUOVA LEGGE REGIONALE

La Legge regionale n 22 del 21/10/2022, in vigore dal 26 ottobre scorso, ha introdotto nuove disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di cimiteri riservati alla sepoltura o alla cremazione di animali da affezione.

La Giunta regionale dovrà approvare un apposito Regolamento attuativo entro il 24/04/2023.

La Legge dispone in ordine ai seguenti profili:

Criteri di localizzazione e fasce di rispetto da osservare Enti competenti Adempimenti amministrativi

Modalità di gestione, inumazione e trattamento delle ceneri e delle carcasse Vigilanza

Contenuto del futuro Regolamento attuativo.

Nel rimandare per i dettagli alla lettura del testo della Legge, in attesa della disciplina di dettaglio che sarà contenuta nel futuro Regolamento di attuazione, si segnala che la realizzazione dei “Pet Cemetery” è assoggettata al rilascio, da parte del Comune, degli

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occorrenti titoli abilitativi di natura edilizia, previo parere favorevole dell’Arpa e dell’Ats competente per territorio.

L’avvio dell’attività è inoltre assoggettato a SCIA diretta al Comune di localizzazione territoriale della struttura, nonché ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), riferita alla matrice delle emissioni in atmosfera, in caso di realizzazione di impianti deputati alla cremazione.

Il Regolamento attuativo, infine, stabilirà i criteri per il calcolo della garanzia fideiussoria prevista dall’art. 2 secondo comma della Legge, che dovrà essere assicurata nella prospettiva dell’eventuale dismissione della struttura cimiteriale.

Avvertenza per i Comuni che utilizzano Impresainungiorno: la Scia introdotta dalla nuova Legge regionale non è ancora disponibile nel portale. Nelle more dell'adeguamento della piattaforma, le Imprese possono utilizzare il procedimento di Scia generica per Altre attività professionali e di servizio (screenshot versante di compilazione)

DIRETTORI TECNICI DI AGENZIE DI VIAGGIO: APPROVATI I PERCORSI FORMATIVI REGIONALI

Con d.d.u.o. n. 14383 del 07/10/2022, emanato dalla DG Formazione e lavoro di Regione Lombardia, sono stati approvati i criteri per l’accreditamento, all’interno del sistema formativo regionale, dei percorsi dedicati alla figura del Direttore Tecnico per Agenzie di Viaggi e Turismo.

Il Decreto costituisce attuazione, a livello lombardo, della disciplina statale di riforma della predetta figura professionale, contenuta nel Decreto Ministeriale n. 1432 del 05/08/2021.

I soggetti che supereranno percorsi formativi accreditati in conformità alla nuova disciplina regionale otterranno un attestato di cui potrà essere richiesto il riconoscimento alla Provincia/Città Metropolitana competente, secondo le procedure dettate dalla DGR XI/685 del 28/03/2022

Il riconoscimento conseguentemente ottenuto costituirà titolo valido per l’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di Agenzia Viaggi sull’intero territorio nazionale

Per i dettagli si rimanda all’apposita pagina del sito istituzionale di Regione Lombardia, oltre che al testo dell’art. 63 della Legge regionale 27/2015.

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LEGGE 51/2022: PROROGA VALIDITA’ TITOLI EDILIZI

L’articolo 10 septies del Decreto Legge 21/2022, introdotto in sede di conversione dalla Legge 51/2022, ha prorogato di un anno i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del DPR 380/2001, connessi a Permessi di costruire rilasciati o formati entro il 31/12/2022.

La proroga non è tuttavia automatica, in quanto il soggetto interessato deve comunicare di volersene avvalere prima della scadenza originaria dei termini legati al titolo edilizio conseguito.

La proroga è altresì subordinata alla compatibilità con gli strumenti urbanistici attualmente in vigore, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio adottati ai sensi del relativo Codice, approvato con D. lgs. 42/2004.

Il medesimo regime di agevolazione può inoltre essere applicato, nei limiti ed alle condizioni sopra riportate:

Ai titoli edilizi costituiti da Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Alle Scia edilizie ed ai Permessi di costruire che hanno già beneficiato di proroghe ai sensi della legislazione emergenziale in tema di contrasto alla pandemia da virus Covid19;

Alle autorizzazioni paesaggistiche

La proroga è estesa, in via automatica, ai termini di validità ed ai termini di inizio e fine lavori previsti da Convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge 1150/1942, o dalla legislazione regionale, ivi inclusi i relativi piani attuativi, ove formatisi entro il 31/12/2022.

In riferimento a quest’ultimo ambito, la proroga è riconosciuta anche alle analoghe fattispecie che abbiano già beneficiato di proroghe ai sensi della legislazione emergenziale in tema di contrasto alla pandemia da virus Covid19

Resta fermo, anche in tema di Convenzioni e Piani attuativi, il rispetto delle medesime condizioni legate alla situazione urbanistica e vincolistica dell’area interessata.

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Avviso importante per i Comuni che utilizzano Impresainungiorno: a partire dal 3 ottobre scorso è stato conseguentemente introdotto un adempimento, sul versante compilativo, che consente al possessore del titolo edilizio di comunicare di volersi avvalere delle proroga in esame, ove ne sussistano i presupposti (vd. screen).

POSA DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI E TOTALMENTE TRASPARENTI: ASSIMILAZIONE AD INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA

La posa di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, classificate con l'acronimo VEPA, rientra dal 22 settembre scorso nel novero degli interventi di edilizia libera, non assoggettati pertanto ad alcun tipo di titolo abilitativo.

E’ quanto dispone l’articolo 33 quater del Decreto Legge 115/2022, introdotto in fase di conversione dalla Legge 21/09/2022 n 142, che modifica in senso conforme l’articolo 6 del DPR 380/2021, aggiungendo al primo comma di quest’ultimo la lettera b bis.

La semplificazione introdotta è tuttavia assoggettata alle seguenti condizioni:

- L’installazione delle VEPA deve assolvere ad una delle seguenti funzioni temporanee: (1) protezione dagli agenti atmosferici (2) miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche (3) riduzione delle dispersioni termiche (4) parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, ovvero di logge rientranti all'interno dell'edificio; La posa delle vetrate non deve configurare spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

- Le strutture installate devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE DA FONTI GEOTERMICHE: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30/09/2022, in tema di piccole utilizzazioni locali di energia geotermica disciplinate dall’art. 10 del D. lgs. 22/2010, stabilisce i casi in cui tali installazioni sono equiparate all’attività edilizia libera di cui all’art 6 del DPR 380/2001, senza pertanto necessitare di alcun titolo edilizio, ovvero alla procedura autorizzatoria semplificata (PAS) declinata dall’art. 6 del D. lgs. 28/2011.

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I Comuni che si avvalgono della piattaforma camerale Impresainungiorno, con riguardo ai procedimenti di deposito sismico, beneficiano di un flusso di interoperabilità automatica verso la piattaforma regionale “Procedimenti”. Tale funzione fa sì che i competenti Uffici di Regione Lombardia, in aderenza alla procedura declinata dall’art. 93 del DPR 380/2001, ricevano per opportuna conoscenza, da parte dallo Sportello Unico comunale per l’edilizia, la documentazione costituente la pratica sismica.

Gli Enti comunali interessati, pertanto, non devono trasmettere la documentazione ricevuta tramite altri canali (es flusso Pec), in quanto non è necessaria alcuna azione manuale in tal senso.

Si informa, inoltre, che anche le comunicazioni successive all'istanza iniziale di deposito sismico non devono essere inviate alla Regione tramite PEC, in quanto di sola competenza della struttura comunale responsabile in materia di sismica.

LEGGE 51/2022: PROROGA VALIDITA’ TITOLI AMBIENTALI

L’articolo 10 septies del Decreto Legge 21/2022, introdotto in sede di conversione dalla Legge 51/2022, ha prorogato di un anno i termini di validità delle dichiarazioni e delle autorizzazioni aventi matrice ambientale, ove la relativa scadenza sia fissata entro il 31/12/2022

La proroga non è tuttavia automatica, in quanto il soggetto interessato deve comunicare di volersene avvalere prima della scadenza originaria dei termini legati al titolo ambientale in proprio possesso

La proroga è altresì subordinata alla compatibilità con gli strumenti urbanistici attualmente in vigore, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio adottati ai sensi del relativo Codice, approvato con D. lgs. 42/2004.

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI: MODIFICATE LE PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE

PRATICHE DI DEPOSITO SISMICO: INTEROPERABILITA’ AUTOMATICA CON LA PIATTAFORMA REGIONALE “PROCEDIMENTI”
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L'articolo 23 del Decreto-Legge n. 144 del 23/09/2022, attualmente in fase di conversione, ha introdotto modifiche al procedimento per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, normato dall’articolo 57 del Decreto Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e smi.

La disposizione introdotta si rivolge ad istanze per la realizzazione di tale tipologia di infrastrutture in aree insistenti su suolo pubblico, ovvero in aree private formalmente asservite all’uso pubblico.

Il Comune, più nello specifico, è tenuto a pubblicare i dati dell’istanza ricevuta sul proprio sito istituzionale.

Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante nel rispetto della procedura declinata dal comma 14 bis del citato DL 76/2020.

In caso di istanze concorrenti per la medesima area, ove non sia possibile assentire l’accoglimento della totalità delle stesse, il Comune è tenuto a ricorrere ad una procedura competitiva tra gli operatori interessati, fondata su criteri di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione

CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO PER MATERIALI DI RISULTA DA COSTRUZIONE ED ALTRI RIFIUTI MINERALI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO

Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27/09/2022 fissa i criteri e le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184 ter del D. lgs. 152/2006, con riguardo ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione e ad altri rifiuti inerti di origine minerale.

Le operazioni di recupero dei rifiuti specificamente individuati dal Decreto non sono pertanto assoggettate alle procedure abilitative declinate dal summenzionato Testo Unico per l’Ambiente.

GESTIONE SEMIAUTOMATICA SERVIZIO DI PRESIDIO PEC

A partire dallo scorso mese di luglio è stata automatizzata una parte delle funzioni del cd. “servizio di presidio Pec” di Impresainungiorno, gestito da Infocamere, che consente di riconciliare nel flusso della pratica eventuali riscontri inviati dall’Impresa, ovvero

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dalla PA coinvolta nel procedimento Suap, mediante canali esterni al portale Impresainungiorno.

L’automazione così operata permette di velocizzare il processo di riconciliazione sopra descritto, eliminando ritardi o dispersioni potenzialmente derivanti da una logica di gestione di stampo manuale

Il servizio di presidio Pec, per poter efficacemente esplicare la propria funzione, necessita anche della collaborazione dei Comuni che si avvalgono della piattaforma Impresainungiorno, ove la documentazione da riconciliare provenga da questi ultimi.

In alcuni casi, infatti, potrebbe comunque verificarsi lo scenario di un riscontro non gestibile attraverso gli automatismi introdotti, tale da implicare il coinvolgimento diretto del Comune per garantire l’aggancio effettivo della documentazione all’interno della pratica presente nel portale.

Si invitano pertanto i Comuni, in particolare, a monitorare con regolarità la propria casella Pec istituzionale, allo scopo di verificare la presenza di messaggi provenienti dal servizio di presidio PEC.

Per i dettagli operativi si rimanda a questo documento, che offre una panoramica descrittiva delle logiche di funzionamento del servizio di presidio Pec ed illustra, altresì, le azioni che i Comuni devono eventualmente porre in essere

SECONDA GUIDA TAXI: AGGIUNTO IL PROCEDIMENTO DI CESSAZIONE

A partire dallo scorso 10 ottobre, sul versante di compilazione pratica, è stato inserito un iter che consente di comunicare l’avvenuta cessazione del rapporto con la seconda guida per il servizio taxi, ove non coincidente con la figura del collaboratore familiare.

Il procedimento, di cui si fornisce lo screen a livello di pagina di scelta operazioni, è raggiungibile dal seguente percorso: Trasporto e magazzinaggio > Trasporto > Taxi, noleggio veicolo con conducente

REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2022 -

Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno, aggiornato allo scorso mese di settembre.

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Sulla scorta delle disposizioni nazionali e regionali di riferimento, riportate al seguente link del sito istituzionale di Regione Lombardia, si ricava che la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale, conosciuta anche con l'acronimo IAP, coincide con un soggetto (persona fisica o giuridica) che consegue tale riconoscimento formale all’esito di uno specifico procedimento amministrativo, in ragione della compresenza di tutti i presupposti di seguito indicati:

1 Annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D. lgs. 228/2001;

2. Possesso di peculiari caratteristiche di professionalità;

3. Riserva di una quota pari ad almeno il 50% del proprio tempo lavoro all'esercizio delle attività agricole declinate all'art. 2135 del Codice civile, con ricavo dalle medesime di almeno il 50% del proprio reddito globale complessivo

Si tratta, pertanto, di un operatore che si colloca in rapporto di specie a genere rispetto alla categoria onnicomprensiva degli Imprenditori agricoli, dato che in quest’ultima sono annoverati anche gli operatori che, pur vantando l’annotazione di cui al punto 1 dell’elenco sopra esposto, non raggiungono i parametri per beneficiare dello speciale riconoscimento di Imprenditore agricolo professionale, implicante criteri maggiormente restrittivi in termini di qualifica professionale, rapporto tempo/lavoro ed incidenza reddituale.

La medesima disciplina regionale prevede che gli atti di riconoscimento o di revoca della qualifica di IAP sono disposti da Regione Lombardia, ad eccezione del comprensorio territoriale dalla Provincia di Sondrio, per il quale la competenza è affidata alla medesima Amministrazione provinciale.

L’Ente competente, per opportuna conoscenza, invia i provvedimenti adottati ad una serie di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa la Camera di Commercio competente

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per territorio. Tale attività informativa verso PA terze si estende anche ai casi di successiva revoca del Decreto di riconoscimento della qualifica di IAP.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni sopra indicate, si evince che l’eventuale revoca della qualifica di IAP non è idonea, di per sé sola, a determinare la contestuale cancellazione dall’apposita sezione speciale del Registro Imprese, dalla quale deriverebbe la perdita della qualifica di Impresa agricola nel suo complesso.

A fronte della revoca della qualifica di Imprenditore agricolo a carattere professionale, l’operatore potrebbe infatti conservare le caratteristiche generali di Imprenditore agricolo, conservando comunque la connotazione di cui all'art. 2135 del Codice Civile e la relativa annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese.

Il Tavolo di lavoro Wiki Suap è sempre aperto alla partecipazione dei Comuni, che apportando il proprio contributo esperienziale, derivante dalla trattazione di casi operativi, possono velocizzare la risoluzione dei quesiti proposti, a vantaggio dell’intera platea degli Sportelli Unici I soggetti interessati a prendere parte al Gruppo di Lavoro sono invitati a scrivere a: suap.cciaa@mi.camcom.it.

Tutti i contributi del nostro Ufficio camerale, riguardanti l’interpretazione di prassi e normative in tema di Suap, sono disponibili nella sezione “Suap Collection” del minisito dedicato. La raccolta, organizzata secondo ambiti omogenei di argomenti, è basata sui materiali di volta in volta pubblicati nella newsletter mensile del nostro Ufficio

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Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”).

Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.

Vi siete persi i numeri precedenti della nostra Newsletter dedicata ai SUAP?

Cliccate qui per visualizzarli e scaricarli!

Se non desiderate più ricevere la newsletter, scrivete a suap.cciaa@mi.camcom.it

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