AVVIO DEL NUOVO FLUSSO REA-SUAP IN TEMA DI CESSAZIONI ATTIVITA’
A seguito dell’entrata in vigore dal 1 agosto scorso del nuovo flusso REA-SUAP in tema di cessazioni attività , è stata diramata in data 4 settembre 2023 una nota congiunta da 2 parte di Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia, finalizzata a sollecitare i Comuni che utilizzano piattaforme diverse da Impresainungiorno e che non hanno ancora adeguato i propri applicativi alle specifiche tecniche di interoperabilità atte a garantire l’interscambio automatico dei dati con il Registro Imprese.
Diamo il benvenuto al Comune di Nosate (MI), che ha aderito al Suap Associato Camerale dal 5 settembre scorso. Quest’ultimo si aggiunge alla numerosa lista di Comuni dei territori di Milano, Monza e Brianza e Lodi che già da tempo ne fanno parte, di cui fornisce a seguire l’elenco completo:
Albairate, Albiate, Bellusco, Bernareggio, Bresso, Buscate, Camparada, Casalmaiocco, Castiraga Vidardo, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Colturano, Correzzana, Corsico, Graffignana, Marcallo con Casone, Melzo, Mesero, Mezzago, Misinto, Motta Visconti, Nosate, Ossona, Roncello, Salerano sul Lambro, San Giorgio su Legnano, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Valera Fratta, Vanzaghello, Varedo, Verano Brianza, Villanova del Sillaro e Vimodrone
I Comuni interessati possono consultare, per maggiori informazioni, l’apposito sito.
Il servizio di Suap associato traduce la soluzione organizzativa ammessa dall’articolo 4 quinto comma del DPR 160/2010, in base al quale il Comune può affidare alla Camera di Commercio le proprie funzioni amministrative in tema di Sportello Unico per le Attività Produttive
2 Per le principali caratteristiche distintive del nuovo flusso si rimanda all’apposita notizia pubblicata nel precedente Numero della presente Newsletter
ED ADEGUAMENTO PIATTAFORME DIVERSE DA IMPRESAINUNGIORNO: NOTA DI REGIONE LOMBARDIA ED UNIONCAMERE LOMBARDIA
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ESTENSIONE IN VIA TEMPORANEA O PERMANENTE DEL CONTINGENTE NUMERICO DELLE LICENZE TAXI (ART. 3 DECRETO-LEGGE 104/2023)
L’articolo 3 del Decreto-Legge n 104/2023, in vigore dallo scorso 10 agosto ed ancora nei termini per la conversione in Legge, ha introdotto la facoltà per i Comuni di estendere il numero di licenze taxi attive nel proprio territorio, previo esperimento di un bando competitivo ad evidenza pubblica
Il Decreto distingue due scenari differenziati a seconda dei Comuni legittimati ad azionare la procedura concorsuale, dei soggetti che possono parteciparvi, nonché della durata temporanea o permanente delle licenze aggiuntive conseguentemente assegnate.
Il Decreto è inoltre intervenuto sulla disciplina della sostituzione alla guida
Per il dettaglio si rimanda al documento di analisi redatto dalla nostra Camera.
PROSEGUE IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA
Il D lgs 106/2023, in vigore dal 25/08/2023, ha dettato ulteriori disposizioni volte alla costituzione del futuro Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) . 3
Il predetto portale, una volta a regime, sarà alimentato dalle Amministrazioni pubbliche che hanno concesso a privati beni appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, allo scopo di rendere pubbliche tutte le informazioni inerenti tale rapporto concessorio.
A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, con riguardo alla morfologia del territorio regionale lombardo, è inoltre decaduto il divieto per gli Enti locali di avviare procedure concorsuali volte all’assegnazione di concessioni demaniali, a carattere lacuale o fluviale, per l’esercizio delle seguenti attività:4
● Stabilimenti balneari;
● Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
● Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
● Strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
3 La disposizione attua la delega legislativa conferita al Governo ai sensi dell’art. 2 della Legge 118/2022.
4 Il divieto è venuto meno per effetto di quanto previsto dal combinato disposto tra gli articoli 2 comma 4-bis e 3 comma 1 lettere a) e b) della Legge 118/2022
MAPPATURA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
BANCA DATI PER LA
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● Esercizi commerciali;
● Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
● Strutture destinate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio;
Resta comunque confermata la proroga al 31 dicembre 2025 della scadenza delle concessioni demaniali attualmente in essere, stabilita dal legislatore statale con effetto dal 28 febbraio scorso . 5
Per completezza di ricostruzione del quadro giuridico sinora attestatosi, demandando ogni valutazione agli Enti competenti in materia, si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato, mediante plurime e recenti pronunce, ha stabilito che quest’ulteriore dilazionamento stabilito dal legislatore statale è incompatibile con la disciplina comunitaria di riferimento e, pertanto, deve essere disapplicato da qualunque organo dello Stato
Il rinnovo delle concessioni demaniali, sempre con riguardo a tale orientamento di matrice giurisprudenziale, deve per converso avvenire mediante l’esperimento di procedure competitive ad evidenza pubblica, con validità delle attuali concessioni non prorogabile oltre il 31 dicembre 2023 . 6
Tale orientamento, a titolo esemplificativo, emerge dalle Sentenze n 2192 del 16/02/2023 e n. 1317 del 23/05/2023, nonché dalla più recente Sentenza n. 7992 del 13/07/2023, pubblicata il 30 agosto scorso.
Quest’ultima pronuncia, in particolare, conferma che gli eventuali atti di proroga adottati dall’Amministrazione competente, in ottemperanza alle disposizioni statali formalmente in vigore, sono da considerarsi improduttivi in radice di qualunque effetto giuridico e quindi non necessitano, per essere dichiarati inefficaci, nemmeno di impugnazione presso gli Organismi della Giustizia Amministrativa.
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PER FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI
OLTRE IL TERMINE DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE 241/1990:
LEGITTIMO ANCHE IN ASSENZA DI PRONUNCIA DI CONDANNA PENALE DEFINITIVA
La Sentenza del Consiglio di Stato n 6615 del 27/06/2023 è intervenuta sul tema della liceità dell’annullamento in autotutela amministrativa decisoria posto in essere dopo la
6 Tutte le Pronunce riportate a seguire si iscrivono nel solco di principi già enunciati dal medesimo Consiglio di Stato, che nelle Sentenze emesse all’esito delle Adunanze Plenarie n. 17 e n. 18 del 2021 ha ritenuto che le concessioni demaniali attualmente in vigore non possono travalicare il termine di validità del 31 dicembre prossimo
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5 Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 10-quater e 12 comma 6-sexies del Decreto-Legge 198/2022, introdotti in sede di conversione dalla Legge n 14 del 24/02/2023
scadenza del termine di dodici mesi fissato dall’articolo 21-nonies della Legge 241/1990 . 7
La pronuncia ha stabilito che la ratio del summenzionato articolo della Legge 241/1990 consente di non vincolare l’Amministrazione al rispetto del termine ivi fissato, allorquando la rappresentazione dei falsi presupposti sia imputabile, in via esclusiva, al dolo o alla colpa grave del privato autore delle dichiarazioni non veritiere, che si pone quindi in violazione dei propri doveri di diligenza e correttezza.
Al ricorrere dello scenario sopra rappresentato, l’intervento repressivo dell’Amministrazione non solo non è subordinato ad una preventiva pronuncia di condanna del privato con sentenza passata in giudicato, per la fattispecie di cui all’articolo 483 del Codice Penale, ma si configura altresì come autotutela a carattere doverosa da parte dell’Amministrazione interessata, volta ad evitare il consolidamento di situazioni di illegittimità.
In relazione a quest’ultimo punto, inoltre, la Pronuncia rileva che l’articolo 21-nonies della Legge 241/1990 fa comunque salva l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.
Queste ultime prevedono che la PA, quale atto vincolato, disponga la decadenza dei benefici conseguiti dal privato sulla base di dichiarazioni sostitutive di cui sia stata accertata la falsità, da parte dell’Amministrazione competente, in sede di successivo controllo di veridicità.
PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990: IL CONSIGLIO DI STATO NE CHIARISCE LA PORTATA
La Sentenza del Consiglio di Stato n. 3672 del 13/10/2022 ha enunciato alcune considerazioni di portata generale in ordine all’istituto del preavviso di rigetto , che si 8 ritiene opportuno riportare di seguito quale contributo utile alle PA che intervengono in procedimenti Suap/Sue aventi matrice autorizzatoria.
1) Il preavviso di rigetto è un istituto partecipativo di garanzia connotato da portata generale, a prescindere dalla specifica tipologia di procedimento ad istanza di parte che viene in rilievo.
7 La decorrenza del termine di dodici mesi decorre come di seguito:
- Per i procedimenti ordinari ai sensi dell’art 20 della Legge 241/1990: dalla data di rilascio espresso del provvedimento autorizzativo o, nei casi ammessi, di formazione implicita del medesimo titolo per silenzio-assenso;
- Per la Scia ai sensi dell’art 19 della medesima Legge 241/1990: dalla data di scadenza del termine di sessanta giorni dalla ricezione della Segnalazione da parte dell’Amministrazione competente (ridotto a trenta in caso di Scia edilizia), costituente la fase temporale in cui possono essere azionati, in via diretta, eventuali poteri inibitori o conformatori.
8 Declinato dal vigente articolo 10-bis della Legge 241/990
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Ne consegue che al privato non può essere preclusa la possibilità di instaurare un contraddittorio con la PA competente all’adozione del provvedimento finale, al fine di addurre ragioni ritenute idonee ad evitare l’emissione di un atto conclusivo a carattere sfavorevole.
2) Il preavviso di rigetto, quale fase intermedia dei procedimenti ad istanza di parte, si applica anche nel caso in cui la decisione dell’Amministrazione appare vincolata rispetto agli elementi istruttori emersi ed alla normativa applicabile, senza che possano apparentemente residuare margini di valutazione discrezionale.
Il privato potrebbe infatti fornire elementi idonei a contrastare, sul piano oggettivo, le risultanze a cui la PA è inizialmente pervenuta all’esito della prima fase istruttoria;
3) L’Amministrazione, a fronte delle controdeduzioni prodotte dal privato e qualora intenda confermare il contenuto negativo del provvedimento finale, è tenuta a confutare in maniera puntuale le osservazioni ricevute, non potendosi limitare ad una mera riproposizione delle ragioni inizialmente rappresentate nel preavviso di rigetto;
4) Il privato, in sede di ricorso presso gli Organi della Giustizia Amministrativa con cui lamenta la lesione del proprio diritto partecipativo, non può tuttavia limitarsi ad enunciare la mera circostanza della mancata attivazione del preavviso di rigetto da parte della PA, ma deve altresì rappresentare gli elementi fattuali di confutazione che, se forniti, avrebbero potuto evitare l’adozione del provvedimento finale connotato da valenza sfavorevole.
SEDI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: COMPATIBILITA’ CON TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO, SALVO QUELLA PRODUTTIVA
Il Decreto legislativo 120/2023 , in vigore dal 5 settembre scorso, ha esteso alle sedi 9 delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche le medesime agevolazioni, in tema di destinazione d’uso, già riconosciute a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS.
9 La disposizione è contenuta nell’art 1 comma 3 lettera c) del citato Decreto legislativo 120/2023, che a livello di testo coordinato ed aggiornato introduce l’art 7-bis al D lgs 36/2021
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Le sedi dei predetti Enti destinate allo svolgimento delle attività statutarie sono pertanto compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee indicate nel Decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica impressa all’immobile, fatta eccezione per quella di tipo produttivo.
Le Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare dell’agevolazione in parola, devono essere iscritte nell’apposito Registro nazionale istituito ai sensi del D. lgs. 39/2021, tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
REALIZZAZIONE DI OSSERVATORI ASTRONOMICI IN AREE TUTELATE:
PARZIALE DISAPPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO10
La costruzione di Osservatori astronomici, qualora realizzata nell’ambito di programmi coordinati e finanziati dall’Agenzia Spaziale Italiana, o dall'Agenzia Spaziale Europea, non soggiace alle procedure autorizzatorie previste dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, limitatamente allo scenario in cui l’area sia interessata da uno dei seguenti vincoli di natura paesaggistica:
1. Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina, o 1 200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (art. 142 comma 1 lettera d) del D. lgs. 42/2004);
2 Ghiacciai e circhi glaciali (art 142 comma 1 lettera e del D lgs 42/2004);
3. Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 comma 1 lettera f del D. lgs. 42/2004).
La procedura autorizzatoria in esame deve continuare ad essere attivata, per converso, qualora siano presenti le altre tipologie di vincolo elencate nell’articolo 142 del medesimo Codice
LEGISLAZIONE REGIONALE LOMBARDA IN TEMA DI BONIFICHE: DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
10 Art 9 Decreto-Legge 104/2023, in fase di conversione in legge 8
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 24/07/2023 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della Legge regionale 30/2006, che affidava ai Comuni le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti inquinati.
La disapplicazione della normativa regionale in esame è operante dal 27 luglio scorso11
La Corte ha stabilito che la delega operata dal legislatore regionale nei confronti dei Comuni ha violato la riserva di competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema . 12
L’assetto funzionale declinato nella disposizione caducata, sempre secondo la Corte, si era posto in contrasto con la scelta effettuata dallo Stato nell’esercizio delle proprie prerogative esclusive di rango costituzionale.
Il legislatore nazionale ha infatti attribuito le funzioni in materia di bonifica di siti inquinati al superiore ambito della Regione, ritenuto maggiormente idoneo a presidiare, secondo un livello di maggiore adeguatezza ed efficacia, i profili di interesse pubblico primario che vengono in rilievo . 13
IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI AI FINI DEL LORO RIUTILIZZO: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO
Dallo scorso 16 settembre è in vigore il Decreto Ministeriale che disciplina l’attività di trattamento di prodotti o componenti di questi ultimi che hanno assunto precedente qualifica di rifiuto, ai fini del loro reimpiego . 14
Il Decreto, più nel dettaglio:
- regola le modalità attraverso le quali devono essere effettuate le preparazioni per il riutilizzo dei rifiuti interessati;
- definisce le dotazioni strutturali, logistiche ed organizzative che devono essere assicurate dai centri deputati allo svolgimento delle predette lavorazioni;
- individua i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità a cui resta subordinato lo svolgimento dell’attività in esame;
11 Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie speciale Corte Costituzionale, n. 30 del 26/07/2023 e, pertanto, assume efficacia dal giorno successivo a tale pubblicazione (art. 136 Costituzione).
12 Radicata nell’art 117 secondo comma lettera s) della Costituzione
13 L’affidamento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati è attuata dal legislatore statale, a livello di normativa vigente, attraverso l’art. 242 del D. lgs. 152/2006.
14 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10/07/2023, pubblicato nella GU Serie ordinaria n 204 del 01/09/2023, che costituisce attuazione dell’articolo 214-ter comma 2 del D lgs 152/2006
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- declina le procedure amministrative atte a legittimare l’intrapresa dell’attività.
A tal fine è prevista una comunicazione diretta alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio, nella propria veste di Autorità ambientale, che assume efficacia abilitante decorsi novanta giorni, in assenza di comunicazioni contrarie da parte di quest’ultima.
L’adempimento deve essere formalizzato mediante un apposito modulo, approvato quale allegato al medesimo Decreto, in cui dovrà essere altresì attestata, per i profili di verifica diretta dei Comuni, anche la conformità urbanistica ed edilizia, con corredo obbligatorio di planimetria.
LINEE GUIDA REGIONALI PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
A partire dal 14 luglio scorso e sino al 30/06/2024 sono vigenti in Lombardia le prime 15 Linee guida regionali per la costruzione e l’esercizio di infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione elettrica.
Le procedure si applicano alle seguenti tipologie di impianti, ad eccezione di quelli facenti parte della Rete Elettrica di trasmissione nazionale che restano assoggettati all’Autorizzazione Unica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:
- Bassa tensione (fino a 1 000 V)
- Media Tensione (superiori a 1.000 V e sino a 30.000 V)
- Alta Tensione (superiori a 30.000 V e sino a 220.000 V)
L’iter prevede un’Autorizzazione Unica rilasciata dall’Autorità competente, individuata nella Provincia o Città Metropolitana di competenza territoriale.
Il procedimento è assoggettato a Conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della Legge 241/1990 e deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento della relativa istanza.
L’autorizzazione unica costituisce variante automatica allo strumento urbanistico.
Gli interventi di costruzione, esercizio e modifica delle reti e degli impianti con tensione sino a 30 000 V , al ricorrere di determinati scenari puntualmente declinati dalle medesime Linee guida, possono essere realizzati, in alternativa al procedimento autorizzatorio unico, mediante procedura abbreviata o Dichiarazione di Inizio Lavori.
15 Per effetto dell’entrata in vigore della DGR XII/619 del 10/07/2023
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Sono inoltre assoggettati a mera comunicazione autocertificata, avente valenza abilitativa immediata, gli interventi di modifica elencati nel paragrafo 4 dell’allegato A alle medesime Linee guida
Il provvedimento regionale, infine, individua gli interventi su impianti esistenti che non necessitano di alcun titolo edilizio
DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI “DIRETTIVA NITRATI”:
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
La normativa regionale in tema di applicazione della Direttiva comunitaria Nitrati prevede una suddivisione delle funzioni di controllo e sanzionatorie tra vari Enti, che interseca, per alcuni profili, anche le competenze dei Comuni16
Questi ultimi, in particolare, sono deputati a vigilare sull’osservanza delle disposizioni inerenti il trasporto degli effluenti di allevamento tra imprese agricole, o tra le imprese agricole ed i centri di trattamento.
A tale proposito si segnala che la Deliberazione della Giunta regionale n. XII/865 dell’08/08/2023 ha aggiornato i criteri a cui devono attenersi gli Enti deputati alla vigilanza per commisurare l'importo dell’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento . 17
Le predette linee guida tipizzano le specifiche condotte antigiuridiche rilevate ne fissano i differenti indici di gravità.
FASCICOLO ELETTRONICO AZIENDE AGRICOLE: AGGIORNAMENTO SIS.CO
Con Decreto Dirigenziale n. 12202 del 10/08/2023 è stato approvato da Regione Lombardia l’aggiornamento del manuale di gestione dell’applicativo SIS.CO, che consente alle Imprese agricole di creare ed aggiornare il Fascicolo elettronico previsto dal DPR 503/1999.
Il Fascicolo è liberamente consultabile da qualunque Amministrazione Pubblica, mediante accesso alla predetta piattaforma telematica.
I dati contenuti nel Fascicolo costituiscono, inoltre, la base certificata per le verifiche istruttorie svolte d’ufficio dalle PA con cui l’Imprenditore agricolo si interfaccia a qualsiasi titolo (art. 25 c. 2 Decreto Legge 5/2012, convertito con Legge 35/2012).
16 Si vedano in proposito gli articoli da 130-octies a 130-decies della Legge regionale 31/2008
17 Ai sensi della Legge 689/1981, l’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento deve essere emessa qualora il trasgressore non si sia avvalso della facoltà di pagamento in forma ridotta della sanzione e siano stati respinti gli eventuali scritti difensivi presentati da quest’ultimo
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REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO
- AGGIORNAMENTO AGOSTO 2023 -
Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato ad agosto 2023
L’articolo 1 comma 75-ter della Legge 160/2019 prevede che il servizio di noleggio di 18 monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating , 19 è subordinato all’approvazione di una Deliberazione della Giunta comunale che deve stabilire:
- Il contingente numerico delle licenze attivabili, da assegnare agli operatori del settore;
- Il numero massimo dei dispositivi che possono essere messi in circolazione;
- L'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio;
- Le modalità di sosta consentite;
18 Intitolata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
19 Le modalità di noleggio consistono tradizionalmente nello “station based”, che implica la necessità di una prenotazione preventiva con prelevamento e riconsegna finale in stalli riservati, ovvero nel “free floating”, con cui è consentito una prenotazione sul momento e senza necessità di riconsegnare il mezzo, al termine del noleggio, presso uno stallo dedicato
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- Eventuali limitazioni alla circolazione, anche applicabili a determinate aree cittadine
Si segnala, in merito alla giurisprudenza di riferimento, che la Sentenza del Consiglio di Stato numero 1811/2022 ha ribadito i principi già rinvenibili nel testo della disposizione legislativa sopra citata, in relazione alla necessità di un titolo autorizzatorio per lo svolgimento del servizio in esame ed alla valenza contingentata del numero di autorizzazioni che possono essere rilasciate.
La medesima pronuncia, inoltre, ha sancito che la fattispecie rientra nello scenario declinato dall’art. 16 del D. lgs. 59/2010, a mente del quale si rende necessaria l’attivazione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica, gestita dalla PA competente secondo criteri predeterminati ed improntati ad imparzialità, ove siano presenti restrizioni quantitative in rapporto al numero di titoli autorizzatori rilasciabili per lo svolgimento di una specifica attività
La successiva Sentenza del Consiglio di Stato n. 4368/2023, nel ribadire l’applicazione alla materia della disposizione del D. lgs. 59/2010 sopra riportata, ha inoltre specificato che le procedure selettive poste in essere dalle Amministrazioni comunali non ricadono nel perimetro applicativo del Codice dei Contratti pubblici approvato con D. lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 1 comma 75-quinquies della medesima Legge 160/2019, i monopattini a propulsione elettrica sono equiparati ai velocipedi di cui all’articolo 47 comma 1 lettera c) del Codice della Strada, approvato con D. lgs 285/1992.
Gli stessi rientrano pertanto nel novero dei “veicoli” ammessi a circolare, che possono quindi essere oggetto, ai sensi dell’articolo 84 del Codice della Strada, a locazione senza conducente
Le Imprese assegnatarie delle licenze comunali dovranno pertanto presentare la Scia per l’avvio dell’attività, in coerenza con la previsione del DPR 481/2001
L'attività di Istruttore/Direttore di tiro è assoggettata a licenza ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 9 e 31 della Legge 110/1975.
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La funzione di rilascio di tale autorizzazione è stata trasferita dalla Prefettura ai Comuni, in forza della previsione di cui all'articolo 163 comma 2 lettera g) del D lgs 112/1998
Il dettato testuale della Legge 110/1975 deve pertanto essere coordinato ed attualizzato con la disposizione sopravvenuta nel 1998
Il Comune, ai fini dell'accoglimento della domanda e della conseguente emissione della licenza, deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi per il rilascio delle licenze di polizia ai sensi degli articoli 11 e 43 del TULPS.
La materia, peraltro, rientra nel novero dei provvedimenti rilasciati da Amministrazioni preposte alla Pubblica Sicurezza
Avuto riguardo all'articolo 20 comma 4 della Legge 241/1990, è quindi necessario un provvedimento espresso di autorizzazione, non essendo nemmeno ammissibile lo scenario della formazione implicita del titolo secondo la figura del silenzio-assenso, che si innescherebbe a seguito dell'inutile decorso dei termini istruttoria a disposizione della PA comunale.
L'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in virtù di quanto previsto dall'art. 59 del DPR 90/2010, nonché dal proprio Statuto, che attua il successivo art. 62 del medesimo Decreto, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è soggetto a vigilanza del Ministero della Difesa, oltre ad essere riconosciuta dal CONI e sottoposta anche al controllo di quest'ultimo Ente per gli aspetti di matrice agonistica.
In base al combinato disposto tra l'art. 43 comma 4 e 45 comma 6 del predetto Statuto, gli Istruttori ed i Direttori di Tiro devono essere tesserati UITS e devono ottenere la licenza prescritta dalle disposizioni sopra enunciate.
Pur trattandosi di un Ente pubblico, che può svolgere anche attività di regime privato quale Federazione Sportiva, si rileva che le licenze di polizia in parola hanno carattere personale ai sensi dell'articolo 8 del TULPS
Le stesse devono quindi riferirsi al soggetto privato, obbligatoriamente iscritto all'UITS, che svolge le funzioni di Direttore/Istruttore presso la singola Sezione del Tiro a Segno, senza che tali autorizzazioni possano essere ascritte all'Organismo collettivo di appartenenza.
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Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”).
Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.
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