17- "Strutture Sanitarie" 38pag.

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La norma di prevenzione incendi per le strutture sanitarie ing. Marisa Cesario

Comandante Provinciale VVF COSENZA

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OBIETTIVI PRIMARI DELLA PREVENZIONE INCENDI • Secondo le recenti norme tecniche di prevenzione incendi approvate con D.M. 3 agosto 2015 (c.d. “codice di prevenzione incendi”), progettare la sicurezza antincendio di un'attività significa individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi , che sono rappresentate da: • Sicurezza della vita umana e incolumità delle persone; • Tutela dei beni; • Tutela dell'ambiente. 2


RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI

Secondo il “codice di prevenzione incendi”, tali obiettivi primari si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo, da garantire, tra le altre cose, anche la continuità d'esercizio per le opere strategiche. Ciò in aggiunta a quanto previsto per il ben noto requisito essenziale di sicurezza in caso d'incendio di cui alla direttiva 89/106/CEE: - garantire stabilità delle strutture portanti per un tempo determinato; - limitare produzione e propagazione dell’incendio all'interno attività; - limitare la propagazione di un incendio ad attività vicine; - garantire la sicurezza degli occupanti; 3 - garantire la sicurezza dei soccorritori.


EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO • Gli edifici di interesse strategico (es. sedi governative, Prefetture, sedi dei Vigili del Fuoco, forze di polizia, forze armate, protezione civile, ecc.) devono essere in grado di assicurare la funzionalità durante gli eventi emergenziali. • Nell’ambito degli “edifici strategici” le strutture ospedaliere assumono una grande importanza, in quanto devono assicurare l'assi-stenza sanitaria alla popolazione. 4


STRUTTURE SANITARIE E PREVENZIONE INCENDI • Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “strutture sanitarie” con oltre 25 posti letto sono ricomprese al p.to 68 dell’allegato I al decreto. • A differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, sono state inserite anche attività prima non soggette (Strutture di as-sistenza specialistica ambulatoriali, riabilitative, diagnostica e simili, di superficie > 500 m2). • In tal modo si è realizzato un maggior allineamento con le strutture sanitarie disciplinate dalla regola tecnica di cui al DM 18/9/2002 5


ATTIVITA SOGGETTE A CONTROLLO VVF (Attività n. 68 dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)

N.

68

ATTIVITA’ Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumen-tale e di laboratorio, di superfi-cie complessiva > 500 mq

A

B

≤ 50 posti letto

≤ 100 posti letto

Strutture ≤ 1.000 mq

Strutture > 1.000 mq

C > 100 posti letto


Regola tecnica di riferimento DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private G.U. n. 227 del 27 settembre 2002

DM 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18/9/2002� (GU n. 70 del 25/3/2015)

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DM 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivitĂ soggette ai controlli di prevenzione incendi (G.U. n. 232 del 5/10/2005).

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ATTIVITA SOGGETTE ALLA REGOLA TECNICA (DM 18/9/2002) Strutture sanitarie classificate in base all'art. 4 del DPR 14/1/1997: Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. 9


ASSOGGETTABILITÀ DELLE STRUTTURE SANITARIE Soggette:

DPR n. 151/2011 a controllo VVF

DM 18/9/2002 alla regola tecnica

Ospedali, case di cura, ecc. > 25 p.l

SI

SI

Case di riposo per anziani > 25 p.l.

SI

NO

Ambulatori “specialistici” > 500 mq

SI

SI

Ambulatori “non specialistici”

NO

NO

Le strutture non soggette a controllo VVF (DPR n. 151/2011) devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze di cui al DM 10/3/1998 10


MANCATO ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE ESISTENTI Le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate alla normativa antincendio entro il 26/12/2007, ma a distanza di tempo molte di queste non risultano ancora in regola con gli adempimenti richiesti e non hanno ultimato i lavori previsti. I motivi possono essere molti ‌

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LA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N. 189 La problematica del mancato adeguamento è stata affrontata dalla L. n. 189/2012 (c.d. “legge Balduzzi”) di conversione del D.L. 13/9/2012, n. 158 che all’art. 6 co. 2 ha previsto:

Definizione di requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza. Specifica disciplina: - per le strutture esistenti al 27/12/2002 che non hanno completato l’adeguamento; - per le altre strutture sanitarie individuate 12 nell’allegato I al DPR n. 151/2011.


Problemi di sicurezza La sicurezza delle strutture sanitarie coinvolge molte tematiche: • • • • • • • • • •

la protezione antisismica l’acustica la sicurezza e la continuità elettrica la sicurezza antinfortunistica l’igiene dei luoghi di lavoro la protezione dalle radiazioni ionizzanti l’eliminazione delle barriere architettoniche lo smaltimento dei rifiuti le condizioni microclimatiche gli impianti di distribuzione dei gas medicali

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Sicurezza antincendio è sicuramente l’aspetto più importante: • è legata in maniera trasversale a tutti gli altri aspetti di sicurezza • l’incendio risulta, in base alle statistiche, l’evento che presenta la maggiore probabilità di accadimento rispetto a tutti gli altri eventi incidentali • l’incendio è l’evento che può causare gli effetti più deleteri in termini di perdite di vite umane 14


D.M. 18 settembre 2002

Campo di applicazione strutture sanitarie elencate e classificate, in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate, dal

D.P.R. 14 gennaio 1997, art. 4 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997)

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Campo di applicazione

Strutture sanitarie art. 1 comma 1 a) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno b) prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno c) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio

pubbliche o private

accreditate o non 16


Classificazione delle strutture sanitarie

Regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo – ospedali e case di cura – ospedali di rilievo nazionale o di alta specializzazione – aziende ospedaliere regionali – presidi ospedalieri delle ASL – policlinici universitari – istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – ospedali militari 17


Classificazione delle strutture sanitarie

Regime di ricovero ospedaliero a tempo parziale o diurno – day-hospital – day-surgery

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Classificazione delle strutture sanitarie

Regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno – residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) – presidi di riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali – strutture di riabilitazione dei tossicodipendenti – presidi di tutela della salute mentale • struttura residenziale psichiatrica • centro diurno psichiatrico • day-hospital psichiatrico 19


Regime residenziale D.P.R. 14 gennaio 1997 Presidi che erogano prestazioni sanitarie specialistiche e sanitario assistenziali, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non erogabili in ambito ambulatoriale o domiciliare per situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero

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Classificazione delle strutture sanitarie

Regime ambulatoriale assistenza specialistica con prestazioni di tipo riabilitativo, diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni: servizi di medicina di laboratorio attivitĂ di diagnostica per immagini presidi di recupero e riabilitazione funzionale centri ambulatoriali di riabilitazione centri di salute mentale consultori familiari centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti 21


Regime ambulatoriale D.P.R. 14 gennaio 1997 Per laboratorio di assistenza specialistica si intende la struttura o luogo fisico, intra o extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero, neanche a ciclo diurno

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Problematiche di sicurezza La sicurezza antincendio delle strutture sanitarie presenta problematiche particolari dovute: – alla configurazione architettonica degli edifici – alla presenza di fattori di rischio di tipo tecnologico – alle condizioni psico-fisiche dei degenti 23


Problematiche di sicurezza

Configurazione architettonica • complessità dei luoghi • dimensione dei luoghi – in estensione – in altezza

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Problematiche di sicurezza

Fattori di rischio tecnologico • impianti complessi alimentati con gas combustibili • impianti di distribuzione di gas medicali e apparecchiature con gas comburenti – ossigeno – protossido d’azoto – camere iperbariche 25


Problematiche di sicurezza

Fattori di rischio tecnologico • apparecchiature ad alta energia – tomografia assiale computerizzata (TAC) – risonanza magnetica nucleare (RMN) – mineralometria ossea computerizzata (MOC)

• sorgenti di radiazioni ionizzanti – di tipo sigillato, es. cobaltoterapia, – di tipo liquido medicina nucleare – macchine radiogene raggi X, acceleratori lineari 26


Problematiche di sicurezza

Persone • gli ospedali sono frequentati tipologie di persone: – – – –

da

svariate

personale dipendente degenti visitatori e parenti imprese esterne

• tali tipologie di persone presentano: – una diversa cognizione del rischio – comportamenti diversi alla percezione del pericolo – comportamenti diversi nell’attuazione del piano di emergenza

• entità numerica dei visitatori 27


Problematiche di sicurezza

Condizioni psico-fisiche • condizioni psico-fisiche dei degenti: – pazienti allettati – pazienti in terapia intensiva – pazienti con disabilità psichiche • morbo di Alzheimer

• l’evacuazione richiederebbe: – tempi troppo lunghi – considerevole numero di personale 28


Problematiche di sicurezza le normali procedure per l’esodo in caso di emergenza non sono praticabili

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Obiettivi di sicurezza gli occupanti di una struttura sanitaria dovranno pertanto essere

difesi sul posto

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Obiettivi di sicurezza • minimizzare le cause di incendio • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali • limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza 31


Obiettivi di sicurezza gli obiettivi di sicurezza dovranno essere raggiunti mediante misure particolari: – – – –

di di di di

tipo tipo tipo tipo

strutturale funzionale impiantistico gestionale

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Misure di sicurezza sono basate sui seguenti principi generali: – resistenza al fuoco delle costruzioni – suddivisione degli spazi (compartimentazione) per attività omogenee – protezione delle aperture verticali – protezione delle aree a rischio – limitazioni nell’uso di materiali combustibili di arredamento e di rivestimento – previsione di adeguate “vie di uscita” – controllo della diffusione dei fumi – appropriate misure impiantistiche – rigorose misure di gestione della sicurezza 33


CRITERI DEL DM 19/3/2015 IN BASE AGLI INDIRIZZI DELLA LEGGE Il DM 19/3/2015 ha modificato e aggiornato le disposizioni di preven-zione incendi per le strutture sanitarie sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell’art. 6, co. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con L. 8 novembre 2012, n. 189 Nella cronologia degli interventi di adeguamento sono privilegiati: Minori interventi di protezione passiva Compensati da‌

Maggiori misure: - di protezione attiva; - gestionali.

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MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE L’adeguamento delle strutture ospedaliere deve avvenire secondo scadenze temporali stabilite (1 anno dall’entrata in vigore e successivamente 3 - 6 - 9 anni). Per ogni fase di adeguamento deve essere presentata la SCIA (secondo l’art. 4 DPR n. 151/2011), inerente al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per la relativa fase temporale. + 6 anni

Entro 1 anno

+ 3 anni

+ 9 anni

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MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AMBULATORIALI Analoga metodologia di adeguamento (per punti) è stata prevista per le strutture ambulatoriali specialistiche, prevedendo (a seconda della cat. A o B di attività) scadenze temporali stabilite, con il termine ultimo per l’adeguamento totale stabilito in 6 anni, invece di 9

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MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE Adeguamento “per punti” •1 anno (24/4/2016): E.P. + 1° livello di adeguamento; Successivamente, a decorrere da tale data: 3 anni (24/4/2019): 2° livello di adeguamento; 6 anni (24/4/2022): 3° livello di adeguamento; 9 anni (24/4/2025): adeguamento totale. Adeguamento “per lotti” (in alternativa) 1 anno: E.P. + 1° livello di adeguamento; 3 anni: 30% superficie in pianta della struttura; 6 anni: 70% superficie in pianta della struttura; 9 anni: 100% superficie in pianta della struttura. 37


ENTRO 1 ANNO (24/4/2016) dall’entrata in vigore (per punti) Richiesta di Esame progetto per attività di cat. B e C (> 50 p.l.) Presentazione della SCIA per tutte le attività (> 25 p.l.) + s.g.s. Bombole per la distribuzione dei gas medicali Depositi di sostanze infiammabili Distribuzione dei gas combustibili Impianti elettrici conformi e illuminazione di sicurezza Estintori Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Informazione e formazione Segnaletica di sicurezza Istruzioni di sicurezza

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3 ANNI (24/4/2019) Presentazione della SCIA per tutte le attività + s.g.s. Impianti termici, gruppi elettrogeni, autorimesse; uffici, scuole e convitti, spazi per riunioni, mense, bar; radiazioni ionizzanti Ubicazione; Separazioni; Comunicazioni Reazione al fuoco (tendaggi in classe 1; poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, materassi in classe 1 IM) Limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali Locali adibiti a deposito di materiale combustibile Laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione Impianti di distribuzione gas Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

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6 ANNI (24/4/2022) Presentazione della SCIA per tutte le attivitĂ + s.g.s. Scale di tipo protetto Ascensori di tipo protetto Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione Impianti elettrici - alimentazione di sicurezza Idranti Impianto automatico di spegnimento incendio Centro di gestione delle emergenze

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9 ANNI (24/4/2025) Presentazione della SCIA per tutte le attività Rispetto dei rimanenti punti del titolo III resistenza al fuoco reazione al fuoco compartimentazione scale a prova di fumo e scale esterne * montalettighe antincendio ** misure per l’esodo di emergenza

* Per edifici di altezza antincendio > 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D1 e D2. 41 ** Per edifici di altezza antincendio > 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D1 e D2.


COMPENSAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DURANTE L’ADEGUAMENTO Durante il periodo di adeguamento tale compensazione è garantita dal rispetto di una serie di adempimenti di carattere gestionale: Sistema di gestione della sicurezza per l’attuazione dei divieti, li-mitazioni e condizioni di esercizio ordinarie e in emergenza che nelle varie fasi concorrono a garantire le misure di prevenzione. Nomina di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio (Professionista antincendio che ha frequentato apposito corso, al quale sono assegnati compiti di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie fasi). Individuazione di un numero congruo di addetti antincendio 42


Titolo I Definizioni e classificazioni

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ALCUNE DEFINIZIONI

Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei de-genti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’in-cendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una succes-siva evacuazione verso un luogo sicuro. Percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso un luogo sicuro. 44


Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante: apparecchiatura in grado di acce-lerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è pertanto possibile esclu-dere a priori la presenza di radioattività , nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (ciclotroni per la produzione di radio farmaci, betatroni e simili). Apparecchiatura ad elevata tecnologia: apparecchiatura in grado di accelerare parti-celle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività , nei pressi della apparecchiatura stessa, ovvero macchina ma-gnetica che non produce radiazioni ionizzanti (risonanza magnetica, tomografia 45 compute-rizzata e simili).


Titolo III Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

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Titolo IV Capo I Strutture non soggetti ai controlli dei vigili del fuoco, sia esistenti che di nuova costruzione Capo II Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 mq. Capo III CAPO III Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2 Capo IV Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza spe-cialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 mq 47


Nulla Osta Provvisorio strutture dotate di Nulla Osta Provvisorio (legge 818/84) il NOP è un atto che: – attesta il rispetto delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi – consente l’esercizio dell’attività

è obbligatorio l’adeguamento 48


Ubicazione • in edifici isolati • in edifici a destinazione mista, o contigui, ad attività del D.M. 16/2/1982, limitatamente a: 64 83 84 85 89 90 91 92 94 95

gruppi elettrogeni locali di pubblico spettacolo alberghi scuole uffici con oltre 500 dipendenti edifici storici (musei, biblioteche, …) impianti per la produzione di calore autorimesse edifici civili con altezza > 24 m ascensori in edifici con altezza > 24 m

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Resistenza al fuoco • piani interrati

R/REI 120 • edifici di altezza antincendio < 24 m

R/REI 90 • edifici di altezza antincendio > 24 m

R/REI 120 50


Reazione al fuoco atri, corridoi, disimpegni, scale, … – max 50% classe 1, rimanente classe 0

pavimentazioni rivestimenti parete, controsoffitti tende materiali isolanti in vista

classe 2 classe 1 classe 1

– classe 1 o 1-0, 0-1, 1-1 51


Reazione al fuoco mobili imbottiti – poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite classe 1 IM

materassi classe 1 IM sedie non imbottite classe 2 prodotti vernicianti per rivestimenti lignei classe 1 52


Comunicazioni e separazioni • attività non pertinenti nessuna comunicazione – strutture REI 90

• attività pertinenti soggette al D.M. 16/2/1982 filtri a prova di fumo – strutture e porte richieste dalle specifiche disposizioni di p.i. e comunque non inferiori a REI 90 83 84 85 90 92 95 91

sale convegni e auditorium alberghi scuole edifici storici (musei, biblioteche, …) autorimesse strutture separazione REI 180 ascensori in edifici con altezza > 24 m impianti di cucina P > 116 kW disimpegno – strutture e porte REI 120

• altre attività pertinenti strutture e porte REI 90

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I manufatti rientranti tra i presidi medicochirurgici (quali ad esempio lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) non sono da considerarsi ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM (Nota prot. n. P1493/4122 sott. 46 del 18 dicembre 2002).

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Classificazione delle aree • • • • •

aree di tipo A aree di tipo B aree di tipo C aree di tipo D aree di tipo E

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Compartimentazione e comunicazioni

Aree di tipo A aree o impianti a rischio specifico – – – –

impianti per la produzione di calore e cucine Autorimesse gruppi elettrogeni depositi di ossigeno

si applicano le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi

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Compartimentazione e comunicazioni

Aree di tipo B aree o impianti a rischio specifico accessibili al solo personale e servizi generali – – – – – – –

impianti per la produzione di calore e cucine (< 116 kW) gestione farmaci e materiale sanitario servizi di sterilizzazione servizio di disinfezione laboratori si applicano le specifiche regole lavanderie tecniche di prevenzione incendi depositi o le disposizioni del punto 5 57


Compartimentazione e comunicazioni

Aree di tipo C aree destinate a prestazioni medico sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero – – – –

ambulatori centri specialistici centri di diagnostica consultori

• compartimento massimo 1.500 mq • compartimento su un solo piano • comunicazioni mediante strutture e porte REI 90 58


Compartimentazione e comunicazioni

Aree di tipo D aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale – – – – –

compartimento massimo 1.000 mq compartimento esteso su un solo piano scale a prova di fumo pianerottoli delle scale di almeno 2 m non sono consentite le scale di emergenza esterne – comunicazioni con altri compartimenti mediante strutture e porte REI 90

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Compartimentazione e comunicazioni

Aree di tipo D aree adibite ad unità speciali – – – – – –

• • • •

sale parto e neonatologia sale operatorie sale di rianimazione e terapia intensiva pronto soccorso ospedaliero medicina nucleare e radioterapia TAC, RMN

compartimento massimo 1.000 mq, su un solo piano scale a prova di fumo, con pianerottoli di almeno 2 m non sono consentite le scale di emergenza esterne comunicazioni mediante filtri a prova di fumo 60


Compartimentazione e comunicazioni

Aree di tipo E aree destinate ad altri servizi pertinenti – uffici amministrativi fino a 500 addetti – spazi per i visitatori

• compartimenti antincendio per attività omogenee • nessun limite per la superficie • scale protette • sono consentite le scale di emergenza esterne • comunicazioni con altri compartimenti mediante strutture e porte REI 90 61


Compartimentazione e comunicazioni

Aree di tipo E aree destinate ad altri servizi pertinenti – scuole e convitti – spazi per riunioni – mensa aziendale

• compartimenti antincendio per attività omogenee • nessun limite per la superficie • scale protette • sono consentite le scale di emergenza esterne • comunicazioni con altri compartimenti mediante filtri a prova di fumo 62


Misure per l’esodo in emergenza • Sistema organizzato di vie di uscita • Esodo orizzontale progressivo • Montalettighe utilizzabili in caso di incendio

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Misure per l’esodo in caso di emergenza

Sistemi di vie di uscita • • • • • •

affollamento capacità di deflusso lunghezza delle vie di uscita larghezza delle vie di uscita caratteristiche delle vie di uscita possibilità di ricorrere, per particolari patologie dei ricoverati, a sistemi di chiusura e controllo delle porte 64


Misure per l’esodo in caso di emergenza

Esodo orizzontale progressivo modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro

65


Misure per l’esodo in caso di emergenza

Esodo orizzontale progressivo • deve essere previsto in tutti i piani che contengono aree di tipo D • suddivisione dell’area in almeno due compartimenti • ogni compartimento deve poter ospitare, oltre agli occupanti, gli occupanti del compartimento adiacente di maggiore capienza – 0,70 mq / persona – 1,50 mq / persona se su barelle

• possibilità di raggiungere il compartimento adiacente con percorso massimo di 30 m 66


Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivitĂ soggette ai controlli di prevenzione incendi".

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(Art. 3.2 dell'allegato al DM 15 settembre 2005: Vano protetto) Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: - le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonchĂŠ gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; - tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento. 68


Misure per l’esodo in caso di emergenza

Montalettighe antincendio a servizio di aree di tipo D deve essere previsto almeno un montalettighe, con i requisiti: – – – – – – – – –

immettere in luogo sicuro all’esterno, tramite percorso protetto strutture del vano corsa e del locale macchinario REI 120 vano corsa e locale macchinario distinto da altri elevatori sbarco ai piani tramite filtro a prova di fumo REI 120 accesso al locale macchinario direttamente dall’esterno o tramite filtro a prova di fumo REI 120 doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza predisposizione per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio; montanti dell’alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti per 120 minuti primi; sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e 69 centro di gestione delle emergenze


Art. 3.3 dell'allegato al DM 15 settembre 2005: Vano a prova di fumo) Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: -le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. - Ăˆ consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti relativi ad ascensori antincendio e ascensori di soccorso; - le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonchĂŠ gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; - le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, 70 ovvero verso filtri a prova di fumo.


(Art. 7 dell'allegato al DM 15 settembre 2005 disciplina i vani di corsa per ascensore antincendio) Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3 dell'allegato al 15 settembre 2005 ed alle seguenti ulteriori misure riportate al presente articolo.

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a servizio di aree di tipo D in edifici aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso, con i requisiti: L’Art. 8 dell'allegato al DM 15 settembre 2005: definisce le caratteristiche del vano di corsa per ascensore di soccorso

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Particolarità

Filtri a prova di fumo • devono avere dimensioni tali da consentire l’agevole movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza • se aerati dall’esterno, è consentito installare infissi apribili automaticamente attivati dal dispositivo di chiusura elettromagnetico delle porte

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Particolarità

Filtri a prova di fumo • nei filtri a prova di fumo devono essere previsti: – intercettazioni a comando manuale degli impianti: • elettrico • distribuzione gas medicali • condizionamento e ventilazione

– pannelli di ripetizione dei segnali relativi allo stato di servizio degli impianti: • • • •

elettrico distribuzione gas medicali rete idrica antincendio impianto di rivelazione ed allarme 74


Aree o impianti a rischio specifico – locali adibiti a depositi – depositi di sostanze infiammabili – locali adibiti a servizi generali – impianti di distribuzione di gas combustibili – impianti di distribuzione di gas medicali – impianti di condizionamento e di ventilazione – impianti di estinzione degli incendi – impianti di rivelazione incendi ed allarme

impianti a regola d’arte 75


Per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio si applica il DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivitĂ soggette ai controlli di prevenzione incendi". Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore (4 aprile 2013) del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, cosĂŹ come definita nella regola tecnica allegata al decreto. Per gli “impianti esistentiâ€? (senza modifiche sostanziali) rimangono valide le 76 disposizioni precedenti.


ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

• le azioni che il personale addetto deve mettere in

atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori; • le procedure per l'esodo degli occupanti. 77


Centro di gestione delle emergenze: necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza. 1. nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. 2. nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall‘esterno. 78


Accessi al complesso

79


Attività rilevanti per la prevenzione e gestione dell’incendio

80


Sezione del complesso piani-1-2 Piano -1 Quota 350.50 accesso ai mezzi di soccorso

Piano -2 Quota 315.50 Strada coperta accesso ai mezzi di soccorso h. 3.50 max 81


Grazie per l’attenzione


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