Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria Corso base di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del DM 5.08.2011
Reazione al Fuoco dei Materiali
a cura dell’Ing. Andrea Gattuso
LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
PREVENZIONE INCENDI
prevenzione propriamente detta
protezione
protezione attiva
misure precauzionali d'esercizio
protezione passiva
IL MIGLIORE PROGETTO DI SICUREZZA PUO’ ESSERE VANIFICATO SE NON SI TENGONO IN DEBITO CONTO TUTTE LE MISURE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA.
LE SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI Le principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilitĂ di accadimento di un incendio, possono essere individuate in: Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte. ( Legge 46/1990 - Norme CEI ) Collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi etc. Installazione di impianti parafulmine. Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di sostanze infiammabili.
utilizzazione delle
Ventilazione dei locali. Utilizzazione di materiali incombustibili. Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla. Segnaletica di Sicurezza , riferita in particolare ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
LA PROTEZIONE PASSIVA INSIEME DELLE MISURE DI PROTEZIONE CHE HANNO COME OBIETTIVO LA LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’INCENDIO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO.
Isolamento e corretta organizzazione plano-volumetrica dell’edificio Distanze di sicurezza esterne ed interne Muri tagliafuoco, schermi d’acqua, ecc. Strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurata ai carichi d’incendio Utilizzo di materiali classificati per la reazione al fuoco Sistemi di ventilazione Sistema di vie d’uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni
REAZIONE AL FUOCO LA REAZIONE AL FUOCO È DEFINITA COME GRADO DI PARTECIPAZIONE DI UN MATERIALE COMBUSTIBILE AL FUOCO AL QUALE È STATO SOTTOPOSTO E’ UNA CARATTERISTICA DEL MATERIALE CHE VIENE CONVENZIONALMENTE ESPRESSA IN CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO È UNO STRUMENTO PRESCRITTIVO DI PROTEZIONE PASSIVA NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE INCENDI
LO SCOPO DI UTILIZZARE MATERIALI DI ADEGUATA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO È RIDURRE LA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO AFFINCHÉ IL FRONTE DI FIAMMA NON INVESTA ALTRI MATERIALI COMBUSTIBILI AUMENTINO I TEMPI DI EVACUAZIONE PRIMA DEL FLASHOVER
La reazione al fuoco delle materie plastiche Le materie plastiche, oltre ad avere dei poteri calorifici piĂš o meno elevati, presentano sempre ai fini della reazione al fuoco i seguenti inconvenienti: Emettono una quantitĂ di fumo elevata la cui natura, per la presenza frequente di cloro, sottoforma di acido cloridrico o di altri composti tossici, comporta rischi per la vita umana e possibilitĂ di azione corrosiva su altri materiali
Alcuni tipi di materie plastiche (cloruro di polivinile plastico o rigido, polietilene, polipropilene, poliammidi, acetato di cellulosa) a temperatura relativamente bassa fondono e danno luogo formazione di gocce infiammate. Quando si rivestono dei soffitti con tali materiali, si formano, in caso ’incendio, gocce o parti infiammate che cadendo si comportano come veri e propri tizzoni ardenti.
Sono quindi causa di rapida propagazione del fuoco e costituiscono, nel contempo, serio pericolo per le persone.
Si riportano, di seguito, i valori delle temperature minime di formazione di “gocce infiammate”: • PVC rigido 150 °C • PVC elastico 150 °C • Polietilene 135 °C • Polipropilene 135 °C • Polistirene 140 °C • Poliammidi 180 °C • Acetato di cellulosa 160 °C
Occorre tenere presente inoltre che le materie espanse quali, ad esempio, il polistirolo, il poliuretano, hanno un’elevata velocità di combustione e che la loro estinzione risulta nella pratica molto difficile
La reazione al fuoco dei materiali isolanti termici per l’edilizia
Isolante termico: tutti i materiali che riducono sensibilmente il passaggio di calore da un corpo ad un altro a temperatura inferiore. I materiali con struttura porosa (lane minerali e di legno, polistirene espanso, poliuretani, resine fenoliche, sughero, ecc.) sono particolarmente adatti per il contenimento delle dispersioni per conduzione; Quelli con superficie chiara e riflettente sono indicati per ridurre la quantitĂ di energia trasmessa per irraggiamento
Frequente è l’uso di manufatti ottenuti per accoppiamento di componenti diversi, in modo da svolgere entrambe le funzioni (pannelli in lana di vetro rivestiti con foglio di alluminio riflettente) Il comportamento al fuoco degli isolanti varia sostanzialmente da tipo a tipo; pertanto è opportuno, ai fini della sicurezza, applicare materiali scelti opportunamente in base alle condizioni di utilizzo ed alla destinazione dei locali. In molti sinistri gli isolanti infatti hanno contribuito in modo decisivo alla propagazione dell’incendio, soprattutto in fase iniziale.
A partire dal 13 maggio 2003, in considerazione del fatto che le corrispondenti norme di prodotto (da EN 13162 a EN 13171) sono state armonizzate, ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CE), tutti gli isolanti termici utilizzati in edilizia possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di marcatura europea “CE�.
La direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CE), recepita in Italia con il DPR 246 del 21.04.193, è stata abrogata dal nuovo Regolamento UE n° 305 del 9.03.2011 entrato in vigore, senza necessità di recepimento, parzialmente il 24.04.2011 e per la totalità degli articoli il 1.07.2013.
Principali materiali isolanti Numerosi sono i prodotti in commercio ed il loro assortimento è tuttora crescente grazie, soprattutto, allo sviluppo delle materie plastiche con le quali si possono ottenere, in pratica, isolanti specifici per ogni applicazione. E’ possibile suddividere gli isolanti in tre raggruppamenti con riferimento alla loro natura e, precisamente: minerali, vegetali e sintetici
Comportamento al fuoco degli isolanti
a) isolanti minerali
Per loro natura non sono combustibili (classe 0). Ciò nonostante, alcuni manufatti (pannelli rigidi, materassini ecc.) non sempre possono essere definiti tali perché ottenuti con l’aggiunta di sostanze combustibili, ad esempio, carta, cartone. Questo inconveniente, pur non alterando sostanzialmente il carico d’incendio (la parte combustibile solitamente è contenuta entro modesti quantitativi), ha conseguenze negative per quanto riguarda la propagazione dell’incendio
b) isolanti vegetali Sono combustibili. Il loro comportamento al fuoco può tuttavia essere sostanzialmente alterato sia in senso positivo sia negativo, per la presenza di sostanze diverse (leganti, ignifuganti ecc.)
c) isolanti sintetici Anche questa categoria di isolanti è combustibile; la loro temperatura di accensione è generalmente inferiore a 500 °C. In caso di sinistro, un certo numero di questi prodotti risulta maggiormente pericoloso perché presenta: - elevata velocità di propagazione della fiamma; - gocciolamento che può contribuire anche in modo decisivo alla propagazione dell’incendio; - emissione di fumi tossici e corrosivi
Gli “espansi” risultano peggiori, in termini di comportamento al fuoco, rispetto alle materie plastiche compatte di pari natura. Frequentemente questi isolanti sono posti in opera con rivestimenti protettivi non combustibili che, se di caratteristiche adeguate, possono ridurne sensibilmente la pericolosità. A questo proposito, però, occorre ricordare che strati protettivi di modesto spessore come, ad esempio, un foglio di alluminio, hanno una effettiva validità solo nella fase iniziale di incendio, mentre nelle fasi successive potrebbero influire negativamente, rendendo meno agevole lo spegnimento del sottostante materiale isolante, qualora questo prendesse fuoco. Di ciò si tiene conto nella determinazione della classe di reazione al fuoco
Ignifugazione
Gli isolanti ed i materiali combustibili vengono talvolta ignifugati per migliorarne la reazione al fuoco nella fase iniziale di incendio (l’ignifugazione non rende un materiale incombustibile quando tale non è per sua natura). Le tecniche in uso sono essenzialmente di due tipi: di superficie, mediante vernici ignifuganti, intumescenti ecc.; - di volume, aggiungendo agenti ignifuganti nella massa in fase di produzione oppure come per il legno, inglobati a pressione.
Individuazione dei materiali
LA REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI Fornisce un’indicazione sulla partecipazione alla combustione dei materiali nella fase iniziale di incendio ed in quella immediatamente successiva quando l’incendio è in atto ma non ancora completamente sviluppato, prima cioè del cosiddetto punto di incendio generalizzato o “flash-over”.
Per la sua valutazione, attualmente, sono presi in considerazione i seguenti parametri: - combustibilità del materiale; - propagazione della fiamma e persistenza della combustione; - gocciolamento.
I PARAMETRI CHE DETERMINANO LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO SONO VALUTATI CON PROVE DI LABORATORIO LE PROVE SONO ESEGUITE IN CONFORMITÀ A NORME CHE NE DEVONO GARANTIRE LA RIPETIBILITÀ E LA RIPRODUCIBILITÀ NELLA NORMA SONO DESCRITTI IL MODELLO DI FUOCO, L’APPARECCHIATURA, LE PROCEDURE E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PROVA
Quadro legislativo: Il sistema di classificazione italiano Decreto Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
Decreto Ministero dell'Interno 14 gennaio 1985 Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco O (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 1991 Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all’edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco
Decreto Ministero dell’Interno 6 marzo 1992 Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi Decreto Ministero dell'Interno 3 settembre 2001 Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
Regolamento UE n째 305 del 9.03.2011
Decreto Ministero dell’Interno 26 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, supplemento ordinario).
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi. Reazione al fuoco Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attivitĂ soggette alle norme di prevenzione incendi.
Certificato di prova Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame
Marchio di conformitĂ Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati: - nome od altro segno distintivo del produttore; - anno di produzione; - classe di reazione al fuoco; - estremi dell'omologazione. Dichiarazione di conformitĂ Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformitĂ del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione dovrĂ riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.
Certificazione Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno provvedono alla emissione dei certificati di prova.
Procedure per l'omologazione dei materiali Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.
Domanda di omologazione Per ottenere la omologazione di un materiale, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata della scheda tecnica e del certificato di prova del materiale medesimo.
Autorizzazione ministeriale Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederĂ a rilasciare l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.
Marchio e dichiarazione di conformità I materiali prodotti devono essere provvisti di un marchio di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità. Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, specificando gli estremi dell'omologazione. Durata L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore
Procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione PROCEDURA VALIDA PER : materiali giĂ in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione IN QUESTO CASO OCCORRE REDIGERE UNA SCHEDA DESCRITTIVA ED EFFETTURE I PRELIEVI SOTTO IL CONTROLLO DEL C.S.E.
Metodi di prova I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti: UNI ISO 1182 - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità ; UNI 8456 - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma; UNI 8457 - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma; UNI 9174 - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante; UNI 9175 – Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma. UNI 9177 Classificazione al fuoco dei materiali combustibili UNI 9176 Preparazione dei materiali per l’accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco
Cenni sulle norme UNI
UNI 9174
Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all’azione di una fiamma d’innesco in presenza di calore radiante
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La norma descrive un metodo per la determinazione della velocità di propagazione della fiamma lungo la superficie, della postincandescenza, della zona danneggiata e del gocciolamento su una provetta sottoposta all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante. La norma non si applica ai prodotti da costruzione, per i quali si applicano i metodi di prova definiti nella UNI EN 13501-1. La norma si applica a tutti i prodotti in una fase dell'incendio successiva a quella dell’innesco.
UNI 9174
Determinazione della velocità di propagazione della fiamma, post – incandescenza, zona danneggiata e gocciolamento
SCOPO
Provetta sottoposta a fiamma di innesco in presenza di calore radiante.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Materiali in fase dell’incendio successiva a quelle iniziale
UNI 9174 Definizioni velocitĂ di propagazione della fiamma: VelocitĂ di propagazione del fronte di fiamma lungo la superficie della provetta espressa in millimetri al minuto. tempo di post-incandescenza: Tempo, espresso in secondi, che intercorre dall'estinzione della fiamma sviluppata oltre i 300 mm, fino alla completa scomparsa dell'incandescenza rilevata oltre i 300 mm. zona danneggiata: Estensione massima in lunghezza, espressa in millimetri, compresa tra l'inizio della provetta e l'ultimo traguardo raggiunto dalla fiamma. gocciolamento: Caduta di gocce e/o parti distaccate durante e/o dopo l'azione della sorgente di calore
APPARECCHIATURA
UNI 9174
UNI 9174
UNI 9174
UNI 9174
UNI 9175
UNI 9175
UNI 9175
IL Decreto del Ministero dell'Interno 14.01.1985 materiali di classe di reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano sottoposti alla prova di non combustibilitĂ : ďƒźmateriali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti organici; ďƒźmateriali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici; ďƒźmateriali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.
PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI APPLICATI SU MATERIALI LEGNOSI D.M. 06.03.92
MIGLIORANO LA REAZIONE AL FUOCO DEL SUPPORTO SU CUI VENGONO APPLICATI AL SUPPORTO COSI’ TRATTATO VIENE ATTRIBUITA LA CLASSE DEL PRODOTTO VERNICIANTE LA VALIDITA’ DELL’EFFICACIA LIMITATA A 5 ANNI
DEL
LIMITI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
TRATTAMENTO
VIENE
La Reazione al fuoco e le Norme di prevenzione incendi
Qualche esempio:
Decreto Ministero dell'Interno 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
Decreto Ministero dell'Interno 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
3.1. Reazione al fuoco dei materiali Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984: a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992; c)i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini; d)i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
Le nuove norme “europee”
Modificato dal DM 25.10.2007
Decreto 10 marzo 2005 Ministero dell'Interno. Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. (GU n. 73 del 30-3-2005)
Il Decreto nasce dalla necessità di recepire il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per i casi in cui e' prescritta tale classificazione al fine di conformare le opere, in cui vengono installati tali prodotti, al requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE.
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
1.
Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, cosĂŹ come definiti dall'art. 1 della direttiva 89/106/CEE e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. E' considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile
Art. 2. Classificazione di reazione al fuoco 1. I prodotti vengono classificati in base alle loro caratteristiche di reazione al fuoco, in conformita' con quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A) 3. Nell'elenco riportato nell'allegato B) del presente decreto sono indicate le combinazioni delle classi di reazione al fuoco previste nella norma EN 13501-1. 4. Nelle more dell'emanazione delle specificazioni tecniche di prodotto e per l'intero periodo di coesistenza con tali specificazioni, e' consentita la classificazione di reazione al fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 3. Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del presente decreto e' attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco.
Art. 4. Impiego dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione al fuoco 1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui e' prescritta la loro classe di reazione al fuoco, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 1991. 2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco e' riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE.
3. Per i prodotti per i quali non e' applicata la procedura ai fini della marcatura CE - in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza - l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e' subordinato all'omologazione rilasciata secondo il DM 26.06.1984. Al termine del periodo di coesistenza, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti gia' immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego, nelle attivita' soggette a controllo VVF, entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.
4. Per i prodotti di cui al precedente art. 3, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE - in assenza delle specificazioni tecniche - per l'impiego nelle attivita' soggette a controlli di prevenzione incendi, non e' richiesta la omologazione di cui al comma precedente fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformita' del prodotto.
ALLEGATO A) CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale di origine (oppure in un'area definita), il prodotto va classificato in base alla sua reazione al fuoco, secondo il sistema di classificazione di cui alla seguenti tabelle 1, 2 e 3.
Simboli (Le caratteristiche sono definite con riferimento all’appropriato metodo di prova)
TABELLA 1
(*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1 (1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei. (2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei. (2a) Alternativamente, qualsiasi componente esterno non sostanziale avente un PCS ≤ 2,0 MJ.m-2, purchè il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s-1; e LFS < margine del campione; e THR600s ≤ 4,0 MJ; e s1; e d0. (3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei. (4) Per il prodotto nel suo insieme. (5) s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s-2 e TSP600S ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s-2 e TSP600S ≤ 200m2; s3 = non s1 o s2. (6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2. (7) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta (classificato in d2). (8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).
NELLA TABELLA 2 SONO RIPORTATE LE CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI
Le classi sono : A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL, FFL
PER I METODI E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SI RIMANDA ALLA TABELLA COME RIPORTATA NEL DECRETO
NELLA TABELLA 3 SONO RIPORTATE LE CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL’INCENDIO DEI PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO DI CONDUTTURE
Le classi sono : A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL
PER I METODI E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SI RIMANDA ALLA TABELLA COME RIPORTATA NEL DECRETO
ELENCHI DELLE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO ATTRIBUIBILI IN CONFORMITA’ CONFORMITA’ ALLA NORMA EN 1350113501-1
ALLEGATO B
PRODOTTI DA COSTRUZIONE ESCLUSI I PAVIMENTI PAVIMENTI
MATERIALI DA COSTRUZIONE AI QUALI È ATTRIBUITA, SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE, LA CLASSE DI "REAZIONE AL FUOCO" IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATE PANNELLI A BASE DI LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
LE PROCEDURE DI PROVA E DI CLASSIFICA EUROPEE (NORME DI SUPPORTO) EN 13501-1:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione: Parte 1 Reazione al fuoco (Reaction to fire classification) EN 13238: 2010 Procedure di condizionamento (Conditioning) EN ISO 1182: 2010 Prova di non combustibilitĂ (Non-combustibility test) EN ISO 1716:2010 Determinazione del potere calorifico (Calorific potential) EN ISO 11925-2:2010 InfiammabilitĂ dei prodotti da costruzione sottoposti al contatto diretto della fiamma (Single flame source test) EN 13823:2010 Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione EN ISO 9239-1:2010 Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante
Esempio di marcatura controsoffitto.
CE
di
un
Decreto 15 marzo 2005 Ministero dell'Interno. Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. (GU n. 73 del 30-3-2005) Il Decreto nasce dalla necessitĂ di definire i requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti da costruzione installati in attivitĂ disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in base al sistema di classificazione europeo.
Scopo e campo di applicazione Il decreto si applica ai materiali da costruzione come definiti dalla direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dal DPR 21 aprile 1993, n. 246, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. materiale da costruzione (prodotto): qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione. Il decreto stabilisce le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attivita' ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal DM 26 giugno 1984
Art. 2. Prodotti incombustibili 1. Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilita' ovvero e' richiesta la classe 0 (zero) di reazione al fuoco, sono utilizzati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.
Art. 3. Prodotti non classificati 1. I prodotti non classificati ai fini della reazione al fuoco sono individuati in classe (F) per impiego a parete e a soffitto, in classe (FFL) per impiego a pavimento e in classe (FL) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare
Art. 4. Prodotti installati lungo le vie di esodo 1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto: a) impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1); b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (Bs1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1); c) impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (Bs2,d0).
Art. 5. Prodotti installati in altri ambienti 1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, in funzione del tipo di impiego previsto
Tabella 1- Impiego a Pavimento Classe italiana
Classe europea
I
Classe 1
(A2FL- s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2)
II
Classe 2
(CFL-s1), (CFL-s2)
III
Classe 3
(DFL-s1), (DFL-s2)
Tabella 2 - Impiego a Parete Classe italiana
I
II
III
Classe europea
Classe 1
(A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2s3, d0), (A2-s1, d1), (A2s2,d1), (A2-s3,d1), (Bs1,d0), (B-s2, d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
Classe 2
(A2-s1, d2), (A2-s2,d2),(A2s3, d2), (B-s3,d0), (B-s3, d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (Bs3, d2), (C-s1, d0), (C-s2, d0), (C-s1, d1), (C-s2,d1)
Classe 3
(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1, d2), (C-s2, d2), (C-s3, d2), (D-s1, d0), (D-s2, d0), (D-s1, d1), (D-s2,d1)
Tabella 3 - Impiego a Soffitto Classe italiana I
II
III
Classe europea
Classe 1
(A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2s3, d0), (A2-s1, d1), (A2s2,d1), (A2-s3,d1), (Bs1,d0), (B-s2, d0)
Classe 2
(B-s3,d0), (B-s1, d1), (Bs2,d1), (B-s3, d1), (C-s1, d0), (C-s2, d0)
Classe 3
(C-s3,d0), (C-s1, d1), (C-s2, d1), (C-s3, d1), (D-s1, d0), (D-s2, d0)
Art. 6. Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo 1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1,sono installati prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto. AMMESSE ANCHE ALTRE CLASSI IN RELAZIONE A SPECIFICHE CONDIZIONI DI IMPIEGO
Art. 7. Prodotti isolanti installati in altri ambienti 1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I dell'allegata tabella 3 per impiego a soffitto. In luogo di prodotti isolanti di classe 2 sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga II dell'allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga II della tabella 3 allegata per impiego a soffitto.
AMMESSE ANCHE ALTRE CLASSI IN RELAZIONE A SPECIFICHE CONDIZIONI DI IMPIEGO
Art. 8. Prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare 1.
Lungo le vie di esodo (atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere), e' ammesso l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
2. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, e' consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2LS1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
3. Qualora l'installazione tecnica e' ubicata all'interno di un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2), (A2L-s2,d2), (A2L-s3,d2), (BLs1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BLs1,d2), (BL-s2,d2), (BL-s3,d2), (CL-s1,d0), (CL-s2,d0), (CL-s3,d0), (CLs1,d1), (CL-s2,d1), (CL-s3,d1), (CL-s1,d2), (CL-s2,d2), (CL-s3,d2), (DLs1,d0), (DL-s2,d0), (DL-s1,d1), (DL-s2,d1); in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono consentiti prodotti isolanti classificati almeno in classe di reazione al fuoco.
Art. 9. Requisiti di posa in opera 1. I prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco sono posti in opera in conformita' alle effettive modalita' di installazione e posa in opera a cui e' stato sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresi' conto delle possibili estensioni del risultato di classificazione definite al punto 13 della norma EN 13501-1 e nella norma UNI EN 13238, nonche', eventualmente, nelle norme armonizzate di prodotto. 2. Qualora i prodotti siano installati non in aderenza agli elementi costruttivi in maniera da delimitare una intercapedine orizzontale e/o verticale, all'interno della quale siano presenti possibili fonti di innesco, occorre determinare, nel caso di prodotti aventi sezioni trasversali asimmetriche, anche la classe di reazione al fuoco relativa alla superficie interna all'intercapedine. Tale classe di reazione al fuoco deve essere non inferiore a quanto stabilito agli articoli 4 e 5 del presente decreto, a seconda che si tratti di prodotti installati nelle vie di esodo o in altri ambienti, in funzione del tipo di impiego previsto.
Art. 10. Impiego dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione al fuoco 1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui e' prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza di dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto 1991.
OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI SULLE NUOVE NORME EUROPEE Le norme sono state emanate in attuazione della Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da Costruzione” (abbreviazione CPD).
Non rientrano nel campo di applicazione dei nuovi decreti i prodotti che non sono definibili come Prodotti da Costruzione quali mobili imbottiti, tendaggi, etc. L’applicabilità delle Euroclassi ad un prodotto da costruzione può avvenire in forma volontaria od obbligatoria, in funzione dei riferimenti temporali definiti dal “periodo di coesistenza” stabilito, per ciascun prodotto, dalla commissione UE con comunicazione in G.U.C.E. dei riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata relativa.
Sino alla data di inizio del periodo di coesistenza il regime di attestazione della conformità applicabile è unicamente quello previsto dal D.M. 26.6.84; in tale contesto l’atto di omologazione e il certificato ai sensi dell`art. 10 può essere rilasciato secondo le classi italiane o secondo le Euroclassi in applicazione della norma europea EN 13501-1. Durante il periodo di coesistenza la classificazione secondo le Euroclassi è possibile ai fini della marcatura CE ovvero, in alternativa, resta ancora consentito quanto previsto dal D.M. 26.06.84 Dalla data di termine del periodo di coesistenza la classificazione è possibile solo secondo le Euroclassi per la corrispondente marcatura CE.
Sono state emanate dal CEN una serie di norme di prova e classificazione (norme EN) per uniformare a livello europeo gli aspetti concernenti la valutazione delle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali.
Con i D.M. 10 marzo 2005 e D.M. 15 marzo 2005 è stato possibile introdurre lâ&#x20AC;&#x2122;omologazione di prodotti utilizzando sia la consueta classificazione nazionale (classi da 0 a 5) che quella europea (classi da A1 a F). Tale opzione potrĂ risultare utile per i fabbricanti di prodotti, ricadenti nel campo di applicazione della CPD, per i quali non sia ancora disponibile o di obbligatoria applicazione la relativa norma di prodotto armonizzata.
Sono disponibili numerose norme di prodotto che richiedono la valutazione della reazione al fuoco. Si ritiene utile citare, per lâ&#x20AC;&#x2122;importanza, le seguenti:
Le condizioni per l’applicabilità della marcatura CE dei prodotti da costruzione Una peculiarità della Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da Costruzione” è che recano la marcatura CE solo i prodotti realizzati in conformità a: a) una norma armonizzata emanata dal CEN su mandato della Commissione UE. b) un Benestare Tecnico Europeo (acronimo in lingua inglese ETA) rilasciato esclusivamente da uno degli Organismi membri dall’EOTA (European Organisation for Technical Approvals). Il Benestare può essere rilasciato solo per prodotti per cui non esista una norma armonizzata o che si discostino notevolmente da essa. c) Una terza possibilità era stata prevista all’atto dell’emanazione della direttiva e prevedeva il riconoscimento delle specifiche tecniche nazionali, che ciascun Stato Membro avrebbe dovuto comunicare alla Commissione. Il mutuo riconoscimento in ambito europeo, avrebbe consentito l’utilizzo di tali specifiche nazionali fino all’emanazione delle norme armonizzate. Tale opzione residuale non è stata di fatto mai applicata.
Le norme armonizzate (emanate dal CEN) Lâ&#x20AC;&#x2122;elenco delle norme armonizzate (EN) emanate dal CEN ai sensi della direttiva CPD viene pubblicato periodicamente sulla G.U.C.E. serie C (Comunicazione della Commissione UE).
La Reazione al fuoco e le Norme di prevenzione incendi emanate dopo il 2005
Qualche esempio: Decreto 22 febbraio 2006 Ministero dell'Interno. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
D.M. 22 febbraio 2006
5.2. Reazione al fuoco. 1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005.
D.M. 22 febbraio 2006 2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato: a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, e' consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti interne mobili, e' consentito adottare materiali in classe 1 di reazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale a condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento automatico; b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne mobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonche' i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), e' consentita l'installazione di controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonche' di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purche' abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; D.M. 22 febbraio 2006
D.M. 22 febbraio 2006 f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.
3. L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni.
D.M. 22 febbraio 2006
4. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992.
ERRORI COMMESSI CON MAGGIOR FREQUENZA NELL’IMPIEGO DI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO
IMPIEGO DI MATERIALI CERTIFICATI DA LABORATORI UFFICIALI MA NON ANCORA RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELL’INTERNO IMPIEGO DI MATERIALI LABORATORI NON UFFICIALI
CERTIFICATI
DA
IMPIEGO DI MATERIALI PER POSIZIONI DIVERSE RISPETTO A QUELLE CERTIFICATE IMPIEGO DI MATERIALI NON OMOLOGATI TRATTATI A POSTERIORI CON SOSTANZE IMPREGNANTI IGNIFUGHE IMPIEGO DI MATERIALI DI RIVESTIMENTO OMOLOGATI SU STRUTTURE COMBUSTIBILI
IMPIEGO DI COLLANTI RISPETTO A QUELLI CERTIFICAZIONE
DI TIPO DIVERSO RIPORTATI SULLA
IMPIEGO DI MATERIALI OMOLOGATI MA DI CLASSE SUPERIORE RISPETTO A QUELLA AMMESSA PRESENZA DI INTERCAPEDINI VUOTE TRA IL RIVESTIMENTO E LA STRUTTURA MANCATA COMPUTAZIONE DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO OMOLOGATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO NEL CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO
La documentazione da presentare ai Comandi dei Vigili del Fuoco
D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare “ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del DPR 1 agosto 2011, n° 151”
E’ entrato in vigore il 27 novembre 2012 Ha abrogato il DM 4.05.1998 (fatti salvi gli aspetti legati al calcolo dei corrispettivi dovuti)
Allegato II - Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attivitĂ Le certificazioni e dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformitĂ alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. La suddetta documentazione, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it.
2. Prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte
2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio. 2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori, devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD dpr 151/2011 - dm 7-8-12
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