12- "Analisi di Rischio DLgs.81/2008" 72pag.

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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria Corso base di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi ai fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

-D.M. 5 agosto 2011 art.4 –

Analisi di Rischio ed individuazione delle misure di sicurezza equivalenti Gestione della Sicurezza (cenni)

A cura di Maurizio LUCIA - COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO 1


Gestione della Sicurezza

A cura di Maurizio LUCIA - COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO 2


Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1 Il modello di organizzazione e di gestione ……. deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

f)

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 3


Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

2 Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivitĂ .

3 Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivitĂ svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchĂŠ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4


Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

4 Il modello organizzativo deve altresĂŹ prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneitĂ delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivitĂ in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5 In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. 5


Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Fortemente opportuna l’adozione di un

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

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IN ALCUNI CASI L’ADOZIONE DI UN S.G.S. E’ OBBLIGATORIA

Attività a Rischio di Incidente Rilevante Decreto del Ministero dell’Ambiente 9 marzo 2000

Attività di cui al DPR 151/2011 se adottato approccio ingegneristico Decreto del Ministero dell’Interno 5 maggio 2007


Attività a Rischio di Incidente Decreto del Ministro dell’Ambiente 9 agosto 2000 di concerto con i Rilevante Ministri dell‘Interno, della Sanità, dell‘Industria, del Commercio e dell‘Artigianato

Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza


Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto, come minimo: a

politica e conduzione aziendale per la sicurezza

b

organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane

c

pianificazione delle attivitĂ interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione

d

misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati

e

verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit)


Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza a

organizzazione e personale

b

identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

c

controllo operativo

d

modifiche e progettazione

e

pianificazione di emergenza

f

controllo delle prestazioni

g

controllo e revisione


Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza a

organizzazione e personale

SGS, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento

SGS, deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione SGS, deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori SGS, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilita' e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione.


Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza b

identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

SGS, deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della efficacia Le attivitĂ di identificazione e valutazione devono essere condotte sia in termini di probabilitĂ , sia di gravitĂ , e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto SGS, deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, cosi' come definiti nel documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi. Le attivitĂ suddette devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento.


Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza c

controllo operativo

SGS, deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attivitĂ dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali, Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilitĂ e disponibilitĂ prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza. Le attivitĂ devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso. L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge


Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza d

modifiche e progettazione

SGS, deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente. Le attivitĂ di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale. Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza


Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza e

pianificazione di emergenza

SGS, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:

a

• contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto;

b

• messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dello ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;;

c

• comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;

d

• provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino


Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza e

pianificazione di emergenza

Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonchè delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme.

Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilitĂ


Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza f

controllo delle prestazioni

Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:

a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti similari e delle eventuali conseguenti azioni correttive;

b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza;

c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;

d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari; e) verifica del mantenimento della funzionalitĂ dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacitĂ operativa degli addetti.


Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza g

controllo e revisione

SGS deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate. La valutazione periodica, documentata e sistematica, anzidetta, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:

1

l'idoneita' del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;

2

il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;

3

la conformita' a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;

4

la necessita' di azioni correttive e modalita' di attuazione


ENTRATO IN VIGORE IL 27 NOVEMBRE 2012 (90 gg dopo la pubblicazione su G.U.

Art. 6 Sistema di gestione della sicurezza antincendio 1. La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessitĂ di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attivitĂ . 2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e' soggetta a verifiche 19 periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE SECONDO LOGICHE DI QUALITA’

SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMBIENTALE

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Punti cardine della politica di gestione della sicurezza e dell’emergenza: PIANO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

MANUTENZIONE E CONTROLLO SU IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

REGISTRO DEI CONTROLLI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PIANO DI EMERGENZA

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Gestione della sicurezza: l’evoluzione normativa

1951

Circolare n° 16 del 15/02/1951 - Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere. TITOLO IX - Disposizioni complementari per l’esercizio Capo I Obblighi per l’esercente - Capo II Norme di esercizio per la scena

1985

DM 8/3/1985 Direttive sulla misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi

1992

DM n° 569 del 20/05/1992 - musei.......

1994

DM 9/4/1994 - alberghi......

1996

DM 18/03/1996 – impianti sportivi

DM 19/8/1996 – locali di pubblico spettacolo

GESTIONE DELLA SICUREZZA

Legge n° 818 del 07/12/1984 Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ........

LIMITAZIONI E DIVIETI VIGILANZA AZIENDALE

1984

NORME DI ESERCIZIO

1934

D.M. 31/7/1934 - Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, lo immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi TITOLO VI - Disposizioni relative all'esercizio degli stabilimenti e dei depositi di oli minerali

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Gestione della sicurezza: l’evoluzione normativa

2006

DM 22/2/2006 - uffici

2007

DM 9/5/2007

SGSA

DM 18/09/2002 - ospedali

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SICUREZZA

2002

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L’evoluzione normativa SISTEMA RIGIDO

Approccio “Command and Control”

SISTEMA FLESSIBILE

Approccio “Gestionale - Organizzativo” 24


L’evoluzione normativa

Approccio “Command and Control”

sistema “prescrittivo”, “coercitivo”, settoriale, specifico

vincoli vissuti come fattori restrittivi della produzione

Frequente rapporto conflittuale con le Autorità atteggiamento orientato al rispetto “codificato” della normativa atteggiamento orientato al mero rispetto della conformità sicurezza, salute e ambiente vissuti come “compartimenti stagni” dal punto di vista gestionale ed organizzativo

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L’evoluzione normativa

Approccio “Gestionale - Organizzativo”

valorizzazione in chiave gestionale aspetti relativi alla sicurezza mediante approccio organizzativo, sistematico e graduale

maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore, che diventa gestore e “primattore” delle politiche aziendali controllo orientato alle modalità organizzative e gestionali dell’impresa valorizzazione della negoziazione rispetto al vincolo

spinta a scelte di politica aziendale di largo respiro lungimiranza verso gli obiettivi a medio-lungo termine nuovo contesto che facilita trasformazioni organizzative e le innovazioni nelle dinamiche d’impresa 26


Progettazione ed attuazione di un SGS Considerazioni preliminari • È opportuno che l’SGS sia progettato da chi conosce sia le problematiche dei sistemi di gestione aziendali sia quelle specifiche della sicurezza e le normative connesse • L’assenza di una delle due competenze può portare alla elaborazione di un sistema inapplicabile (perchè troppo burocratizzato) o non adeguato (non funzionante con le modalità di autocontrollo che contraddistinguono un sistema di gestione da un’organizzazione tradizionale) 27


La gestione della sicurezza e dell’emergenza

PIANO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

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PREVENZIONE INCENDI

prevenzione propriamente detta

protezione

protezione attiva

misure precauzionali d'esercizio

protezione passiva

Il miglior PROGETTO di sicurezza può essere vanificato se non vengono applicate le MISURE PRECAUZIONALI D’ ESERCIZIO


SICUREZZA ANTINCENDIO

SICUREZZA ANTINCENDI

=

CORRETTA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE

+

COSTANTE, PUNTUALE, RIGOROSA E CORRETTA GESTIONE

ATTENZIONE !!! LE SCELTE PROGETTUALI POSSONO INFLUENZARE FORTEMENTE LA GESTIONE


Le misure precauzionali di esercizio si realizzano attraverso:

Analisi e rimozione delle cause di incendio statisticamente rilevanti Sorveglianza degli ambienti di lavoro e controllo delle attrezzature

Programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Informazione e Formazione antincendio del personale

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Adozione comportamenti adeguati:  Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;  utilizzo di fonti di calore;  impianti ed apparecchi elettrici;  fumo;  rifiuti e scarti combustibili;  aree non frequentate;  rischi legati a incendi dolosi;


Molti incendi potrebbero essere evitati ponendo attenzione alle cause ed ai pericoli di incendio più comuni; questo risultato può essere realizzato SOLO

attraverso una adeguata attività di INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO


TABELLA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE (esempio)

•le vie di uscita (passaggi, corridoi, scale, …) devono essere controllate periodicamente per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli; •le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. •le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurare che in caso di necessità chiudano regolarmente. •le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio H24 vanno messe fuori tensione al termine delle operazioni


TABELLA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE (esempio)

• le fiamme libere devono essere utilizzate solo dopo aver accertato l’assenza di condizioni di rischio • i rifiuti e gli scarti combustibili devono essere rimossi dagli ambienti di lavoro, dalle aree a rischio specifico, ... • i materiali infiammabili devono essere depositati in luoghi sicuri, • il luogo di lavoro deve essere assicurato contro gli accessi incontrollati, • in presenza di condotte e serbatoi di fluidi infiammabili devono essere adottate appropriate misure contro gli urti accidentali • …………………………...


PIANO DI SICUREZZA: documento che specifichi i controlli di funzionalitĂ dei sistemi ed impianti di protezione gli interventi di manutenzione sui sistemi ed impianti di protezione gli interventi di manutenzione sui sistemi ed impianti di protezione

l’informazione ai clienti/ospiti le procedure da attuare in caso di incendio (piano di emergenza)

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Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio Occorre SORVEGLIANZA ma anche CONTROLLO PERIODICO cioè MANUTENZIONE (ORDINARIA e STRAORDINARIA) Il datore di lavoro è responsabile dell’organizzazione adottata per il mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti in genere, e quindi anche di quelli di protezione antincendio nonché di prevenzione incendi.


La gestione della sicurezza e dell’emergenza

MANUTENZIONE E CONTROLLO SU IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO REGISTRO DEI CONTROLLI 38


Fonti Giuridiche Sicurezza sul Lavoro D.P.R. 27/04/1955 n.547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81

G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ENTRATO IN VIGORE IL 15/05/2008


DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81

G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE ART.46 – PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente


DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81

G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

ART.15 – Misure generali di tutela

a) La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

b) La programmazione della prevenzione…….; c) L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; e) La riduzione dei rischi alla fonte;

f) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;


DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81

G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

ART.15 – Misure generali di tutela

i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; u) Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; v) L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) La regolare manutenzione ………………..;


DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81

G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI ART.18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di

gestione dell’emergenza;


D.P.R. 01/08/2011 n.151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivitĂ

Per gli enti e i privati responsabili di attivitĂ di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, corre l'obbligo:


D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6 Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate

Effettuare le verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze previste

Misure di esercizio Enti e Privati responsabili di attivitĂ soggette hanno obbligo di

Assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio, su misure prevenzione e protezione, su precauzioni da adottare su procedure di emergenza


D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6

Misure di esercizio

Enti e Privati responsabili di attivitĂ soggette hanno obbligo di annotare

i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI


D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6

Misure di esercizio

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

Deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando


La gestione della sicurezza e dell’emergenza

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

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Obblighi Datore di lavoro e Dirigente adotta, in ragione complessitĂ azienda e numero lavoratori presenti, misure necessarie per :

prevenzione incendi

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro

evacuazione lavoratori e per fronteggiare pericolo grave ed immediato

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera t) Art. 43 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettere d ) ed e-bis)


Obblighi Datore di lavoro e dirigenti aggiornare misure prevenzione in relazione mutamenti organizzativi e produttivi

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera z)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.5 a 6 mila euro


Obblighi Datore di lavoro e dirigenti

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.2 a 5.2 mila euro affidare compiti tenendo conto capacitĂ e condizioni lavoratori;

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera c)


Obblighi Datore di lavoro e dirigenti Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.5 a 6 mila euro

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera d)

fornire ai lavoratori idonei mezzi protezione


Obblighi Datore di lavoro e dirigenti Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera e)

prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori “formati” accedano alle aree “a rischio”


Informazione ai Lavoratori - art.36 D.Lvo 81/2008 Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, sulle procedure di primo soccorso e lotta antincendio, sull’evacuazione dei luoghi di lavoro, sull’utilizzo delle

sostanze pericolose

adoperate, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

SE DIRETTA A LAVORATORI IMMIGRATI OCCORRE VERIFICA DELLA COMPRENSIONE

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro


Formazione dei Lavoratori - art.37 D.Lvo 81/2008 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

QUANDO? ALL’ASSUNZIONE TRASFERIMENTO O

CAMBIAMENTO MANSIONE INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE, O TECNOLOGIE O SOSTANZE PERICOLOSE


Formazione dei Lavoratori - art.37 D.Lvo 81/2008 Il lavoratore incaricato dell’attività di pronto soccorso, lotta antincendio e di evacuazione deve essere adeguatamente formato e aggiornato periodicamente IN ATTESA EMANAZIONE SPECIFICO DECRETO PREVISTO DA ART.46 CO 3

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro

Formazione antincendio Programmi di cui al DM 10/03/1998: •rischio basso ….4 ore; •rischio medio …8 ore; •rischio alto ……16 ore;

Per alcuni tipi di attività: esami finali e rilascio attestati di idoneità


La gestione della sicurezza e dell’emergenza

PIANO DI EMERGENZA

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Obblighi Datore di lavoro e Dirigenti

art.18 comma 1 lettera t) e art. 43 comma 1 lettera e) D.Lvo 81/2008 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro

Piano evacuazione adottano misure per controllo situazioni rischio in caso emergenza e danno istruzioni affinchĂŠ i lavoratori in caso pericolo abbandonino luogo lavoro


Fattori da tenere presenti nel predisporre un piano di emergenza: • • • •

Le caratteristiche dei luoghi; I sistemi d’allarme; Il numero di persone presenti e la loro ubicazione; Le necessità di assistenza particolari per alcuni soggetti (disabili, anziani, bambini, etc.); • Il livello di addestramento fornito al personale; • Il numero di incaricati all’assistenza dei clienti/ospiti nella evacuazione; • La presenza di appaltatori esterni (addetti alle pulizie, manutentori).


Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: • I compiti del personale cui sono affidati particolari incarichi in caso di incendio; • Le misure per assicurare una corretta informazione; • Le misure da attuare nei confronti delle persone più a rischio (disabili, appaltatori, visitatori, ospiti); • Le specifiche misure per le aree a maggior rischio di incendio; • Le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco e per fornire la necessaria informazione ed assistenza al loro arrivo.


Per i luoghi di maggiori dimensioni o più complessi, il piano di emergenza deve includere una planimetria nella quale sono riportate: •   

caratteristiche dei luoghi e vie di esodo; mezzi di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione); ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica,  ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni di gas e fluidi combustibili,  ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni dei fluidi ausiliari di processo (aria, vapore, acqua,……)


PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO • Scopo del piano di emergenza • che cosa sono i piani di emergenza e come sono strutturati • le procedure operative • realizzazione di un piano di emergenza con lo schema “griglia/scheda/procedura”


Il peggior piano di emergenza è non avere alcun piano. Il secondo peggior piano è averne due.


Priorità nella pianificazione delle emergenze

 salvaguardare le vite umane  mettere sotto controllo l’evento incidentale  proteggere i beni  riportare in normali condizioni d’esercizio


Alcuni obiettivi di un piano di emergenza

• raccogliere in un documento organico e ben strutturato • •

quelle informazioni che non è possibile ottenere facilmente durante l’emergenza; fornire una serie di linee-guida comportamentali e procedurali che rappresentano pertanto le migliori azioni da intraprendere; disporre di uno strumento per sperimentare la simulazione dell’emergenza e promuovere organicamente l’attività di addestramento aziendale.


Il comportamento dei “gestori dell’emergenza” e delle squadre di soccorso Il comportamento dei “gestori dell’emergenza” è legato a: • conoscenza delle procedure di intervento • conoscenza delle capacità del personale soccorritore • “leadership” Il comportamento dei soccorritori durante l’emergenza è legato a: • conoscenza delle procedure • conoscenza dei luoghi e della possibile dinamica dell’evento • accurata pianificazione, addestramento (che genera fiducia e contribuisce a mantenere la calma), capacità personali


Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza

• La capacità di Mantenere la calma dipende da: – Qualità della preparazione tecnica a livello personale – Conoscenza dei luoghi e delle situazioni – Livello di coinvolgimento emotivo


Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza • La capacità di Prendere le migliori decisioni nel minor tempo possibile – Preoccuparsi di “far partire” subito le decisionichiave che consentono di mandare avanti “automaticamente” alcuni aspetti dell’emergenza – Accurata pianificazione delle emergenze – Conoscenza delle procedure, formazione e aggiornamento


Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza

• La capacità di Ottimizzare il lavoro di squadra dipende da: Rispetto dei ruoli

Fiducia nei colleghi

Addestramento periodico


Lo sviluppo del sistema di gestione delle emergenze

1

Stabilire procedure standard

5

Correzione

4

Revisione e Critica

2

Addestra mento

3

Applicazio ne


Le Procedure Operative Standard hanno queste caratteristiche:

• • • •

Sono scritte Sono ufficiali Sono obbligatorie Vengono applicate a tutte le situazioni • Sono integrate nel modello gestionale dell’emergenza


Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria Corso base di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi ai fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

-D.M. 5 agosto 2011 art.4 –

Analisi di Rischio ed individuazione delle misure di sicurezza equivalenti Gestione della Sicurezza

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