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Pubblicazione nanziata nell’ambito del del PSR PSR Marche 2014-2020 sottomisura1.2. 1.2.A Pubblicazionefifinanziata nell’ambito 2014-2020 sottomisura
progetto id.39307 che prevede la partecipazione comunitaria
Indice ◊ CENNI ALLA FISCALITA’ IN AGRICOLTURA
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Premessa p. 1 Disciplina sull’imposta del valore aggiunto p. 1 Il regime speciale agricolo p. 2 Il regime speciale agricolo in esonero p. 3 Il regime speciale agricolo: attività agricola mista p. 4 Il regime normale p. 5 Cambiamento di regime I.va p. 7 IVA Imposte sui redditi p. 8 Disciplina fiscale delle attività agricole connesse p.11
◊ IL BILANCIO AZIENDALE DELL’IMPRESA AGRICOLA • IlLa complessità gestionale dell’impresa agricola bilancio economico aziendale • Il bilancio economico aziendale La produzione netta • La produzione netta
p.15 p.15 p.17 p.17 p.21 p.21
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA
Cenni alla fiscalità in agricoltura Premessa La trattazione del regime fiscale in agricoltura non può prescindere dalla definizione civilistica di imprenditore agricolo, in quanto la normativa tributaria fa riferimento, in linea generale, all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile. L’articolo 2135 del codice civile definisce l’imprenditore agricolo enunciando, nella sostanza, le attività aventi natura agricola, a nulla rilevando l’aspetto soggettivo; infatti, sono imprenditori agricoli sia le persone fisiche, sia le società di persone, sia le società di capitali. È imprenditore agricolo chi esercita le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto In conformità alle disposizioni comunitarie, nell’ordinamento nazionale l’imposta sul valore aggiunto nel settore agricolo è disciplinata dagli articoli 34 e 34 bis del DPR 633/1972, che hanno sostanzialmente determinato l’attuale assetto normativo del tributo. 1
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA I regimi IVA applicabili all’impresa agricola per le attività agricole principali sono: -
Regime speciale agricolo: in esonero o in contabilità; Regime normale.
Il regime speciale agricolo Il regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del DPR 633/1972 è il regime naturale dell’impresa agricola; la sua adozione prescinde dalla natura giuridica del soggetto che svolge l’attività, purché l’oggetto dell’attività consista nella cessione di prodotti agricoli (o ittici) compresi nella tabella A, parte prima, allegato DPR 633/72, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Ai sensi dell’art. 34 DPR 633/1972 “Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A Parte I, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo nell’articolo 1919è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime 2
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo (…..)” (…..)”. Dalla lettura della norma, si comprende che sotto il profilo soggettivo, come detto, possono adottare il regime speciale agricolo:
Produttori agricoli che esercitano da soli o in forma associata le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; Cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni, legalmente riconosciute, che effettuano per conto dei produttori agricoli soci o associati la cessione dei prodotti conferiti, allo stato originario o dopo averli manipolati e trasformati ; Organismi agricoli di intervento .
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, si applica unicamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A parte I allegata al DPR 633/72.
Il regime speciale agricolo in esonero Il comma 6 dell’art. 34 del DPR 633/72 prevede un particolare regime speciale di esonero per i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad € 7.000,00 composto per almeno 2/3 da prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del DPR 633/72. 3
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA Per volume d’affari si intende la somma delle cessioni di prodotti agricoli ed eventuali altri prodotti e servizi. Le cessioni di beni strumentali non concorrono a formare il volume d’affari. I produttori agricoli che applicano il regime speciale di esonero non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma devono solo conservare e numerare le fatture di acquisto e le autofatture di vendita emesse dai clienti. Infatti, per questi contribuenti non è possibile emettere le fatture, ma saranno i clienti ad emettere delle autofatture di vendita, riportando la percentuale di compensazione. Il contribuente inoltre non diviene debitore dell’imposta in quanto l’erario fa incamerare l’IVA incassata per compensare forfettariamente l’IVA assolta sugli acquisti acquisti. In caso di superamento del limite di € 7.000,00 di volume d’affari il regime cessa a partire dall’anno successivo, mentre se le cessioni agricole risultano al 31 dicembre inferiori ai 2/3 del volume d’affari l’esonero cessa già nell’anno stesso e c’è l’obbligo di: procedere alla registrazione riepilogativa di autofatture, corrispettivi e fatture d’acquisto entro la data di presentazione della dichiarazione IVA, liquidare e versare l’IVA dovuta (con il metodo previsto per il regime speciale). Il regime speciale agricolo: attività agricola mista Nel caso di cessioni di prodotti – prestazioni di servizi (non attività) imponibili, diverse da quelle relative a prodotti elencati nella Tab. A parte I, che mantengono un carattere di 4
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA occasionalità e accessorietà all’attività agricola, che vengono effettuate con carattere non continuativo rispetto all’attività principale per le quali non necessitano particolari attrezzature, è prevista la possibilità di: 1. registrare separatamente le operazioni ; 2. Liquidare liquidare o versare l’IVA con detrazione della sola imposta afferente l’acquisto di beni non ammortizzabili e servizi utilizzati unicamente per la produzione di questi beni e servizi occasionali. Il regime normale Nel regime normale dall’IVA dovuta per le operazioni di vendita effettuate (IVA a debito) viene detratto l’ammontare dell’imposta assolta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi afferenti l’esercizio di impresa (IVA a credito). Sono previsti gli adempimenti contabili, formali e dichiarativi normali e la certificazione dei corrispettivi. In particolare, gli adempimenti contabili sono: -
emissione delle fatture di vendita con la percentuale IVA; annotazione delle fatture di vendita nell’apposito registro delle fatture emesse; annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni effettuate nei confronti dei privati. Resta salvo l’esonero dall’obbligo di emissione dello 5
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scontrino o della ricevuta fiscale (Art. 2 comma 1 lett. c DPR 696/96) con riguardo alla cessione di prodotti agricoli effettuate nei confronti dei consumatori finali; numerazione ed annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti effettuate.
Gli adempimenti fiscali sono la liquidazione periodica e il periodica e versamento dell’imposta dovuta: -
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con cadenza trimestrale: se nell’anno solare precedente è stato realizzato un volume d’affari non superiore ad € 700.000,00 nel caso di cessioni di beni (o di € 400.000,00 per prestazioni di servizi). I soggetti che esercitano questa opzione hanno l’onere di maggiorare le somme da versare di un importo pari all’1% ; con cadenza mensile: obbligatoriamente per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore ad € 700.000,00 nel caso di cessioni di beni (o di € 400.00,00 per prestazioni di servizi).
Inoltre questi contribuente devono presentare la dichiarazione IVA annuale.
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FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA IVA Cambiamento di regime Iva
È possibile rinunciare al regime speciale agricolo ed optare per il regime normale. Le opzioni e le revoche si desumono dal comportamento del produttore e vanno comunicate nella dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta in cui opera la scelta. La mancata comunicazione è sanzionata ma non toglie validità all’opzione. La durata dell’opzione è vincolante per almeno 3 anni. Il cambiamento di regime IVA Iva può comportare una rettifica del diritto di detrazione dell’Iva. IVA. Infatti, se tra il momento in cui la detrazione viene esercitata ed il momento dell’effettiva utilizzazione del bene o servizio ci sono variazioni di regime, per le rimanenze e per i beni ammortizzabili è necessario effettuare la rettifica della detrazione. Se la rettifica origina un debito d’imposta è obbligatoria. 1. Prodotti agricoli propri: il credito o il debito si determina applicando le % di compensazione al valore normale dei beni; 2. Anticipazioni colturali: il credito o il debito si determina sulla base dell’IVA pagata per i lavori eseguiti dal terzista, delle sementi e dei concimi; 3. Materie prime acquistate: il credito o il debito si determina sulla base dell’IVA esposta sulle fatture di acquisto;
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FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA 4. Beni strumentali: per quelli acquistati da non più di 5 anni (10 per gli immobili), di valore superiore ai 516,46 euro si applica la regola del quinto (decimo per gli immobili).
Imposte sui redditi Il principio fondamentale per la tassazione dell’attività agricola è la determinazione del reddito su base catastale. Il reddito catastale è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario. Il reddito dominicale èè la la parte di pertinenza della proprietà del reddito medio ordinario retraibile dal terreno attraverso l’esercizio dell’attività agricola. Soggetti passivi sono i proprietari del terreno. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. Soggetti passivi: sono coloro che coltivano il terreno direttamente o tramite dipendenti. Pertanto il Reddito Agrario è imputato: -
all’affittuario del terreno, dalla data del contratto; al comodante nel caso di comodato ; al proprietario, in tutti gli altri casi .
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FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA Il RD e il RA sono determinati forfettariamente e corrispondono alle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e classe di coltura svolta sul terreno. Ai fini del calcolo delle imposte dirette, alle rendite catastali si applica una rivalutazione base per tutti i soggetti pari all’80% per il RD e al 70% per il RA. Le regole La regola di determinazione del reddito delle attività agricole su base catastale sono applicabili secondo precise modalità. Le ditte individuali e le società semplici sono SEMPRE tassate in base ai redditi fondiari. Le società diverse dalle società semplici (S.n.c., S.a.s., S.r.l. e S.p.A.) sono produttive di reddito d’impresa nell’ambito dell’IRPEF o dell’IRES per rispettiva competenza; tuttavia, le S.n.c., S.a.s. e S.r.l. e società cooperative che rivestano la qualifica di Società agricola possono OPTARE per la tassazione catastale anche se il reddito mantiene comunque la qualifica di reddito d’impresa. I requisiti per assumere la qualifica di Società agricola sono due: a) Comprendere nella ragione sociale la dizione «società agricola»; b) Prevedere come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al 2135 del c.c. .
determinazione catastale La catastale determinazione del reddito si applica sulle seguenti attività agricole: 9
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA 1. coltivazione Coltivazione del terreno agricolo; 2. silvicoltura: Silvicoltura: attività diretta alla cura e alla riproduzione del bosco; 3. allevamento Allevamento degli animali se avviene con mangimi ottenibili dal terreno per almeno un quarto del fabbisogno degli animali allevati . Per quanto riguarda l’allevamento, lo stesso è definito come lo sviluppo e la crescita degli animali destinati all’alimentazione umana o ad altri usi; affinché si configuri allevamento, non è necessario che si svolga l’intero ciclo biologico dalla nascita al completo sviluppo fisico. L’allevamento rientra tra le attività agricole se avviene con mangimi ottenibili dal terreno per almeno un quarto del fabbisogno degli animali allevati. Qualora i limiti fissati siano superati, il reddito eccedente è considerato d’impresa, la cui determinazione avviene su base forfetaria, salvo l’opzione per il regime analitico. Il reddito derivante dall’attività di allevamento è quindi di 2 tipi: a) per la parte che rientra nelle potenzialità del fondo, è determinato secondo i criteri catastali; b) per la parte che eccede i limiti, è calcolato forfetariamente, eccetto il caso di opzione per la determinazione del reddito con modalità analitica. In caso di determinazione con metodo forfettario, il Legislatore ha stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti delle potenzialità del terreno, 10
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA tenuto conto della capacità produttiva dei terreni a produrre mangimi e della quantità di mangimi occorrenti a seconda della specie allevata. Dal raffronto tra il mangime producibile dal terreno e quello occorrente per il nutrimento del singolo animale, si determina se il numero dei capi è allevato con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno. Se tale limite viene superato, il reddito eccedente viene considerato d’impresa .
DISCIPINA FISCALE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE Le attività agricole connesse sono quelle individuate al comma 3 dell’articolo 2135 del codice civile e vengono considerate agricole in quanto collegate ad una attività agricola principale. Sono attività agricole connesse quelle:
di trasformazione: attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla valorizzazione di prodotti coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali; di servizi: attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate ; nell’attività agricola esercitata
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di agriturismo: attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge ; di produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali (Art. 1, comma 423, della legge n. 266/05). 266/05)
Le attività agricole connesse DI TRASFORMAZIONE sono quelle esercitate dall’imprenditore agricolo e dirette alla sostanziale manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli che rientrano nell’elenco del DM e che sono ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali. È bene evidenziare che affinché si abbia una attività agricola connessa di trasformazione i prodotti eventualmente acquistati devono appartenere al medesimo comparto produttivo di quelli prodotti dall’impresa agricola e l’attività deve essere usualmente esercitata nell’ambito delle imprese agricole. Questa tipologia di attività ricomprende sia la manipolazione, ovvero un intervento sui prodotti che non modifica la loro natura dello stesso (esempio: preparazione delle insalate lavando, tagliando e mescolando ortaggi), sia la trasformazione, ovvero un intervento sui prodotti che determina una modifica del prodotto originario. Qualora si verifichino tutti i presupposti fin qui citati l’attività è considerata agricola e: • se rientra nell’elenco aggiornato ogni due anni dal Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero delle risorse agricole, il reddito è determinato con il metodo catastale; 12
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA •• se NON rientra nell’elenco di cui sopra, il reddito è determinato se NON rientra nell’elenco di cui sopra, il reddito è applicando il applicando coefficiente di redditività del 15% all’ammontare determinato all’ammontare dei corrispettivi delle dei corrispettivi delle operazioni soggette agli operazioni soggette a registrazione aglia registrazione effetti dell’IVA, effetti dell’IVA, conseguiti con tale attività. conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 15% È bene evidenziare che, qualora NON si verifichi il presupposto della prevalenza, il reddito è determinato con il metodo catastale per i redditi provenienti rivenienti dall’attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio della quantità prodotta in proprio; per la parte eccedente è considerato reddito d’impresa. Qualora non si verifichino gli altri presupposti il reddito è considerato reddito d’impresa determinato in modo analitico. La prevalenza dei prodotti ottenuti dall’impresa agricola rispetto a quelli acquistati da terzi è misurata in quantità, se i beni da porre a confronto risultano omogenei, o in valore, se i beni non sono omogenei. È quindi ammesso l’utilizzo di prodotti acquistati da terzi per un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva, nonché per il miglioramento qualitativo della propria produzione e per ampliare la gamma dei prodotti offerti. Infine, le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli prese di per sé singolarmente, non possono mai rientrare nel reddito catastale, bensì reddito d’impresa, in quanto viene a mancare la bensi nel reddito connessione .
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FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA Si ha attività agricola connessa di servizi quando si verificano i seguenti presupposti: 1) soggettivo: l’attività è svolta dallo stesso imprenditore qualificato come agricolo in quanto svolge una attività agricola principale; 2) oggettivo: i servizi sono effettuati tramite l’utilizzo prevalente dell’attrezzatura agricola normalmente utilizzata nell’attività agricola principale. L’attività non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale (circ. 44/E del 2002). Inoltre, le attrezzature utilizzate per fornire servizi a terzi devono essere prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell’attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell’attività di servizi per conto terzi (circ. 44/E del 2004). Il regime naturale adottabile per l’attività connessa di prestazione di servizi è il regime forfetario. In questo caso ai fini IVA Iva l’imposta detraibile è calcolata in misura pari al 50% dell’imposta relativa ai corrispettivi. Ai fini delle imposte dirette il reddito imponibile ai fini IRPEF è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività pari al 25%. Se si applica il sistema forfettario non viene consentita nessuna deduzione di oneri né costi come ad esempio interessi passivi mutui, costi dei dipendenti, recupero costi di beni ammortizzabili. Per l’IVA possono adottare il regime forfetario tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, mentre per 14
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA le imposte sui redditi il regime forfetario è riservato alle ditte individuali ed alle società semplici.
Il bilancio aziendale dell’impresa agricola La complessità gestionale dell’impresa agricola Nel settore agricolo, negli ultimi anni si sta assistendo ad un fenomeno caratterizzato, da un lato, dalle richieste dei consumatori finali sempre più attenti nella scelta di prodotti qualitativamente superiori, e, dall’altro, dall’esigenza dell’azienda agricola di adottare dei meccanismi tecnologicamente evoluti, al fine di incrementare l’efficienza del processo produttivo e, più in generale, l’intera redditività dell’impresa medesima. Ne sono un esempio, l’innovazione di prodotto e di processo delle colture tradizionali, piuttosto che l’aumento della produzione delle colture biologiche. In questo contesto era inevitabile, quindi, non assistere a forti cambiamenti nella gestione dell’impresa agricola, non più incentrata sulla sola attività operativa, ma, in un’ottica programmatoria, sempre più accorta all’attività di pianificazione e controllo, piuttosto che alla fase di reporting; il tutto nel rispetto dei principi caratterizzanti l’economicità aziendale. 15
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA Pertanto, limitarsi a coltivare il fondo, piuttosto che ad allevare bestiame, non è più sufficiente, poiché occorre acquisire conoscenze e competenze sempre più profonde e mirate. Non si può, quindi, prescindere da un approccio gestionale di tipo manageriale anche nelle aziende agricole, siano esse di piccola che di grande dimensione, servendosi di figure che sappiano dirigere e, nel contempo, fungere da collante tra l’area operativa e la governance dell’impresa stessa. Nelle imprese di piccola dimensione, il ruolo dirigenziale sovente coincide con la governance aziendale, poiché il soggetto titolare dell’impresa agricola è il medesimo che la dirige. L’azienda agricola di medie e grandi dimensioni presenta, invece, un organigramma più complesso, poiché le differenti attività sono gestite per funzioni (funzione amministrazione, marketing, produzione, approvvigionamento, ecc.), ciascuna delle quali governate da uno o più soggetti. In queste tipologie d’imprese, che spesso sono, da un punto di vista giuridico, società di capitali, si assiste alla separazione tra la funzione volitiva, ricoperta dal soggetto economico (titolare), rispetto a quella direttiva, assegnata ai manager, o operativa, svolta dai lavoratori. La complessità della gestione e dell’organizzazione dell’impresa agricola ha sicuramente delle ripercussioni anche di natura contabile. Gli accadimenti organizzativi, gestionali ed operativi, infatti, rappresentati nella descrizione numerica-contabile dei fatti amministrativi, trovano nel bilancio di esercizio il documento 16
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA di raccordo. Il bilancio di esercizio è il documento informativo volutamente finalizzato alla rappresentazione dei risultati reddituali, patrimoniali e finanziari dell’impresa.
Il bilancio economico aziendale Con il termine “bilancio di esercizio” di un’impresa si è soliti pensare al bilancio contabile, ovvero a quel documento che descrive i fatti amministrativi, al fine di determinare il risultato economico della realtà aziendale, oltre che a determinare la sua solidità (aspetto patrimoniale) e la sua solvibilità (aspetto finanziario). Parlando di impresa agricola, Detto ciò, parlando di impresa agricola, rivestono un ruolo importante le informazioni che è possibile ottenere dal “bilancio aziendale”, la cui configurazione specificatamente agricola economica classifica gli impieghi e le fonti dell’impresa agraria in modo differente rispetto al “canonico” bilancio di esercizio. Nello specifico, il bilancio aziendale (o economico) dell’impresa agricola agraria, rispetto al bilancio di esercizio, si focalizza maggiormente sull’analisi del processo produttivo evidenziandone eventuali inefficienze tecniche ed economiche. Il fine ultimo è sicuramente quello di fornire informazioni utili qualora ve ne fosse la possibilità, per migliorare la redditività delle differenti colture. Il bilancio aziendale consente, quindi, sia in fase programmatoria che a consuntivo, di indagare principalmente l’aspetto reddituale dell’impresa agraria e può essere impiegato sia per le realtà di piccole dimensioni, non obbligate 17
FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA alla redazione del bilancio ex art. 2423 e ss, e sia per le imprese di più grande dimensione, ad ogni modo, più accorte alla redditività della propria attività. Lo schema del bilancio aziendale permette, infatti, di prodotto.prodotto. determinare il reddito agricolo La parte attiva del bilancio è costituita dalla produzione lorda vendibile. Nello specifico l’attivo è formato dai seguenti elementi:
prodotti venduti, che sono valutabili sulla scorta di un prezzo, spesso conosciuto dall’ imprenditore agricolo, moltiplicato per le quantità vendute (o vendibili, se si ipotizza un bilancio previsionale); prodotti in corso di lavorazione, la cui valorizzazione è presunti; fatta sulla scorta di rese stimate e prezzi presuntivi; utile lordo di stalla, che si riferisce al valore della carne di stalla e non dei prodotti, quali, ad esempio, uova, latte ecc., poiché quest’ultimi confluiscono nei prodotti venduti; servizi venduti a terzi e destinati al settore agricolo (o contoterzismo attivo), con cui si annoverano tutti i profitti derivanti dall’attività di terzista operata dall’ imprenditore agricolo verso terzi. Si tratta di un’attività che viene fatta a fronte di una capacità operativa inutilizzata; altri servizi, come ad esempio, i servizi di agriturismo.
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FISCALITA’, ANALISI DEI COSTI PER L’IMPRESA AGRICOLA Detto ciò, costituiscono, invece, il passivo del bilancio Costituiscono, invece, aziendale, i costi sostenuti per le remunerazioni dei fattori produttivi. I costi si distinguono in costi espliciti e costi impliciti. I costi espliciti sono espressione di un flusso di denaro registrato dalla realtà economica (ad esempio, pagamento delle assicurazioni, pagamento degli stipendi, delle imposte, reddituali di ecc.), mentre i costi impliciti sono componenti reddituale tipo non monetario, per i quali, quindi, non vi è un reale e diretto esborso monetario (ammortamenti, remunerazione figurativa dell’imprenditore per il lavoro svolto, ecc.). Alcuni costi sono costituiti da spese che garantiscono la ricostruzione dei fattori produttivi materiali impiegati in azienda, quali:
quote di ammortamento, assicurazione e manutenzione dei fattori produttivi; spese varie di natura aziendale o extra-aziendale riconducibili, ad esempio, agli acquisti di capitale circolante (concimi, sementi, ecc.) o ai costi per noleggi strumenti (attrezzature, trebbiatrice, ecc.); imposte e tributi che vengono pagate e che sono da considerarsi attinenti alla gestione dell’impresa.
Altri costi sono le remunerazioni dei fattori produttivi, che si suddividono in:
salari, che rappresentano la remunerazione corrisposta ai lavoratori dipendenti; 19
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stipendi, che invece costituiscono i costi correlati all’attività operativa dell’imprenditore o comunque di chi è impegnato nell’area amministrativa e/o direzionale; interessi sul capitale agrario o di esercizio, che è da intendersi come la remunerazione sul capitale di scorta, e sul capitale di anticipazione. Il primo è potenzialmente quantificabile avendo come riferimento il rendimento medio bancario di investimenti similari in termini di rischio. L’ interesse sul capitale di anticipazione andrebbe determinato considerando l’impiego medio richiesto dal fabbisogno finanziario, il tempo medio per cui è richiesta l’anticipazione ed il saggio di interesse; quest’ultimo pari, ad esempio, al costo medio del capitale di terzi; beneficio fondiario, che è rappresentativo del compenso che spetterebbe a colui che concede l’utilizzo del capitale fondiario di proprietà a terzi, per lo svolgimento dell’attività agricola. La determinazione del beneficio fondiario è data da canone d’affitto per fondi simili, incrementato di un saggio di interesse che solitamente si aggira intorno al 2-3% moltiplicato per il valore di mercato del fondo, considerati i miglioramenti fondiari.
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La produzione netta Una volta definite le voci che formano l’attivo ed il passivo del bilancio economico che, come abbiamo visto, possono essere riclassificate rispettivamente come ricavi e costi, cerchiamo di analizzare la modalità con cui si giunge alla determinazione del reddito netto (utile o perdita), o anche produzione netta, della gestione di un determinato periodo. Il tutto lo facciamo proponendo uno schema di conto economico a sezioni contrapposte, così come di seguito esposto: esposto.
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agrario
Una volta determinato il reddito netto, sottraendo dal medesimo il compenso del lavoro dell’imprenditore, la remunerazione del capitale fondiario ed il compenso per il capitale agrario, è possibile calcolare il profitto.
A del bilancionuovamente d’esercizio riveste A conclusione conclusione,la èredazione bene sottolineare come imla redazioneindel bilancio di esercizio abbia un’importanza in portanza merito all’informativa contabilie offerta a tutti gli merito all’informativa contabile offerta a tuttifinangli operatori interessati all’azienda (esempio soci,banche, stakeholder, al bilancio economico ziatori) che harispetto come preciso obiettivo quello di(aziendale), fornire unache seha come preciso obiettivo quello di fornire una serie di rie di indicazioni sull’andamento del raccolto e di tutta l’attivita indicazioni sull’andamento del raccolto, enfatizzando esercitata dall’imprenditore enfatizzando conmaggiormente concetti come redditivitàmaggiormente e produttività. Il cetti come redditivita’ e produttività. Il tutto e’ indubbiamente tutto è indubbiamente finalizzato a garantire, all’ finalizzato a garantire imprenditore agricolo per la giusta reimprenditore agricolo, all’ la giusta remunerazione l’attività svolta. munerazione per l’attivita svolta. 23