FISCALITÀ VEICOLI
A MOTORE
RIEPILOGATIVI INTRASTAT
A cura dell’Area Fisco e Diritto d’Impresa Nazionale e Internazionale
Premessa
L’obiettivo di questo documento è fornire un quadro generale sulla gestione fiscale degli autoveicoli aziendali. Nel nostro ordinamento tributario, le norme che disciplinano gli autoveicoli sono non solo complesse, ma anche molto penalizzanti rispetto al trattamento di altri beni strumentali utilizzati in azienda.
Le norme in materia di imposte dirette e di IVA non contengono specifiche disposizioni relativamente alla definizione di veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ma si limitano a disciplinarne il trattamento fiscale. In particolare, all’interno del TUIR, viene regolamentata la deducibilità dei costi relativi a taluni mezzi a motore, ossia:
• le autovetture ed autocaravan;
• i ciclomotori;
• i motocicli.
Anche in ambito IVA il quadro non è più agevole, posto che la norma utilizza una terminologia non sempre univoca. In particolare, si precisa che “per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”.
Definizione di autoveicolo
nel Codice della strada
Mancando un’apposita definizione di autoveicolo nella normativa fiscale, occorre richiamare le definizioni di veicoli contenuti nel Codice della Strada e riepilogate nella tabella sottostante.
Autovettura
Mezzo destinato al trasporto di persone con al massimo 9 posti (conducente incluso)
Ciclomotore
Veicolo con cilindrata ≤ 50CC (se termico) con velocità su strada fino a 40 km/h e sedile monoposto (non consente il trasporto di persona diversa dal conducente)
Autocaravan
Veicolo con speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di massimo 7 persone (conducente incluso)
Motociclo
Veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a 2 (conducente incluso)
Artt. 52, 53 e 54, D.Lgs 285/92
Art. 164, TUIR Art. 19- bis1, co. 1 lett. c) del DPR 633/72Disciplina degli automezzi
ai fini delle imposte sui redditi
Nella normativa fiscale, i veicoli utilizzati dalle imprese si distinguono in due categorie: veicoli a deducibilità integrale e veicoli a deducibilità limitata. Per i veicoli non disciplinati dal TUIR, su cui si tornerà specificatamente, si applica il principio generale di inerenza.
I cosiddetti veicoli a deducibilità integrale sono tassativamente indicati e sono:
• veicoli usati esclusivamente come beni strumentali, ossia veicoli indispensabili per lo svolgimento dell’attività, senza i quali la stessa non è neppure configurabile; è il caso, per esempio, delle autovetture per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole;
• veicoli adibiti ad uso pubblico, ossia veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuta da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione, come, per esempio, le autovetture utilizzate dai taxisti o dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente. Inoltre, sono integralmente deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie, a condizione che siano inerenti all’attività d’impresa. Si tratta di veicoli strumentali per natura (per esempio gli autocarri).
Veicoli a disposizione
Per i veicoli a deducibilità limitata, categoria residuale rispetto agli autocarri e a quelli a deducibilità integrale, le regole del TUIR prevedono percentuali di deducibilità diverse a seconda dell’utilizzo degli stessi. In particolare, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli non usati esclusivamente come beni strumentali, né adibiti ad uso pubblico, né assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, sono deducibili nella misura del 20%.
Tale percentuale di deducibilità limitata, da intendersi in senso assoluto, si applica sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione (acquisito, leasing, noleggio), sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).
In aggiunta alla percentuale ridotta di deducibilità, per tali veicoli è applicabile anche un tetto massimo al costo di acquisizione, che varia in funzione del titolo di detenzione (proprietà, leasing o noleggio).
Art. 164, c. 1, lett. a, TUIR
Art. 164, c. 1, lett. b, del TUIR
Art. 164, c. 1, lett. b) e b- bis, TUIR Art. 109, c. 5, TUIRIn particolare, il limite sul costo di acquisto (da intendersi come costo comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’IVA indetraibile e la tassa di immatricolazione) varia a seconda del tipo di veicolo, ed è riepilogato nella tabella che segue:
Ovviamente, la percentuale di deducibilità troverà applicazione rispetto alle quote di ammortamento dell’autoveicolo, pari al 25%, ridotto alla metà nel primo esercizio.
Gli stessi limiti trovano applicazione anche con riferimento agli autoveicoli acquisiti attraverso contratti di leasing. Tuttavia, in tale ipotesi sarà possibile dedurre i canoni di competenza, pari al costo del leasing moltiplicato per il rapporto tra i giorni di competenza e quelli di durata del contratto, nel rispetto della durata fiscalmente riconosciuta. Inoltre, la quota di canone deducibile, sulla quale applicare la percentuale del 20%, dovrà essere riproporzionata nell’ipotesi in cui il costo sostenuto dal concedente sia superiore al limite massimo di spesa riconosciuto per ciascuna categoria.
Va poi ricordato che, nonostante i leasing degli autoveicoli non siano più soggetti ad una durata contrattuale minima, la deduzione dei canoni dovrà avvenire nel rispetto della durata minima fiscale.
La Legge di Stabilità 2014, con riferimento ai contratti stipulati dall’1.1.2014, ha ridotto la durata minima fiscale portandola, per le auto concesse in uso ai dipendenti e per i veicoli a deducibilità integrale, dai 2/3 del periodo di ammortamento alla metà.
Per le auto aziendali a disposizione, invece, la durata minima fiscale dei leasing rimane pari al periodo di ammortamento.
31 dicembre 1998
DMAutovetture in uso promiscuo ai dipendenti
Autocarri
Autovetture a deducibilità integrale (es. taxi)
Autovetture aziendali
Durata minima fiscale del leasing
Contratti stipulati fino al 31.12.2013
Durata minima fiscale = 2/3 del periodo di ammortamento (48 mesi) = 32 mesi
Durata minima fiscale = 2/3 del periodo di ammortamento (60 mesi) = 40 mesi
Durata minima fiscale = 2/3 del periodo di ammortamento (48 mesi) = 32 mesi
Durata minima fiscale = periodo di ammortamento (48 mesi)
Contratti stipulati dall’1.1.2014
Durata minima fiscale = ½ del periodo di ammortamento (48 mesi) = 24 mesi
Durata minima fiscale = ½ del periodo di ammortamento (60 mesi) = 30 mesi
Durata minima fiscale = ½ del periodo di ammortamento (48 mesi) = 24 mesi
Durata minima fiscale = periodo di ammortamento (48 mesi)
Per quanto riguarda il coordinamento tra la durata contrattuale e la durata fiscale occorre precisare che:
• se la durata contrattuale è pari (o superiore) alla durata fiscale, i canoni deducibili corrispondono a quelli imputati a conto economico;
• se la durata contrattuale è inferiore alla durata fiscale, i canoni deducibili sono inferiori a quelli transitati a conto economico; pertanto, sarà necessario effettuare delle variazioni fiscali.
Si ricorda che gli interessi passivi, impliciti nei canoni di leasing, devono essere scorporati in quanto sono soggetti alla regola di deducibilità specifica ai fini IRES e sono indeducibili ai fini IRAP. Nell’ipotesi, infine, di veicoli acquisiti attraverso contratti di noleggio, il limite sul canone di noleggio è pari a:
Il limite sul canone di noleggio è fissato su base annua e, pertanto, va ragguagliato ai giorni di durata del noleggio. Nel noleggio “full service” il già menzionato limite opera solo per il noleggio puro e non per le spese di gestione (manutenzione, assicurazione ecc.), che restano deducibili senza alcun tetto di spesa. È necessario, a tal fine, che i costi di noleggio e i costi di gestione siano esposti in fattura separatamente. In caso contrario, anche le spese di gestione concorrono al raggiungimento del limite di spesa fiscalmente riconosciuto.
TipoVeicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti
Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo di imposta, beneficiano di una percentuale di deducibilità delle spese pari al 70%, senza applicazione dei limiti al costo di acquisizione.
In particolare, la percentuale del 70% si applica sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione (acquisto, leasing, noleggio), sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).
Relativamente, poi, al requisito temporale dell’assegnazione in uso per la maggior parte del periodo di imposta, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, se l’auto è acquistata in corso d’anno, la stessa deve essere assegnata per la maggior parte del periodo di possesso. Quindi, se, ad esempio, l’acquisto è avvenuto il 1° ottobre 2016 e l’assegnazione è avvenuta il 15 dello stesso mese, la condizione del possesso è ottenuta (78 giorni su 92 giorni complessivi). Il requisito temporale è soddisfatto anche nel caso di plurime assegnazioni a diversi dipendenti, purché sia possibile dimostrare documentalmente l’avvenuta assegnazione per la maggior parte del periodo di possesso.
Veicoli assegnati in uso promiscuo agli amministratori
Per gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo agli amministratori, il concedente può dedurre al 100% le spese relative all’autoveicolo, fino a concorrenza del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell’amministratore, avendo in tal caso la stessa natura dei compensi spettanti agli amministratori. Le eventuali spese eccedenti il fringe benefit potranno essere dedotte secondo le regole generali previste per le auto aziendali, ossia applicando il limite percentuale del 20% e quello sul costo di acquisizione.
Veicoli esclusi dal TUIR
Come si è accennato, il TUIR regola il trattamento fiscale di taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Dalla lettera della norma deriva che sono esclusi dalla disciplina in commento:
• tutti i mezzi di trasporto non a motore;
Art.164 c.1, lett. b-bis) TUIR
Circolare n.48 del 10 febbraio 1998 (par.2.1.2.1)
Art.95, c. 5 del TUIR
Art. 164, comma 1, lett. b) TUIR
• mezzi di trasporto a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa; 7
• veicoli non espressamente indicati (ad esempio autocarri, automezzi ad uso speciale, mezzi d’opera).
Per tali veicoli, le spese sostenute e gli altri componenti negativi sono deducibili sulla base dei principi generali dell’inerenza. In pratica, occorre valutare se tra spesa ed attività o beni da cui derivano ricavi sussiste una relazione immediata e diretta: in caso affermativo, l’onere risulta interamente deducibile.
I falsi autocarri
Da tempo, il legislatore ha introdotto una disposizione diretta a contrastare gli abusi fiscali nel settore dei veicoli, prevedendo la possibilità di individuare mezzi di trasporto che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non impediscono il trasporto privato di persone, ovvero i cosiddetti “falsi autocarri”.
In attuazione di tale disposizione, l’Agenzia delle entrate ha individuato i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto di persone.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha individuato i criteri per identificare i cosiddetti “falsi autocarri”, da assoggettare al regime fiscale delle autovetture. Affinché si abbia l’assimilazione dell’autocarro all’autovettura, si devono verificare contestualmente le seguenti condizioni:
• immatricolazione (o reimmatricolazione) come N1;
• codice carrozzeria F0 [effe zero];
• quattro o più posti a sedere;
• rapporto tra potenza del motore (espressa in Kw) e portata (differenza tra massa complessiva e tara, espressa in tonnellate) uguale o maggiore di 180.
I cosiddetti “falsi autocarri” devono essere assoggettati al regime speciale proprio degli autoveicoli. In pratica, per tali veicoli:
• le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 20%;
• non si tiene conto della parte di costo che eccede euro 18.075,99.
I veicoli ad uso pubblicitario
Un caso particolare è rappresentato dagli autoveicoli per uso pubblicitario. Si tratta di veicoli per uso speciale, caratteriz-
Art. 35, comma 11 del D.L. 223/2006
Provvedimento del 6 dicembre 2006
Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E/2022
zati dalla presenza all’esterno del veicolo di messaggi pubblicitari e/o marchi aziendali. Tali caratteristiche, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, non consentono, tuttavia, la totale deduzione dei costi inerenti all’autovettura, e, di conseguenza, continuano ad applicarsi gli ordinari criteri di deducibilità limitata.
Gli autoveicoli ad uso ufficio
Un’ultima peculiare categoria di autoveicoli è costituita dagli “autoveicoli per uso ufficio”. Si tratta di autoveicoli che appartengono alla categoria internazionale N1 (trasporto merci), che vengono adibiti ad uffici mobili. L’amministrazione finanziaria ha specificato che, a tal fine, è necessario che il veicolo sia adoperato effettivamente a seguito dell’esigenza di avere uffici amministrativi mobili, spesso necessari in occasione di fiere e manifestazioni, e, dunque, non solamente come semplice mezzo di trasporto. I veicoli ad uso ufficio devono, inoltre, possedere ben individuate caratteristiche, ovvero:
• essere dotati di non più di due posti a sedere, con esclusione del conducente, disposti su una sola fila;
• essere muniti di una porta (con larghezza minima di 500 mm) posizionata sulla fiancata destra o nella parte posteriore, nonché di almeno una finestra (con superficie non inferiore a 0,40 mq) apribile, posizionata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo stesso;
• essere dotati di attrezzature e arredi permanentemente installati nell’ambiente destinato a ufficio, funzionali con la destinazione del veicolo;
• avere un’altezza interna dell’ambiente destinata a ufficio non inferiore a 180 cm;
• essere in regola riguardo alle norme sulla sicurezza per quanto riguarda l’impianto elettrico, i rivestimenti e la normativa antincendio.
Le spese di impiego dei veicoli ai fini IRES
Le spese di impiego degli autoveicoli (es.: carburante, assicurazione, bollo auto, parcheggio, pedaggi autostradali, lavaggio ecc.) seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono. Pertanto, tali spese, qualunque sia il modo di acquisizione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio), sono deducibili:
Risoluzione Agenzia delle entrate n.179/E/2001
Decreto Dirigenziale del 10 dicembre 2002 e lettera ministeriale prot. n. 4210M368 del 19 dicembre 2002
• al 100%, se il veicolo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale o è adibito ad uso pubblico;
• al 70%, se il veicolo è assegnato in uso promiscuo ai dipendenti;
• al 20%, se il veicolo non è assegnato.
Le spese di impiego dei veicoli non sono soggette a limiti d’importo. Le spese di manutenzione, non imputate ad incremento del costo, che consentono al veicolo di mantenere la propria funzionalità (es.: cambio gomme, tagliando ecc.), sono soggette sia al limite percentuale di deducibilità previsto per il veicolo a cui si riferiscono (100%, 70% o 20%), sia all’ulteriore limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno. L’eventuale eccedenza rispetto al plafond è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.
Per quanto riguarda le spese per l’acquisto di carburante, dal 1° luglio 2018, sono deducibili solo se effettuate mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Cessione autoveicoli ai fini IRES
Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione di un autoveicolo genera una plusvalenza/minusvalenza civilistica data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore contabile. Tale plusvalenza/minusvalenza rileva fiscalmente nella stessa proporzione esistente tra l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
Pertanto:
• se viene ceduto un autoveicolo a deducibilità integrale (per es. autocarro), la plusvalenza/minusvalenza rileva fiscalmente per intero;
• se viene ceduto un autoveicolo a deducibilità limitata (per es. un’autovettura a disposizione o un’autovettura assegnata in uso promiscuo al dipendente), la plusvalenza/minusvalenza rileva fiscalmente in modo parziale, ossia rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare degli ammortamenti fiscalmente dedotti e quello degli ammortamenti complessivamente effettuati in bilancio.
1, c. 922. L. 205/2017
Art.102, c. 6, TUIRDetrazione IVA veicoli stradali a
motore
Il regime IVA relativo all’acquisto e all’importazione di veicoli stradali a motore e ai costi a questi connessi (quali, carburanti e lubrificanti, manutenzione, componenti e ricambi, transito stradale, noleggio, custodia, eccetera) è, invece, disciplinato dal Decreto IVA secondo gli elementi riepilogati nella tabella seguente:
Detraibilità IVA veicoli stradali a motore
Veicoli stradali a motore (relativi componenti e ricambi)
Caratteristiche:
• nove posti incluso il conducente
• massa autorizzata: 3,5 tonnellate massimo
• normalmente adibiti al trasporto di persone e cose
• diversi da trattori agricoli o forestali
Detraibilità IVA 40%
• non siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa, arte o professione
• formino oggetto dell’attività propria dell’impresa
• siano utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio
Percentuali detrazione IVA
La detrazione dell’IVA è ammessa, pertanto, in linea generale, in misura pari:
• al 100%, se i veicoli stradali a motore sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione (ossia, veicoli utilizzati come beni strumentali e senza i quali l’attività imprenditoriale non può essere esercitata) ovvero se formano oggetto dell’attività propria d’impresa (cosiddetti “beni merce”) o sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
• al 40%, se i veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc) non sono utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, arte o professione (la detrazione limitata dell’IVA costituisce una deroga al principio comunitario della detraibilità integrale dell’imposta; la limitazione al 40% è subordinata alla Decisione UE con la quale è stata prorogata l’autorizzazione all’Italia a differire l’operatività della detrazione ridotta fino al 31.12.2025).
La percentuale ridotta di detraibilità (40%) è forfettaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una detrazione superiore. La stessa percentuale si applica anche ai contratti di leasing, noleggio
Articolo 19-bis1, co. 1, lettere c) e d), del D.P.R. n.633/1972
Articolo 168 della
Direttiva n.2006/112/ CE – Decisione n.2022/2411/UE
Salvo che:e simili e alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e simili, oltre che all’acquisto di carburanti, lubrificanti e pedaggi autostradali. La detraibilità al 40% riguarda anche le auto elettriche non utilizzate esclusivamente per l’attività d’impresa.
Attività propria dell’impresa
Per attività propria dell’impresa si intende quella “che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore, quindi, non quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa” (ad esempio: il diritto all’integrale detrazione dell’IVA spetta per i taxi, per i veicoli utilizzati dalle scuola guida, dalle società di leasing e noleggio, dagli agenti e rappresentanti di commercio e per veicoli commercializzati dalle concessionarie, nel rispetto delle regole ordinarie e in funzione dell’utilizzazione del bene nell’esercizio dell’impresa). Per avere diritto alla detrazione al 100%, quindi, spetta al soggetto passivo fornire la prova dell’utilizzo esclusivo del veicolo nell’esercizio della propria attività, inteso anche come impiego nell’effettuazione di operazioni imponibili (principio di inerenza).
Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti
Il MEF ha altresì chiarito che, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo”, in ogni caso, non inferiore al “valore normale” determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini IRPEF. In tale circostanza, infatti, l’utilizzo del veicolo può considerarsi integralmente inerente all’attività di impresa, stante la configurabilità di una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo (da assoggettare regolarmente ad IVA); detta detrazione integrale dell’IVA spetta anche per i relativi costi di gestione. Diversamente, per l’assegnazione delle autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti a titolo gratuito non è possibile be-
Risposta interpello n.954-114/2017
Interrogazione parlamentare n.509338/2016
Circolare n.48 del 10 febbraio 1998 (par.2.1.2.1)
Risposta n.107/2023
Risoluzione n.6/DPF del 20.2.2008 – Risposta a interpello n. 631/E/2020
neficiare della detrazione integrale dell’IVA in quanto l’impiego dei veicoli in questione non configura una prestazione di servizio rilevante ai fini IVA, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato per l’utilizzo dei mezzi in questione.
Motocicli di cilindrata superiore
a 350 cc
Con riguardo ai motocicli per uso privato, con motore di cilindrata superiore a 350 cc, la detrazione IVA è ammessa soltanto se gli stessi formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (in questo caso si applicano le regole ordinarie per la detrazione dell’IVA) ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni.
Tabella riassuntiva detraibilità IVA
Articolo 19-bis1, co. 1, lettera b), del D.P.R. n.633/1972
(vedi tabella precedente)
Motocicli di cilindrata superiore a 350 cc per uso privato
• utilizzati esclusivamente per esercizio d’impresa: IVA detraibile al 100% IVA è detraibile solo se i motocicli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa
• utilizzo non esclusivo: IVA detraibile al 40% (ad eccezione dei veicoli in uso promiscuo a dipendenti con specifico corrispettivo)
IVA detraibile in misura corrispondente all’uso aziendale o professionale
Detrazione IVA carburanti e lubrificanti
La detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti per autotrazione e lubrificanti, documentato da fattura elettronica, è consentita soltanto in caso di acquisto con strumenti di pagamento tracciabili. La detrazione dell’IVA, infatti, è subordinata al pagamento tramite idonei mezzi di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni, bonifici, eccetera) che, di fatto, includono qualsiasi mezzo “elettronico”, escludendo la sola adozione del contante. L’obbligo di pagamento tracciato si applica, oltre che per le autovetture e motocicli, anche per gli autocarri.
Articolo 19-bis1, co. 1, lettera d), del D.P.R. n.633/1972
Provvedimento A.E n.73203/2018
Tabella riassuntiva detraibilità IVA Veicoli stradali a motore Altri mezzi di trasportoL’inserimento dei dati identificativi del veicolo (targa), pur non essendo obbligatorio ai fini della detrazione dell’IVA, è comunque ritenuto opportuno per facilitare la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, considerato anche che le regole possono variare a seconda dell’utilizzo che viene fatto del singolo mezzo.
Rivendita di veicoli usati
La determinazione della base imponibile IVA per la rivendita di veicoli usati è strettamente collegata alla modalità con la quale è stata operata la detrazione dell’IVA al momento dell’acquisto del mezzo. Le fattispecie che si possono presentare sono pertanto le seguenti:
IVA detratta integralmente all’acquisto
In caso di IVA detratta integralmente all’acquisto, ad esempio, con riferimento ai veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa o per gli agenti e rappresentanti di commercio, l’intero corrispettivo pattuito per la cessione del veicolo deve essere assoggettato interamente a IVA con aliquota ordinaria.
IVA detratta parzialmente all’atto dell’acquisto
Per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione dell’IVA è stata “parziale”, per effetto di quanto previsto dal Decreto IVA o di analoghe disposizioni (indetraibilità oggettiva), la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità (stessa misura della percentuale detratta).
Tale criterio si applica, per esempio, al caso di rivendita di autovetture cedute da soggetti che hanno detratto l’IVA sull’acquisto nella misura del 40%. In questa circostanza, quindi, la base imponibile della cessione corrisponde al corrispettivo moltiplicato per la percentuale di detraibilità (40%).
IVA non detratta all’atto dell’acquisto
Infine, nelle ipotesi in cui all’atto dell’acquisto del veicolo l’IVA sia risultata indetraibile al 100% (ad esempio, soggetti che effettuano solo attività esenti IVA) l’operazione di cessione del mezzo deve essere qualificata come “operazione esente da IVA”,
Circolare n.8/E/2018
Agenzia Entrate
Articolo 13 co. 5 del DPR n.633/1972
Circolare n.8/E/2009
Agenzia Entrate
Articolo 10 n. 27-quinqies del DPR n.633/1972
riportando in fattura la descrizione: “operazione esente, ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinqies, D.P.R. n. 633/1972”.
Tabella calcolo rapido IVA detrazione parziale
Prezzo di vendita comprensivo di Iva al 22%: calcolo rapido della base imponibile
Cessioni in regime del margine
In determinati casi, inoltre, al momento della rivendita dei veicoli potrebbe trovare applicazione il cosiddetto “regime del margine” disposto per evitare una doppia tassazione IVA per quei soggetti che rivendono auto usate e che al momento dell’acquisto non hanno usufruito della detrazione dell’imposta.
In particolare, il regime è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati in origine:
• da soggetti privati (persone fisiche non in regime d’impresa);
• da soggetti passivi che hanno applicato a loro volta il regime del margine;
• da un operatore comunitario che agisce nel proprio Stato secondo un regime di franchigia per le piccole imprese e per quelli realizzati presso soggetti nazionali rientranti in regimi speciali, quale, ad esempio, il regime forfettario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni).
Ricorrendone i presupposti, al momento della cessione dovrà essere assoggettata ad IVA solo la parte definita “margine”, ovvero l’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. Sulla fattura di vendita non va esposta l’IVA, ma deve essere indicato: “operazione soggetta al regime del margine di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995 e successive modificazioni”.
L’eventuale IVA dovuta, quindi, deve essere calcolata, con aliquota ordinaria, scorporandola dalla differenza, se positiva, tra: il prezzo di vendita del veicolo e il prezzo di acquisto dello stesso.
Articolo 36, del DL n.41/1995
Scambi intracomunitari
Si ricorda, infine, che gli scambi intracomunitari che hanno per oggetto mezzi di trasporto sono soggetti ad una disciplina particolare contenuta nel DL n.331/1993.
Articoli 38, 46, 47 e 41, DL n.331/1993
Tabella riepilogativa trattamento fiscale veicoli
di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc
Acquisto Utilizzo esclusivo come bene strumentale o oggetto dell’attività.
Inerenti all’attività dell’impresa, arte o professione.
Acquisto Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto
Leasing
Noleggio
Uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta senza addebito al dipendente.
Uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta con addebito del valore normale dell’uso privato al dipendente.
Uso promiscuo agli amministratori.
con limiti d’importo
con
con limiti d’importo
-70% per il periodo promiscuo; - oltre: 20% con limiti d’importo. 40%
-70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20% con limiti d’importo. 40% -70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20%
-70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20% con limiti d’importo. 40% -70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20% 40%
-70% per il periodo promiscuo; - oltre: 20% con limiti d’importo. 100%
-70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20% con limiti d’importo. 100%
70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20% con limiti d’importo. 100%
-Deducibilità 100% fino a benefit; -oltre: 20% con limiti d’importo. 40%
-Deducibilità 100% fino a benefit; -oltre: 20% con limiti d’importo. 40%
-Deducibilità 100% fino a benefit; -oltre: 20% con limiti d’importo. 40%
-70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20% 100%
-70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20%
-70% per il periodo promiscuo; -oltre: 20% 100%
-Deducibilità 100% fino a benefit; -oltre al benefit: 20%. 40%
-Deducibilità 100% fino a benefit; -oltre al benefit: 20%. 40%
-Deducibilità 100% fino a benefit; -oltre al benefit: 20%. 40%
Utilizzo dei mezzi Veicoli stradali a motore Costi Deduzione costi Detraz. IVA Deduzione costi Detraz. IVA