Al fine di orientare le aziende associate nell’utilizzo delle agevolazioni fiscali ad oggi disponibili, l’Area Fisco e Diritto d’Impresa Nazionale e Internazionale ha elaborato una guida che riassume i principali crediti d’imposta destinati all’imprese. Nella parte finale è disponibile una tabella che riepiloga i codici tributo ad oggi disponibili per ciascuno dei crediti d’imposta che si andranno ad illustrare.
Agevolazioni a supporto degli investimenti
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
La legge di Bilancio 2021 aveva introdotto nuovi crediti di imposta sugli investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 30 giugno 2023.
L’obiettivo è di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
La legge di Bilancio 2022 ha poi prorogato e modificato, per i periodi d’imposta successivi al 2022, le agevolazioni in commento.
Le novità riguardano gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, con l’ulteriore estensione al 30 giugno 2026 con le regole consuete della prenotazione (ovvero a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
La legge di Bilancio 2023 non ha invece apportato ulteriori cambiamenti. Pertanto, dal 1° gennaio 2023 sono operative le aliquote del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e immateriale 4.0 previste dalla legge di Bilancio 2022. Inoltre, per il 2023, non sarà più utilizzabile il credito beni strumentali materiali non Industria 4.0 e il credito beni immateriali non Industria 4.0.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra guida contenuta nella comunicazione n. 101244/2023
Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Possono accedere ai crediti tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in una delle seguenti attività:
• ricerca e sviluppo;
• innovazione tecnologica;
• design e ideazione estetica;
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del beneficio fiscale:
• le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o in altre procedure concorsuali (anche nel caso in cui i procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni siano ancora in corso);
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Attività di ricerca e sviluppo
Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta è riconosciuto con le seguenti misure:
• per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene confermata la percentuale del 2021 e quindi il beneficio sarà pari al 20%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
• per i periodi d’imposta successivi, dal 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, sarà fruibile un credito d’imposta in misura pari al 10%, della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
Attività di innovazione tecnologica
Per le attività di innovazione tecnologica previste, il credito di imposta viene determinato nel seguente modo:
• fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per un importo pari al 10% della base di calcolo (quindi nella stessa misura del 2021) assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
• per i periodi d’imposta successivi, fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 la misura dell’agevolazione viene ridotta al 5%, mentre la base di calcolo viene considerata sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta viene riconosciuto:
• fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella misura del 2021, pari al 15%, della base di calcolo assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
• per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% con una base di calcolo massima annuale di 4 milioni di euro;
• per i periodi d’imposta successivi e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale della base di calcolo di 4 milioni di euro.
Attività di design e ideazione estetica
Il credito d’imposta viene determinato:
• fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, nella misura del 10% della base di calcolo assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, in linea con il beneficio 2021;
• per i periodi d’imposta successivi e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, della base di calcolo assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
I già menzionati crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra guida contenuta nella comunicazione n. 100827/2023.
Sanatoria per l’indebita fruizione del credito Ricerca e Sviluppo
Il Decreto Fiscale ha introdotto la disciplina che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi.
La legge di Bilancio 2023 ha concesso ai contribuenti un ulteriore mese per poter aderire alla sanatoria.
L’Agenzia delle Entrate ha poi pubblicato un provvedimento che fissa le modalità e i termini per l’accesso alla procedura di regolarizzazione.
Il contribuente potrà regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione, alla data del 22 ottobre 2021, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, maturato nei periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Inoltre, i soggetti si devono trovare in almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
b) hanno effettuato attività di ricerca e sviluppo su commessa di società estera non in conformità alla norma di interpretazione autentica;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
• di condotte fraudolente;
• di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
• di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
• della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Nel caso in cui gli Uffici accertino in capo al contribuente una o più condotte appena descritte, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 novembre 2023 il modello di domanda approvata con il provvedimento.
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet. Per un maggior approfondimento si rinvia alle nostre comunicazioni n. 99366/2022 e 100618/2023.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per gli anni 2021 e 2022. L’agevolazione rimane confermata per tutto il 2023 seppur con delle modifiche.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
• alle imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato;
• ai lavoratori autonomi, incluse le professioni regolamentate;
• agli enti non commerciali.
Dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.
Ne consegue che, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
• nel 2023 registreranno un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022;
• nel 2023 registreranno un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2022;
• che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2023.
Il credito è riconosciuto per investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati del Direttore responsabile.
Sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ovvero presso il ROC, e sia dotata della figura del direttore responsabile.
Si sottolinea nuovamente che non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, come previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022.
L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai
soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.
Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate; non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.
Per accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare:
• dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
• dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e potranno essere presentate direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
• a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo la chiusura del termine per il ricevimento della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
In assenza di specifiche disposizioni in senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. L’agevolazione potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 100880/2023.
Credito d’imposta sponsorizzazioni
La legge di Bilancio 2023 ha prorogato il bonus per le sponsorizzazioni sportive agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
Con riferimento al credito d’imposta, si ricorda che per l’anno 2020 era stato introdotto con l’obiettivo di incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Successivamente, la misura è stata prorogata per le spese sostenute durante l’intera annualità 2021 e per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
L’agevolazione può essere richiesta dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari in favore di:
• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nelle discipline olimpiche;
• società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche;
• società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche.
È stabilito che le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.
Sono ammissibili al credito d’imposta:
• le spese di pubblicità sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare (a fronte della percezione di un corrispettivo) il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda;
• le spese di sponsorizzazione sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, ove lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva dello sponsor.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023, e non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
L’agevolazione è riconosciuta in regime de minimis.
Il credito d’imposta è utilizzabile, previa presentazione di un’istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 100866/2023.
Credito d’imposta quotazioni PMI
La legge di Bilancio 2023 ha prorogato, per tutto il 2023, il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI, così definite:
• “piccola impresa” - un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
• “media impresa” - un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
• attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate (quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento);
• attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mer-
cato;
• attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
• attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria inclusa);
• attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
• attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione (quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa);
• attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Le spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionato al successo dell’operazione di quotazione.
Sono ammessi i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività sopracitate e prestate da consulenti esterni purché siano servizi non continuativi o periodici e diversi dai costi di esercizio ordinari (come, ad esempio, quelli relativi alla consulenza fiscale, legale o alla pubblicità).
L’effettivo sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi dovranno risultare da apposita attestazione rilasciata:
• dal presidente del collegio sindacale;
• da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
• da un professionista iscritto nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti dall’1.1.2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31.12.2023. L’importo massimo del credito è di 500.000 euro.
I soggetti interessati all’ottenimento del credito d’imposta devono inoltrare un’apposita istanza al MISE, in via telematica, all’indirizzo PEC Dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24codice tributo “6901” - da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione. Dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione della concessione e nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta successivi fino al completo utilizzo del credito stesso.
Il credito d’imposta in commento non è soggetto:
• al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU;
• al limite generale annuale di compensazione nel modello F24.
In merito alla rilevanza fiscale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.
Si ricorda che le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2022 potevano essere presentate fino al 31 marzo 2023 e dovevano essere inviate telematicamente all’indirizzo e-mail Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it
Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, il ministero dello Sviluppo Economico, verificati requisiti e costi, determina sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 101210/2023
Incentivi fiscali per Start-up e PMI innovative
Agevolazione ordinaria IRPEF/IRES
Il nostro ordinamento prevede una normativa di favore che consente ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le somme investite in imprese start-up innovative. La disciplina fiscale è stata successivamente modificata e resa permanente dal 2017.
In particolare, è prevista:
• per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start-up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;
• per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell’investimento, con tetto massimo di spesa annuo pari a 1.800.000 euro.
Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna start-up innovativa; ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
Dal 2015 queste agevolazioni fiscali vengono applicate anche agli investimenti nelle PMI innovative.
Detrazione IRPEF al 50% nei limiti del regime “de minimis”
In alternativa alla detrazione ordinaria, è riconosciuta una detrazione IRPEF (non si applica a soggetti IRES) pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o di PMI innovative.
La detrazione di maggior favore è riconosciuta in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’investimento agevolato può essere effettuato dall’investitore anche indirettamente tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.
Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta:
• può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato fino ad un massimo di 100.000 euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro nel caso di investimento in start-up;
• può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento fino ad un massimo di 300.000 euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro in caso di investimento in PMI innovative.
Qualora la detrazione fosse di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena l’obbligo di restituzione della detrazione con i relativi interessi.
L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Per accedere all’agevolazione fiscale è necessario trasmettere una domanda al Mise, tramite l’apposita piattaforma, disponibile all’indirizzo https://padigitale.invitalia.it/, prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 101823/2023.
Credito d’imposta per le start-up innovative
La legge di conversione del Decreto Bollette ha introdotto, per il solo anno 2023, un nuovo credito d’imposta a favore delle start-up innovative che investono in attività di R&S finalizzate alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei consumi energetici.
I soggetti beneficiari sono le start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità.
L’agevolazione consiste in un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Il credito d’imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti di compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi .
L’agevolazione è riconosciuta in regime de minimis
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 101971/2023.
Agevolazioni energia elettrica e gas
Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica
Sono previsti dei crediti d’imposta a favore delle cosiddette “Imprese energivore”.
III trimestre 2022
25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022
Ottobre e novembre 2022
40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022
Dicembre 2022
40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022
I trimestre 2023
45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023
Il trimestre 2023
20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2023
dicembre 2023
Le imprese sono ammesse al credito se:
• per il III trimestre 2022, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del II trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;
• per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;
• per il I trimestre 2023, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;
• per il II trimestre 2023, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Le imprese energivore dovranno eseguire il calcolo del credito come segue:
• per il III trimestre 2022, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022;
• per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
• per il I trimestre 2023, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023;
• per il II trimestre 2023, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione oppure può essere ceduto. In caso di compensazione in F24, non si applicano i limiti di compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 101815/2023
Credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas
Sono previsti dei contributi straordinari anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Si considerano tali quelle che operano in uno dei settori nell’allegato del Mite (allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 n. 541) e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas pari ad 1 milione di kWh/anno, al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici. Per l’anno 2023, si precisa che le imprese gasivore si considerano tali se iscritte nell’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA.
Imprese gasivore
III trimestre 2022
Ottobre e novembre 2022
25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel terzo trimestre solare del 2022
40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre 2022
6969
Entro il 30 settembre 2023
6984
Entro il 30 settembre 2023
Dicembre 2022
40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel mese di dicembre 2022
I trimestre 2023
45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel I trimestre 2023
Il trimestre 2023
20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel II trimestre 2023
Le imprese sono ammesse al credito se:
6994
Entro il 30 settembre 2023
7012
Entro il 31 dicembre 2023
7017
Entro il 31 dicembre 2023
• per il III trimestre 2022, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
• per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
• per il I trimestre 2023, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
• per il II trimestre 2023, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le imprese gasivore dovranno eseguire il calcolo come segue:
• per il III trimestre 2022, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato (non per uso termoelettrici) nel III trimestre solare dell’anno 2022;
• per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel IV trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
• per il I trimestre 2023, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato (non per uso termoelettrici) nel I trimestre solare dell’anno 2023;
• per il II trimestre 2023, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato (non per uso termoelettrici) nel II trimestre solare dell’anno 2023.
Le caratteristiche del credito per le imprese gasivore sono le stesse di quello spettante alle imprese energivore, ovvero:
• può essere utilizzato in compensazione oppure può essere ceduto;
• non si applicano i limiti di compensazione;
• non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP;
• non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi;
• è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 101815/2023.
Ulteriori crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale
Imprese diverse da quelle energivore
Sono ammesse al credito d’imposta le aziende, diverse da quelle definite energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e per il I e II trimestre 2023, sono ammesse all’agevolazione anche le imprese diverse da quelle energivore dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.
III trimestre 2022
Ottobre e novembre 2022
Imprese non energivore
15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022
30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022
Dicembre 2022
30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022
I trimestre 2023
35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023
Il trimestre 2023
10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023
Le imprese sono ammesse al credito se:
6970
Entro il 30 settembre 2023
6985
Entro il 30 settembre 2023
6995
Entro il 30 settembre 2023
7011
Entro il 31 dicembre 2023
7016
Entro il 31 dicembre 2023
• per il III trimestre 2022, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del II trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;
• per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;
• per il I trimestre 2023, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;
• per il II trimestre 2023, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Le imprese non energivore dovranno eseguire il calcolo come segue:
• per il III trimestre, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022;
• per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
• per il I trimestre 2023, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 35% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023;
• per il II trimestre 2023, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023.
Imprese diverse da quelle gasivore
III trimestre 2022
25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel terzo trimestre solare del 2022 6971 Entro il 30 settembre 2023
Ottobre e novembre 2022
40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre 2022
Dicembre 2022
40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel mese di dicembre 2022
I trimestre 2023
45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel I trimestre 2023
Il trimestre 2023
20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel II
trimestre 2023
Le imprese sono ammesse al credito se:
6986 Entro il 30 settembre 2023
6996 Entro il 30 settembre 2023
7013 Entro il 31 dicembre 2023
7018
Entro il 31 dicembre 2023
• per il III trimestre 2022, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
• per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
• per il I trimestre 2023, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
• per il II trimestre 2023, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le imprese diverse da quelle gasivore dovranno eseguire il calcolo come segue:
• per il III trimestre 2022, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel III trimestre solare dell’anno 2022;
• per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel IV trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
• per il I trimestre 2023, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato (non per uso termoelettrici) nel I trimestre solare dell’anno 2023;
• per il II trimestre 2023, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato (non per uso termoelettrici) nel II trimestre solare dell’anno 2023.
I crediti appena descritti sono:
• utilizzabili in compensazione entro il 30 settembre 2023, se relativi al terzo e quarto trimestre 2022, ovvero entro il 31 dicembre 2023, se relativi al primo e al secondo trimestre 2023;
• non soggiacciono ai limiti di compensazione;
• non concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, non rilevano ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi;
• sono cumulabili con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto;
• non sono più subordinati al regime de minimis.
I crediti d’imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie:
• entro il 30 settembre 2023 se relativi al terzo e quarto trimestre 2022 ovvero entro il 31 dicembre 2023 se relativi al primo e al secondo trimestre 2023;
• solo per intero (l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
• ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
• con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
Prima di procedere alla cessione l’impresa beneficiaria (cedente) dovrà munirsi del visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto della cessione e tale documentazione (visto di conformità e giustificativi di spesa) dovrà essere conservata al fine di poter essere esibita in caso di verifiche fiscali.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 101815/2023.
Agevolazioni per il Sud e nelle ZES
Credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi per le imprese con strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno
Per tutto il 2023 sarà possibile usufruire di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
La misura consiste in un credito d’imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.
L’intensità massima dell’aiuto è pari:
• al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna e Molise;
• al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per la Regione Abruzzo.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione con F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito in oggetto. È prevista la possibilità di cumulare il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 100565/2023.
Credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese del Mezzogiorno
Con lo scopo di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno, è stato previsto, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i periodi di imposta 2021, 2022, e 2023 una maggiorazione del credito di imposta rispetto alle ordinarie attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design ordinario.
In particolare, la misura del credito d’imposta è pari al:
• 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è pari ad almeno 43 milioni di euro;
• 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
• 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Le spese agevolabili e le modalità di funzionamento del credito d’imposta sono quelle previste per il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design ordinario.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 100565/2023.
Credito d’imposta e riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES
Le nuove imprese, e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle c.d. ZES, possono usufruire di rilevanti agevolazioni.
Ciascuna ZES è istituita con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Attualmente sono state istituite le seguenti ZES: ZES Abruzzo, ZES Calabria, ZES Campania, ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, ZES Sicilia Orientale, ZES Sicilia Occidentale, ZES Sardegna.
La documentazione che attiene all’istituzione di ciascuna ZES e i piani di sviluppo è disponibile sulla pagina dedicata del MISE
Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50%, con decorrenza dal periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i 6 periodi d’imposta successivi.
Per fruire di tale agevolazione le imprese beneficiarie, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto già fruito:
• devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
• devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni;
• non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
L’agevolazione è riconosciuta in regime de minimis
In aggiunta, si applicano alle ZES le disposizioni fiscali in tema di credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno previste dalla legge di Bilancio 2016.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta spettante nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, ovvero del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e del 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni della regione Abruzzo. Tali percentuali possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti per le piccole imprese ovvero di 10 punti per
quelle di medie dimensioni, arrivando alle percentuali già indicate in precedenza.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite un modello aggiornato (identico a quello da utilizzare per gli investimenti nel Mezzogiorno) aggiornamento che dovrà essere utilizzato per le comunicazioni da trasmette nel periodo compreso tra l’8 giugno 2023 ed il 31 dicembre 2024 (si vedi in merito la nostra comunicazione prot. n. 101988/2023
Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito in oggetto.
In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Infine, il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 100565/2023
Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud
Il Decreto Energia ha introdotto un credito di imposta per le aziende che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione è finalizzata ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. A tale scopo viene istituito un credito di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 nella misura massima consentita dalla Commissione Europea. Il limite di spesa stanziato è di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Sono ammissibili all’agevolazione i costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.
Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione, con riferimento ai costi ammissibili, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza l’applicazione dei limiti alle compensazioni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. 97980/2022