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Agente con deposito ......................................................................... pag
tanza deve consentire che la proponente, o chi da questa ha avuto l’incarico di sostituirla provvisoriamente nel corso del periodo di dodici mesi sopra indicato, si possa avvalere dell’organizzazione dell’agenzia senza che a questa ne derivino oneri. Né l’agenzia ha diritto a compensi sui proventi degli affari portati a positiva conclusione direttamente dal preponente o dal sostituto, salvo il diritto alla provvigione per gli ordini pervenuti durante il periodo di astensione, ma risalenti all’attività svolta in precedenza dall’agente o rappresentante, successivamente assente per maternità. Infine, va precisato che nei casi di interruzione della gravidanza33, ferma restando analoga disciplina come sopra indicata, il periodo di sospensione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad ogni effetto e sempre su richiesta dell’agente o rappresentante, sarà pari ad un massimo di cinque mesi.
Qualora la casa mandante venisse a conoscenza di un periodo di gravidanza/ puerperio/interruzione senza che l’agente chieda la sospensione del rapporto, la circostanza dovrà essere oggetto di specifica valutazione.
Agente con deposito
L’agente o il rappresentante può istituire un deposito per le merci delle quali è incaricato di promuovere la vendita presso i locali di proprietà del preponente. Tale deposito dev’essere espressamente previsto e disciplinato per iscritto nel mandato di agenzia o rappresentanza e l’utilizzo dei locali deve essere regolato da un contratto di comodato d’uso, perfezionato con atto scritto a parte. Nei locali adibiti a deposito si potrà svolgere anche l’attività di vendita al dettaglio, con l’osservanza di tutte le prescrizioni e degli adempimenti richiesti dalle vigenti norme in materia alle quali l’agente avrà l’onere di provvedere a suo totale carico come pure dovrà conservare tutti i documenti previsti dalle vigenti norme fiscali ed esibirli in caso di richiesta da parte della preponente. Dalla istituzione del deposito non deriverà alcun compenso o indennità ad alcun titolo per le parti interessate. L’agente potrà adibire al deposito una o più persone, che saranno suoi dipendenti e, quindi, dovrà curare tutti i relativi adempimenti a carico del datore di lavoro. Come pure a carico dell’agente o rappresentante ricade l’onere della cura e della conservazione delle merci depositate e, a tale riguardo, potrà stipulare a suo carico una polizza di assicurazione contro il furto e l’incendio, con riferimento a quest’ultimo sinistro anche per quanto riguarda i locali. Salvo che sia diversamente stabilito dalle parti in forma scritta, la merce invenduta sarà restituita alla preponente contestualmente alla risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza.