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Enasarco e contribuzione ................................................................ pag
Iscrizione e conferimento del mandato a un agente L’iscrizione alla Fondazione Enasarco deve essere effettuata da parte della preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia. Debbono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio (italiani o stranieri) che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (art. 2 Regolamento Enasarco). I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti se abitualmente operano oppure esercitano una parte sostanziale della attività in Italia. L’obbligo di iscrizione ricorre, altresì, in tutti i casi previsti dalle normative comunitarie (Risposta a Interpello Ministero del Lavoro n. 32 del 19 novembre 2013) e dagli accordi internazionali. È prevista inoltre una facoltà di iscrizione per gli agenti che, pur non essendo soggetti all’iscrizione obbligatoria perché abitualmente operanti all’estero per ditta straniera, ne facciano richiesta. All’atto della prima iscrizione la Fondazione Enasarco provvede ad assegnare un numero di posizione alla ditta preponente, un numero di matricola all’agente ed un numero identificativo alla società di agenzia. Tali numeri dovranno essere sempre indicati in tutte le comunicazioni verso la Fondazione. L’iscrizione può essere effettuata utilizzando le apposite procedure riservate alle Ditte che si sono registrate e abilitate ai servizi online del sito internet inEnasarco (www.enasarco.it/inenasarco) oppure scaricando dal sito l’apposita modulistica, che dovrà essere trasmessa alla Fondazione in Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 Roma; Per l’iscrizione degli agenti sono stati predisposti alcuni moduli: Mod. 501/2013 per le ditte individuali; Mod. 502/2013 per le società di persone; Mod. 503/2013 per le società di capitali.
Nella compilazione dei modelli la preponente deve sempre specificare: il codice fiscale della preponente e dell’agente; i dati anagrafici; la data di conferimento del mandato; l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario); il numero della preesistente posizione assicurativa (se conosciuta) presso la Fondazione; nel caso di agenti che operano in società, gli estremi dell’atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della stessa e le quote di partecipazione societaria per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili.
Maturazione dei contributi – il principio di competenza I contributi Enasarco si calcolano (e versano) con riferimento al momento (trimestre) in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando
La contribuzione previdenziale L’obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli agenti, aventi forma individuale o societaria, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2, comma 1, Regolamento Enasarco). Pertanto, ad esempio, potranno essere iscritti tutti i soci delle società in nome collettivo e i soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall’art. 2314, comma 2, c.c.) delle società in accomandita semplice. Nella propria area riservata inEnasarco, la casa mandante, previa registrazione al sito Internet, compila la distinta online (che ha sostituito completamente quella cartacea), inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, la casa mandante potrà scegliere tra: ∫ Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema; ∫ Addebito su c/c bancario della casa mandante (RID). A differenza della distinta cartacea, sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. La compilazione della distinta online si compone di quattro fasi: 1. Generazione dei mandati presenti in archivio, utile anche al fine di verificare la situazione dei propri mandati. 2. Salvataggio di una compilazione parziale (stato provvisorio), potendo salvare l’eventuale compilazione parziale. 3. Proseguire la compilazione: è possibile ricaricare una distinta salvata in stato provvisorio e proseguirne la compilazione anche in giorni successivi. 4. Conferma della distinta, al termine della compilazione. Con questa operazione (che equivale alla spedizione della distinta cartacea) la ditta certifica che tutti gli importi indicati sono corretti, e che quindi la distinta può essere acquisita in via definitiva. Dopo la conferma, la distinta online non è più modificabile, ma può sempre essere visualizzata in consultazione. La conferma della distinta deve obbligatoriamente avvenire entro il giorno della scadenza per il versamento. I contributi si calcolano su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia. Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente. L’aliquota per l’anno 2022 è pari al 17%. Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica (metà ciascuno: 8,5% + 8,5%). In caso di più soci agenti illimitatamente responsabili, il contributo è suddiviso in misura uguale alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili
previste dal contratto sociale. Il contributo minimo annuo (minimale) viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Dal 1° gennaio 2022 il minimale è di € 440,00 (110 euro a trimestre) per i plurimandatari e di € 878 (219,5 euro a trimestre) per i monomandatari. La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente. Il minimale di contribuzione, a differenza del massimale, è frazionabile per trimestri: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto. Inoltre, il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Il massimale annuo, su cui calcolare il contributo dal 1° gennaio 2022, è di € 26.170 per i plurimandatari e di € 39.255 per i monomandatari (art. 5, comma 2, Regolamento Enasarco). Il massimale annuo non è frazionabile. Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intendono riferiti alla Società e non ai singoli soci.
Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, per gli agenti operanti in forma individuale con un’età minore o uguale a trent’anni è previsto un temporaneo regime contributivo agevolato (art. 5-bis, Regolamento Enasarco). Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione Enasarco direttamente sul portale inEnasarco (per somme versate di competenza dal primo trimestre 2005 in poi) oppure utilizzando l’apposito modello cartaceo 3002/c da inviare a mezzo raccomandata A/R.
La contribuzione assistenziale La contribuzione assistenziale riguarda i preponenti che conferiscono un mandato ad agenti operanti in forma di società di capitali. Non vengono iscritti a Enasarco i singoli soci della società di capitali (art. 6, comma 1, Regolamento Enasarco).
Limite provvigioni annue (€)
Aliquota complessiva (%) fino a 13.000.000,00 4,00 fino a 20.000.000,00 2,00 fino a 26.000.000,00 1,00 oltre 26.000.000,00 0,50 Aliquota a carico preponente (%) 3,0 1,5 0,75 0,3 Aliquota a carico agenzia (%) 1,0 0,5 0,25 0,2
periodo contributivo scadenza
1° trimestre 20 Maggio 2° trimestre 20 Agosto 3° trimestre 20 Novembre 4° trimestre 20 Febbraio dell’anno successivo
Le variazioni di mandato Nel caso in cui all’agente, nel corso dell’anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da plurimandatario a monomandatario o viceversa, si dovrà tenere conto di quanto segue: ∫ da plurimandatario a monomandatario: è consentita l’integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari. ∫ da monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.
Contributi maturati dopo la cessazione del rapporto Nel caso in cui il preponente si trovi a dover corrispondere all’agente provvigioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto, e, quindi, a dover versare i relativi contributi previdenziali, dovrà utilizzare per il calcolo dell’importo dovuto le aliquote e il massimale vigenti nel trimestre di cessazione del mandato. Per versare i contributi successivi alla cessazione del rapporto, nel caso in cui la cessazione sia avvenuta in un trimestre precedente dell’anno in corso, è possibile utilizzare la normale distinta on-line. Se la cessazione del mandato è invece avvenuta l’anno precedente (o in data ancora anteriore), è necessario utilizzare il modello G14 on-line, in cui dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, il trimestre di effettiva maturazione della provvigione. E’ indispensabile, inoltre, che nella riga relativa al mandato cessato venga indicata la data di cessazione del rapporto di agenzia, elemento che consentirà alla Fondazione di imputare i contributi versati correttamente all’ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo. Anche in caso di corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso andrà calcolata la quota di contribuzione dovuta alla Fondazione Enasarco.
Sanzioni Le sanzioni per omissioni ed evasioni contributive, per mancata iscrizione
dell’agente all’Enasarco, per mancata comunicazione di cessazione, per omesso invio della distinta o per omessa comunicazione delle provvigioni sono disciplinate dagli artt. 34 e seguenti del Regolamento Enasarco. Per ogni ulteriore approfondimento e, in particolare, per il valore delle aliquote, dei minimali e dei massimali negli anni, si rinvia all’allegato Regolamento delle attività Istituzionali della Fondazione Enasarco.