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Malattia infortunio gravidanza ....................................................... pag
Le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso sono computabili nell’ indennità di fine rapporto e sono soggette a contribuzione Enasarco.
Malattia, infortunio e gravidanza (art. 1747 c.c.; artt. 12 e 13 AEC 30.07.2014)
L’art. 1747 c.c. dispone che l’agente, se per qualsivoglia ragione non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli, deve dare immediato avviso al preponente, pena l’obbligo al risarcimento del danno. La malattia e l’infortunio32 rientrano sicuramente fra le ragioni per le quali l’agente è impossibilitato ad eseguire il suo incarico; l’art. 12 dell’Accordo Economico Collettivo del 30 luglio 2014 disciplina come gestire tale evento. Il rapporto di agenzia o rappresentanza viene sospeso – su richiesta della proponente o dell’agente o rappresentante - per un periodo massimo di sei mesi nell’anno civile dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio. La proponente, in tale periodo, non potrà procedere alla risoluzione del rapporto. Durante tale periodo la proponente ha facoltà di assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero di dare ad altro soggetto l’incarico di esercitarlo. In tale periodo l’agente o rappresentante deve consentire che la proponente, o chi da questa ha avuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell’organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e senza, ovviamente, beneficiare dei compensi per gli affari conclusi in tale periodo, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. Sostanzialmente analoga la disciplina in caso di gravidanza e puerperio, prevista dall’art. 13 dell’Accordo Economico Collettivo. Il periodo di sospensione del rapporto, in tali casi, è più lungo e arriva fino a un massimo di dodici mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto ovvero – in caso di adozione o affidamento di minore - dell’effettivo ingresso del minore nella famiglia. Il periodo di sospensione del rapporto di agenzia o rappresentanza, nel caso di gravidanza e puerperio, è richiesto, diversamente dai casi di malattia o infortunio, solo dall’agente o rappresentante. Anche in occasione di tale evento la titolare del mandato di agenzia o rappresen-
32 L’art. 12 dell’Accordo Economico Collettivo prevede che la Fondazione Enasarco stipuli una polizza assicurativa in favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale (o che siano soci illimitatamente responsabili di società s.n.c. o s.a.s.) per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza deve prevedere la liquidazione, in caso di morte per infortunio, di un capitale pari ad euro 40.000 e, in caso di invalidità permanente totale sempre per infortunio, un capitale pari ad euro 50.000. In caso di invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicheranno le condizioni previste dalla polizza stipulata dalla Fondazione Enasarco. Analogamente avviene in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accerta menti diagnostici ovvero per degenza domiciliare successiva al ricovero per intervento chirurgico o a ricovero ospedaliero. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della polizza da parte della Fondazione Enasarco sono a carico della società man dante e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte dell’interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato in base all’art. 16, comma 3 dell’Accordo Economico Collettivo che disciplina le modalità di iscrizione all’Enasarco.