Guida al contratto d'agenzia

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La provvigione (artt. 1748 e 1749 c.c.; artt. 6, 7 e 8 AEC 30.07.2014) L’unica e tipizzata forma di retribuzione/compenso dell’agente è rappresentata dalla provvigione31. Non sono di norma ammissibili altre forme di remunerazione e in particolare compensi fissi che siano slegati dal numero degli affari promossi dall’agente e/o dal valore degli stessi. Le parti hanno la facoltà di determinare nel contratto le modalità di calcolo della provvigione. In mancanza di tale pattuizione, si reputa che il tasso provvigionale vada applicato sulle somme effettivamente incassate dal preponente, il quale avrà, pertanto, la possibilità di detrarre, dalla base di calcolo, gli sconti praticati oppure le spese. Secondo quanto previsto dall’art. 1748 c.c., l’agente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento, nel corso del contratto oppure appartenenti alla zona o alla categoria di clienti affidatigli. Il preponente ha la facoltà di accettare o meno gli ordini e le proposte contrattuali trasmesse dall’agente senza incorrere, in caso di rifiuto, in alcuna responsabilità. Tale principio va però letto e praticato alla luce degli obblighi inderogabili di lealtà e buona fede che, ai sensi dell’art. 1749 c.c., gravano sul preponente. L’agente ha, infine, diritto alla provvigione anche sugli affari proposti e conclusi anche dopo la risoluzione del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. In tali casi, la provvigione è dovuta esclusivamente all’agente “uscente”, a meno che risulti equo, date le circostanze del caso, suddividere il compenso con l’agente “subentrante”. La provvigione deve essere corrisposta all’agente al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale è maturata. Il diritto alle provvigioni si prescrive nel termine di cinque anni e l’agente gode del privilegio generale sui beni mobili del preponente per i compensi maturati nell’ultimo anno di rapporto. L’art. 1748 c.c., stabilisce espressamente che l’agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività, ma la contrattazione collettiva (come il vigente A.E.C. 30/07/2014 all’art. 8), ammette pattuizione contraria, così come la giurisprudenza ammette la pattuizione di un concorso del preponente in talune spese. Tale rimborso, specie se integrale, può costituire un indice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene che l’agente abbia, invece, diritto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di incarichi (ad esempio, assistenza logistica o magazzinaggio, contratti di agenzia. 31

Sono eccezioni, e di natura anche NON provvigionale, quelle previste dall’art. 6, commi 3-4-5 (indennità di incasso e coordi natore agenti) e dall’art. 24 (indennità patto di non concorrenza) dell’AEC 30/07/2014

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