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La zona ............................................................................................. pag Plurimandatario e monomandatario L’esclusiva Variazione di zona

la zona, la promozione degli affari, l’esclusiva; tutti requisiti che sono di seguito trattati.

La zona (artt. 1742 e 1743 c.c.; artt. 2 e 3 AEC 30.07.2014)

L’agente promuove la conclusione di contratti in una zona determinata; la zona costituisce quindi un elemento essenziale del contratto; è necessario specificare con chiarezza nel contratto individuale la zona nella quale l’agente dovrà operare. La zona normalmente è individuata come area territoriale geografica, ma è anche possibile che, nell’ambito della zona geografica, il preponente limiti l’incarico ad alcune categorie di clienti8 o riservi a sé alcuni clienti ben individuati9 . L’AEC, all’art. 2, prevede la facoltà del preponente di variare10 unilateralmente la zona, distinguendo tre diverse ipotesi con tre regolamentazioni diverse. ∫ Lieve entità: le variazioni non superano il 5%11delle provvigioni12; in questo caso non è previsto un tempo minimo di preavviso da rispettare e, pertanto, la decorrenza può essere dal momento della ricezione della comunicazione scritta della casa mandante da parte dell’agente. ∫ Media entità: le variazioni superano il 5% e non superano il 15% delle provvigioni; le variazioni devono essere comunicate per iscritto all’agente almeno due mesi prima13, salvo accordo scritto tra le parti per un diverso periodo di preavviso. Qualora l’agente, entro trenta giorni14, dichiari di non accettare le variazioni, la comunicazione del preponente si trasforma in preavviso di risoluzione del contratto di agenzia ad iniziativa della casa mandante. ∫ Rilevante entità: le variazioni superano il 15% delle provvigioni; in questo caso è dovuto un preavviso scritto non inferiore a quello stabilito per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per un diverso periodo di preavviso. Qualora l’agente, entro trenta giorni14, dichiari di non accettare le variazioni, la comunicazione del preponente si trasforma in preavviso di risoluzione del contratto di agenzia ad iniziativa della casa mandante (con tutte le relative conseguenze come, ad esempio, le indennità di fine rapporto). Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

8 Ad esempio dettaglianti, grossisti, grande distribuzione 9 Cosiddetti clienti direzionali 10 Le variazioni, disciplinate dall’art 2 dell’AEC, riguardano la zona (territorio, clientela, prodotti) e la misura delle provvigioni 11 L’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi (antecedenti l’ultima variazione) sarà da considerarsi come unica variazione; per gli agenti monomandatari il periodo è di 24 mesi 12 Valore delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, oppure nei dodici mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero 13 Quattro mesi in caso di agente monomandatario 14 Termine perentorio

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