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Transazioni e rinunce ....................................................................... pag

Durante lo svolgimento del rapporto di agenzia, o alla sua cessazione, possono insorgere controversie tra l’agente e la preponente, in relazione all’esecuzione del contratto o alle indennità connesse alla cessazione del rapporto. Al fine di evitare un contenzioso giudiziale, le parti possono raggiungere un accordo mediante transazione (art. 1965 c.c.) e rinunce dell’agente (art. 2113 c.c.). Per valutare la validità e l’efficacia di una transazione o di una rinuncia relativa ad un contratto di agenzia, occorre considerare alcune specifiche norme e conseguenze. L’articolo 2113 del codice civile Ai sensi dell’art. 2113 c.c. “le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 c.p.c., non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunce e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta a sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”. Tale norma consente all’agente di impugnare, anche solo stragiudizialmente, entro sei mesi quanto rinunciato o pattuito per far valere diverse ed ulteriori pretese. La disposizione normativa, applicabile principalmente al lavoro subordinato, ha limiti soggettivi in quanto fa espresso riferimento ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. Pertanto la speciale disciplina delle rinunce e delle transazioni opera solo ed esclusivamente con riguardo ai contratti di agenzia intercorsi con agenti persone fisiche o comunque con agenti che abbiano eseguito il contratto in maniera prevalentemente personale e non invece con agenti operanti in forma societaria o che abbiano eseguito il contratto avvalendosi di una struttura (collaboratori, subagenti ecc.) che escluda il carattere della prevalenza personale della prestazione, per i quali troverà applicazione la normale disciplina legale. Inoltre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c., al regime di impugnazione e di invalidità sono sottratte in ogni caso le conciliazioni intervenute in sede giudiziaria, avvenute avanti alle Commissioni costituite presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o stipulate in sede sindacale.

La sottoscrizione dell’eventuale accordo in tali “sedi protette” è requisito necessario per attribuire allo stesso efficacia “definitiva” (salvo l’eventuale annullabilità

Per una migliore gestione dei rapporti di agenzia è importante ribadire che l’art. 2113 c.c. non contempla tutti i diritti dell’agente, quale che ne sia la fonte, ma solo quelli “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi” (limite oggettivo). Ciò significa che non saranno oggetto dello speciale regime di impugnazione le rinunce o le transazioni riguardanti diritti diversi e già acquisiti nel patrimonio dell’agente. La precisazione è importante in quanto, ad esempio, non troverà applicazione l’art. 2113 c.c. in caso di rinunce o transazioni riguardanti la revisione pattizia delle condizioni contrattuali del rapporto come, ad esempio, la misura delle provvigioni. In considerazione del fatto che le transazioni vengono spesso utilizzate quale strumento di risoluzione del rapporto di agenzia, particolare rilevanza assume la questione della rinunciabilità, anche parziale, del diritto all’indennità di cessazione del rapporto prevista e disciplinata dall’art. 1751 c.c. Il sesto comma dell’art. 1751 c.c. è una norma inderogabile che non consente deroghe peggiorative a sfavore dell’agente commerciale. È sempre consigliabile una transazione in “sede protetta” qualora si raggiunga l’accordo sulle indennità di fine rapporto.

Le quietanze liberatorie Diverse dalle rinunce e dalle transazioni sono le cosiddette quietanze a saldo, che non vanno confuse con le prime. Nella prassi spesso si verifica, infatti, che l’agente rilasci alla preponente, dopo la fine del rapporto e al momento di ricevimento di quanto dovuto in occasione della cessazione del contratto, una dichiarazione di non aver più nulla a pretendere dalla preponente. Le generiche quietanze a saldo non hanno natura transattiva; in linea di massima, esse non sono vere e proprie rinunce (“dichiarazioni di scienza”), ma sono considerate dalla giurisprudenza oramai costante delle mere clausole di stile, quasi prive di valore abdicativo circa specifici diritti. Resta pienamente valida, invece, la verifica e accettazione, da parte dell’agente, dei conteggi delle ultime spettanze a lui dovute quali, ad esempio, quelle indicate nel prospetto delle provvigioni maturate.

Enasarco e contribuzione

Premesse Gli agenti beneficiano di un trattamento pensionistico integrativo gestito dall’Enasarco (Fondo previdenza) e di coperture assicurative dai rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero.

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