Guida al contratto d'agenzia

Page 24

Nel caso di un patto con validità e vincoli temporali inferiori ad un biennio, la misura del compenso va ovviamente ridotta. Tale riduzione avviene però secondo un criterio non esattamente proporzionale. Infatti, la disposizione prevede che il riproporzionamento sia effettuato sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. Ciò comporta che per un patto di durata di dodici mesi, il compenso dovuto per effetto della norma collettiva sarà pari al 40% dell’importo indicato nella tabella; nel caso di un patto valido, ad esempio, per diciotto mesi, il compenso risulta invece pari al 70% dell’importo della tabella (ovvero il 40% riferito ad una durata di 12 mesi, sommato alla metà del 60% del secondo anno, pari a sei mesi, e quindi al 30%). Va altresì ricordato che le misure del compenso di cui trattasi, come risulta dalla tabella di cui sopra, sono ulteriormente differenziate, in linea con i parametri indicati dall’art. 1751 bis c.c., in relazione alla durata del rapporto di agenzia, all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Un’ulteriore differenziazione riguarda il caso delle dimissioni dell’agente plurimandatario. È previsto che per l’agente plurimandatario, se il rapporto cessato valga almeno l’80% del totale dei suoi guadagni, la misura dell’indennità per il patto di non concorrenza sarà pari a quella stabilita per il monomandatario. Una disposizione di rilievo è quella concernente gli effetti dell’inadempimento dell’agente. Si prevede che, in caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante è tenuto a restituire le somme eventualmente già percepite per il titolo in questione e, a sua volta, deve corrispondere alla ditta mandante una penale pari alla metà dell’indennità. La norma intende determinare, in via del tutto presuntiva, il danno derivante dall’inadempimento dell’agente ed è da ritenere che sia l’agente sia la casa mandante abbiano la facoltà di provare che il danno concretamente provocato dall’inadempimento sia inferiore o superiore all’importo convenzionale previsto dalla disposizione di cui trattasi e, quindi, di richiedere il risarcimento del danno effettivo. In merito, potrebbe essere opportuno inserire nella lettera di incarico individuale una clausola che, richiamando l’art. 1382 c.c., faccia espressamente salva la possibilità per la casa mandante di chiedere il risarcimento del danno ulteriore. Sempre a questo riguardo va anche ricordato il disposto dell’art. 1384 c.c., circa la possibilità di un’equa riduzione da parte del giudice dell’ammontare della penale, in relazione all’effettiva incidenza dell’inadempimento.

22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.