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Diritti e doveri delle parti .................................................................. pag
e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario26 ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736 c.c.27, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia”.
Le istruzioni del preponente
La norma prevede l‘obbligo dell’agente di operare “in conformità delle istruzioni ricevute” dalla mandante. Lo svolgimento dell’attività di agenzia, pur essendo autonoma, è caratterizzata da una collaborazione che non esclude la possibilità di istruzione e di controlli amministrativi e tecnici più o meno penetranti in relazione al settore merceologico e all’interesse del preponente. Del pari l’obbligo dell’agente di visitare o istruire gli altri collaboratori, di raccogliere lamentele della clientela per riferirne al preponente - e altri incarichi simili - non alterano la natura del rapporto, giustificandosi in base all’obbligo dell’agente di adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute, e non incidono sull’autonomia dell’organizzazione professionale dello stesso e sulla assunzione del rischio del risultato della propria attività lavorativa.
Le informazioni da parte dell’agente
Le informazioni che l’agente deve fornire alla casa mandante sono quelle inerenti la clientela (e/o i singoli clienti) e in generale il mercato nella zona che altrimenti non avrebbe avuto modo di conoscere. L’obbligo imposto dall’agente dall’art. 1746 c.c. di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonché in ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, (che si traduce nell’obbligo di informare in generale sullo sviluppo della concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato), pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente di promuovere la conclusione di affari, assume in concreto una notevole rilevanza, potendo anche giustificare, in caso di sua grave violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente.
La promozione di contratti - L’obbligazione primaria dell’agente
In forza di quanto prevede l’art. 1742 c.c. l’obbligazione primaria dell’agente è quella di promuovere per conto della casa mandante la conclusione di contratti
26 Art. 1731 e seguenti c.c. 27 L’art 1736 c.c. tratta dello “star del credere”
nella zona affidata. Rientrano nell’attività di promuovere per conto del preponente la conclusione di contratti in una zona determinata molteplici attività di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, incrementare e convogliare verso l’acquisto la domanda del prodotto offerto dalla preponente ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto in termini conformi alle istruzioni eventualmente impartite dal preponente. Nell’alveo di tale attività la propaganda – destinata a convincere la potenziale clientela dell’opportunità dell’acquisto, informandola dell’esistenza del prodotto ed illustrandone le caratteristiche intrinseche o commerciali – pur non costituendo di per sé sola l’attività tipica dell’agente integra tuttavia il presupposto della promozione di contratti ove si accompagni ad ulteriori compiti, che evidenzino il ruolo dell’agente quale trait d’union tra l’impresa e i suoi clienti e quale fiduciario cui fa capo l’organizzazione delle vendite del preponente.
La diligenza, la correttezza e la buona fede nell’assolvimento
Stante l’obbligo di comportarsi, secondo correttezza e buona fede, l’agente non può limitare a suo piacimento le prestazioni solo per il fatto che la provvigione è proporzionale agli affari promossi, ma deve uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti e alla diligenza richiesta dalla prestazione. In altre parole, qualora l’agente non abbia svolto la sua attività, secondo detti principi può essere considerato inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entità e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora la mandante dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere ben maggiore.
Obbligo di fornire materiale, documenti ed estratto conto da parte del preponente
La norma impone alla mandante di agire con lealtà e buona fede nei confronti dell’agente, mettendogli a disposizione la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornirgli le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto. Inoltre, deve consegnargli un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre28 nel corso del quale esse sono maturate. L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. La norma è inderogabile posto che ogni patto contrario è colpito dalla sanzione della nullità. L’onere gravante sulla mandante di fornire la documentazione relativa ai beni (o
servizi) trattati riguarda essenzialmente la documentazione tecnica e illustrativa (cataloghi, depliants, listini, specifiche tecniche) ad essi inerente. Un caso particolare è quello relativo all’ipotesi in cui l’agente necessiti di campionari29 o collezioni. Pur non potendo ricomprendersi nell’alveo della documentazione in senso stretto si tratta all’evidenza di strumenti imprescindibili per promuovere la conclusione di contratti in determinati settori - ad esempio quello tessile/abbigliamento - per l’attività oggetto del contratto. Vi è l’obbligo della casa mandante di informare l’agente circa i pagamenti ricevuti e le provvigioni maturate mediante invio di estratti conto con cadenza almeno trimestrale nonché di ogni altra utile informazione per la verifica. Se l’azienda non è solita far pervenire le fatture dei clienti tramite l’agente, dovrà, almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire a ciascun agente, con riferimento ad ogni affare, le copie delle fatture di vendita trasmesse direttamente ad essi, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale30 .
Assai frequente e diffuso è l’inserimento nei contratti individuali di clausole che prevedono l’approvazione dell’estratto conto nel caso di assenza di rilievi entro un determinato lasso temporale. Con ciò, in buona sostanza, il preponente intende conferire al silenzio della controparte non l’ordinario valore neutro, bensì sorta di silenzio/assenso.
Obblighi di informazione da parte del preponente
È previsto l’obbligo della casa mandante di fornire informazioni all’agente; si tratta della conferma di principi tipici delle obbligazioni. Naturalmente quest’obbligo si incunea nell’alveo della correttezza che deve permeare i rapporti sinallagmatici, con l’obbligo generalizzato per la casa mandante di informare l’agente circa il lancio sul mercato di nuovi prodotti o aggiornarlo su variazioni tecnologiche di quelli già in commercio. Vi è anche l’obbligo di informare l’agente nel caso in cui ci sia una contrazione della produzione, che potrebbe portare a raccogliere ordini cui poi non sia possibile dar corso. Naturalmente si tratta di enunciazione di carattere generale che dovrà tenere conto del bilanciamento fra gli interessi contrapposti delle parti contraenti e comunque facendo riferimento solo a contrazione di volumi rilevanti e non prevedibili da parte dell’agente.
29 L’art. 3, comma 3 dell’AEC 30 luglio 2014 prevede che “nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di dan neggiamento” (come specificato anche nell’apposito capitolo della presente pubblicazione) 30 Art. 7, comma 4, A.E.C 30/07/2014