∫ ∫
Ω 5 mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; Ω 6 mesi per gli anni dal sesto iniziato all’ottavo anno; Ω 8 mesi dal nono anno iniziato in poi. In caso di recesso da parte dell’agente monomandatario: Ω 5 mesi indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto. In caso di recesso da parte dell’agente plurimandatario: Ω 3 mesi indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
Poiché il recesso è una dichiarazione unilaterale recettizia, essa produce i propri effetti solo nel momento in cui giunge a conoscenza dell’altra parte e il decorso del preavviso prende avvio da tale momento. Una volta comunicato il recesso, il contratto rimane in vigore fino alla scadenza del termine di preavviso e, durante tale periodo, le parti sono obbligate al rispetto di tutte le clausole contrattuali. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento24. Deve ritenersi valido il patto di prova25; è il patto in forza del quale le parti, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, si riservano di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile il rapporto oppure di risolvere lo stesso; entro tale periodo le parti potranno quindi recedere oppure, non esercitando la facoltà di recesso, il contratto si trasformerà in contratto definitivo. In caso di legittimo recesso in periodo di prova non è dovuto il preavviso (né l’indennità sostitutiva); si ritiene anche che non debba essere riconosciuta l’indennità suppletiva di clientela (in quanto non può imputarsi alla casa mandante il recesso che le parti stesse hanno legittimato con una specifica pattuizione). È da ritenere improbabile che si ponga il problema dell’ulteriore indennità meritocratica, tenuto conto della breve durata del rapporto. Si ritiene che spetti, invece, all’agente la somma accantonata a titolo di FIRR. Diritti e doveri delle parti (artt.1742, 1746 e 1749 c.c.; artt. 5 e 7 AEC 30.07.2014) L’art. 1746, commi 1 e 2, c.c. sancisce che “nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute 24
Cioè indennità sostitutiva di preavviso
25
Il patto di prova deve necessariamente essere esplicitato con apposita clausola del contratto di agenzia
10