L’agente (artt. 1742 e 1752 c.c.; art. 1 AEC 30.07.2014) L’agente è colui che assume stabilmente l’incarico, da una o più ditte, di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata. Egli, pertanto, non conclude direttamente il contratto, ad esempio di compravendita, ma si limita a proporre e procurare occasioni di stipulazione di contratti; infatti le commissioni vengono assunte “salvo approvazione della casa”. L’agente con rappresentanza (o rappresentante) è, invece, incaricato di stipulare/concludere direttamente il contratto, che perciò è già perfezionato quando il preponente ne viene a conoscenza. L’agente esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati; le istruzioni impartite dal preponente devono tenere conto dell’autonomia operativa dell’agente, che è tenuto ad informare la casa mandante sulla situazione di mercato in cui opera, ma non è tenuto a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività. L’agente si differenzia: ∫ dal procacciatore di affari3 in quanto l’agente assume l’obbligo di promuovere la conclusione di affari con continuità e stabilità, mentre il procacciatore si limita a raccogliere ordini dei clienti senza però alcun vincolo di stabilità, in maniera del tutto episodica e senza alcun obbligo di promozione di contratti;4 ∫ dal lavoratore subordinato in quanto l’agente non è soggetto al vincolo della subordinazione, intesa come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.5 Il subagente si differenzia dall’agente in quanto è l’agente dell’agente; egli non opera direttamente per un produttore/commerciante ma è vincolato da un contratto di agenzia a chi è, a sua volta, incaricato della promozione degli affari.6 Il concessionario di vendita7 si differenzia dall’agente in quanto, di norma, è un commerciante che acquista i prodotti da un’impresa industriale o da un grossista e li rivende in nome e per conto proprio, assumendo i rischi inerenti la vendita ivi compreso quello di insolvenza dei clienti ai quali i prodotti vengono rivenduti; il concessionario non ha diritto ad una provvigione sugli affari conclusi ma il suo guadagno è costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto dei prodotti. L’agente può essere sia una persona fisica sia una società, e tra i requisiti caratterizzanti vi sono: le norme applicabili, la stabilità, il diritto alle provvigioni, 3
Il contratto di procacciamento di affari è un contratto atipico e quindi non disciplinato da norme di legge specifiche
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Conforme Cass. n.12197 del 22.6.2020
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Tra gli altri elementi il lavoratore subordinato, rispetto all’agente, non ha il rischio d’impresa; ha, invece, continuità di prestazione e retribuzione ed ha obbligo di orario o di presenza
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Il rapporto di subagenzia è disciplinato dalle stesse norme che regolano il contratto di agenzia e pertanto il subagente ha gli stessi diritti ed obblighi dell’agente
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Il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico
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