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Difetto di conformità
L’azione di regresso del venditore finale in Francia nei confronti del suo fornitore internazionale
di AGNESE GHERSI, avocato presso i fori di Parigi e di Trieste
La Corte di Cassazione francese si è recentemente pronunciata sull’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (qui di seguito “CVIM”) all’azione di regresso intrapresa dal venditore finale francese contro il fornitore iniziale (Com., 3 febbraio 2021, n°19-13.260).
Nella fattispecie, una società italiana ha venduto delle piastrelle ad una società francese, la quale le ha a sua volta rivendute ad un consumatore francese che ha introdotto un’azione in responsabilità contrattuale del venditore finale a seguito di un difetto di conformità. Il venditore finale ha introdotto un’azione di regresso contro il fornitore iniziale, sulla base delle disposizioni del Codice del consumo italiano, introdotte in applicazione della direttiva n°1999/44/CE del 25 maggio 1999 riguardante alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, che è stata accolta dai giudici di merito. Il fornitore iniziale ha fatto un ricorso alla Cassazione francese, contestando l’ammissibilità dell’azione di regresso e invocando l’applicazione dell’articolo 39 della CVIM il quale prevede che il compratore decade dal diritto di far valere un difetto di conformità contro il venditore se non lo denuncia entro un termine di due anni a partire dalla data in cui le merci gli sono state effettivamente consegnate.
Sulla questione dell’ammissibilità dell’azione di regresso, la Corte di cassazione francese ha applicato la direttiva n°1999/44/CE, la quale prevede che qualora la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore è legata a un difetto di conformità che risulta da un atto o da una omissione del produttore, di un venditore anteriore appartenente alla stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha il diritto di rivalersi sul o sui responsabili appartenenti alla catena contrattuale. A tal proposito, la Corte di Cassazione francese ha confermato che i giudici di merito hanno ben verificato che il diritto italiano applicabile nel caso di specie, permette al venditore finale di rifarsi contro ogni soggetto responsabile facente parte della sua stessa catena distributiva.
Sull’applicazione della CVIM (e in particolare dell’articolo 39) all’azione di regresso, la Corte di Cassazione francese ha considerato che il diritto di avvalersi di un difetto di conformità era decaduto nel caso di specie in quanto il venditore finale aveva denunciato il difetto al suo fornitore più di due anni dopo la consegna effettiva dei beni. Alla luce di questa giurisprudenza, in Francia è importante avvalersi del difetto di conformità di un prodotto entro due anni dalla consegna, e ciò indipendentemente dall’azione introdotta dal consumatore contro il venditore finale.
L’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti sulla normativa francese.