Galeno. Regolamento, norme generali

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Regolamento

GALENO


Validità dal 1° gennaio 2014 Broker assicurativo Marsh Italia


Regolamento Norme generali

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Norme generali

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L’etica di Galeno

pag. 5

Art. 1 - Requisiti e modalità di iscrizione

pag. 6

Art. 2 - Iscrizione, ampliamento, decorrenza ed efficacia delle prestazioni

pag. 7

Art. 3 - I contributi

pag. 7

Art. 4. - Le variazioni

pag. 10

Art. 5 - Il circuito virtuoso

pag. 12

Art. 6 - Il fondo di solidarietà

pag. 13

Art. 7 - Il piano Cent’anni

pag. 13

Art. 8 - Assistenza ai soci

pag. 16

Art. 9 -Modifica delle modalità e limiti di assistenza

pag. 16

Art. 10 - Controversie

pag. 16

Art. 11 - Ricevute e dichiarazioni fiscali

pag. 17

Art. 12 - Richiesta di prestazioni al fondo e liquidazione dei danni

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Art. 13 - Privacy. Tutela dei soci rispetto al trattamento dei dati personali

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Art. 14 - Organi istituzionali e operativi

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Tabella dei contributi mensili

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L’etica di Galeno Galeno società mutua cooperativa - Fondo sanitario integrativo, in seguito denominata anche fondo o Galeno, è una società cooperativa a responsabilità limitata iscritta all’anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, creata dai medici per tutelare se stessi e le proprie famiglie di fronte ai possibili imprevisti della vita. 1. Il medico che aderisce a Galeno non è un assicurato ma è prima di tutto un socio che prende parte attivamente alla vita associativa concorrendo con il suo comportamento etico alla prosperità del fondo ed al benessere di tutti gli assistiti. È per questo motivo che il medico che sceglie di aderire a Galeno ne condivide i principi di mutualità e solidarietà e adotta un comportamento in linea con i basilari principi di correttezza ed etica professionale, consentendo a se stesso e a tutti i soci di beneficiare dei conseguenti risparmi di gestione. Il contributo dato da tutti gli iscritti alla corretta gestione del fondo rappresenta dunque la vera forza di Galeno e la ragione profonda dei molteplici vantaggi che aumentano di anno in anno. 2. Galeno è una realtà innovativa e per questo divenuta fondo sanitario integrativo del Servizio sanitario nazionale. In linea con i principi del nuovo welfare integrativo delineato negli ultimi anni dal legislatore, Galeno società mutua cooperativa - Fondo sanitario integrativo assicura ai propri soci livelli di assistenza adeguati offrendo loro un ampio ventaglio di prestazioni sanitarie anche integrative ai l.e.a. (livelli essenziali di assistenza), contribuendo così a rendere più sostenibile il sistema salute italiano.

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Norme generali

Sono comuni: • alla gestione fondo, denominata “Ombrello”, • alla gestione previdenza, denominata “Salvadanaio”, • alle altre coperture previste in favore dei soci e dei loro familiari denominate “Salvagente”.

Articolo 1. Requisiti e modalità di iscrizione

a. Chi può aderire Possono fare domanda di adesione a Galeno, quali esclusivi titolari del rapporto sociale, tutti i medici e gli odontoiatri in attività, iscritti all’ordine professionale, non oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il socio può estendere le coperture previdenziali e assistenziali ai familiari componenti il proprio nucleo. L’identificazione dei componenti il nucleo familiare è stabilito con autocertificazione da parte del socio stesso. Fanno parte del nucleo familiare: • il coniuge (legale o di fatto); • i figli, sia del socio che del coniuge (anche adottivi o in affidamento), fino a 18 anni di età, 26 anni se studenti. In taluni casi comprovati di invalidità permanente, maggiore o uguale al 50 percento e previa delibera del consiglio di amministrazione è consentito il mantenimento nel proprio nucleo familiare di un figlio inabile a costituire un proprio nucleo anche oltre i 26 anni purché sia convivente e fiscalmente a carico. b. Come aderire Per aderire è necessario presentare al consiglio di amministrazione, sui modelli predisposti: • la richiesta di iscrizione (che comprende, tra l’altro, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e l’adesione incondizionata alle norme statutarie e regolamentari); • appositi allegati che il socio, ove previsto, provvederà a redigere in ogni parte per sé e per ciascuno dei suoi familiari sottoscrivendoli; • la fotocopia di un documento; 6 GALENO


• la ricevuta di bonifico bancario ovvero un assegno bancario o circolare non trasferibile, nella misura e secondo le modalità descritte all’articolo 3, punto d del presente regolamento.

Articolo 2. Iscrizione, ampliamento, decorrenza ed efficacia delle prestazioni

Le richieste di iscrizione, sono esaminate dal comitato esecutivo o dal presidente (sentito il parere del comitato scientifico) e, o, dalle compagnie di assicurazione. Accertate la regolarità delle richieste e la sussistenza dei requisiti, il comitato esecutivo o il presidente deliberano l’iscrizione dei soci, soggetta a successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione. Ogni decisione, relativa all’accoglimento o meno della richiesta di iscrizione e, o, all’estensione delle coperture, sarà portata a conoscenza dell’interessato entro un mese dal ricevimento della documentazione completa. In caso di non accoglimento della richiesta, Galeno restituirà tutti gli importi versati dal richiedente. I provvedimenti sono insindacabili. È inoltre facoltà del consiglio di amministrazione decidere in merito all’ampliamento nel tempo delle prestazioni. Le prestazioni del fondo decorrono sempre dal primo giorno del mese successivo all’accettazione della domanda di iscrizione (o di integrazione), salvo diversa motivata comunicazione, e hanno efficacia con riferimento ad eventi verificatisi e denunciati nel corso del periodo di appartenenza a Galeno.

Articolo 3. I contributi

a. I contributi mensili I contributi sono determinati su base annua dal consiglio di amministrazione (confronta lo statuto all’articolo 17 lettera d) e sono dovuti per intero, anche se vengono corrisposti in quote mensili. I contributi mensili, al netto di eventuali integrazioni volontarie, sia per il socio singolo che per il socio con nucleo seguono lo sviluppo previsto dalla tabella dei contributi mensili comprensivi dei costi per la gestione del fondo, posta a conclusione del presente regolamento. 7 GALENO


b. La quota sociale La quota sociale è di 51,65 euro e viene corrisposta una sola volta, unicamente al momento della richiesta di iscrizione. La quota sociale (infruttifera) verrà restituita in caso di uscita volontaria o di decesso del socio (confronta lo statuto agli articoli 11 e 14). La restituzione avverrà nel corso dell’esercizio sociale successivo a quello di uscita. c. La quota d’iscrizione La quota d’iscrizione è di 130,35 euro e comprende anche il contributo al fondo di solidarietà. Come per la quota sociale, si tratta di una somma da corrispondere solo al momento della richiesta d’iscrizione. d. Cosa si versa al momento della richiesta d’iscrizione Insieme alla richiesta di iscrizione, l’associando dovrà corrispondere i seguenti importi: • sottoscrizione della quota sociale 51,65 euro; • quota di iscrizione e contributo al fondo di solidarietà 130,35 euro; • primo contributo mensile - importo variabile in base all’età del socio, al suo status (se aderisce con famiglia) e ad eventuali integrazioni. Il pagamento dovrà essere effettuato in favore di Galeno società mutua cooperativa - Fondo sanitario integrativo come segue. 1. A mezzo bonifico bancario effettuato in favore di Galeno sulle seguenti coordinate: IBAN IT39U0569603220000002951X42 Banca popolare di Sondrio, filiale n. 20,via Caio Canuleio, 29, 00174 Roma. In tal caso copia del bonifico dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di iscrizione. 2. Tramite assegno circolare o bancario.

e. Modello Sepa Sdd (Sepa Core Direct Debit) Una volta ratificata l’iscrizione, Galeno inoltrerà al socio, insieme alla lettera di benvenuto, il modello Sepa, per l’addebito di mese in mese, sul conto corrente bancario, dei contributi mensili successivi al primo (con valuta an8 GALENO


ticipata di circa 10 giorni rispetto al primo giorno del mese cui si riferisce il contributo, per consentire al fondo di ricevere in tempo sul proprio conto i contributi che dovranno servire a remunerare le coperture assicurative che hanno decorrenza proprio dal primo di ogni mese). Il socio provvederà entro 15 giorni dalla data di ricevimento del modello Rid a presentare lo stesso al fondo, debitamente compilato e firmato. Il fondo provvederà a sua volta ad inoltrarlo alla banca. In caso di mancata ottemperanza, le coperture verranno automaticamente sospese a partire dalla seconda ricorrenza mensile successiva. f. Determinazione dell’età all’atto dell’iscrizione Ai fini del computo dei contributi da versare, si ricorda che l’età assicurativa del socio e dei suoi familiari aderenti, è determinata con il seguente criterio, che prescinde dall’età anagrafica: si parte dalla data di nascita e si considera l’anno di età a partire da sei mesi prima fino a sei mesi dopo tale data. Esempio: data di iscrizione al fondo: 1° giugno 2013; data di nascita: 18 agosto 1973; età ai fini associativi all’iscrizione: 40 anni (si hanno 40 anni a partire dal 18 febbraio 2013 fino al 18 febbraio 2014, quando si compiono i 41 anni assicurativi). Per cui il contributo mensile da versare (al netto di eventuali integrazioni) è di 133,00 euro per il socio con famiglia, mentre è di 83,00 euro per il socio singolo. g.Variazione annuale dei contributi e dei capitali e, o, dei massimali per aumento dell’età di soci e familiari. La variazione avverrà al 1° gennaio di ogni anno per ogni socio al variare dell’età ai fini assicurativi e viene comunicata per iscritto dal servizio assistenza soci prima della scadenza annuale. h. Uscita per età Per i soci che raggiungono l’età prevista per l’uscita da Galeno (70 anni, salvo quanto previsto per il piano Cent’anni) le prestazioni rimarranno co9 GALENO


munque attive con l’obbligo del pagamento dei relativi contributi per tutto l’anno solare in cui tale età si raggiunge.

Articolo 4. Le variazioni

a. Uscita volontaria Posto che l’iscrizione è a tempo indeterminato, il socio che intendesse uscire da Galeno dovrà inviare una comunicazione scritta di tale volontà all’attenzione del consiglio di amministrazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L’uscita volontaria può avvenire solamente il 1° gennaio di ogni anno, purché sia trascorso almeno un anno completo di contribuzione e ne sia stata data comunicazione, con le modalità sopra indicate, almeno 90 giorni prima (ovvero entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di uscita) secondo quanto previsto dall’articolo 11 dello statuto, salvo casi straordinari valutabili singolarmente da parte del consiglio di amministrazione. Pertanto, le prestazioni continueranno ad operare ed i relativi contributi mensili saranno dovuti, fino al mese di dicembre dell’anno precedente l’uscita. b. Variazioni di status Il socio, ovvero i suoi eredi, sono tenuti a notificare, comunicandolo al servizio assistenza soci, qualsiasi variazione intervenuta nel nucleo familiare entro 30 giorni dall’evento, ai fini del diritto alle prestazioni. Nel passaggio da socio singolo a socio con famiglia, l’eventuale maggiore contributo decorrerà dalla data di comunicazione al socio della decorrenza della copertura per i nuovi componenti (in ogni caso mai antecedente al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta). Il neonato è coperto, per le prestazioni previste, dal momento della nascita fino ai 30 giorni successivi. La copertura continuerà ad essere attiva anche dopo tale periodo, nel caso in cui, entro 30 giorni dalla nascita, il socio invii all’attenzione del comitato scientifico la richiesta di iscrizione. In caso contrario, la copertura cesserà dopo il trentesimo giorno dalla nascita e sarà eventualmente riattivata a richiesta. L’eventuale riduzione dei contributi per variazione dello status da socio con 10 GALENO


famiglia a socio singolo avrà invece effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di comunicazione. c. Decesso In questo caso si applica l’articolo 14 dello statuto. La quota parte del contributo annuo destinata alla copertura morte ogni causa è dovuta per l’intera annualità in cui il socio è deceduto ed è corrisposta da Galeno. d. Sospensione delle prestazioni In caso di ritardato inoltro del modello Rid (confronta articolo 3 lettera e) ed in caso di morosità nel pagamento dei contributi mensili superiore a due mensilità, tutte le prestazioni vengono automaticamente sospese decorsi 15 giorni dalla data di invio della comunicazione di sospensione. Le quote non versate, anticipate da Galeno, sono ad ogni modo dovute e Galeno potrà adire le vie legali al fine del loro recupero. e. Riattivazione delle prestazioni Le prestazioni sospese saranno riattivate dopo il pagamento delle quote arretrate. Se il pagamento perviene entro il giorno 25 del mese, la riattivazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo; altrimenti la riattivazione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo. Il socio dovrà produrre una dichiarazione attestante la conoscenza di eventuali patologie sofferte nel periodo di sospensione e la volontà di riattivare le coperture per sé e,o i suoi familiari f. Esclusione Oltre ai casi di decadenza previsti dall’articolo 12 dello statuto, il consiglio di amministrazione può deliberare l’esclusione del socio e,o del suo familiare aderente per indegnità nei casi seguenti: 1. false, inesatte o reticenti dichiarazioni rese allo scopo di fruire indebitamente delle prestazioni; 2. presentazione, ai fini del rimborso, di documentazione sanitaria alterata o non veritiera; 11 GALENO


3. reiterata e, o, continuata morosità (vedi precedente punto d). In nessun caso gli esclusi hanno titolo alle prestazioni richieste ed al rimborso delle quote di contributo versate fino al momento dell’esclusione, tranne che per la parte relativa a quanto versato nella gestione previdenza.

Articolo 5. Il circuito virtuoso

a. La determinazione dei saldi attivi Ogni anno, sulla base di un accordo rinnovabile annualmente, Galeno procede, di concerto con le compagnie di assicurazione, ad effettuare il bilancio dell’anno precedente dell’andamento delle seguenti prestazioni assicurative erogate: • morte ogni causa • infortuni: invalidità permanente e morte • invalidità permanente da malattia • assistenza sanitaria riportando all’attivo le quote di contributo destinate al pagamento dei relativi premi assicurativi versate dai soci ed al passivo le liquidazioni erogate, le riserve e le spese della gestione assicurativa. Tutti i soci sono chiamati a contribuire al positivo andamento tecnico delle prestazioni oggetto del meccanismo del circuito virtuoso, principalmente della garanzia sanitaria, ricorrendo preferibilmente al Servizio sanitario nazionale che Galeno incentiva con l’erogazione di una diaria sostitutiva. b. La ripartizione dei saldi attivi Le compagnie di assicurazione, riconosciuto il positivo andamento tecnico delle garanzie indicate al precedente punto, destinano a Galeno risorse utili a: • incrementare con versamenti una tantum la posizione individuale di risparmio previdenziale o di previdenza complementare dei soci • realizzare accantonamenti sul contratto collettivo di capitalizzazione istituito per alimentare il piano Cent’anni. La ripartizione dei saldi attivi a favore dei soci avviene secondo un meccanismo che, per ciascun socio, tiene conto: della somma dei contributi mensili destinati alle prestazioni oggetto della ripartizione versati nell’anno di rife12 GALENO


rimento e del fatto che si sia usufruito o meno e in che misura, di rimborsi relativi alla copertura sanitaria. Alla fine di ciascun esercizio il fondo delibera la ripartizione dei saldi attivi, dandone comunicazione a ciascun socio. Partecipano alla ripartizione dei saldi attivi: • in forma completa, tutti i soci in corso di associazione ed in regola con i pagamenti dei contributi che, nell’anno, non hanno usufruito di rimborsi di assistenza sanitaria o ne hanno usufruito esclusivamente in regime di Servizio sanitario nazionale; • in forma ridotta, tutti i soci in corso di associazione ed in regola con i pagamenti dei contributi che, nell’anno, hanno usufruito di rimborsi, al di fuori del Servizio sanitario nazionale, per una somma complessiva inferiore a 516,46 euro. La ripartizione dei saldi attivi avviene su base annua, per cui non influisce sulla partecipazione per l’anno successivo.

Articolo 6. Il fondo di solidarietà

Il fondo di solidarietà viene alimentato: • dall’uno percento di ritenuta applicata ai rimborsi delle spese sanitarie o da infortunio, conteggiata ed applicata al momento della liquidazione; • dalle quote destinate a Galeno comprese nel contributo una tantum pagato al momento dell’iscrizione; • da lasciti. Il consiglio di amministrazione, sentito anche eventualmente il parere del comitato scientifico, può erogare agli iscritti prestazioni finanziarie di natura assistenziale in accertati casi eccezionali di bisogno, a valere sul fondo di solidarietà, nei modi e limiti consentiti dalla disponibilità economica del fondo stesso ed a condizione che i soci beneficiari siano iscritti a Galeno da almeno un anno.

Articolo 7. Il piano Cent’anni

a. Requisiti di adesione E’ prevista la possibilità di usufruire della copertura sanitaria, nella stessa forma di quella usufruita in precedenza, per i soci e i propri coniugi, nonché 13 GALENO


per i figli se ancora facenti parte del nucleo familiare, purché iscritti al fondo da almeno cinque anni, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono 69 anni e fino al compimento del centesimo anno d’età. Il fondo contribuisce al costo della copertura sanitaria in oggetto dal settantesimo anno d’età (vedi la tabella dei contributi mensili – piano Cent’anni in calce al presente regolamento) in una percentuale, che rimarrà poi fissa nel tempo, che viene determinata in base agli anni di effettiva permanenza che il socio, al compimento del settantesimo anno di età, avrà maturato nel fondo. Per i soci con almeno 25 anni di permanenza, il fondo prevede l’assistenza sanitaria gratuita fino al centesimo anno di età dal compimento del settantesimo anno di età. La permanenza nel fondo deve essere calcolata come differenza tra l’anno in cui si compiono i 70 anni di età e l’anno di ingresso. Nel caso in cui il coniuge di un socio deceduto faccia richiesta di iscrizione al fondo entro tre mesi dalla morte (articolo 14 dello statuto), lo stesso subentrerà nel piano Cent’anni con gli anni di permanenza che erano stati maturati dal socio deceduto. b. Finanziamento del piano Il programma è reso possibile da un piano di accantonamento pluriennale alimentato attualmente da 4,30 euro mensili provenienti dal contributo mensile di ciascun socio e da eventuali versamenti provenienti dalla ripartizione dei saldi attivi (circuito virtuoso). Tali risparmi rimangono a disposizione del fondo anche nel caso di decesso o uscita anticipata da parte del socio e vengono accantonati dal fondo con versamenti in apposita polizza collettiva di capitalizzazione. La disciplina del piano Cent’anni potrà subire delle variazioni soprattutto in relazione all’andamento demografico del fondo.

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c. Tabella sconti Tabella delle quote percentuali a carico del fondo riferite al contributo del piano Cent’anni Età ingresso socio (anni)

Permanenza nel fondo (anni)

Quota percentuale della copertura sanitaria a carico del fondo

45 o meno

25 o piĂš

100%

46

24

95%

47

23

90%

48

22

85%

49

21

80%

50

20

75%

51

19

70%

52

18

65%

53

17

60%

54

16

55%

55

15

50%

56

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45%

57

13

40%

58

12

30%

59

11

25%

60

10

20%

61

9

15%

62

8

15%

63

7

10%

64

6

10%

65

5

10%

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Articolo 8. Assistenza ai soci

Il servizio assistenza soci Il servizio assistenza soci fornisce ogni tipo di informazione e di assistenza relativamente: • ai servizi e alle prestazioni; • alla situazione contributiva; • alle procedure di rimborso; • alle integrazioni delle coperture per i soci titolari; • all’estensione delle coperture per i familiari del nucleo; • a qualsiasi problematica assicurativa e amministrativa. Il servizio assistenza soci rilascia le informazioni esclusivamente ai soci titolari nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il socio può contattare il servizio assistenza soci: dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 13 e dalle 14 alle 17:45 presso via Giovanni Battista de Rossi, 12 - 00161 Roma Numero gratuito: 800.99.93.83 Telefono: 06/45619406 Fax: 06.44248705 E-mail: info@cassagaleno.it Sito internet: www.cassagaleno.it

Articolo 9. Modifica delle modalità e limiti di assistenza

La modifica delle prestazioni e, o, dei contributi dovuti, di anno in anno eventualmente proposta dal consiglio di amministrazione, sarà effettuata in tempo utile a tutela dei diritti dei soci che potranno, ove lo ritenessero, esercitare il recesso.

Articolo 10. Controversie

Le eventuali controversie di natura assicurativa (ad esempio sulla natura delle lesioni, sulle loro conseguenze o sul grado di invalidità permanente, o di perdita dell’autosufficienza) saranno gestite secondo quanto previsto dalle clausole arbitrali dei singoli contratti di assicurazione. 16 GALENO


Articolo 11. Ricevute e dichiarazioni fiscali

Ai fini della detraibilità prevista dalla normativa vigente, Galeno invierà a tutti i soci le dichiarazioni rilasciate dalle compagnie di assicurazioni relative ai premi versati per quelle garanzie suscettibili di questo beneficio fiscale. Relativamente al circuito fiscale previsto per le forme di previdenza complementare, sarà cura del fondo pensione trasmettere ai soci aderenti la certificazione valida a fini fiscali dei contributi versati. Ai fini della deducibilità fiscale prevista dalla normativa vigente per i fondi sanitari integrativi, Galeno provvede annualmente ad inviare ai soci rendicontazione dell’importo versato a titolo di contributo annuo imputato alla gestione fondo. Al socio che ne faccia espressa richiesta scritta, indicando nella richiesta stessa un recapito di posta elettronica personale o un numero di fax, il servizio assistenza soci fornirà la ricevuta riassuntiva dei versamenti effettuati nell’anno precedente (non valida ai fini fiscali) entro il 31 marzo di ogni anno. Per i soci che effettuano la dichiarazione dei redditi con il sostituto d’imposta o presso il Caf, Galeno provvederà a fornire la dichiarazione in tempo utile per la presentazione, dietro richiesta scritta del socio da far pervenire al servizio assistenza soci entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.

Articolo 12. Richiesta di prestazioni al fondo e liquidazione dei danni

Il socio o, in difetto, i suoi familiari sono tenuti a comunicare per iscritto mediante raccomandata al servizio assistenza soci del fondo, pena quanto previsto dall’articolo 1915 del codice civile, l’evento coperto da garanzia, entro 15 giorni dal ricovero o dal momento dell’infortunio o in cui si è manifestata la malattia o si è verificato l’evento ovvero entro 30 giorni in caso di invalidità permanente da malattia, conservando comunque il diritto al rimborso per due anni dal giorno in cui si é verificato il fatto, secondo quanto previsto dall’articolo 2952 del codice civile. Non sono considerate valide ai fini interruttivi della prescrizione dichiarazioni pervenute a mezzo fax e, o posta elettronica; sono invece ammesse lettere e raccomandate anche senza ricevuta di ritorno. Il fondo ha facoltà per mezzo di medici di sua fiducia di richiedere i refer17 GALENO


ti degli accertamenti. I soci devono fornire al servizio assistenza soci del fondo ogni necessaria informazione o documentazione, ovvero consentirne l’acquisizione da parte del fondo, sciogliendo dal segreto professionale i medici che li hanno visitati e curati. La mancata ottemperanza agli obblighi che precedono e, o, il rifiuto di sottoporsi ai controlli medici disposti dal fondo comportano la perdita del diritto al rimborso/erogazione della prestazione.

Articolo 13. Privacy. Tutela dei soci rispetto al trattamento dei dati personali Informativa articolo 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, il socio deve essere informato riguardo al possesso e al trattamento dei dati personali suoi e della sua famiglia, da parte di Galeno.

Parte a) Ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, Galeno informa i soci che, il trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari (l’articolo 4, comma 1, lettera d decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso articolo 4, comma 1, lettera e definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato), del socio e dei suoi familiari, contenuti nella richiesta di iscrizione, nelle dichiarazioni sullo stato di salute e nell’eventuale altra documentazione richiesta (sanitaria e non), sarà: • finalizzato a garantire l’adempimento di tutti i servizi e delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dal fondo, rese anche attraverso terzi; • effettuato con l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. Inoltre, i dati saranno trattati da Galeno ed eventualmente comunicati ai soli fornitori dei servizi assistenziali, previdenziali e assicurativi scelti da Gale18 GALENO


no (ad esempio compagnie di assicurazione, società di gestione, broker assicurativi, istituti di cura) i quali, in tal caso, si occuperanno del relativo trattamento, e non saranno soggetti a diffusione. Galeno informa i soci che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità di iscriversi. Il socio, con la firma apposta nel modulo d’iscrizione, esprime il suo consenso al trattamento dei dati sopraindicati ed autorizza espressamente Galeno ad inviargli tutte le comunicazioni e, o, materiale informativo ritenuto di interesse per il socio. Il titolare del trattamento è: Galeno società mutua cooperativa - Fondo sanitario integrativo, via Giovanni Battista De Rossi, 12 00161 Roma (sede legale). Presso la sede è messa a disposizione dei soci copia del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. Parte b) Diritti dell’interessato Il socio ha diritto, così come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Galeno, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento. I diritti di cui sopra riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell’esercizio dei diritti indicati l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. 19 GALENO


1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: • le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; • la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; • le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; • i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; • i diritti di cui all’articolo 7; • gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili é indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali é conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, é data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando é prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: • i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; • i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o 20 GALENO


difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; • l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del garante, impossibile.

Articolo 14. Organi istituzionali e operativi

Per il periodo tra il 29 maggio 2010 e il 29 maggio 2015 i componenti degli organi istituzionali sono i seguenti: Presidente onorario Mario Falconi Consiglio di amministrazione Aristide Missiroli, presidente (comitato esecutivo) Angelo Sabani, vice presidente vicario (comitato esecutivo) Alfredo Carrieri, vice presidente (comitato esecutivo) Ezio Cotrozzi, segretario (comitato esecutivo) Umberto Bosio, consigliere (comitato esecutivo) Mario Cirillo, consigliere (comitato esecutivo) Giovanni Barone, consigliere Mario Costa, consigliere Giovanni Vento, consigliere Collegio sindacale Francesco Noce, presidente Luca Mancini, sindaco effettivo Luigi Troiani, sindaco effettivo Alex Gualtieri, sindaco supplente Francesco Palombieri, sindaco supplente

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Comitato scientifico Angelo Sabani, responsabile Piero Cinelli, consulente medico legale La gestione operativa dei servizi Galeno (comunicazioni, assistenza soci, incasso e verifica dei contributi, banca dati, trattazione delle richieste di rimborso, ecc.) è affidata al servizio assistenza soci. La gestione di tutti i contratti assicurativi che Galeno contrae in nome e per conto dei propri soci o comunque a loro riservati è demandata alla società di brokeraggio Marsh S.p.A.

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TABELLA DEI CONTRIBUTI MENSILI Socio con famiglia

Socio singolo

Età Contributo

mensile

Età Contributo

mensile

24

€ 106,00

24

€ 57,00

25

€ 106,00

25

€ 57,00

26

€ 106,00

26

€ 60,00

27

€ 106,00

27

€ 60,00

28

€ 108,00

28

€ 64,00

29

€ 111,00

29

€ 64,00

30

€ 114,00

30

€ 66,00

31

€ 114,00

31

€ 66,00

32

€ 114,00

32

€ 69,00

33

€ 117,00

33

€ 69,00

34

€ 117,00

34

€ 71,00

35

€ 120,00

35

€ 71,00

36

€ 124,00

36

€ 77,00

37

€ 124,00

37

€ 77,00

38

€ 127,00

38

€ 79,00

39

€ 129,00

39

€ 79,00

40

€ 133,00

40

€ 83,00

41

€ 136,00

41

€ 86,00

42

€ 138,00

42

€ 86,00

43

€ 141,00

43

€ 88,00

44

€ 143,00

44

€ 91,00

45

€ 147,00

45

€ 91,00

46

€ 152,00

46

€ 96,00

47

€ 155,00

47

€ 99,00

48

€ 158,00

48

€ 103,00

49

€ 160,00

49

€ 105,00

50

€ 163,00

50

€ 108,00

51

€ 166,00

51

€ 108,00

23 GALENO


Socio con famiglia

24 GALENO

Socio singolo

Età Contributo

mensile

Età Contributo

mensile

52

€ 169,00

52

€ 110,00

53

€ 174,00

53

€ 113,00

54

€ 177,00

54

€ 116,00

55

€ 180,00

55

€ 119,00

56

€ 183,00

56

€ 127,00

57

€ 186,00

57

€ 130,00

58

€ 188,00

58

€ 132,00

59

€ 191,00

59

€ 136,00

60

€ 194,00

60

€ 139,00

61

€ 196,00

61

€ 144,00

62

€ 200,00

62

€ 146,00

63

€ 202,00

63

€ 150,00

64

€ 208,00

64

€ 155,00

65

€ 210,00

65

€ 158,00

66

€ 216,00

66

€ 163,00

67

€ 219,00

67

€ 169,00

68

€ 224,00

68

€ 172,00

69

€ 224,00

69

€ 177,00


Piano Cent’anni Socio con famiglia

Socio singolo

Età Contributo

mensile

Età Contributo

mensile

70

€ 115,00

70

€ 69,00

71

€ 120,00

71

€ 71,00

72

€ 123,00

72

€ 73,00

73

€ 126,00

73

€ 75,00

74

€ 129,00

74

€ 77,00

75

€ 133,00

75

€ 79,00

76

€ 136,00

76

€ 83,00

77

€ 139,00

77

€ 85,00

78

€ 142,00

78

€ 87,00

79

€ 145,00

79

€ 89,00

80

€ 149,00

80

€ 91,00

81

€ 153,00

81

€ 93,00

82

€ 156,00

82

€ 95,00

83

€ 159,00

83

€ 98,00

84

€ 163,00

84

€ 100,00

85

€ 166,00

85

€ 102,00

86

€ 169,00

86

€ 104,00

87

€ 169,00

87

€ 106,00

88

€ 175,00

88

€ 108,00

89

€ 179,00

89

€ 110,00

90

€ 182,00

90

€ 113,00

91

€ 186,00

91

€ 116,00

92

€ 189,00

92

€ 118,00

93

€ 193,00

93

€ 120,00

94

€ 196,00

94

€ 122,00

95

€ 199,00

95

€ 124,00

96

€ 202,00

96

€ 126,00

97

€ 205,00

97

€ 129,00

98

€ 209,00

98

€ 131,00

99

€ 212,00

99

€ 133,00

100

€ 215,00

100

€ 135,00

25 GALENO


Galeno Cassa Mutua Cooperativa Fondo Sanitario Integrativo



Cassa Galeno via G.B. De Rossi, 12 00161 Roma tel. 800 999 383 - fax 06 442 487 05 info@cassagaleno.it - www.cassagaleno.it


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