Galeno. Regolamento, salvadanaio

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Regolamento

GALENO


Validità dal 1° gennaio 2014 Broker assicurativo Marsh Italia


Regolamento Salvadanaio Previdenza

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Salvadanaio - Previdenza

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Art. 1 – Oggetto del Regolamento

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Art. 2 – Previdenza integrativa

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Art. 3 – Previdenza complementare

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Art. 4 – Integrazioni

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Articolo 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della gestione previdenza denominata “Salvadanaio di Galeno società mutua cooperativa - Fondo sanitario integrativo”, in seguito più brevemente denominata “fondo” o “Galeno”, in attuazione dello statuto vigente. La gestione previdenza di Galeno società mutua cooperativa - Fondo sanitario integrativo si articola nelle due seguenti forme di risparmio previdenziale – destinate ai soci e, su richiesta, ai familiari - che si differenziano per tipologia di prestazioni, trattamento fiscale e per modalità di riscatto delle prestazioni maturate: a. previdenza integrativa, attraverso l’adesione individuale ad un piano assicurativo di tipo collettivo e b. previdenza complementare, attraverso l’adesione individuale ad un fondo pensione aperto.

Articolo 2. Previdenza integrativa

a. Modalità di finanziamento La posizione individuale al piano viene alimentata: 1. automaticamente, con una parte del contributo mensile variabile a seconda dell’età del socio; 2. dagli eventuali versamenti volontari integrativi del socio o dei suoi familiari, non inferiori a 312,00 euro l’anno o 26,00 euro se mensili, e che possono essere: • una tantum • annuali • semestrali • mensili. 3. dall’eventuale ripartizione dei saldi attivi esclusivamente per i soci, v. articolo 5 del regolamento Norme comuni. b. Riscatto 1. Riscatto speciale I soci possono uscire in qualsiasi momento dal fondo, a patto che sia trascorso almeno un anno completo di contribuzione, con le modalità descritte all’articolo 4, lettera a. del regolamento Norme comuni. In tal caso il socio 5 GALENO


che decida di uscire da Galeno avrà diritto a percepire il valore di riscatto speciale. 2. Riscatto parziale senza l’uscita dal fondo I soci possono ritirare fino ad un massimo del 90 percento dell’importo maturato nella propria posizione previdenziale senza uscire dal fondo, ma non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dall’iscrizione. E’ ammessa la presentazione, nel corso del periodo di permanenza nel fondo, di una pluralità di richieste di riscatto parziale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la percentuale massima riscattabile a tale titolo (90 percento) e fino al raggiungimento della capienza del massimo erogabile annualmente previsto dalla convenzione assicurativa. A fronte di ciascuna richiesta di riscatto parziale il fondo dovrà controllare che le somme complessivamente erogate al socio a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste) non risultino superare il tetto del 90 percento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di riscatto parziale non potranno infatti eccedere il 90 percento della posizione individuale tempo per tempo maturata. In caso di superamento del predetto massimale, l’importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito. c. Trattamento fiscale, consolidamento delle prestazioni e rendimento minimo garantito Nell’ambito della forma di previdenza integrativa la vigente normativa ha introdotto una differenziazione di trattamento fiscale tra soci iscritti prima del 31 dicembre 2000 e soci iscritti dopo il 1° gennaio 2001. A questa differenziazione corrispondono due diverse soluzioni previdenziali. Tuttavia in entrambe le soluzioni il patrimonio investito è autonomo e separato rispetto a quello del soggetto istitutore (compagnia di assicurazione) e gestito in base al principio della corrispettività tra prestazioni e quanto versato. E’ previsto inoltre il consolidamento annuale delle prestazioni assicurate con rendimento garantito pari al 2,5 percento. d. Differimento dei piani previdenziali Il termine del differimento è fissato al compimento del sessantacinquesimo 6 GALENO


anno di età e si applica sia ai soci e, o familiari di sesso maschile che a quelli di sesso femminile. Per i soci che beneficiano del circuito fiscale ante 2001 (che prevede la detraibilità della quota di contributo versata in previdenza), si ricorda che nel caso in cui si avvalessero del riscatto speciale al 65° anno di età, perderanno per i restanti 5 anni (quindi fino all’ingresso nel piano 100 anni) tale beneficio fiscale. E’ poi possibile differire ulteriormente le prestazioni fino al compimento dell’ottantacinquesimo anno di età secondo le modalità previste dalla vigente convenzione assicurativa. Coloro che al compimento del sessantacinquesimo anno richiedono il ritiro del capitale accumulato mantengono la qualifica di socio sino al raggiungimento dell’età prevista per l’uscita dal fondo, ovvero 70 anni, salvo quanto previsto per il piano Cent’anni.

Articolo 3. Previdenza complementare

Il fondo pensione aperto consente a ciascuno di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente che disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio. Nel quadro del fondo pensione ciascuno può scegliere tra diverse linee di investimento, che si differenziano per la maggiore o minore presenza di azioni nel portafoglio di investimento; il socio e, o il familiare aderente ha la facoltà di variare il comparto di investimento (switch). Quanto accumulato nella propria posizione individuale inoltre, nel rispetto della normativa vigente, può essere trasferito in altro fondo avente le medesime caratteristiche. I beneficiari delle prestazioni sono: • in caso di vita: i titolari delle prestazioni stesse • in caso di premorienza: gli eredi legittimi e, o testamentari. Collegandosi al sito www.cassagaleno.it nella sezione Salvadanaio è possibile accedere, attraverso un link dedicato, alla documentazione informativa predisposta dalla compagnia di assicurazione AXA Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza alla normativa vigente.

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Articolo 4. Integrazioni

Con versamenti volontari è possibile, per i soci e i familiari, integrare entrambe le prestazioni previdenziali con le modalità indicate al precedente articolo 2, lettera a. Ai soci è consentito estendere le coperture di cui ai punti precedenti per sé e per i familiari del proprio nucleo inviando al servizio assistenza soci del fondo una richiesta scritta indicante: • il proprio nome e cognome • l’integrazione di coperture o di capitale richiesta per sé e, o per i propri familiari (ove consentito) • i nominativi dei familiari interessati dall’integrazione. Il servizio assistenza soci comunicherà: • l’eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’integrazione • la decorrenza della copertura integrativa (che avrà efficacia, salvo diversa indicazione, dal primo giorno del mese successivo all’accettazione della richiesta) • il costo dell’integrazione che si aggiungerà al contributo mensile versato.

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Galeno Cassa Mutua Cooperativa Fondo Sanitario Integrativo

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Cassa Galeno via G.B. De Rossi, 12 00161 Roma tel. 800 999 383 - fax 06 442 487 05 info@cassagaleno.it - www.cassagaleno.it


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