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Speciale Registro Unico del Terzo Settore RUNTS
SPECIALE RUNTS
N. 1 N. 3 / 2017 2015 | Società Solidale | 25
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Il CSV Società Solidale propone un inserto staccabile come strumento per promuovere o dettagliare, di volta in volta, i servizi gratuiti che fornisce a tutte le associazioni della provincia di Cuneo oppure per approfondire un tema di particolare interesse.
IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Lo speciale è dedicato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. È stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta ufficiale del 21 ottobre, il Decreto ministeriale n. 106 “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore” che lo rende operativo, dopo un’attesa durata tre anni, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” (CTS), articolo 53. La pubblicazione ha dato inizio a un percorso di, almeno, 180 giorni, che porterà alla piena operatività del RUNTS, una volta realizzata la piattaforma informatica e dopo che le Regioni si saranno allineate sulle procedure di iscrizione e cancellazione degli enti.
L’entrata in vigore del nuovo Registro Unico sostituirà gli attuali registri territoriali: il Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato e il Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale, ad esempio. Il nuovo Registro sarà gestito dall’Ufficio Statale e dagli Uffici regionali e provinciali in collaborazione tra loro, istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Il Registro sarà unico, pubblico e accessibile in modalità telematica.
Nel caso di enti iscritti nella sezione Reti associative, l’Ufficio del RUNTS competente sarà quello statale (articolo 5, comma 1; articolo 8, commi 2, 3 e 4, Decreto ministeriale 15 settembre 2020) anche qualora la rete sia iscritta ad un’altra sezione del registro (si ricorda che le reti associative sono infatti gli unici enti a poter essere iscritti contemporaneamente in due o più sezioni). Fanno eccezione anche le Imprese sociali la cui competenza spetta al Registro imprese.
Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, dovranno essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche (articolo 6, comma 1, Decreto ministeriale 15 settembre 2020). L’istanza telematica è formata e trasmessa secondo la modulistica definita nell’Allegato B al decreto 106/2020.
Per gli Enti non profit si apre la strada per l’adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Il decreto n 106/2020 si compone di 40 articoli contenuti in 10 Titoli e disciplina: a) le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale; b) le modalità di deposito degli atti, c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese. Lo completano gli allegati A, B e C, che contengono informazioni più specifiche in merito all’organizzazione della piattaforma informatica, alla compilazione delle istanze telematiche da parte degli enti e al procedimento di trasmigrazione nel RUNTS da parte di ODV, APS ed Onlus.
LE DIVERSE SEZIONI DEL RUNTS Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si comporrà delle seguenti sezioni (articolo 46, comma 1 del Codice del Terzo settore): 1. Organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 a 34 del Codice); 2. Associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e 36 del
Codice); 3. Enti filantropici (artt. 37 a 39 del Codice); 4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali. Per tali enti l’iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l’iscrizione nel Runts; 5. Reti associative (art. 41 del Codice); 6. Società di mutuo soccorso, (artt. da 42 a 44 del Codice); 7.
Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti che presentano le caratteristiche di cui all’art .4 del Codice del Terzo settore, diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti.
L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore e più in generale, di potersi qualificare come ETS.
ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE Una delle grandi novità della nuova normativa sul non profit in Italia è l’introduzione di un’unica categoria che definisce i contorni di questo variegato mondo: sono gli Enti del Terzo Settore (ETS), accomunati da uno stesso profilo giuridico, dall’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. Una grande famiglia in cui soggetti diversi operano secondo regole e finalità comuni. Per diventare ETS è necessario perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (un elenco di 26 aree di intervento centrali per la vita delle comunità) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Perché lo si fa, cosa si fa, come si fa, quindi, diventano elementi centrali per entrare a far parte del terzo settore. La riforma identifica diverse categorie di ETS con caratteristiche specifiche e ogni tipologia trova spazio in sezioni diverse del registro unico nazionale del terzo settore. In primis, ci sono le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), categorie finora regolamentate da specifiche leggi e storicamente le più radicate. A queste si aggiungono gli Enti Filantropici, finora conosciuti sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità, le Imprese Sociali, totalmente rinnovate e potenziate rispetto al passato e che comprendono le cooperative sociali, le Reti Associative, che grazie alla riforma acquistano un nuovo ruolo nelle attività di monitoraggio e controllo, e le Società di Mutuo Soccorso. La riforma lascia poi una “pagina bianca”, aperta alle nuove possibili organizzazioni del futuro: è la sezione altri ETS in cui si possono iscrivere tutte le altre realtà che hanno le caratteristiche di ente del terzo settore ma non sono riconducibili a nessuna delle categorie prima citate. La riforma ridefinisce i luoghi decisionali dedicati al coordinamento normativo con funzioni di vigilanza, controllo e coordinamento rispetto all’applicazione della normativa. Si tratta nello specifico dell’istituzione della Cabina di regia con funzione di coordinamento delle politiche di governo e il Consiglio nazionale del terzo settore, con funzioni consultive, di nomina e di vigilanza, monitoraggio e controllo sull’applicazione della normativa sul terzo settore. Infine, la riforma istituisce un sistema di incentivi e finanziamenti per il Terzo Settore. Tra questi il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, un sistema di risorse finanziarie pubbliche per le ODV, le APS e per finanziare l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali e altre forme di sostegno al terzo settore. Tra le novità, l’istituzione della Fondazione Italia Sociale, la cui funzione è di completare l’apporto del soggetto pubblico al Terzo Settore. La qualifica di ETS è facoltativa, ma è requisito fondamentale per entrare nel nuovo sistema del “Terzo Settore” che consente di accedere a una serie di agevolazioni fiscali (con alcune differenze per le imprese sociali) e prevede anche il rispetto di nuove regole di controllo e di funzionamento. CHI ESCLUDE Gli enti esclusi dalla Riforma sono: • amministrazioni pubbliche (istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, come ad esempio l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie governative); • formazioni e associazioni politiche; • sindacati; • associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; • associazioni di datori di lavoro; • enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. Nello specifico, per direzione si intende l’imposizione della volontà del capogruppo, in sostituzione della volontà controllata. Per coordinamento si fa riferimento all’influenza sulle azioni delle controllate per impedire attività confliggenti. Per esercitare controllo, infine, si deve avere: • la maggioranza di voti in assemblea ordinaria • influenza dominante per voti in assemblea ordinaria • influenza dominante per vincoli contrattuali. La nuova normativa non si applica alle fondazioni di origine bancaria che sono normate dalla relativa legge. Nota: L’attuale normativa elimina la qualifica fiscale di Onlus. CASI SPECIFICI Enti civilmente riconosciuti Gli enti religiosi dotati di personalità giuridica riconosciuta dallo stato italiano, se decidono di iscriversi al Runts, sono sottoposti a un regime speciale all’interno del codice del terzo settore. Comprendono sia gli enti cattolici che quelli derivanti da altre confessioni religiose. I primi sono nello specifico diocesi, parrocchie, istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, chiese aperte al culto pubblico, santuari, fabbricerie, associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica), confraternite, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di culto, l’istituto centrale per il sostentamento del clero e gli istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero. A questi enti si applicano le norme del codice ma devono costituire un “ramo” destinato alle attività di interesse generale previste dalla norma. Sono obbligati a: • dotarsi di un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del codice, depositato nel registro unico nazionale del terzo settore; • costituire un patrimonio destinato a queste attività; • distinguere le scritture contabili. Per quanto riguarda le attività diverse, si applicano le disposizioni fiscali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Gli enti religiosi non sono obbligati a riportare l’indicazione di ente del terzo settore o Ets nella denominazione.
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Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD) Le Asd che scelgono, pur avendo i requisiti soggettivi, di non iscriversi al Runts, fanno riferimento alla normativa precedente che rimane in vigore e che prevede differenti trattamenti fiscali. Le Asd possono essere iscritte contemporaneamente sia al registro del Coni che al Runts. Organizzazioni Non Governative (ONG) Le Ong riconosciute idonee dalla legge 48 del 1987 e poi inserite nell’elenco delle organizzazioni della società civile (Osc) secondo la legge 125 del 2014, secondo la riforma sono iscritte al Runts, previo aggiornamento dello statuto. Le Ong possono essere iscritte contemporaneamente al registro del Maeci e al Runts. Le Ong riconosciute idonee dalla legge 48 del 1987 e poi inserite nell’elenco delle organizzazioni della società civile (Osc) secondo la legge 125 del 2014, se desiderano essere iscritte al Runts, debbono provvedere all’adeguamento dello statuto a quanto previsto dal codice del terzo settore. Le Ong possono essere iscritte contemporaneamente sia al registro della Aics (Agenzia italiana cooperazione sviluppo) sia al Runts. Protezione civile Anche se sottoposti a direzione e coordinamento da amministrazione pubblica, possono essere ETS anche i soggetti costituiti come ODV operanti della Protezione civile. Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle D’Aosta Nonostante siano sottoposti al controllo dell’amministrazione pubblica, possono essere Ets. Cooperativa sociale e Consorzi Pur essendo ETS, fanno riferimento alla relativa disciplina delle cooperative sociali. Società di Mutuo soccorso, associazioni anti usura, bande e filodrammatiche, enti di microcredito Pur essendo ETS, rimangono disciplinati dalle relative leggi. In base alle attività generali svolte, altri ETS possono essere sottoposti a normative specifiche.
CONTENUTO DEL RUNTS Nel RUNTS dovranno risultare per ciascun ETS almeno le seguenti informazioni: • la denominazione; • la forma giuridica; • la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; • la data di costituzione; • l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva; • il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo; • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le OBBLIGHI E DIVIETI Obbligo di iscrizione al registro unico nazionale, previo adeguamento dello statuto al codice del terzo settore. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente del terzo settore o l’acronimo Ets e deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione Ets può essere sostituita nei casi in cui è possibile aggiungere le locuzioni ODV, APS, Impresa sociale o Ente filantropico. Vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per le imprese sociali il divieto è attenuato. È vietato l’uso dell’indicazione Ente del Terzo Settore o dell’acronimo ETS o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli enti del terzo settore. L’utilizzo illegittimo dell’indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o ente filantropico oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata. Gli ETS sono obbligati a tenere i libri sociali e il bilancio d’esercizio o rendiconto (a seconda del tipo di ente). L’obbligo di bilancio sociale è riservato agli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.
FONTE: www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore.
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del registro diffida l’ente del terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.
IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS Definite anche le regole per il popolamento iniziale del Runts, in particolare con riguardo alla trasmigrazione delle ODV e delle APS, e all’iscrizione delle Onlus (artt. da 30 a 38).
La data centrale per l’inizio di tale processo è quella prevista all’articolo 30 del Decreto e che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà individuare sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, la quale sancirà di fatto l’operatività del Registro Unico. Da tale momento, che dovrebbe essere collocato tra febbraio e marzo del 2021, inizierà il trasferimento nel Runts delle ODV e delle APS iscritte nei Registri regionali e provinciali, e delle APS iscritte nel registro nazionale. Entro 90 giorni dalla data stabilita dal ministero del Lavoro le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al Runts i dati relativi alle ODV e alle APS iscritte nei registri al giorno antecedente al termine dalla data di operatività del Runts (sono invece 30 i giorni che il ministero del Lavoro avrà a disposizione per comunicare al RUNTS i dati delle APS nazionali iscritte al giorno antecedente al termine individuato), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. Partono poi ulteriori 180 giorni entro i quali gli Uffici del RUNTS dovranno valutare i requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza, richiedendo a questi ultimi gli eventuali documenti o informazioni mancanti: se la verifica si conclude positivamente l’Ufficio del RUNTS disporrà l’iscrizione nella sezione corrispondente. Fino all’iscrizione nel RUNTS le ODV e le APS ad oggi iscritte nei registri regionali e provinciali continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (articolo 54, comma 2 del Codice del Terzo Settore). Le Onlus non “trasmigreranno” invece in automatico nel RUNTS ma dovranno presentare una autonoma domanda di iscrizione: questo perché la Riforma del Terzo settore ha abrogato la normativa Onlus (tale abrogazione scatterà però solo dal momento in cui entrerà in vigore la nuova parte fiscale del Codice del Terzo settore), e quindi tali organizzazioni dovranno individuare la sezione più adatta del RUNTS in cui collocarsi. L’articolo 34 del decreto prevede che l’Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare l’elenco delle Onlus iscritte all’Anagrafe unica alla data antecedente a quella individuata dal Ministero del lavoro ex art.30 del Decreto. Non è posto un termine entro cui tale elenco dovrà essere pubblicato, il quale dovrà essere concordato fra l’Agenzia delle Entrate e il ministero del Lavoro. L’elenco delle Onlus sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione anche in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione dell’elenco le Onlus potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS, e lo potranno fare fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art.101, c.10 del Codice del Terzo settore). L’Ufficio competente del RUNTS verificherà la presenza dei requisiti (potendo chiedere eventuali informazioni e documenti mancanti) e, in caso di esito positivo, iscriverà l’ente nella sezione corrispondente. Nel caso in cui la Onlus non presenti la domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo dovrà devolvere il proprio patrimonio.
L’AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI E LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI Definite anche le modalità di aggiornamento telematico del Runts (art. 20 secondo le modalità previste nell’allegato A), fornendo un elenco di documenti che gli enti iscritti saranno tenuti a depositare, fra cui: • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, quando previsto, il bilancio sociale (il termine per il deposito è il 30 giugno di ogni anno); • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; • i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui la perdita si è verificata); • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione al Runts. Oltre a tali atti, gli enti del Terzo settore dovranno anche aggiornare le informazioni fornite in fase di iscrizione, individuate dall’art. 8, c.6 del decreto. Qualora l’ente non adempia all’aggiornamento delle informazioni o al deposito degli atti nei termini previsti, sarà prevista una sanzione pecuniaria per gli amministratori; il perdurante inadempimento a seguito della diffida ad adempiere da parte dell’ufficio del Runts competente avrà come conseguenza la cancellazione dell’ente dal registro unico. Tutte le informazioni e i documenti contenuti nel RUNTS saranno consultabili da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato. Tali atti saranno opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza (art. 52 del Codice del Terzo settore). CANCELLAZIONE DAL RUNTS La cancellazione di un ente dal RUNTS potrà avvenire: • a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del terzo settore; • per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria. Gli uffici del RUNTS provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli ETS iscritti nel RUNTS presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione. Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne daranno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro. Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal Registro, sarà ammesso il ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio. L’ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel RUNTS. FONTI: www.cantiereterzosettore.it, www.csvnet.it.