SPECIALE RUNTS
N. 3 1 / 2015 2017 | Società Solidale
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Il CSV Società Solidale propone un inserto staccabile come strumento per promuovere o dettagliare, di volta in volta, i servizi gratuiti che fornisce a tutte le associazioni della provincia di Cuneo oppure per approfondire un tema di particolare interesse.
IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE Lo speciale è dedicato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. È stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta ufficiale del 21 ottobre, il Decreto ministeriale n. 106 “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore” che lo rende operativo, dopo un’attesa durata tre anni, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” (CTS), articolo 53. La pubblicazione ha dato inizio a un percorso di, almeno, 180 giorni, che porterà alla piena operatività del RUNTS, una volta realizzata la piattaforma informatica e dopo che le Regioni si saranno allineate sulle procedure di iscrizione e cancellazione degli enti. L’entrata in vigore del nuovo Registro Unico sostituirà gli attuali registri territoriali: il Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato e il Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale, ad esempio. Il nuovo Registro sarà gestito dall’Ufficio Statale e dagli Uffici regionali e provinciali in collaborazione tra loro, istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Il Registro sarà unico, pubblico e accessibile in modalità telematica. Nel caso di enti iscritti nella sezione Reti associative, l’Ufficio del RUNTS competente sarà quello statale (articolo 5, comma 1; articolo 8, commi 2, 3 e 4, Decreto ministeriale 15 settembre 2020) anche qualora la rete sia iscritta ad un’altra sezione del registro (si ricorda che le reti associative sono infatti gli unici enti a poter essere iscritti contemporaneamente in due o più sezioni). Fanno eccezione anche le Imprese sociali la cui competenza spetta al Registro imprese. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, dovranno essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche (articolo 6, comma 1, Decreto ministeriale 15 settembre 2020). L’istanza telematica è formata e trasmessa secondo la modulistica definita nell’Allegato B al decreto 106/2020. Per gli Enti non profit si apre la strada per l’adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
Il decreto n 106/2020 si compone di 40 articoli contenuti in 10 Titoli e disciplina: a) le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale; b) le modalità di deposito degli atti, c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese. Lo completano gli allegati A, B e C, che contengono informazioni più specifiche in merito all’organizzazione della piattaforma informatica, alla compilazione delle istanze telematiche da parte degli enti e al procedimento di trasmigrazione nel RUNTS da parte di ODV, APS ed Onlus. LE DIVERSE SEZIONI DEL RUNTS Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si comporrà delle seguenti sezioni (articolo 46, comma 1 del Codice del Terzo settore): 1. Organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 a 34 del Codice); 2. Associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e 36 del Codice); 3. Enti filantropici (artt. 37 a 39 del Codice); 4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali. Per tali enti l’iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l’iscrizione nel Runts; 5. Reti associative (art. 41 del Codice); 6. Società di mutuo soccorso, (artt. da 42 a 44 del Codice); 7. Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti che presentano le caratteristiche di cui all’art .4 del Codice del Terzo settore,
diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti. L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore e più in generale, di potersi qualificare come ETS.