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DIRITTO E LEGISLAZIONE: 2022: origine carni suine trasformate, proroghe e sospensioni
2022: origine carni suine trasformate, proroghe e sospensioni
Ridefiniti i termini di “scadenza” e “decorrenza” per indicazione origine carni suine trasformate ed etichettatura ambientale imballaggi
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Avv. Cristina La Corte, Avvocato Studio Gaetano Forte
Tra le più recenti novità legislative si segnala che, sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio u.s. è stato pubblicato il D.M. 28 dicembre 2021 che proroga al 31 dicembre 2022 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto da alcuni decreti nazionali, tra i quali il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, del 6 agosto 2020, recante disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate. Risulta evidente la tardività della pubblicazione del provvedimento posto che, la norma sopracitata, aveva perso la sua efficacia già dal 31.12.2021 e, quindi, più di un mese prima della pubblicazione del decreto che ne “proroga” l’efficacia. Come noto, il decreto 6 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.09.2020, ha definito le modalità di indicazione del luogo di provenienza per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina prescrivendo l’obbligatorietà di riportare, nel campo visivo principale dell’imballaggio, in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile, tale indicazione con le seguenti modalità: «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»; «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»; «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» . Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)». La dicitura «100% italiano» è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni sopra indicate e la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: UE». Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: extra UE». Qualora l’indicazione dell’origine di cui sopra si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi. Si ricorda che, rispetto alla disciplina comu-
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nitaria di cui al Reg. 775/2018 in materia di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario, la norma nazionale risulta essere più rigorosa soprattutto per quel che concerne i presupposti applicativi. Se infatti le norme nazionali prevedono l’indicazione incondizionata dell’origine della materia prima per tutti gli alimenti rientranti nell’ambito di applicazione dei decreti, l’art. 26/3 del Reg. 1169/2011 prevede oneri informativi aggiuntivi solo nel solo caso in cui il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento sia dichiarato e non coincida con quello dell’ingrediente primario. Ciò significa che, nell’ipotesi in cui l’etichetta del prodotto non rechi alcun vanto di italianità o immagini evocanti l’origine o la provenienza del prodotto finito, o vi sia coincidenza tra l’origine dell’alimento inteso come luogo di trasformazione sostanziale e quella di provenienza dell’ingrediente primario, nessuna indicazione sarà richiesta a norma della disciplina comunitaria - diversamente da quella nazionale. Altro provvedimento degno di segnalazione è il DecretoLegge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni ur- VACUUM TUMBLERS genti in materia di termini legislativi (c.d. MILLEPROROGHE) così come modificato dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15. Se infatti, in fase di prima pubblicazione del decreto legge era stato previsto il rinvio al 30 giugno 2022 dell’entrata in vigore delle norme sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, con contestuale previsione che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio al 1° luglio 2022 potessero essere BRINE MIXERS commercializzati fino all’esaurimento delle scorte, in sede di conversione del Decreto Legge la sospensione della norma è stata ulteriormente procrastinata al 31.12.2022, prevedendo la commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte per prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi TWIN RAIL
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previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023. Si demanda, inoltre, ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l’etichettatura degli imballaggi da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (90 giorni con decorrenza 1.03.2022). Come si ricorderà i nuovi oneri riguardano quanto previsto dal comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente (come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2020) che, al primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare
una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. È altresì sospeso l’obbligo (previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5 dell’art. 219) posto in capo ai produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio. Riguardo ai destinatari di tali obblighi, la nota 17 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica ricorda che il comma 5 dell’art. 219 pone in capo ai produttori di imballaggi di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della codificazione alfa numerica prevista dalla decisione 97/129/CE della Commissione europea. In base all’art. 218, co. 1, lettera r), del codice dell’ambiente, i produttori sono definiti come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”. In merito, invece, all’obbligo di conformità dell’etichettatura alle norme tecniche UNI ivi richiamate, osserva la Nota del MiTE, “la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati”. A tale riguardo, prosegue la Nota citata, le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi “sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging)”. La Nota del MiTe, quindi, afferma che le informazioni per una corretta etichettatura sono spesso condivise tra produttore e utilizzatore dell’imballaggio. Conseguentemente, conclude la medesima nota, “al fine di prevedere un’adeguata M Y K • ek | DU: 02.02.2022 IT e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi”. La relazione illustrativa asserisce che la presente proroga di termini in materia di applicazione della norma sull’etichettatura di imballaggi si rende necessaria in considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni di sui all’art. 219, comma 5. Viene quindi individuata nel decreto ministeriale recante le apposite linee guida tecniche “la sede idonea alla risoluzione delle suddette criticità”.72732-004_IFFA_Besucher_Ingegneria_alimentari_Le_Carni_163x230 • FOGRA 39 • C
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