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Gestione rifiuti di carcasse di animali su strade e aree pubbliche
di Giovanni Tapetto*
I corpi di animali morti, denominati carcasse o carogne come vedremo più avanti, costituiscono concrete difficoltà di gestione dato lo scarso dettaglio che la disciplina ambientale dispone nel merito e che, quindi, costringe gli operatori interessati a interpretare individualmente la norma con risultati che, talvolta, lasciano perplessi.
Con il presente contributo si intende proporre una lettura della normativa vigente, nulla dando per scontato, verificando l’applicazione dei precetti secondo le modalità correlate alle diverse specifiche che si andranno ad individuare. Il primo aspetto da chiarire è se le carcasse animali siano rifiuti o sottoprodotti e quindi la loro gestione sia regolata dal D.lgs. 152/2006 o dal Regolamento CE 1069/2009. Sul punto, la Giurisprudenza si è espressa più volte, in modo inequivocabile e, per descrivere l’indirizzo dato, riportiamo il testo della Sentenza di Cassazione n. 51004/2018 che dispone come segue: “Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002 (oggi 1069/2009), solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis”. Il citato articolo 184-bis dispone che “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso
o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (…)”. In base a tale disposto si applica quanto determinato dalla giurisprudenza di Cassazione che, asserendo che gli scarti di origine animale sono sottratti alla disciplina in materia di rifiuti solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, ha chiarito che l’ambito di applicazione di questa disciplina1 è limitato solo a tale circostanza. Le carogne di animali rinvenute sulle strade e aree pubbliche mancano di tutte le quattro condizioni e, quindi, la definizione di sottoprodotto SOA per tali fattispecie è inapplicabile. Il secondo aspetto da chiarire riguarda la classificazione delle carogne2 rinvenute su strade e aree pubbliche. In applicazione del precetto dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4. sono individuati come rifiuti urbani “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”. Quindi, in applicazione di tale precetto si assume, ex lege, che le carogne di animali giacenti sulle aree pubbliche sono individuate come rifiuti urbani. Il terzo aspetto da chiarire è il merito dell’attribuzione del codice EER alle carcasse in disamina, nel cui merito, ancorché l’origine del rifiuto sia urbana, si ritiene plausibile il ricorso alla ricerca del codice idoneo nell’ambito del capitolo 16, dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco. La ratio sta nel fatto che la definizione esposta nella citata voce 4. del D.lgs. 152/2006 costituisce una integrazione alla definizione di “rifiuti urbani”3, data dall’art.3, comma 2 ter, della Direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla Direttiva 851/2018/ UE, che li individua nelle seguenti descrizioni: “a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. In base a quanto esposto si può
1 2 Cfr: Cassazione P. sentenza 15 giugno 2021 nr. 23353, Cassazione P., sentenza 9 novembre 2018, n. 51001 – Cassazione P., sentenza 15 gennaio 2015, n. 1721 – Cassazione P., sentenza del 27 giugno 2012 n. 25364 - Cassazione P., sentenza del 9 febbraio 2012 n. 5032 – Cassazione P., sentenza del 23 gennaio 2012 n. 2710 - Cassazione P., sentenza 5 giugno 2004 n. 587. 2 Sul punto cfr. P. Ficco su rivista Rifiuti n. 285/2020 - quesito n.1427: Quindi le carcasse non si identificano con gli animali rinvenuti morti lungo le strade. 3 Definizione che, come indicato nel 10° considerando alla Direttiva 851/2018, è in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dalla OCSE.