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Ispettorato del Lavoro: “contratti leader sempre da preferire
from GSA 8/2018
by edicomsrl
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AGOSTO 2018 Lotta ai CCNL non rappresentativi, lo scorso 20 giugno l’INL è tornato sulla questione: in particolare l’Ispettorato ricorda che chi li applica perde la possibilità di fruire di benefici normativi e contributivi, di ricorrere a forme contrattuali flessibili, e di individuare correttamente gli imponibili contributivi. Anche i committenti chiamati a risponderne in solido.
Torniamo a parlare della rappresentatività dei Contratti Collettivi, un tema sempre di grande attualità e interesse per il settore delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, in cui vengono applicati, lo ricordiamo, una pluralità di contratti molti dei quali non sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, con conseguente distorsione del mercato e illegittimo aumento di competitività di alcune imprese a scapito molto spesso delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
di Carlo Ortega
Decisivo in un settore ad altissima densità di manodopera
Si tratta di una questione molto sentita, in un settore, come il nostro, in cui il costo della manodopera arriva a superare anche il 90% del valore dell’intero servizio. Va da sé che utilizzare un contratto più vantaggioso (una pratica che, secondo alcuni impropriamente, viene definita “dumping contrattuale”) può garantire vantaggi competitivi nell’assegnazione di una commessa, a tutto discapito delle condizioni di lavoro, della sicurezza, del rispetto della persona e, non ultima, della qualità del servizio complessivo.
Gli organi di vigilanza proseguono la lotta
Ebbene, proprio in virtù dell’importanza del tema sono molti gli interventi da parte di enti e soggetti istituzionali per cercare di arginare il fenomeno. Ultimo in ordine di tempo è l’INL: infatti sulla questione si è recentemente espresso, con grande chiarezza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una notizia pubblicata il 20 giugno sul proprio sito istituzionale. In particolare, l’Ispettorato rende noto che gli organi di vigilanza proseguono l’azione di contrasto al fenomeno del cosiddetto “dumping contrattuale” su tutto il territorio nazionale, in particolare nel settore del terziario in quanto maggiormente interessato da violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge.
La circolare 3/2018
L’attività di vigilanza sull’applicazione di CCNL sottoscritti da OO.SS non rappresentative, già avviata nel 2017 nell’ambito della programmazione dell’azione ispettiva (si veda a tal proposito il Documento di programmazione della vigilanza per il 2017), continua ad essere condotta dall’Ispettorato che è peraltro recentemente intervenuto con la circolare n. 3/2018 per esortare i propri uffici interregionali e territoriali ad attivare specifiche azioni di vigilanza.
Alcuni esempi di OO.SS. comparativamente meno rappresentative
Inoltre l’INL ribadisce che l’applicazione di contratti collettivi stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative–tra cui vengono annoverate CISAL,CONFSAL e altre sigle minoritarie - in luogo dei c.d. contratti “leader”, ossia i contratti sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, preclude la possibilità di fruire di benefici normativi e contributivi, di ricorrere a forme contrattuali flessibili, e di individuare correttamente gli imponibili contributivi.
Si perdono agevolazioni e benefici di legge
Non si tratta di semplici “parole”: infatti chi applica contratti non rappresentativi rischia anche di vedersi escluso da benefici e agevolazioni previste dalla legge. Nella comunicazione si ricorda difatti che l’applicazione di CCNL sottoscritti da Organizzazioni Sindacali dotate del requisito della maggiore rappresentatività ha rilevanza per tutta una serie di benefici, fra cui vengono annoverati: il godimento di “benefici normativi e contributivi” ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, rispetto ai quali è indispensabile l’applicazione dei contratti comparativamente più rappresentativi. Inoltre si ricorda l’importanza dell’applicazione dei contratti comparativamente maggiormente rappresentativi per l’individuazione del parametro di riferimento ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 296/2006; ultimo ma non meno importante, per l’utilizzo degli istituti di flessibilità ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 (ad esempio contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato e apprendistato).
Rischia in solido anche il committente
Pertanto, le imprese che non applicano tali CCNL potranno rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate. L’invito, dunque, è quello a prestare molta attenzione al tema, non solo per questioni etiche e sociali, ma anche economiche.
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MAGGIO 2018