ECOLABEL SERVIZI PULIZIE TERZA PAGINA
ecolabel e pulizie, rivoluzione per imprese e committenti ma si attendono i manuali Venerdì 4 maggio 2018 sono entrati in vigore i criteri per i servizi di pulizia di ambienti interni. La Decisione (UE) 2018/680 è in Gazzetta Ufficiale: ecco cosa prevede, ed ecco i punti salienti e i criteri, dal basso impatto dei prodotti alla formazione, dai dosaggi alle flotte alla gestione dei rifiuti. Rigorose le verifiche. Gianluca Cesarei (Ispra): “Stiamo già ricevendo le prime richieste di chiarimenti, a Forum Pulire, l’11 ottobre, potrebbe esserci un incontro con le imprese”. Intanto si sta lavorando allo User Manual, fondamentale per fare la domanda di certificazione in modo corretto. Il commento di Paolo Fabbri, Punto3. di Simone Finotti
Con la Decisione (UE) 2018/680, del 2 maggio 2018, la Commissione ha stabilito una serie di criteri tesi a promuovere l’uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un sistema di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti. Il servizio di pulizia è il secondo servizio (dopo la ricettività turistica) per il quale è stata sviluppata la certificazione ecologica europea Ecolabel UE, che rimarrà valida per un periodo di cinque anni.
19 GIUGNO 2018
I servizi di pulizia finalmente certificabili
Il campo di applicazione della certificazione è rappresentato dai servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri edifici accessibili al pubblico nonché presso aziende private. L’Ecolabel UE non comprende però le attività di disinfezione. Il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» comprende l’erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l’altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d’at-
tesa e sale di riposo. Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati. Il gruppo di prodotti non comprende le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente. Al fine dell’assegnazione del marchio di qualità ecologica il servizio dovrà soddisfare tutti i criteri obbligatori di cui all’allegato, nonché un numero sufficiente dei criteri facoltativi di cui all’allegato, se realizza almeno 14 punti, e dovrà essere soggetto a rilevazioni contabili distinte relativamente ad altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell’ambito della decisione. I criteri per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i