GESTIONE RUOLO DEL RUP
Il ruolo fondamentale del RUP nel giudizio sull’idoneità e convenienza dell’offerta di Michele Lo Squadro*
Mentre spetta alla commissione di gara la valutazione meramente tecnica ed economica delle offerte, la valutazione sulla idoneità o convenienza è compito del RUP.
26 settembre 2019
Ancora una volta la giurisprudenza amministrativa (questa volta è il TAR Piemonte, sentenza n. 152/2019) torna sul tema della facoltà, in capo alla stazione appaltante, di non aggiudicare l’appalto sebbene in presenza di offerte valide che abbiano superato finanche il vaglio positivo della commissione di gara. Le stazioni appaltanti, infatti, ai sensi della vigente disciplina sugli appalti pubblici, possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà deve essere indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
Questo è quanto previsto dal vigente D.Lgs. 50/2016 (art. 95, comma 12) che riprende peraltro le previsioni della previgente disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006. Tale potere/dovere posto in capo alle stazioni appaltanti di arrestare il procedimento di aggiudicazione avviene a seguito di precipua valutazione discrezionale dell’amministrazione di identificare le proprie esigenze e le vie con cui approntare le adeguate risorse (Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4787). Può infatti accadere che l’offerta selezionata come “migliore” dalla commissione di gara, perfettamente regolare dal punto di vista tecnico secondo i parametri dettati dalla lex specialis di gara, sia successivamente reputata dall’amministrazione non idonea o non economicamente conveniente nel suo insieme e quindi non meritevole di aggiudicazione. In tal caso la mancata aggiudicazio-
ne non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una valutazione negativa delle offerte presentate che, seppur formalmente corrette ai sensi della lex specialis di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848; sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766; Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721). Il RUP e la Commissione di gara esercitano in tal senso ruoli con poteri, oggetto e presupposti del tutto diversi. In particolare, il potere previsto dall’art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 è un potere di carattere amplissimo ma può essere legittimamente esercitato solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dalla norma, ossia la acclarata non convenienza o la inidoneità dell’offerta in relazione all’oggetto della gara. Tale giudizio riguarda necessariamente “la valutazione complessiva dell’offerta (nella sua interezza) come non rispondente alle esigenze della stazione appaltante” (TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 1 febbraio 2010, n. 1258), e quindi non il (ri)apprezzamento di profili dell’offerta che siano già stati oggetto di valutazione da parte dello specifico organo a ciò deputato, ossia la commissione di gara (art. 77, D.Lgs. 50/2016). Ne deriva che laddove l’amministrazione ritenga di azionare il diritto attribuito dall’art. 95, comma 12 non può, anzi non deve, duplicare il giudizio espresso dalla commissione di gara sull’offerta tecnica agendo in