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LA COMPRAVENDITA DELLA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE
Il nostro viaggio nel mondo delle leggi che regolano la compravendita prosegue con la seconda soluzione per valorizzare o comunque non disperdere l’avviamento creato dall’imprenditore quando decida di cedere interamente la propria partecipazione in una società di capitali
Foto di Tumisu da Pixabay.
Come preannunciato nel precedente numero 701 di settembre (cfr. pagg. 54-55), ove era stato esaminato il caso della cessione dell’azienda, proseguiamo con la seconda soluzione per valorizzare o comunque non disperdere l’avviamento creato dall’imprenditore che decida di cedere interamente la propria partecipazione in una società di capitali (azioni nel caso di s.p.a. e quote nel caso di s.r.l.). Lo strumento è quello della compravendita ex art. 1470 cod. civ. che prevede il trasferimento della proprietà di una cosa o altro diritto a fronte del versamento di un prezzo. Ciò posto, l’oggetto della compravendita non è la società bensì la misura in percentuale del capitale. Il valore del capitale conferito, detto nominale, non va confuso con il valore, detto reale, che varia a seconda del patrimonio netto contabile risultante dall’andamento della società. Ciò che interessa al cedente è verificare il valore di mercato, ossia l’importo che un terzo è disposto a versare per acquistare la sua partecipazione e per esercitare all’interno di essa i diritti riconosciuti al socio: ci riferiamo, per semplificare, a quelli amministrativi (intervento nelle assemblee e voto) e patrimoniali (dividendi e ripartizione dell’attivo in caso di scioglimento). La differenza tra il prezzo che sarà concordato tra le parti e il valore nominale costituirà la plusvalenza soggetta a imposizione fiscale di legge.
LE FASI DELLA TRATTATIVA Ebbene, ogni trattativa sulla cessione di partecipazioni, è caratterizzata da diverse fasi: il potenziale acquirente procede di regola all’acquisto solo dopo aver verificato lo stato di salute, la c.d. due diligence, della società e aver ricevuto dal cedente le garanzie ritenute idonee per essere manlevato in caso di minusvalenze, insussistenze dell’attivo o sopravvenienze passive, oltre all’impegno del cedente dall’astenersi (in un prossimo futuro) dallo svolgere attività in concorrenza e dal prestare
la propria collaborazione per il passaggio di consegne con modalità da regolare eventualmente anche tramite un contratto di consulenza. Ad ogni buon conto, di seguito alcuni suggerimenti per il cedente.
L’accordo di riservatezza Prima di fornire all’acquirente interessato qualsiasi informazioni sulla società, è indispensabile sottoscrivere un accordo di riservatezza contenente un’adeguata penale che disincentivi la violazione dell’obbligo assunto sullo scambio dei dati. La consultazione dei documenti societari potrebbe essere autorizzata solo in un determinato luogo (o data room virtuale) senza possibilità di estrarre copia. Inoltre, qualora fosse richiesta l’esclusiva nella trattativa, si potrebbe prevedere anche il versamento di un corrispettivo a titolo di caparra penitenziale qualora il terzo decidesse di rinunciare all’acquisto o da imputare come acconto sul prezzo.
La lettera d’intenti Successivamente, si è soliti sottoscrivere una c.d. lettera di intenti o già un contratto preliminare condizionato nel quale regolare le tempistiche della due diligence (come detto, con verifica fiscale, contabile, giuridica, giuslavoristica). La bravura del cedente consisterà nel riuscire a ottenere da subito l’impegno vincolante all’acquisto, anche se condizionato al buon esito della predetta verifica. Oltre a stabilire il prezzo di cessione o i criteri di calcolo per determinarlo, prevedendo il pagamento di eventuali prezzi aggiuntivi, c.d. earn out, qualora la società ceduta raggiunga determinati obiettivi. Per il periodo necessario al completamento della due diligence deve essere concordata la gestione interinale della società: se e quali operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione posso essere svolte.
Il contratto quadro Realizzate le condizioni per proseguire, le parti negozieranno un contratto quadro contenente tutti i diritti e gli obblighi, nonché le tempistiche per giungere alla sottoscrizione dell’atto di compravendita della partecipazione sociale (c.d. closing). Il contratto quadro conterrà, pertanto, oltre all’indicazione del prezzo definitivo e le modalità di pagamento, le clausole di indennizzo per la violazione delle garanzie normalmente richieste o rilasciate dal cedente. Tali garanzie riguardano, tra l’altro: l’esclusiva proprietà della partecipazione sociale non gravata da vincoli pregiudizievoli, la veridicità della situazione patrimoniale della società, l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge (tra cui quelli in materia fiscale, tributaria, previdenziale e contributiva), l’esistenza o inesistenza di eventuali contenziosi pendenti o anche solo minacciati, i diritti di proprietà intellettuale. L’acquirente non mancherà poi di pretendere una fidejussione a prima richiesta (o contratto autonomo) rilasciata da primario istituto di credito o il versamento di parte del prezzo in deposito fiduciario, c.d. escrow account, presso un notaio. L’entità delle garanzie, così come la loro durata, sono oggetto di apposita trattativa e influenzate dall’esito della due diligence.
La non concorrenza Da ultimo, l’impegno del cedente alla non concorrenza deve sempre indicare i limiti di oggetto (tipo di attività vietata), tempo e luogo, oltre al corrispettivo (da specificare come voce del prezzo) dovuto per la compromissione della potenzialità reddituale. La relativa clausola stabilirà anche la penale in caso di violazione.
Il closing In conclusione, benché gli aspetti da considerare siano molteplici e talvolta complessi, la compravendita di partecipazioni sociali non deve scoraggiare la cessione se ogni fase della trattativa è attentamente negoziata redatto con la finalità di prevenire e disciplinare le situazioni di potenziale conflitto tra le parti sino al closing e dopo la cessione con l’obiettivo di creare nuovo e ulteriore valore. Nel prossimo numero sarà, infine, esaminata la vendita complessiva dei beni o cespiti della società. u
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Lo Studio Legale GeALex (www.gealex.eu), che cura questa rubrica, è uno studio legale full-service con sedi in tutta Italia e un network di studi legali affermati in tutto il mondo. Con sede a Milano (Italia), è uno studio di prima scelta per i clienti che cercano una consulenza legale di alto livello, con una vasta esperienza e competenza in pratiche multidisciplinari come il diritto societario e commerciale, il contenzioso civile, l’M&A, il diritto del lavoro, le questioni di proprietà intellettuale, il real estate, il credito commerciale e, persino, le leggi sullo sport. Davide Guardamagna (dguardamagna@gealex.eu) è managing partner dello studio legale con competenze in materia commerciale e societaria, fusioni e acquisizioni e tiene lezioni per l’Ordine degli Avvocati di Milano sui principi del diritto civile. Fa parte dello studio anche Edoardo Arbasino (earbasino@gealex.eu), autore dell’approfondimento, esperto avvocato che segue operazioni straordinarie e diritto commerciale.