Rifiuti n.196 - giugno 2012

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RIFIUTI

giugno 2012 mensile

n. 196 (06/12) Euro 14,00

Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

bollettino di informazione normativa L’intervento Pannelli fotovoltaici: scatta dal 1° luglio 2012 l’obbligo di dimostrare l’adesione a consorzi e sistemi collettivi per il riciclo

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di Valerio Angelelli

Le spedizioni di pneumatici fuori uso e ciabattato destinati al recupero

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di Benedetta Brachetti

Legislazione norme nazionali Liberalizzazioni: il nuovo volto del servizio pubblico locale

Dl 24 gennaio 2012, n. 1

18 23 30 31

Dl 25 gennaio 2012, n. 2

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Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

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Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

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il commento di Gabriele Taddia il commento di Paola Ficco il commento di Fabio Anile Il “Dl Ambiente” e la fine dei sacchetti di plastica non bio il commento di Simona Faccioli il commento di Claudio Rispoli Con il “Dl Semplificazioni” l’agricoltura si affranca quasi da tutto il commento di Leonardo Filippucci Dl fiscale e il pasticcio dei sequestri di rifiuti il commento di Gabriele Taddia

Giurisprudenza Export: l’intermediario deve sempre indicare chi è il produttore. Il segreto commerciale non rileva

Corte di Giustizia delle Comunità europee, IV Sezione – Sentenza 29 marzo 2012, causa C‑1/11 Sottoprodotti animali: se il detentore se ne disfa sono rifiuti

Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 9 febbraio 2012, n. 5032 Gestore: deve verificare la regolarità delle operazioni di chi lo precede e di chi lo segue

Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 10 aprile 2012, n. 13363 Abbandono di rifiuti speciali: è un reato proprio

Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 26 marzo 2012, n. 11595

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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Loredana Musmeci e Claudio Rispoli Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani Pneumatici fuori uso a cura di Ecopneus

Edizioni Ambiente

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Sembra

proprio che formule credibili per af‑ frontare la crisi non ci siano, perché nessuno degli strumenti adottati riesce a risanare il punto dolente cui è diretto. La cri‑ si, del resto, è innanzitutto finanziaria e per combatterla non basta sostenere l’economia reale. Accanto a questo sostegno devono dettarsi le regole per l’economia finanziaria anche, e soprattutto, tassando le transazioni. “I tagli ai bilanci pubblici creeranno solo delle catastrofi”. Lo dice (anche) il Presidente del Parlamento europeo Mar‑ tin Schulz. Per trovare un’alternativa si pensa alla Tobin tax (dal nome dell’economista premio Nobel James Tobin che la propose nel 1972, all’indomani dello scandalo Watergate che colpì l’amministrazione Nixon). Lo scorso 23 maggio il Par‑ lamento europeo ha approvato la relazione sulla Tobin tax con 487 “sì”, 46 astenuti e 152 “no”. Ora è in arrivo la propo‑ sta di legge al Consiglio europeo. Tutto il mondo se ne occupa da tempo e anche l’Italia ha fatto la sua parte: vennero rac‑ colte quasi duecentomila firme per la sua introduzione ma la proposta di legge, depositata in Parlamento nel luglio 2002, lì giace da dieci anni. Intanto, i mercati continuano a vende‑ re titoli “allo scoperto”, cioè (detto semplicemente) si intasca denaro ma non si ha la merce da vendere; per questo le borse mondiali si sono trasformate in una vera e propria arena per i furbi e gli speculatori. L’effetto della Tobin tax sarebbe quello di far pagare la crisi internazionale a coloro che l’hanno pro‑ vocata: le grandi istituzioni finanziarie. Secondo il Vice Presi‑ dente del Parlamento Ue Roberta Angelilli si stima “un gettito di 57 miliardi di euro all’anno da destinare allo sviluppo e all´occupazione. Parte di questa imposta sarebbe impiegata come risorsa propria dell’Ue, riducendo così i contributi degli Stati membri. Per l´Italia si valuta un beneficio tra i 5 e i 6 miliardi di euro l’anno”. Chi osteggia la Tobin tax ricorda, invece, che oggi la finanza è globalizzata; quindi, per tassare le transazioni finanziarie in modo efficace occor‑ re l’accordo di tutti, perché oggi è fin troppo facile muovere i grandi capitali. Per sfuggire alla Tobin tax capitali e operatori

finanziari potrebbero spostarsi in Asia o in America, con risul‑ tati disastrosi per i Paesi che l’applicassero. Insomma catastro‑ fi se non si applicasse e disastri se, invece, si applicasse. Fatte le debite proporzioni, una specie di “Protocollo di Kyoto” della finanza, dove Cina e India hanno ratificato l’accordo ma non sono tenute a ridurre le emissioni di anidride carbonica per‑ ché non sono state tra i principali responsabili delle emissioni di gas serra durante il periodo di industrializzazione; dove gli Usa prima hanno detto “sì” con Bill Clinton e poi, con Geor‑ ge W. Bush, non hanno ratificato l’accordo. Una globalizzazio‑ ne per pochi intimi. Ma che c’entra tutto questo con la tematica dei rifiuti che da sempre attira la nostra attenzione giuridica e scientifica? In apparenza nulla e invece, i rifiuti sono la “cartina di torna‑ sole” di numerosi processi, da quelli malavitosi a quelli eco‑ nomici, da quelli tecnologici a quelli politici e amministrati‑ vi. Danno il polso della ricchezza e delle capacità (soprattut‑ to) pubbliche e private. Sul fronte dell’economia anche i rifiu‑ ti possono diventare una risorsa per uscire dalla crisi, attra‑ verso il risparmio di materia e di energia che consentono e at‑ traverso il lavoro che creano. In un’Italia priva più che mai di una idea di futuro, alla quale i mercati continuano a volta‑ re le spalle, si trovano anche coloro che vedono nella diminu‑ zione dei rifiuti uno dei pochi effetti positivi della crisi e ne se‑ gnalano l’importanza sotto il profilo ambientale. Mi pare as‑ surdo: i rifiuti diminuiscono perché diminuisce il Pil e questa non è una vittoria per nessuno. Se l’ambiente si giova di questa riduzione è solo perché l’Italia è ancora lontana anni luce dal triangolo della sostenibilità nel quale economia, ambiente e si‑ stemi sociali si integrano e si bilanciano a vicenda. Come di‑ re: poiché non siamo capaci di gestire rifiuti, di declinare re‑ gole e sistemi legislativi e amministrativi in grado di supporta‑ re le azioni, allora è meglio diventare poveri, così ci togliamo il problema. Un’esasperazione isterica e sonnolenta. Paola Ficco


Premessa

Importanti novità legano due settori particolarmente rilevanti nel‑ le attuali politiche ambientali, cioè lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili con la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti deri‑ vanti da queste tecnologie.

L’intervento

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 196 (06/12)

Pannelli fotovoltaici: scatta dal 1° luglio 2012 l’obbligo di dimostrare l’adesione a consorzi e sistemi collettivi per il riciclo di Valerio Angelelli Consulente ambientale Esperto in sviluppo e monitoraggio della normativa ambientale ed energetica

Link di approfondimento Il sito www.nextville.it offre il più vasto e puntuale panorama dei temi legati alle ener‑ gie rinnovabili e all’efficienza energetica. Il sito è di libera consultazione nelle sue parti generali e nel servizio informativo, in abbonamento per l’accesso ad alcune aree specialistiche.

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La grande diffusione in questi ultimi anni di pannelli fotovoltaici sui terreni e sui tetti del nostro paese è accompagnata da una nuova previsione normativa che introduce l’obbligo per le aziende produttrici di pannelli fotovoltaici di iscriversi, entro il 30 giugno 2012, a un sistema o consorzio che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici. Una grande e importante innovazione, considerato che in Ita‑ lia (secondo i dati forniti dal Gse nel febbraio 2012) esistono og‑ gi circa 350 mila impianti di tutte le dimensioni per una potenza istallata intorno ai 13 GW. Cifre impressionanti che danno la di‑ mensione di un settore in costante crescita; basti pensare che sol‑ tanto durante il 2010 il fotovoltaico italiano è cresciuto del 215% in termini di numerosità degli impianti (84.777 impianti realiz‑ zati) e del 324% in termini di potenza installata (2,4 GW). Al ri‑ guardo, si nota che la media di vita dei moduli fotovoltaici è di circa 25/30 anni e che, quindi, il loro flusso una volta divenu‑ ti rifiuti è in buona parte da considerare posticipato a partire dal 2035. Ma è altrettanto vero che – sin da oggi – i quantitativi de‑ rivanti da manutenzione e sostituzione iniziano ad avere valo‑ ri consistenti.

Le norme

Ed è proprio in questo scenario che si affacciano le due importanti novità normative, una già in vigore e una in cantiere ma prossima alla sua applicazione, di seguito riportate: • l’articolo 11 comma 6, Dm 5 maggio 2011 (cd. “IV Conto Ener‑ gia”), stabilisce che il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al Gse, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impian‑ ti che entrano in esercizio prima della medesima data, anche un “certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli”. Da ciò ne deriva che entro il 30 giugno 2012 le aziende produttrici di pannelli fotovoltaici dovranno aderire a un sistema o consorzio che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici; diversamente è da notare che, disciplinando l’articolo 11 i “requisiti dei soggetti e degli impianti” per l’accesso alle tariffe incentivanti, l’assenza di adesione ad un sistema o consorzio e del conseguente certificato determinano automaticamente l’esclusione dell’impianto dagli incentivi stabiliti dal decreto stesso da parte del Gse al momento della valutazione della richiesta. • lo schema della nuova direttiva Raee approvato dal Parlamento europeo il 19 gennaio 2012 il quale prevede che i moduli fotovol‑ taici rientrino nell’ambito di applicazione della normativa dei ri‑ fiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche collocandoli nel‑ la categoria 4 dell’allegato 1 “Apparecchiature di consumo e pan‑ nelli fotovoltaici”. Tali previsioni sono assolutamente condivisibili, ma restano alcu‑ ni dubbi per i quali sarebbe utile avere maggiori indicazioni e cer‑ tezze interpretative.


La filiera di riferimento Una prima perplessità nasce dalla attuale situazione normativa che introduce a livello nazionale un obbligo, quello di iscrizione ad un consorzio o sistema collettivo, senza però avere oggi la certezza del‑ la filiera di riferimento. In parole più semplici, oggi i pannelli foto‑ voltaici non sono ancora in termini normativi delle Apparecchiatu‑ re elettriche ed elettroniche (Aee) quindi non è chiaro quali siano i Consorzi o Sistemi collettivi presso i quali il produttore deve iscri‑ versi. Ad oggi, il produttore può scegliere liberamente il consorzio al quale aderire, varcando anche i confini nazionali, e l’unico aspet‑ to di cui si deve curare è che questo abbia effettivamente la capacità e la necessaria competenza di svolgere le attività di raccolta e avvio al riciclo. Al riguardo, si ritiene, in considerazione delle future pre‑ visioni normative, che i soggetti più indicati siano i Consorzi e Siste‑ mi collettivi oggi già impegnati nella raccolta e gestione dei Raee sia per la competenza che questi soggetti dovrebbero garantire e sia per anticipare le previsioni e gli obblighi futuri ormai certi.

I Cer Per quanto riguarda i Cer, nel vigente allegato D, Dlgs 152/2006

Si deve inoltre far presente che fra i pannelli fotovoltaici vi sono anche quelli realizzati con telloruro di cadmio, che fa parte dei “composti di cadmio” per i quali le frasi di rischio associate so‑ no R20/21/22 “Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione” e R50/53 “Altamente tossico per gli organismi acqua‑ tici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambien‑ te acquatico. In tali casi i codici da utilizzare sono: – 20 01 35* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23) – 16 02 13* (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui al‑ le voci da 16 02 09 a 16 02 12) I dati di rendicontazione per raccolta e riciclo Da ultimo, resta poi una considerazione che riguarda la rendi‑ contazione dei dati e dei flussi delle quantità di moduli fotovoltai‑ ci che verranno raccolti e avviati al riciclo, si spera in volumi sem‑ pre maggiori. Infatti, se per i dati della raccolta, configurandosi tra l’altro il si‑ stema nella gran parte dei casi come un “B2B” (Business to Busi‑ ness), il problema sembrerebbe non sussistere e i dati che verranno forniti dai Sistemi collettivi dovranno avere una voce distinta per i moduli fotovoltaici dalla restante parte composta da Raee “ufficia‑ li”, più complicata rischia di essere la parte relativa alla rendicon‑ tazione ed indicazione dei dati del riciclo. Infatti, come detto, i mo‑ duli fotovoltaici vengono (o, per meglio dire, verranno) avviati al recupero con gli stessi codici Cer dei Raee; quindi, una volta entra‑ ti in un centro di trattamento, e presumibilmente lavorati e tratta‑ ti insieme agli altri rifiuti con questo codice (Raee e non solo) si vanno a miscelare e sommare alterando i dati di recupero e riciclo obbligatori previsti per il settore dei Raee del quale ad oggi questi ancora non sono parte. Per completezza di informazione, occorre sottolineare che questo problema non riguarda solo i moduli foto‑ voltaici, bensì tutti i rifiuti che, seppur avviati al recupero con i co‑ dici Cer dei Raee, non sono ritenuti tali.

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Il produttore del pannello fotovoltaico Un secondo aspetto che merita di essere preso in considerazione ri‑ guarda l’individuazione del soggetto obbligato, cioè il produttore. Infatti il citato Dm 5 maggio 2011 non fornisce alcuna indicazio‑ ne destinata ad identificare e definire chi sia il produttore dei mo‑ duli fotovoltaici; tuttavia, tale definizione assume carattere centra‑ le perché identifica il soggetto responsabile e sottoposto all’obbli‑ go di legge. Nella vigente normativa Raee il tema viene disciplinato, pur non sgombrando ancora il campo da zone d’ombra e dubbi interpre‑ tativi, in maniera dettagliata e anche in questo caso si ritiene che il percorso più lineare sia quello di far riferimento a quanto disci‑ plinato in questo settore, secondo il quale è produttore chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche re‑ canti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da al‑ tri fornitori; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparec‑ chiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività profes‑ sionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendi‑ ta a distanza; 4) ai sensi dei punti 1) e 2), chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione (in questo caso la responsabilità è limitata ad alcuni obblighi).

non c’è un codice che identifichi i soli moduli fotovoltaici; in con‑ siderazione di ciò questi – una volta dismessi – dovranno necessa‑ riamente essere identificati nei seguenti modi: • se di provenienza domestica 20 01 36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35); • se di provenienza professionale (speciali) 16 02 14 (apparecchiatu‑ re fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13); • qualora si tratti solo di alcune parti del pannello (caso assai re‑ moto) 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

L’intervento Riciclo pannelli fotovoltaici

Le perplessità

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L’intervento

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Le spedizioni di pneumatici fuori uso e ciabattato destinati al recupero di Benedetta Brachetti Direttore Ufficio Tutela dell’ambiente, Sicurezza dei prodotti, Servizio metrico della Camera di commercio di Bolzano; Segretario della Sezione provinciale di Bolzano dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Link di approfondimento Per un quadro completo sulle procedure e gli strumenti per la gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce degli svi‑ luppi normativi di livello comunitario e na‑ zionale, è disponibile la versione aggiorna‑ ta del FreeBook gratuito “L’esportazione e l’importazione di rifiuti”. A cura di Paola Ficco con la collaborazione della Provincia di Firenze. “Area Pneumatici fuori uso”: su reteambiente.it un quadro ragionato delle norme e delle interpretazioni, con chiare e complete indicazioni operative

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Gli pneumatici fuori uso (di seguito individuati con l’acronimo Pfu) trovano una precisa classificazione nell’Elenco europeo dei rifiuti (1): in particolare sono riportati alla voce 160103. Il decre‑ to del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del ma‑ re 11 aprile 2011, n. 82 (2) definisce gli Pfu come gli pneumati‑ ci, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfar‑ si e che non sono fatti oggetto di ricostruzione e successivo uti‑ lizzo (3). Per gli Pfu si è sviluppato negli ultimi decenni un ampio mercato del recupero che consente numerosi impieghi dei materiali da que‑ sto derivanti (4): una delle fasi di lavorazione degli Pfu più diffuse è la separazione dei materiali che li compongono (gomma, tessi‑ li, metallo), la macinazione e la conseguente riduzione degli stessi a diversi formati per il successivo utilizzo a fini di recupero di ma‑ teria o energia. Il rifiuto costituito da gomma di Pfu triturati (c.d. ciabattato o cip‑ pato di gomma) è individuato alla voce 190204 “plastica e gom‑ ma” dell’Elenco europeo dei rifiuti. Gli Pfu, analogamente agli pneumatici usati come materiale di in‑ gegneria e agli pneumatici fuori uso triturati, non possono essere smaltiti in discarica (5). Detti rifiuti sono sovente oggetto di spedizione verso altri paesi (6) appartenenti o meno all’Unione europea: in questa sede si focaliz‑ za l’attenzione sulle procedure previste per la corretta movimenta‑ zione transfrontaliera di questi rifiuti destinati al recupero, distin‑ guendo tra: • spedizioni all’interno dell’Unione europea; • importazioni nell’Unione europea da paesi terzi; • esportazioni dall’Unione europea verso Paesi terzi. Il sistema normativo di riferimento è costituito dal regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 n. 1013 (7).

Classificazione degli Pfu nel regolamento (Ce) 1013/2006

Il regolamento 1013/2006 prevede due liste di rifiuti destinati al recupero: la lista verde e la lista ambra. La prima contempla ri‑ fiuti individuati come non pericolosi nell’ambito della Convenzio‑ (1) Si veda decisione della Commis‑ sione europea 2000/532/Ce e suc‑ cessive modificazioni e integrazioni. L’elenco europeo dei rifiuti è riporta‑ to all’allegato D alla parte quarta del Dlgs 152/2006. (2) Pubblicato in Gu 8 giugno 2011, n. 131. La definizione di Pfu è riporta‑ ta all’articolo 2, comma 1, lett. b) del menzionato decreto. (3) Dagli Pfu debbono essere distin‑ ti infatti gli pneumatici usati, anche usurati, ricostruibili che non sono da considerare rifiuti. Per una disamina approfondita dell’applicazione della nozione di rifiuto agli pneumatici si vedano i seguenti approfondimenti: “I pneumatici ricostruibili non sono più rifiuti – il commento di Renzo Serva‑ dei”, in Rifiuti, marzo 2003, pagg. 6‑8 e “Finalmente le “regolamentole” per la gestione dei pneumatici fuori uso”, in Ambiente & Sviluppo, agosto-set‑ tembre 2011, pagg. 709‑717.

(4) Per un inquadramento delle mo‑ dalità di trattamento degli Pfu si ve‑ da il sito internet di Ecopneus, ecop‑ neus.it. (5) Detto divieto è stato previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. o) del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 recan‑ te attuazione delle direttiva 1999/31/ Ce sulle discariche di rifiuti con de‑ correnza 16 luglio 2003 relativamente agli pneumatici fuori uso, e 16 luglio 2006 per le altre tipologie di pneuma‑ tici indicate. Detto divieto non si ap‑ plica agli pneumatici per biciclette e a quelli con diametro esterno superio‑ re a 1400 mm.. (6) Si veda il Dossier “Copertone sel‑ vaggio”, Legambiente, legambiente.it. (7) Guce 12 luglio 2006 n. L 190; il regolamento ha abrogato dal 12 lu‑ glio 2007 il regolamento (Cee) n. 259/1993 e la decisione 94/774/Ce. Il regolamento (Ce) n. 1013/2006 è ap‑ plicabile dalla stessa data.


La codifica dei rifiuti riportati nella lista verde e nella lista ambra non è basata sui criteri di classificazione dell’Elenco europeo dei rifiuti (Cer): per questo motivo non risulta sempre agevole com‑ prendere se una determinata tipologia possa validamente essere at‑ tribuita ad una delle liste qui menzionate. Si consideri inoltre che a livello comunitario non è stata elaborata una “transcodifica” con‑ divisa tra codici delle liste verde e ambra e codici europei (10). Per quanto riguarda gli Pfu e gli pneumatici triturati (cd. “ciabattato”), entrambi paiono attribuibili alla lista verde. In particolare per gli pneumatici fuori uso destinati al recupero è da utilizzare la seguente voce: “rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle ope‑ B3140 razioni di cui all’allegato IVA [della convenzione di Ba‑ silea]” – cioè destinati alle operazioni di smaltimento. Per il ciabattato sono presenti in lista verde 2 voci possibili:

B3080 Rifiuti, trucioli e residui di gomma Entrambe sembrano validamente riferibili al ciabattato nel rispetto delle specifiche fornite in corrispondenza di ciascuna voce, in par‑ ticolare per quanto riguarda il codice B3040 (11). È indispensabile inoltre tenere presente che le classificazioni in lista verde degli Pfu e del ciabattato non sono in ogni caso applicabili se gli stessi sono contaminati da altri materiali in misura tale da: a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a renderli assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (12), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 91/689/Cee; o b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Nozioni di base

Si richiamano sinteticamente alcune definizioni sulla disciplina delle spedizioni transfrontaliere (13). (8) Si tratta della Convenzione di Ba‑ silea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiu‑ ti pericolosi. (9) Si tratta della decisione C[2001]107 def. del Consiglio dell’Ocse concernente la revisione della decisio‑ ne C(92)39/def sul controllo dei mo‑ vimenti transfrontalieri di rifiuti desti‑ nati al recupero. (10) Si distingue tuttavia, in assen‑ za di altre indicazioni, un interessan‑ te lavoro di raccordo tra Elenco euro‑

peo dei rifiuti e codici delle liste verde e ambra svolto nell’ambito di un pro‑ getto finanziato dall’Unione europea tra Ufficio federale dell’ambiente au‑ striaco e Ministero dell’Ambiente bul‑ garo dal titolo “Transboundary move‑ ments of waste – Handbuch Teil I zur Einstufung von Abfällen für die gren‑ züberschreitende Verbringung”, anno 2010. Detto approfondimento è stato ri‑ preso successivamente dal competente Ministero austriaco nel proprio “Bun‑ des-Abfallwirtschaftsplan 2011”.

Importazione: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità. Esportazione: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comuni‑ tà, escluso il transito nel territorio della Comunità. Recupero intermedio: le operazioni di recupero R12 e R13 e cioè: R12  Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indi‑ cate da R1 a R11 R13  Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazio‑ ni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Destinatario: la persona o l’impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale sono stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento. Autorità competente di spedizione: l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede abbia inizio o sia effettivamente inizia‑ ta la spedizione. Autorità competente di destinazione: l’autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione o nel‑ la quale si effettua il carico dei rifiuti prima del recupero o smalti‑ mento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese. Autorità competente di transito: l’autorità competente per qual‑ siasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizio‑ ne o destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti. In Italia le autorità competenti sono individuate dall’articolo 194, Dlgs 152/2006, nelle seguenti: • le Regioni e le Province autonome costituiscono le autorità compe‑ tenti di spedizione e di destinazione. Alcune regolamento hanno de‑ legato dette funzioni alle province (tra esse la regolamento Toscana). • il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è l’autorità di transito e corrispondente della Commissione Ce.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 196 (06/12)

“rifiuti di gomma. I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti: – rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio eba‑ B3040 nite) – altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati al‑ trove).

Spedizione: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smal‑ timento previsto o effettuato: • tra un paese ed un altro paese; • tra un paese e paesi e territori d’oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; • tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; • tra un paese e l’Antartico; • da un paese attraverso una delle zone sopra citate; • all’interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; • da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese.

L’intervento Spedizioni pneumatici fuori uso

ne di Basilea (8) e della decisione Ocse (9); la seconda riporta ri‑ fiuti che nell’ambito delle stesse norme sono considerati potenzial‑ mente pericolosi.

Movimentazioni nella Ue

In ambito comunitario le spedizioni di Pfu e di ciabattato, in quanto rifiuti individuati nella lista verde, sono soggette all’assolvi‑ mento di obblighi generali di informazione, cioè ad alcuni adem‑ pimenti amministrativi piuttosto semplici previsti all’articolo 18 (11) È utile evidenziare per completez‑ za che l’allegato IIIA del regolamen‑ to (Ce) 1013/2006 riporta le miscele di rifiuti, destinate al recupero, – non classificati sotto una voce speci‑ fica dell’Allegato III (lista verde), – composte da due o più rifiuti appar‑ ticolonenti alla stessa lista verde, – a condizione che la composizione del‑ le miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti. I regolamentolamenti (Ce) n. 308/2009 e 664/2011 hanno defini‑

to le tipologie di miscele di rifiuti che compongono l’Allegato IIIA. Tra que‑ ste si segnala anche la miscela compo‑ sta della voci B3040 e B3080 nonché le miscele di rifiuti classificate nei tratti‑ ni o sottotrattini della voce B3040. Queste miscele sono parimenti assog‑ gettate ai semplici obblighi di infor‑ mazione previsti all’articolo 18 del re‑ golamento (Ce) n. 1013/2006. (12) Si veda nota 39. (13) Si veda articolo 2 del regolamen‑ to (Ce)1013/2006.

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Corte di Giustizia delle Comunità europee – IV Sezione Sentenza 29 marzo 2012, causa C‑1/11

La massima

Giurisprudenza

Export: l’intermediario deve sempre indicare chi è il produttore. Il segreto RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 196 (06/12)

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commerciale non rileva

Ambiente – Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Articolo 18, paragrafi 1 e 4 – Spedizioni di determinati rifiuti – Articolo 3, paragrafo 2 – Informazioni obbligatorie – Identità del produttore di rifiuti – Indicazione omessa da parte dell’intermediario di commercio – Tutela dei segreti commerciali Il regolamento 1013/2006/Ce non permette a un intermediario commerciale di non divulgare l’identità del produttore dei rifiuti al destinatario della spedizione. Ciò in quanto l’articolo 18 del regolamento Ue sulle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti è chiaro nell’affermare che il destinatario del trasferimento possa ottenere tutte le informazioni contenute nel documento di spedizione di cui all’allegato VII, e possa arrivare così a conoscere l’identità del produttore dei rifiuti. I vincoli di riservatezza “eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale” ai quali fa riferimento il comma 4 dello stesso articolo 18, non possono quindi essere opposti nella comunicazione tra le imprese che partecipano alla spedizione. Il problema di tutela del segreto commerciale sorge infatti solo successivamente alla predisposizione e comunicazione del documento in questione. (F.P.)

Nella causa C-1/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale propo‑ sta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 Tfue, dal Verwaltungsgericht Mainz (Germania), con decisione del 26 novembre 2010, pervenuta in can‑ celleria il 3 gennaio 2011, nel pro‑ cedimento Interseroh Scrap and Metals Tra‑ ding GmbH contro Sonderabfall-Management-Ge‑ sellschaft Rheinland-Pfalz mbH (Sam), La Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. (omissis), presi‑ dente di Sezione, dalla sig.ra (omissis), dai sigg. (omissis) (relatore), (omissis) e dalla sig.ra (omissis), giudici, avvocato generale: sig. (omissis) cancelliere: sig.ra (omissis), ammi‑ nistratore vista la fase scritta del procedimen‑ to e in seguito all’udienza del 26 ot‑ tobre 2011, considerate le osservazioni presen‑ tate: – per Interseroh Scrap and Me‑ tal Trading GmbH, da A. Oexle, Rechtsanwalt;

– per Sonderabfall-ManagementGesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (Sam), da C. v. der Lühe, Rechtsan‑ walt; – per il governo belga, da (omissis) e (omissis), in qualità di agenti; – per il governo austriaco, da (omissis), in qualità di agente; – per il governo portoghese, da (omissis) e (omissis), in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da (omissis) e (omissis), in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvoca‑ to generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2011, ha pronunciato la seguente

Sentenza 1 La domanda di pronuncia pre‑ giudiziale verte sull’interpretazio‑ ne dell’articolo 18 del regolamen‑ to (Ce) n. 1013/2006 del Parla‑ mento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedi‑ zioni di rifiuti (Gu L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (Ce) n. 308/2009 della Commissio‑ ne, del 15 aprile 2009 (Gu L 97, pag. 8; in prosieguo: il “regolamento n. 1013/2006”).


Contesto normativo Il diritto dell’Unione

venzione, e pertanto non sono con‑ siderati, in linea di principio, come “rifiuti pericolosi” ai sensi della ci‑ tata convenzione. 9 Con il codice B 1010 nel cita‑ to allegato IX compaiono i “Rifiu‑ ti di metalli e le loro leghe sotto for‑ ma metallica, non dispersibile”, in particolare rottami di ferro e accia‑ io, cromo, rame, nichel, alluminio, zinco e stagno. 10 L’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006, intitolato “Rifiuti che devono essere accompagnati da de‑ terminate informazioni”, prevede quanto segue: “1. I rifiuti di cui all’articolo 3, pa‑ ragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti, sono soggetti ai seguenti ob‑ blighi procedurali: a) per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il sog‑ getto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell’allegato VII; b) il documento contenuto nell’al‑ legato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall’impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevi‑ mento dei rifiuti in questione. 2. Il contratto di cui all’allegato VII tra il soggetto che organizza la spe‑ dizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista ef‑ ficacia quando la spedizione ha ini‑ zio e comprende l’obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro re‑

(Ndr: la sentenza riproduce l’allegato VII del regolamento 1013/2006/Ce che è di seguito riportato).

cupero, non possa essere completa‑ ta come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spe‑ dizione o, qualora quest’ultimo non sia in grado di completare la spedi‑ zione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di: a) riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e b) provvedere, se necessario, al de‑ posito dei rifiuti nel frattempo. Il soggetto che organizza la spedi‑ zione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell’autori‑ tà competente interessata. 3. A fini di ispezione, di controllo dell’applicazione, di programma‑ zione e di statistica, gli Stati mem‑ bri possono, conformemente al‑ la legislazione nazionale, chiede‑ re informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo. 4. Le informazioni di cui al paragra‑ fo 1 sono soggette ai vincoli di riser‑ vatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale”. 11 L’articolo 20, paragrafo 2, del re‑ golamento n. 1013/2006 impone, in particolare, al soggetto che or‑ ganizza la spedizione e al destina‑ tario della medesima di conserva‑ re le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamen‑ to per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione. 12 Il documento di spedizione conte‑ nuto nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006 è così strutturato:

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 196 (06/12)

3 Il settimo considerando del rego‑ lamento n. 1013/2006 ricorda che è importante organizzare e disci‑ plinare la sorveglianza e il control‑ lo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambien‑ te e della salute umana e che favori‑ scano una più uniforme applicazio‑ ne di detto regolamento in tutto il territorio dell’Unione europea. 4 Ai sensi del quindicesimo con‑ siderando del regolamento n. 1013/2006, nel caso di spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A o III B a detto regolamento, desti‑ nati a operazioni di recupero, è op‑ portuno garantire un livello mini‑

mo di sorveglianza e di controllo, imponendo l’obbligo che tali spedi‑ zioni siano accompagnate da deter‑ minate informazioni. 5 Ai sensi dell’articolo 1, paragra‑ fo 1, del regolamento n. 1013/2006, quest’ultimo istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedi‑ zioni di rifiuti in funzione dell’ori‑ gine, della destinazione e dell’itine‑ rario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di de‑ stinazione. 6 Dall’articolo 3, paragrafo 2, lette‑ ra a), del regolamento n. 1013/2006 risulta che le spedizioni di rifiuti destinati ad essere recuperati, indi‑ cati negli allegati III o III B a det‑ to regolamento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del medesimo regolamento se il quantitativo di ri‑ fiuti spediti supera kg 20. 7 L’allegato III al regolamento n. 1013/2006 comprende, nel sottotitolo “Elenco verde”, in particolare i rifiu‑ ti elencati nell’allegato IX alla con‑ venzione sul controllo dei movimen‑ ti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, siglata a Ba‑ silea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità con decisione 93/98/Cee del Consiglio, del 1° feb‑ braio 1993 (Gu L 39, pag. 1; in pro‑ sieguo: la “convenzione di Basilea”). 8 L’allegato IX alla convenzione di Basilea precisa che i rifiuti contenu‑ ti in detto allegato non sono coperti, in linea di principio, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detta con‑

Giurisprudenza Corte di Giustizia delle Comunità europee – Sentenza 29 marzo 2012, causa C‑1/11

2 Questa domanda è stata presen‑ tata nell’ambito di un ricorso pro‑ posto dalla Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH (in prosie‑ guo: la “Interseroh”), specializza‑ ta nel commercio di rifiuti in ac‑ ciaio e metallo, avverso la Sonde‑ rabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (Sam) (in prosieguo: la “Sam”), incaricata dal Land della Renania-Palatina‑ to, in particolare, della sorveglianza sul flusso di rifiuti speciali in detto Land, in merito alle indicazioni che devono comparire nel documento menzionato nell’allegato VII al re‑ golamento n. 1013/2006 (in prosie‑ guo: il “documento di spedizione”).

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