SISTRI, come fare
soggetti obbligati ed adempimenti. scadenzario. appendice normativa. nuova edizione aggiornata al dm ambiente 24 aprile 2014
sistri, come fare
soggetti obbligati ed adempimenti. scadenzario. appendice normativa. nuova edizione aggiornata al dm ambiente 24 aprile 2014
a cura della
Redazione dell’Osservatorio di normativa ambientale – Reteambiente.it
redazione: Lavinia Basso, Vincenzo Dragani, Alessandro Geremei coordinamento: Vincenzo Dragani progetto grafico: GrafCo3 Milano realizzazione e-book: Roberto Gurdo, Antonio Fasciano
© copyright 2014, Edizioni Ambiente, Milano Tutti i diritti riservati. È consentito l’utilizzo dei testi per uso esclusivamente personale ed a fini non commerciali. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o qualsiasi supporto senza il permesso scritto dell’Editore
Edizioni Ambiente Via N. Battaglia 10 20127 Milano tel. 02 45487277 fax 02 45487333
www.edizioniambiente.it www.reteambiente.it www.nextville.it twitter.com/ReteAmbiente Aggiornato a Maggio 2014
sommario
introduzione quadro normativo di riferimento soggetti interessati operativitĂ del sistema e regime transitorio iscrizione al sistri comunicazione telematica dati tracciamento del trasporto (e trasporto intermodale) videosorveglianza impianti casi particolari modalitĂ semplificate indisponibilitĂ dei mezzi informatici autoritĂ competenti
responsabilità del produttore (operante in sistri) sanzioni appendice normativa dl 30 dicembre 2013, n. 150 (articolo 10, comma 3-bis – proroga “doppio binario” sistri) dl 31 agosto 2013 n. 101 (articolo 11 – “semplificazione e razionalizzazione del sistri”) dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “codice ambientale”) – parte quarta – norme in materia di rifiuti dm ambiente 24 aprile 2014 dm ambiente 20 marzo 2013 (recante i “termini di riavvio progressivo del sistri”) dm ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. “testo unico sistri”) circolare minambiente 31 ottobre 2013 n. 1 (operatività sistri – nota esplicativa della legge 125/2013 di conversione del dl 101/2013) quadro sinottico sistri 20 febbraio 2014 – aspetti tecnici quadro sinottico sistri 11 novembre 2013 – aspetti normativi
introduzione Le ultime novità L’ultimo provvedimento relativo al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti già operativo dallo scorso 1° ottobre 2013 è rappresentato dal Dm Ambiente 24 aprile 2014, decreto (pubblicato sulla Gu del 30 aprile ed in vigore dal giorno successivo) che intervenendo sul già sofisticato quadro normativo di riferimento ha: - ulteriormente rimodulato il novero dei soggetti obbligati ad utilizzare il Sistri; - introdotto nuove regole operative per il tracciamento di alcuni rifiuti. Interessati da tali ultime novità sono, in particolare, alcuni produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, i gestori di rifiuti urbani, i soggetti che operano nell’ambito del trasporto intermodale dei residui. Il “Sistri” (acronimo di “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”) è il nuovo sistema telematico di monitoraggio della gestione dei rifiuti (previsto dal Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”, e provvedimenti satellite) destinato a sostituire (salvo eccezioni) il tradizionale regime di controllo costituito da registri di carico/scarico, formulari di trasporto e Mud. Fulcro del sistema è un cervellone informatico gestito dallo Stato al quale i soggetti individuati dalla disciplina giuridica di riferimento devono comunicare (secondo delle precise tempistiche) tutti i dati quali/quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, fatti oggetto di commercio o intermediazione, trasportati, sottoposti a smaltimento o recupero. A completamento di tale flusso di dati, il Sistri impone di dotare i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti di impianti di tracciamento satellitare dei percorsi effettuati e di installare negli impianti di trattamento dei residui particolari sistemi di controllo elettronico per monitorare entrate ed uscite dei veicoli in parola.
L’operatività del sistema, scattata lo scorso 1° ottobre 2013 secondo il calendario fissato dal Dl 101/2013 (convertito in legge 125/2013), è stata confermata dal successivo Dl 150/2013 (come convertito in legge 15/2014) il quale ha stabilito solo un ulteriore allungamento (fino al 31 dicembre 2014) del cd. “doppio binario”, ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo osservare anche le prescrizioni relative al tradizionale tracciamento degli stessi (registri e formulario di trasporto), godendo parallelamente di una sospensione delle (sole) sanzioni relative al Sistri.
soggetti interessati In base all’attuale assetto normativo (commi 1 e 2, articolo 188-ter del Dlgs 152/2006, come sostituiti dal Dl 101/2013) il novero dei soggetti interessati al Sistri è costituito da due categorie: - i soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema di tracciamento telematico; - i soggetti solo “facoltizzati” ad aderirvi (utilizzo su base volontaria). Si offre qui di seguito un quadro analitico dei soggetti obbligati ad utilizzare il Sistri, rinviando al successivo capitolo (Operatività del sistema e regime transitorio) l’esame dei termini che essi devono rispettare in relazione agli adempimenti operativi imposti dal sistema.
ADESIONE OBBLIGATORIA AL SISTRI Se hanno più di dieci dipendenti, gli enti e imprese (1) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta (2) Se hanno più di dieci dipendenti, gli enti e imprese (1) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, nonché da attività commerciali, di servizio, sanitarie, di demolizione, di costruzione, di scavo, di pesca professionale e acquacoltura (3) Enti e imprese (1) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio Enti e imprese (1) che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti speciali pericolosi (4) prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (5) Enti e imprese (1) che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione - anche senza detenzione - di rifiuti urbani pericolosi (6) e rifiuti speciali pericolosi Enti e imprese (1) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi (7) Soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte dell’impresa navale, o ferroviaria, o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nell’ambito di un trasporto intermodale
Regione Campania: a) Comuni; b) enti e imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani; (8) b) enti e imprese che effettuano il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani (9) (1) Il termine "Enti e imprese" ove utilizzato vale ad indicare che sono soggetti obbligati solo i professionisti inquadrati in tali forme giuridiche. (2) Con riferimento agli imprenditori agricoli, si segnala che dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del Dl 5/2012) la movimentazione dei rifiuti agricoli tra fondi finalizzata al deposito temporaneo è uscita dal regime del "trasporto dei rifiuti". Il decreto stabilisce infatti d'urgenza che non bisogna considerare "trasporto di rifiuti" la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzata al deposito temporaneo ed effettuata sia da una azienda agricola tra i suoi fondi (anche percorrendo la via pubblica) purché tra di loro distanti al massimo 10 Km, sia da un imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio. Si segnala inoltre che la esclusione "per gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del C.c. che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta", specificata dal Dm 24 aprile 2014, riprende quanto già previsto in via transitoria dal Dlgs 205/2010, che aveva esonerato dall'obbligo di iscrizione al Sistri, fino al 31 dicembre 2011, gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (previsione poi prorogata al 2 luglio 2012 dal "Milleproroghe 2012", ma "sorpassata" nei fatti dalle successive fasi di sospensione e ripartenza del Sistri). (3) Gli enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, indipendentemente dal numero dei dipendenti, sono escluse dall'obbligo di iscriversi al Sistri nel caso siano iscritte alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese e conferiscano i propri rifiuti nell'ambito dei circuiti organizzati di raccolta. (4) Per gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, vettori esteri compresi, è invece prevista una fase apposita di sperimentazione del Sistri, che scatterà a decorrere dal 30 giugno 2014. (5) Sono obbligati ad iscriversi al Sistri i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri (nel caso di trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale o con solo attraversamento del territorio nazionale si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste dal regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti). (6) Le attività di gestione dei rifiuti urbani pericolosi sono obbligate al Sistri "in via di principio, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione assieme a raccoglitori e trasportatori" (circolare MinAmbiente del 31 ottobre 2013). (7) Trattasi dei "soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi" (circolare 31 ottobre 2013). Questo significa che sono esclusi
dall’obbligo di adesione al Sistri solo i soggetti che trattano rifiuti non pericolosi producendo rifiuti non pericolosi (quadro sinottico 11 novembre 2013). Nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, i “nuovi produttori” sono tenuti a iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori. (8) Si segnala inoltre che l’articolo 5, comma 1-bis del Dm 52/2011 (“Tu Sistri”), inserito dal Dm 141/2012, prevede l’obbligo di iscrizione anche per i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal Dm 8 aprile 2008 localizzati in Campania. (9) L’obbligo di adesione per gli enti e imprese che effettuano la raccolta e il recupero dei rifiuti urbani nella Regione Campania è stato introdotto dal Dm 24 aprile 2014.
Al novero dei soggetti obbligati ad utilizzare il Sistri si affianca, come accennato, quello dei soggetti che hanno mera facoltà di aderivi.
SOGGETTI “FACOLTIZZATI” AD ADERIRE AL SISTRI Possono aderire su base volontaria al Sistri i produttori, i gestori, gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli citati nella tabella precedente. A tal riguardo si precisa che: - l’adesione su base volontaria al Sistri non preclude la facoltà di tornare in ogni momento a quello tradizionale, previa comunicazione al Concessionario; - quanti, tra tali soggetti, decidono di aderire volontariamente al nuovo sistema di tracciamento dei rifiuti, conservano comunque la facoltà di tornare in ogni momento a quello tradizionale, previa comunicazione al Concessionario; - la mancata adesione volontaria al Sistri comporta invece l’obbligo di effettuare comunque il tracciamento tradizionale dei rifiuti nei casi e secondo le modalità stabilite dal Dlgs 152/2006 e dal nuovo Dm 24 aprile 2014.
appendice normativa Nell’appendice normativa sono presenti i testi aggiornati dei seguenti provvedimenti: - Dl 30 dicembre 2013, n. 150 (Stralcio - articolo 10, comma 3-bis - Proroga “doppio binario” Sistri) - Dl 31 agosto 2013 n. 101 (Stralcio - Articolo 11 - “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”) - Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Codice Ambientale” – Parte Quarta – Stralcio – Norme relative al Sistri); - Dm Ambiente 24 aprile 2014 (Applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale – Specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire ex Dlgs 152/2006) - Dm Ambiente 20 marzo 2013 (“Termini di riavvio progressivo del Sistri”) - Dm Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. “Testo Unico Sistri”) - Circolare MinAmbiente 31 ottobre 2013 n. 1 (Operatività Sistri – Nota esplicativa della legge 125/2013 di conversione del Dl 101/2013) - Quadro sinottico Sistri 20 febbraio 2014 – Aspetti tecnici (Documento pubblicato dal MinAmbiente sul portale Sistri) - Quadro sinottico Sistri 11 novembre 2013 – Aspetti normativi (Documento pubblicato dal MinAmbiente sul portale Sistri) Per consultare tutti gli altri provvedimenti normativi che gravitano intorno al Sistri, si invitano gli Utenti ad utilizzare il servizio “Osservatorio di normativa ambientale” presente all’interno del sito web www.reteambiente.it.