Imprese e Ambiente

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IMPRESE E AMBIENTE

guida agli adempimenti normativi

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a cura di

Paola Ficco

Imprese e ambiente Guida agli adempimenti normativi Aggiornamento

ottobre 2011

Undicesima edizione

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a cura di Paola Ficco

imprese e ambiente

guida agli adempimenti normativi Aggiornamento ottobre 2011 undicesima edizione

coordinamento

Simona Faccioli Lavinia Basso

progetto grafico: GrafCo3 Milano impaginazione: Maria Franca Perrottelli

© copyright 2011, Edizioni Ambiente Srl Edizioni Ambiente via Natale Battaglia 10 20127 Milano tel. 02.45487277, fax 02.45487333 www.edizioniambiente.it www.reteambiente.it http://rivistarifiuti.reteambiente.it www.gestionerifiutionline.it www.nextville.it ISBN 978-88-96238-91-2

Finito di stampare nel mese di ottobre 2011 presso Arti Grafiche del Liri – Isola del Liri (Fr) Stampato in Italia – Printed in Italy Questo libro è stampato su carta riciclata 100%

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sommario

introduzione di Paola Ficco

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acque

di Daria Oliva 1. Le ultime novità 2. Quadro generale 3. Obiettivi di qualità: gli usi particolari 3.1 Corpi idrici sotterranei 4. Le acque di scarico: il concetto di scarico 5. Scarichi di acque reflue industriali 6. Adempimenti 6.1 Autorizzazione agli scarichi 6.2 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 6.3 Scarichi di acque reflue domestiche e termali 6.4 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue 6.5 Campionamento e ispezioni 6.6 Divieto di diluizione 7. Sistema sanzionatorio 7.1 Sanzioni amministrative 7.2 Sanzioni penali 8. Approvvigionamento idrico 8.1 Il regime di pubblicità delle acque e la concessione 8.2 Disciplina generale 9. Normativa di riferimento 2.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

aria

di Daria Oliva Le ultime novità Quadro generale Campo di applicazione Adempimenti Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 5.1 Esclusioni 5.2 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti 5.3 Modifica dello stabilimento 5.4 Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni Impianti e attività in deroga

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7. Regime transitorio per stabilimenti esistenti 8. Autorizzazioni integrate e semplificate 9. Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività 10. Valutazione dei valori misurati 11. Emissioni di composti organici volatili (Cov) 11.1 Impianti vecchi 11.2 Emissioni di Cov dovute all’uso di solventi organici in pitture, vernici e prodotti per carrozzerie 11.3 Emissioni di Cov derivanti dal deposito della benzina 12. Caratteristiche dei combustibili inquinanti e requisiti tecnici degli impianti 13. Scambio di quote di emissione di gas serra 13.1 Piano nazionale di assegnazione (Pna) 13.2 Assegnazione delle quote 13.3 Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione 13.4 Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissione 13.5 Utilizzo di Cer ed Eru 13.6 Sanzioni 13.7 Copertura finanziaria 13.8 Abrogazioni e regime transitorio 14. Regime transitorio 15. Sanzioni 16. Normativa di riferimento 3.

bonifiche di siti contaminati

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4.

di Loredana Musmeci Le ultime novità Quadro generale La nuova disciplina sulla bonifica dei siti (Titolo V, Dlgs 152/2006) 3.1 Principi e campo di applicazione (articolo 239) 3.2 Definizioni (articolo 240) 3.3 Regolamento aree agricole (articolo 241) 3.4 Procedure operative e amministrative (articolo 242) 3.5 Acque di falda (articolo 243) 3.6 Accordi di programma (articolo 246) 3.7 Controlli (articolo 248) 3.8 Censimento e anagrafe dei siti da bonificare (articolo 251) 3.9 Siti di interesse nazionale (articolo 252) 3.10 Disposizioni transitorie (articolo 265) 3.11 Le novità introdotte dal “secondo correttivo” del 16 gennaio 2008 Normativa di riferimento

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4.

qualità

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1. 2. 3.

di Marco Casini 1. Le ultime novità 2. Quadro generale 3. Iso 14001 3.1 Soggetti interessati 3.2 I requisiti del sistema di gestione ambientale 3.3 La documentazione del sistema di gestione ambientale 3.4 Il conseguimento della certificazione del Sga 3.5 Iso: normativa di riferimento

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4. Emas 4.1 Le novità introdotte da Emas III 4.2 Soggetti interessati 4.3 Obiettivi 4.4 Procedura per la partecipazione ad Emas 4.5 Utilizzo del logo 4.6 Normativa di riferimento 5. Ecolabel 5.1 Le novità di Ecolabel III 5.2 Soggetti e prodotti 5.3 Criteri ecologici per l’assegnazione del marchio 5.4 La procedura per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica 5.5 Utilizzo del marchio 5.6 Normativa di riferimento 6. Dichiarazione ambientale di prodotto (Epd®) 6.1 Contenuti della Epd 6.2 Modalità di convalida 6.3 Normativa di riferimento 7. Incentivi a conseguire la certificazione ambientale 5.

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

rifiuti

di Paola Ficco Le ultime novità Quadro generale Definizione di rifiuto 3.1 Esclusioni 3.2 Le materie prime secondarie (Mps) e le materie prime secondarie fin dall’origine 3.3 I sottoprodotti Classificazione dei rifiuti 4.1 Rifiuti urbani 4.2 Rifiuti speciali 4.3 Rifiuti pericolosi 4.4 Voci speculari o voci specchio Il produttore di rifiuti 5.1 Responsabilità del produttore e casi di esclusione Le attività di gestione dei rifiuti 6.1 Il recupero 6.2 Lo smaltimento 6.3 Lo stoccaggio 6.4 La discarica 6.5 L’incenerimento 6.6 Il deposito temporaneo Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) 7.1 Progettazione e produzione di apparecchi elettrici ed elettronici 7.2 Raee: responsabilità in ordine alla dismissione 7.3 Raee: soggetti obbligati Autorizzazioni 8.1 Autorizzazione ordinaria 8.2 La realizzazione di un nuovo impianto 8.3 Autorizzazione “semplificata” 8.4 Recupero di materia dai rifiuti non pericolosi

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8.5 Recupero di materia dai rifiuti pericolosi 8.6 Recupero ambientale di rifiuti non pericolosi 8.7 Recupero energetico di rifiuti non pericolosi 8.8 Messa in riserva di rifiuti non pericolosi 8.9 Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione 8.10 Autorizzazione per gli impianti mobili 9. Terre e rocce da scavo 10. Il sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei rifiuti in generale 10.1 Attività di gestione non autorizzata 10.2 Divieto di miscelazione 10.3 Deposito temporaneo di rifiuti sanitari 11. Scritture ambientali 11.1 L’importanza dell’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010 11.2 Il Sistri e la proroga al 9 febbraio 2012 11.3 I soggetti obbligati al registro di carico e scarico a decorrere dalla operatività del Sistri 11.4 I soggetti obbligati al formulario a decorrere dalla operatività del Sistri 11.5 Scheda Sistri, Mud e “mudino” 11.6 Il Sistri e l’agricoltura 11.7 Il Sistri e le sanzioni 11.8 Le sanzioni per registro, formulario e “mudino”: l’“abolitio criminis”, la Cassazione e il Dlgs 121/2011 11.9 I “piccoli produttori/trasportatori” 12. Albo nazionale gestori ambientali 12.1 Soggetti obbligati 12.2 Sistema sanzionatorio 12.3 Indirizzi 13. Normativa di riferimento 6.

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4.

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6.

rischio di incidente rilevante

di Rita Caroselli e Silvia Migliorini Le ultime novità Quadro generale Il campo di applicazione del Dlgs 334/1999 (come modificato/integrato dal Dlgs 238/2005) 3.1 Stabilimenti obbligati 3.2 Gli obblighi 3.3 Gli adempimenti delle cosiddette “ex dichiarazioni” La pianificazione territoriale 4.1 Piano di emergenza interno 4.2 Effetto domino 4.3 Piano di emergenza esterno 4.4 Aree a elevata concentrazione di stabilimenti 4.5 Controllo dell’urbanizzazione 4.6 Porti industriali, petroliferi e commerciali Il rapporto di sicurezza 5.1 I contenuti del rapporto di sicurezza 5.2 Modalità di trasmissione e procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza 5.3 Semplificazione delle procedure di prevenzione incendi Le modifiche dello stabilimento 6.1 Le modifiche “sostanziali”: nozione e normativa di riferimento

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6.2 Gli adempimenti del gestore in caso di modifiche “sostanziali” 6.3 Gli adempimenti del gestore in caso di modifiche “non sostanziali” 7. Le verifiche ispettive 8. Il sistema sanzionatorio 9. La legislazione regionale 9.1 Regione Toscana: la legge 20 marzo 2000, n. 30 9.2 Regione Lombardia: la legge 23 novembre 2001, n. 19 9.3 Regione Emilia-Romagna: la legge 17 dicembre 2003, n. 26 9.4 Regione Marche: la legge 4 ottobre 2004, n. 18 9.5 Regione Puglia: la legge 7 maggio 2008, n. 6 10. Normativa di riferimento 7.

rumore

di Daria Oliva 1. Le ultime novità 2. Quadro generale 3. Il campo di applicazione 4. Finalità della normativa 5. Adempimenti 5.1 Valori limite di emissione 5.2 Valori limite di immissione 5.3 Valori di qualità e valori di attenzione 5.4 Valutazione di impatto acustico 5.5 Disciplina transitoria 5.6 Il tecnico competente in acustica 5.7 Tecniche di rilevamento 6. Deroghe alla disciplina generale 7. Sanzioni 8. Normativa di riferimento 9. Definizioni 8.

sicurezza nei luoghi di lavoro

di Vincenzo Dragani 1. Le ultime novità 2. Sicurezza sul lavoro: principi dell’ordinamento giuridico 3. “Testo unico” sicurezza: il Dlgs 81/2008 3.1 Architettura del Dlgs 81/2008 e “principio di cedevolezza” 3.2 Operatività del Dlgs 81/2008 ed effetti sulla normativa pregressa 4. Dlgs 81/2008: campo di applicazione e soggetti interessati 4.1 Campo di applicazione 4.2 I soggetti obbligati all’adozione delle misure di tutela 5. Obblighi: le “misure generali di tutela” ex Dlgs 81/2008 5.1 Le singole “misure generali di tutela” 5.2 Il contenuto delle “misure generali di tutela” 6. Obblighi: le “misure particolari di tutela” ex Dlgs 81/2008 7. Obblighi: la ripartizione tra i vari soggetti interessati 7.1 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 7.2 Datore di lavoro e delega di funzioni 7.3 Obblighi dei preposti 7.4 Obblighi dei lavoratori 7.5 Obblighi dei soggetti appartenenti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi

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7.6 Obblighi del medico competente 7.7 Obblighi degli altri soggetti 8. Le sanzioni 8.1 Il sistema sanzionatorio ex Dlgs 81/2008 8.2 Il sistema sanzionatorio “satellite” 9. La principale normativa di riferimento 9.

via, aia, vas

di Leonardo Filippucci 1. Via – Le ultime novità 2. Quadro generale 3. Normativa di riferimento 4. Le finalità della Via 4.1 I fattori oggetto di valutazione 4.2 La Via e il principio dello sviluppo sostenibile 4.3 Rapporti tra Via e Vas 4.4 Rapporti tra Via e Aia 4.5 La problematica della Via “postuma” 5. Il campo di applicazione della disciplina sulla Via 5.1 Premessa 5.2 Progetti necessariamente soggetti a Via 5.3 Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (screening) 5.4 Riduzione delle soglie dimensionali per i progetti ricadenti in aree naturali protette 5.5 Modifiche ed estensioni di impianti 5.6 Esclusioni della Via 5.7 Poteri delle Regioni e delle Province autonome 6. L’autorità competente 6.1 Ripartizione della competenza tra Stato e Regioni 6.2 Via relativa a opere localizzate in più Regioni o con impatto ultraregionale 7. Il “procedimento” di Via 7.1 Premessa 7.2 La verifica di assoggettabilità (o screening) 7.3 La definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (o scoping) 7.4 Il procedimento di Via in senso stretto 7.5 Il monitoraggio 8. Il procedimento di Aia e i rapporti con la Via 8.1 Cenni generali 8.2 L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) ed il coordinamento con la Via 9. Le sanzioni 9.1 Opere realizzate in carenza di screening o di Via 9.2 Opere realizzate in difformità dalle prescrizioni 9.3 Conseguenze dell’annullamento del provvedimento di Via 10. La valutazione ambientale strategica 10.1 Le ultime novità 10.2 Il quadro normativo 10.3 Ambito di applicazione della Vas 10.4 L’autorità competente 10.5 La procedura di Vas 10.6 Piani e programmi approvati in carenza di Vas

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introduzione di Paola Ficco

Il titolo “Imprese e Ambiente” che l’Editore ha voluto attribuire a questo Volume è ambizioso poiché racchiude in sé gli estremi principali del dibattito culturale contemporaneo. Pertanto, offre lo spunto per riflettere sommariamente sul rapporto tra “mercato” (fondato tutto sulla tutela della proprietà e quindi dei diritti soggettivi) e “ambiente” (fondato tutto sulla tutela di patrimoni indisponibili e quindi degli interessi legittimi). Soprattutto nel passato, le imprese non si facevano carico spontaneamente delle “esternalità negative” derivanti dai propri cicli produttivi (dalle emissioni al depauperamento delle risorse naturali). La legislazione posta a presidio della tutela dei sistemi ambientali, sulla scorta di una opinione pubblica sempre più sensibile, ha vissuto fasi diverse: • nella prima, la legislazione in materia ambientale ha fatto ricorso a strumenti tradizionali di “command and control”, utilizzando tutti gli strumenti predisposti dall’ordinamento positivo per legittimare le condotte imprenditoriali (dagli atti di pianificazione alla imposizione di limiti alle sanzioni amministrative); 1 • più tardi, ci si accorgeva della insufficienza del diritto privato (responsabilità civile e tutela giurisdizionale dei diritti) per garantire una efficace tutela dell’ambiente, ma anche dei difetti di una regolazione pubblica improntata a meccanismi rigidi di “command and control”. Infatti, gli atti di programmazione e di pianificazione – di fatto – spesso non riescono a funzionare, anche se in astratto sono configurabili come fondamentali strumenti di razionalizzazione 2 . 1. Per un quadro completo sulla regolamentazione di tipo “command and control” si veda A. Ogus, Regulation – Legal form and economic theory, Oxford, 1994; R. Baldwuin – M. Cave “Understanding regulation – Theory, strategy and practice”, Oxford University Press, 1999. Critica la regolamentazione in materia ambientale, fondandosi sulla impostazione di “public choice” G. Tullock, A. Seldon, G. Brady, “Government failure”, 2002, pag. 117 e seg. 2. In Italia, in materia ambientale, il Dlgs 31 marzo 1998, n. 112, con riferimento al cd. “federalismo amministrativo”, ha soppresso numerosi atti di pianificazione (ad esempio, il programma triennale per la tutela dell’ambiente, quello per le aree naturali protette, il piano generale di risanamento delle acque, il piano nazionale di tutela della qualità dell’aria, eccetera) che, tuttavia, sono stati riammessi ad opera delle leggi di settore.

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Sicché negli ultimi venti anni è stato avviato il dibattito (teorico fino ad un certo punto) in ordine alla possibilità di utilizzare gli strumenti di mercato per la tutela dell’ambiente, per cercare di rendere compatibili i concetti di “ambiente” e di “mercato” 3; tuttavia, il dibattito è ancora in corso e si dubita che possa essere portato a conclusioni univoche nel breve periodo 4. Si può dire che il mercato opera “attraverso lo Stato” ma, per converso, che lo Stato opera “attraverso il mercato” per la cura di un interesse pubblico. Per promuovere le politiche ambientali è anche possibile attenuare il “command and control”, ma questo non significa affatto escludere ogni attività autoritativa di regolamentazione. Si può abbandonare la pretesa di disciplinare direttamente e rigidamente i comportamenti e le attività inquinanti delle imprese, costruendo una cornice rigida (il mercato artificiale) all’interno della quale è garantita ai privati una maggior flessibilità di comportamenti. Ma i privati non sono pronti. Lo dimostrano i dati allarmanti sui reati, le violazioni e tutta l’evasione rispetto alla regola legale. Cambiare è oggi quasi impossibile, al di là di ogni politica di deregolamentazione, liberalizzazione o privatizzazione, fintanto che ci saranno interessi pubblici da tutelare, come quello ambientale, che il mercato, lasciato a se stesso, non è strutturalmente in grado di internalizzare e proteggere. Perché ho voluto questo Volume? Perché la situazione nella quale si trova il diritto dell’ambiente è molto simile a quella del primo diritto urbanistico di oltre quarant’anni fa. Nel 1967 si decise di abbandonare la regolamentazione del territorio con norme collegate in un sistema (come era nella legge del 1942). Oggi ci si ritrova in un territorio governato da una sovrapposizione di norme e istituzioni. L’ordine giuridico nel territorio è il risultato di interessi soggettivi che agiscono usando una moltitudine di poteri a loro disposizione, per giungere ad utilizzare il territorio in base al diritto disponibile. Nel diritto dell’ambiente sta accadendo questo: enti, organi, istituzioni, norme, interpretazioni, tutto utilizzato a proprio uso e consumo. Con strumentalizzazioni più o meno velate e inevitabile disorientamento di chi vuole lavorare nel rispetto delle tante regole esistenti. Oggi si versa in un pluralismo di interessi non rinunciabili all’ambiente e assenza di sovranità nelle istituzioni pubbliche. Questo è lo scenario nel quale dovrebbe risolversi il problema dell’ambiente. 3. In ambito europeo, si pensi a Comunicazione della Commissione al consiglio ed al Parlamento Europeo “Conciliare bisogni e responsabilità – L’integrazione delle questioni ambientali nella politica economica”, Com(2000)576 ove la Commissione sottolinea l’importanza di meccanismi di mercato rispetto alla regolamentazione di tipo “command and control”. In ambito internazionale si pensi al Protocollo di Kyoto del 1997. 4. Le politiche ambientali attuate con strumenti diversi da quelli di “command and control” quindi, più flessibili, si sono originate in Usa, dove nel 1990 una modifica al Clean Air Act introdusse un sistema di negoziazione dei diritti di inquinamento correlati alle emissioni solforose (SO2) L’Epa, ogni anno, attribuiva ad ogni impresa una quantità massima di permessi di inquinamento che essa poteva utilizzare o cedere sul mercato.

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introduzione

Per questo motivo, il presente Volume vuole essere un ausilio alla comprensione non solo di un panorama normativo pi첫 che complesso, ma anche della odierna contrapposizione degli interessi che diventa sempre pi첫 difficile comporre su un versante, quello ambientale, ormai strategico e fondamentale per cittadini, imprese e pubblici poteri.

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il sistema comunitario di ecogestione ed audit (Emas) e/o certificati secondo la norma Iso 14001. Anche l’uso del marchio può essere subordinato al pagamento di un diritto annuo sino a 1500 € da parte dell’utilizzatore da versare all’organismo competente che lo ha concesso. Nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l’importo massimo dei suddetti diritti annuali non è superiore a 750 €. Nel caso di microimprese, l’importo massimo dei diritti annuali è pari a 350 €. Il periodo coperto dal diritto inizia dalla data di assegnazione del marchio di qualità ecologica al richiedente. Le spese per l’esame del fascicolo e i diritti annuali non comprendono i costi relativi alle prove e alle verifiche che potrebbero essere necessarie per i prodotti oggetto della domanda di assegnazione del marchio. Tali ulteriori costi sono a carico dei richiedenti.

5.5 utilizzo del marchio L’operatore può apporre il marchio Ecolabel Ue sul prodotto solo dopo la stipula del contratto con l’organismo competente. Il marchio può essere utilizzato sui prodotti per i quali è stato assegnato e sul relativo materiale promozionale. La sua assegnazione non pregiudica eventuali norme in materia ambientale o altre norme del diritto nazionale o comunitario applicabili alle varie fasi della vita del prodotto. Il diritto di usare il marchio Ecolabel Ue non comprende l’uso di tale marchio come componente di un marchio di fabbrica. Sono vietati la pubblicità falsa o ingannevole o l’uso di etichette o simboli che possano ingenerare confusione con il marchio comunitario di qualità ecologica. Il marchio Ecolabel ha la forma illustrata nell’allegato II al regolamento e di seguito riportata (figura 4). Sul prodotto deve essere riportato anche il numero di registrazione del marchio Ecolabel secondo il formato Eu Ecolabel: xxxx/yyy/zzzzz.

Figura 4. Il marchio di qualità ecologica Ecolabel Per alcuni gruppi di prodotti è data all’operatore la possibilità di utilizzare un’etichetta facoltativa contenente anche un campo di testo nel quale riportare le tre caratteristiche ambientali principali del prodotto secondo modalità appo-


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capitolo  4  |  qualità

sitamente definite dalla Commissione all’interno delle misure di adozione dei criteri (figura 5).

Figura 5. Etichetta facoltativa con campo di testo

5.6 normativa di riferimento Di seguito si riporta un elenco riassuntivo delle principali norme vigenti in materia. I provvedimenti normativi sono reperibili in www.reteambiente.it, sempre nella forma di “testo vigente” aggiornato alle ultime modifiche e integrazioni. Buona parte dei testi sono consultabili liberamente, altri sono riservati soltanto agli abbonati al servizio “Osservatorio di normativa ambientale”. Regolamento (Ce) n. 66/2010/Ce del 25 novembre 2009 Regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel Ue) Com(2008) 397 definitivo del 16 luglio 2008 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione “produzione e consumo sostenibili” e “politica industriale sostenibile”

6. dichiarazione ambientale di prodotto (epd®) Oltre al marchio ecologico esiste un’altra interessante forma di certificazione ambientale di prodotto, si tratta delle cosiddette “ dichiarazioni ambientali di Tipo III” o “ dichiarazioni ambientali di prodotto” (Environmental Product Declarations – Epd) disciplinate dalla norma Iso 14025:2006, che rappresentano un importante strumento per la comunicazione ai consumatori (business-to-consumer), agli utilizzatori industriali e commerciali (business-to-business) di informazioni verificate in merito alla prestazione ambientale dei prodotti. Tali dichiarazioni sono costituite da un documento contenente informazioni

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oggettive, confrontabili e credibili, circa l’impatto ambientale del ciclo di vita di un prodotto, la cui attendibilità viene verificata da un soggetto terzo accreditato. La Epd è applicabile a qualunque tipo di prodotto (beni o servizi), indipendentemente dal suo posizionamento nella catena produttiva o dall’uso a cui è destinato. I dati in essa contenuti hanno carattere esclusivamente informativo in merito alle prestazioni ambientali dei prodotti; la dichiarazione non contiene, infatti, criteri di valutazione, preferibilità o indicazioni sui livelli minimi da rispettare. Lo studio del ciclo di vita del prodotto viene eseguito in conformità alla metodologia Life cycle assessment (Lca) definita dalle norme Iso 14040 e Iso 14044. Numerose agenzie che operano a livello internazionale hanno predisposto schemi (o programmi) per la certificazione e registrazione delle dichiarazioni ambientali di prodotto in conformità alla norma Iso 14025. Tra questi schemi, il più consolidato e diffuso è quello noto come sistema Epd®, introdotto a partire dal 1998 dallo Swedish Environmental Management Council (Sem-Co) e oggi gestito da un Consorzio internazionale (International Epd® Consortium, Iec) di cui il Sem-Co stesso fa parte. Le modalità di partecipazione al programma Epd e i contenuti della dichiarazione ambientale di prodotto sono definiti nel documento “General Programme instructions for Epd® and supporting annexes” elaborato dal suddetto Consorzio (www.environdec.com). Al fine di rendere fra loro comparabili le dichiarazioni ambientali relative ad una stessa categoria di prodotto, e quindi utilizzabili in via generale da parte del mercato, il programma prevede che le parti interessate (associazioni industriali, utilizzatori, università, organismi di certificazione, ecc.) definiscano in maniera condivisa, trasparente e bilanciata per ciascun gruppo di prodotti i cosiddetti “requisiti specifici di prodotto” (Product Category Rules, Pcr) riguardanti i parametri tecnici e funzionali del gruppo, il campo di applicazione dello studio Lca e gli aspetti ambientali rilevanti per quel gruppo. La Epd® viene redatta dal soggetto interessato (“produttore”) e verificata e convalidata da appositi organismi di terza parte (organismi operanti la verifica e convalida delle Epd®) che sono chiamati ad accertare ed assicurare la correttezza dello studio di Lca e la credibilità e veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella dichiarazione, con riferimento ai requisiti applicabili per la categoria di prodotto interessata. La competenza di detti organismi deve, a sua volta, essere riconosciuta da un Ente di accreditamento, nel quadro della normativa generale afferente alle attività di certificazione di prodotti. In Italia l’Ente di accreditamento per il programma Epd® è il Sincert.

6.1 contenuti della epd La Epd® deve contenere almeno le seguenti informazioni: • nome ed indirizzo dell’organizzazione e del sito o dei siti produttivi considerati nella Lca;

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• dati caratteristici del prodotto oggetto della Epd ed altre informazioni riguardanti il prodotto di cui al paragrafo 3.2 del documento normativo Iec “General Programme Instructions for Epd” ivi compresi indicazioni in merito all’analisi Lca e risultati d’inventario; • riferimento alle regole di categoria di prodotto (Pcr) nonché quanto previsto al paragrafo 3.1 del “General Programme Instructions for Epd” compresi numero di registrazione e revisione e periodo di validità; • presentazione dei risultati degli impatti ambientali relativi alle fasi di produzione, uso e fine vita del prodotto di cui al paragrafo 3.3 del “General Programme Instructions for Epd”; • informazioni in merito ad altri indicatori di prestazione ambientale addizionali eventualmente previsti dal Pcr di cui al paragrafo 3.3.3 del “General Programme Instructions for Epd”; • frasi ed informazioni obbligatorie previste al paragrafo 3.5 del “General Programme Instructions for Epd”; • informazioni addizionali a carattere ambientale che esulano dall’analisi Lca come informazioni sull’uso e la gestione a fine vita del prodotto allo scopo di minimizzare gli impatti ambientali come previsto al paragrafo 3.4 del “General Programme Instructions for Epd”. Non sono ammesse informazioni che non siano attinenti alla caratterizzazione ambientale del prodotto. La Epd deve contenere informazioni sulla prestazione ambientale del prodotto senza formulare alcun giudizio o valutazione. Al fine di consentire al produttore di fornire al mercato di riferimento informazioni mirate circa le prestazioni ambientali del prodotto, in alternativa alla Epd completa, il sistema consente di redigere una dichiarazione ambientale di prodotto relativamente ad una singola categoria di impatto ambientale “Single-issue Epd”, quale ad esempio le emissioni di gas serra (climate declaration), l’emissione di nutrienti nell’acqua e nel suolo (eutrophication declaration), o l’utilizzo di materiale riciclato nel prodotto (recycling declaration).

6.2 modalità di convalida Il sistema di convalida prevede, in conformità alla norma Iso 14025, la verifica: • della conformità della Lca di un prodotto ben definito, realizzato in siti produttivi identificati e con un determinato processo produttivo, alle Regole di categoria di prodotto (Pcr) di riferimento, ai documenti Iec “General Programme Instructions for Epd” e “Supporting annexes” e alle norme Iso 14040 ed Iso 14044; • della conformità della Epd, basata a sua volta sui risultati della Lca, ai requisiti posti nei documenti Iec “General Programme Instructions for Epd” e “Supporting annexes” e nella Iso 14025 ai fini del rilascio della convalida stessa.

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La verifica per la certificazione Epd® consta di una analisi documentale e di un audit presso il sito, o i siti, dove viene realizzato il prodotto o fornito il servizio. L’analisi documentale consiste nella valutazione di conformità dello studio Lca e del documento Epd® elaborati dall’organizzazione con riferimento alle norme applicabili. L’audit on-site prevede un sopralluogo presso gli impianti di produzione, la verifica a campione dell’idoneità dei dati utilizzati per lo studio Lca e delle modalità di caricamento all’interno del software utilizzato per i calcoli, nonché l’avvenuta risoluzione da parte dell’organizzazione di eventuali osservazioni emerse nel corso dell’analisi documentale. In funzione dell’esistenza o meno dei Pcr di riferimento per il prodotto oggetto di dichiarazione sono possibili due tipi di certificazioni. In presenza di Pcr di riferimento approvati e registrati dall’Iec si può procedere alla “convalida” della Epd® che ha durata massima di 3 anni. La convalida presuppone successive attività di sorveglianza, usualmente a cadenza annuale, che garantiscano il mantenimento delle condizioni che hanno permesso il rilascio iniziale della convalida. Nel caso in cui i Pcr non esistano, o siano in fase di elaborazione, si procede ad una pre-certificazione, della validità massima annuale, in attesa che vengano definiti i Pcr di riferimento e si proceda alla convalida della Epd®.

Figura 6. Logo Epd

6.3 normativa di riferimento Uni Iso 14025:2006 – Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure Uni En Iso 14040:2006 – Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento Uni En Iso 14044:2006 – Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida Iso 21930 – Sustainability in building construction – Environmental declaration of building products Iec, General Programme Instructions for Epd, vers. 1.0, 29.02.2008 Iec, Supporting annexes for Epd, vers. 1.0, 29.02.2008

7. incentivi a conseguire la certificazione ambientale Il conseguimento della certificazione ambientale comporta per le imprese diversi vantaggi, sia sotto l’aspetto degli incentivi economici che sotto quello delle semplificazioni amministrative.

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Di seguito si riportano i principali provvedimenti a livello nazionale riguardanti l’introduzione di apposite misure di sostegno e di incentivazione, anche economiche, o di appositi accordi o contratti di programma a livello regionale o nazionale per le imprese che hanno conseguito la certificazione ambientale Iso 14001, Emas o Ecolabel. In particolare si evidenziano i numerosi vantaggi introdotti dal Dlgs 152/2006 per le imprese certificate operanti nel settore della gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i provvedimenti a livello regionale si rimanda al sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) (www. isprambiente.it). Legge 25 gennaio 1994, n. 70, “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale” L’articolo 5, comma 5, prevede la possibilità per il Ministero dell’industria di attivare accordi di programma con le associazioni di categoria industriali per favorire l’adesione ad Emas delle imprese e definire opportune forme di semplificazione amministrativa in materia ambientale. Dpr 26 ottobre 2001, n. 416, “Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell’articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997” L’allegato tecnico, parte seconda, relativamente all’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell’articolo 17, comma 29, della legge 449 del 1997, stabilisce che ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni, potranno essere ritenute valide, purché congruenti con i requisiti previsti nella prima parte dell’allegato tecnico al decreto, la documentazione prodotta e le procedure volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell’ambito del proprio sistema di gestione ambientale che abbiano ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (Iso 14001) o la registrazione secondo il regolamento Emas. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, “Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (cd. “Seveso bis”) L’articolo 6, comma 6, prevede che il gestore degli stabilimenti soggetti al decreto “Seveso bis” può allegare alla notifica le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il regolamento (Ce) n. 761/2001 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

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Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti” L’articolo 8, comma 1, lettera m), riconosce la possibilità di conseguire una diminuzione dei costi di gestione (compresi quelli di post-chiusura) a seguito della riduzione del rischio ambientale da parte di discariche registrate Emas. Di tale riduzione dei costi, l’impresa dovrà dare conto nel piano finanziario da trasmettere alla Regione in sede di richiesta di autorizzazione. L’articolo 10, comma 5, stabilisce che “ in deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (Ce) 761/01, il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni 8 anni”. Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso” L’articolo 6, comma 8, relativamente alle prescrizioni relative ai veicoli fuori uso, stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento è rilasciata agli impianti di trattamento per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Nel caso di impianto di trattamento che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione o del relativo rinnovo, risulta registrato ai sensi del regolamento (Cee) n. 761/2001, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni. L’articolo 15, comma 6, stabilisce che l’entità della garanzia finanziaria prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l’impianto di trattamento sono registrati ai sensi del regolamento (Cee) n. 761/2001. Dm 5 febbraio 2004, “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto” L’articolo 4 stabilisce che per le imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/Cee, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce” L’articolo 44, comma 1, stabilisce che “qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’ indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione

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capitolo  4  |  qualità

di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici”. L’articolo 83, lettera e), stabilisce che quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. Tra questi, in recepimento della direttiva 2004/18/Ce, il Codice degli appalti ha introdotto “ le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto” (Ecolabel). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (si veda la Tabella 4) tabella 4 – i vantaggi e le agevolazioni introdotte dal dlgs 152/2006 per le imprese in possesso della certificazione ambientale Articolo

Disposizioni

articolo 29-octies Rinnovo e riesame

L’articolo prevede, ai commi 2 e 3 un aumento del periodo di validità dell’autorizzazione integrata ambientale da 5 ad 8 anni per le organizzazioni registrate Emas e da 5 a 6 anni per le organizzazioni certificate Iso 14001, così come in precedenza previsto dall’articolo 9, Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”

articolo 96 Modifiche al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

L’articolo 96, comma 1-bis, prevede che, in caso di più domande concorrenti relative alla derivazione delle acque per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema Iso 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)

articolo 180 Prevenzione della produzione di rifiuti

L’articolo 180, comma 1, lettera a), prevede che, al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative portate avanti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 179 riguardino in particolare: la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo (segue)

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modifica profondamente gli articoli 188, 189, 190 e 193 del “Codice ambienta‑ le” e aggiunge ad esso gli articoli 188‑bis e 188‑ter. Tuttavia, tali nuovi articoli (riformulati e introdotti ex novo) non sono entrati in vigore il 25 dicembre 2010 (cioè quando è entrato in vigore il Dlgs 205/2010 e tutto il nuovo testo del “Codice ambientale” come dal primo introdotto). Infatti, l’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010 ha previsto che “Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel So alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.”. Ora questo termine non esiste più poiché è stato sostituito da quello del 9 feb‑ braio 2012 (articolo 6, comma 2, legge 148/2011 sulla Manovra economica). Pertanto, per continuità normativa, si ritiene che le nuove disposizioni vadano applicate dal 10 febbraio 2012. In virtù di tale norma, dunque, l’entrata in vigore di una serie di importanti disposizioni è stata differita nel tempo, e precisamente al giorno successivo alla operatività del Sistri. Lo schema è il seguente: Articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010

• articolo 188 (Responsabilità) • articolo 188‑bis (Tracciabilità) • articolo 188‑ter (Sistri) • articolo 189 (Catasto) • articolo 190 (Registri carico/scarico) • articolo 193 (Formulario e trasporto)

Fino a quando non sarà obbligatoria la tenuta esclusiva del Sistri per le singole categorie, si continueranno ad usare le “vecchie” regole per registri e formulari, a cominciare dall’obbligo per il produttore di compilare, datare e firmare il formulario. In alternativa, può farlo il detentore ma, ovviamente, solo nel caso in cui produttore sia ignoto (es. rifiuti abbandonati) o nel caso in cui il ciclo dei rifiuti ricominci (es. centri di stoccaggio intermedio). Quindi, ad esempio, il trasportatore (che è sicuramente anche detentore dei rifiuti) non può compilare, datare e firmare il formulario. Questo anche se nel Dm 145/1998, all’articolo 2, si legge che “Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.”. Tale norma, infatti, è in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 193, comma 2, Dlgs 152/2006, oggi ancora vigen‑ te. Nella gerarchia delle fonti, il Dm (fonte secondaria) riveste un rango inferio‑ re al Dlgs (fonte primaria) e laddove disponga in modo diverso rispetto ad un norma superiore, si ha per non apposto. Del resto, lo stesso Sistri conferma che tutto “nasce” dal produttore, limitandosi il trasportatore ad eseguire quanto richiesto dal produttore (o dal detentore, nei casi sopra evidenziati a titolo di esempio).


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capitolo  5  |  rifiuti

Pertanto, fino a quando il Sistri non sarà pienamente operativo, cioè fino a quando non si sarà obbligati a rinunciare ai registri e ai formulari in favore dell’uso esclusivo del Sistri medesimo, le regole pregresse di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, resteranno pienamente efficaci, anche con riferimento ai soggetti obbligati.

11.2 il sistri e la proroga al 9 febbraio 2012 Il Dl 138/2011 (sulla manovra economica) era entrato in vigore il 13 agosto 2011. L’articolo 6, comma 2 di tale Dl disponeva l’abrogazione del Sistri e delle relative sanzioni di cui all’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”). Il 17 settembre 2011, però, è entrata in vigore la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del Dl 138/2011 nella quale l’articolo 6 non solo si arricchisce di un nuovo comma 3-bis, ma restituisce vigore al Sistri. Ora, dunque, il Sistri è stato ripristinato. Tale ripristino vede fare il loro ingresso nella disciplina Sistri dei seguenti elementi: • proroga al 9 febbraio 2012 della effettiva operatività del Sistri, in modo univoco; vale a dire senza gli scaglionamenti previsti dal Dm 26 maggio 2011 (in quale, dunque – ad oggi – è superato e rimane sprovvisto di efficacia per tutte le categorie di obbligati). Pertanto, i soggetti obbligati dovranno iniziare tutti insieme a decorrere da tale data; • viene fatta salva la data di partenza per i piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi (che hanno fino a 10 dipendenti); infatti, in omaggio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), Dl 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (“decreto Sviluppo”), tali soggetti dovranno iniziare ad utilizzare esclusivamente il Sistri (e quindi ad abbandonare registri e formulari) a decorrere dalla data che sarà individuata da un futuro ed apposito Dm del Ministro dell’ambiente. In ogni caso, tale data non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012; • moltissimi di tali piccolissimi produttori, tuttavia, potranno essere totalmente esclusi dal Sistri. Infatti, la nuova norma recata dalla legge di conversione prevede un Dm del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa e sentite le categorie interessate (è la prima volta che la disciplina Sistri viene “concertata”), con il quale, entro il 16 dicembre 2011, saranno individuate specifiche tipologie di rifiuti. A queste tipologie, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, “ai fini del sistema di controllo di tracciabilità”, saranno applicate le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Cioè rifiuti che, pur essendo pericolosi, saranno trattati come non pericolosi, ai soli fini Sistri e purché censiti in un futuro Dm. Quindi, per quanto riguarda la produzione, il Sistri sarà usato da: – produttori i cui rifiuti pericolosi non saranno censiti nel futuro Dm sulla “criticità ambientale” (ancora non noti); – produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da industria, artigianato, da re-

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cupero e smaltimento di rifiuti; fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti di acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con più di 10 dipendenti (già previsti). Per gli altri produttori di rifiuti (pericolosi e non) il Sistri, anche a seguito delle modifiche recate dalla Manovra, non è previsto. • La legge di conversione (articolo 6, comma 2) inoltre dispone che il Ministero dell’ambiente (“attraverso il Concessionario Sistri”, che compare per la prima volta nei testi legislativi) assicuri una immediata verifica tecnica del software e dell’hardware, anche per una eventuale implementazione di tecnologie più semplici rispetto a quelle conosciute. Il tutto organizzando test di funzionamento in collaborazione con le associazioni di categoria, per la più ampia partecipazione degli utenti. Una sperimentazione vera, dunque, da fare entro il 15 dicembre 2011. Nell’articolo 6, comma 2, legge 148/2011 (Manovra) si legge che “ il termine di entrata in operatività del Sistri è il 9 febbraio 2012”. Una dizione “particolare” che, tuttavia, induce a ritenere che il nuovo termine di operatività sia questo e che (sostituendosi a quello del 1° ottobre di cui al Dm 52/2011) ora coincida con quello dell’effettiva operatività del Sistri, più volte prorogata. Si sottolinea che la disposizione di cui all’articolo 12, comma 2, Dm 17 dicembre 2009, secondo la quale gli obbligati per un “mese successivo all’operatività del Sistri” dovevano continuare a tenere registri e formulari, non esiste più sin dal Dm 28 settembre 2010. Tale Dm con l’articolo 1, comma 1, lettera b), aveva prorogato al 31 dicembre 2010 “Il termine di un mese”. Quindi, questo “mese” non può essere aggiunto al termine del 9 febbraio 2012, ipotizzando la partenza al 9 marzo 2012. Sistri – Gli obbligati 1) imprese ed enti che producono rifiuti speciali pericolosi (*); 2) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006 (**) con più di 10 dipendenti; 3) imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; 4) recuperatori e smaltitori; 5) commercianti e intermediari; 6) consorzi per il riciclaggio di particolari categorie di rifiuti; 7) terminalisti concessionari delle aree portuali e imprese portuali; 8) responsabili uffici gestione merci e operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci; 9) Comuni, enti e imprese che gestiscono rifiuti urbani nella Regione Campania; 10) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (*) (***) (*) Sono compresi raccoglitori e trasportatori di rifiuti da se stessi prodotti. (**) Le lettere c), d) e g) del comma 3 dell’articolo 184, Dlgs 152/2006 riguardano, rispettivamente: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da recupero e smaltimento, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti di acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi. (***) Il termine iniziale (articolo 6, comma 2, lettera f‑octies), Dl 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 “decreto Sviluppo”) sarà individuato da un apposito Dm Ambiente, ma non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012

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capitolo  5  |  rifiuti

Fino all’emanazione del decreto sulla criticità ambientale moltissimi produttori di rifiuti pericolosi non sapranno se doversi iscrivere o non iscrivere al Sistri.

11.3 i soggetti obbligati al registro di carico e scarico a decorrere dalla operatività del sistri Quando il Sistri diventerà operativo, coloro i quali, in precedenza, erano obbligati alla tenuta del registro, dovranno avvalersi, invece, solo ed esclusivamente di tale sistema informatico. Tuttavia, alcuni soggetti saranno obbligati ad usare il registro, mentre altri resteranno esclusi sia dal Sistri sia dal registro. Inoltre, alcuni soggetti potranno usare solo il registro. Tutto questo non toglie che chi vorrà, potrà iscriversi al Sistri ed utilizzarlo. In questo caso, i soggetti obbligati al registro saranno esentati dall’obbligo e recapiteranno unicamente nel Sistri. Inoltre, il Ministero dell’ambiente (di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) potrà decidere se soggetti ora esclusi da registri e dal Sistri, potranno invece essere obbligati al Sistri in futuro (compreso il sistema Raee “one to one”, di cui al Dm 65/2010) – articolo 188-ter, comma 5, Dlgs 152/2006. 6 Si ricorda che l’individuazione dei soggetti che seguono sarà operante solo dal giorno in cui il Sistri sarà entrato nella sua operatività (ad oggi, 9 febbraio 2012). • Soggetti che saranno obbligati al registro se non aderiranno volontariamente al Sistri I seguenti soggetti non sono obbligati ad aderire al Sistri; tuttavia, se non aderiscono saranno obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico a decorrere dalla data di piena operatività del Sistri: 1) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; 2) imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (cd. trasportatori “in conto proprio”) in qualità di trasportatori. Quindi, se tali soggetti non sceglieranno volontariamente di aderire al Sistri, saranno obbligati alla tenuta dei registri (in tal caso, i cd. trasportatori “in conto proprio” dovranno tenere anche il formulario durante il trasporto). Costoro, dovranno effettuare le annotazioni sul registro almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. 6. Questo articolo, in ogni caso, entrerà in vigore solo quando il Sistri sarà pienamente operativo.

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• Soggetti che non saranno obbligati al registro anche se non aderiranno volontariamente al Sistri 1) Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile che raccolgono e trasportano i rifiuti non pericolosi da se stessi prodotti e iscritti nel cd. “conto proprio” all’Albo gestori (articolo 4, comma 2, Dlgs 121/2011); 2) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); 3) imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi prodotti in attività di demolizione, costruzione e scavo (articolo 4, comma 2, Dlgs 121/2011), iscritte all’Albo gestori nel cd. “conto proprio”; 4) Comuni, centri di raccolta e imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania. • Soggetti che saranno obbligati al registro 1) produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa. Costoro adempiono all’obbligo attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede Sistri Area Movimentazione relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi; 2) gestori dei centri di raccolta per i rifiuti pericolosi (mentre per i rifiuti non pericolosi i gestori saranno esclusi da quando entrerà in operatività il Sistri ex articolo 190, comma 9, Dlgs 152/2006 nella versione che sarà vigente dopo la operatività del Sistri.). In tal caso la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun Cer.

11.4 i soggetti obbligati al formulario a decorrere dalla operatività del sistri In precedenza, l’obbligo di formulario riguardava non i soggetti, bensì il trasporto. Oggi, invece, si osserva una certa “soggettivizzazione” dell’obbligo. Quando il Sistri diventerà pienamente operativo, coloro i quali, in precedenza, erano obbligati alla tenuta del formulario, dovranno avvalersi, invece, solo ed esclusivamente del Sistri medesimo. Invece, per le esclusioni dal formulario, il testo legislativo conserva la “oggettivizzazione” dell’obbligo, riferendolo genericamente al trasporto. • I soggetti obbligati al formulario – Enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al Sistri (in questo caso devono tenere anche il registro). • I trasporti esclusi dal formulario – Trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico,

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capitolo  5  |  rifiuti

– trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l’anno non eccedenti i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 chilogrammi o 100 litri l’anno; – trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), Dlgs 152/2006. Dall’operatività del Sistri entreranno in vigore gli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) nella versione varata dal Dlgs 205/2010 e il formulario dovrà continuare ad essere usato dai produttori che raccolgono e trasportano i rifiuti non pericolosi da se stessi prodotti e che non aderiscono volontariamente al Sistri (cd. “conto proprio”). Però, se il trasporto è occasionale e saltuario (per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i 30 kg/litri al giorno e, comunque, entro i 100 kg/litri l’anno) il formulario è escluso. A parte il “conto proprio”, gli altri produttori diversi da quelli obbligati al Sistri e già indicati (es. commercianti per i rifiuti non pericolosi) non dovranno usare il Sistri; però (anche se dal 9 febbraio 2012 non saranno più previste sanzioni per il formulario, se non per il “conto proprio”), appaiono soggetti al formulario, almeno in termini di responsabilità. Infatti, l’articolo 188, comma 3, Dlgs 152/2006 (come vigente dal 9 febbraio 2012) stabilisce che i soggetti non iscritti al Sistri escludono la propria responsabilità per la corretta gestione (fatte salve le ipotesi di concorso) con il possesso della quarta copia del formulario datata e firmata in arrivo dal destinatario. Poiché i trasportatori ai quali si consegnano i rifiuti sono tutti e sempre obbligati al Sistri (a parte le imprese straniere per le quali l’obbligo non è ancora operativo) sarà opportuno un chiarimento legislativo di coordinamento tra le disposizioni.

11.5 scheda sistri, mud e “mudino” Lo scorso 30 aprile 2011 i soggetti previsti dalla disciplina Sistri hanno onorato l’appuntamento con la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti o recuperati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Come chiarito dalla Circolare 2 marzo 2011, n. 6774, firmata dal Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente, nelle more della piena entrata a regime del Sistri, l’adempimento Sistri poteva essere assolto in due modi alternativi: 1) inviando telematicamente al Sistri l’apposita “dichiarazione Sistri” o “Mudino” (che, comunque, è un Mud). La guida alla compilazione (71 pagine) è reperibile on line nel sito www.sistri.it. L’applicazione per la compilazione dei moduli è disponibile nell’area riservata Sistri accessibile mediante l’utilizzo del dispositivo Usb (la chiavetta) del delegato dell’unità locale interessata; oppure 2) inviando alla Ccia il Mud di cui al Dpcm 27 aprile 2010. Ecocerved ha reso

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