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Legislazione Etichetta ambientale Sebastiano Corona

Photo © Justina Turpin 2021

Il 26 settembre è entrato in vigore il DLgs 116/2020, che recepisce le Direttive UE 2018/851 sui rifi uti e UE 2018/852 su imballaggi e rifi uti di imballaggio

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Etichetta ambientale

di Sebastiano Corona

Secondo queste nuove disposizioni tutti gli imballaggi devono d’ora in poi essere opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla stessa Commissione per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio, oltre che in modo da fornire una corretta informazione al consumatore sulla loro destinazione fi nale. A ciò si aggiunge l’obbligo, per i produttori, di indicare la natura dei materiali utilizzati sulla base della Decisione 97/129/CE.

Le novità più rilevanti sono dunque due. La prima è che l’etichet-

tatura ambientale degli imballaggi

diventa obbligatoria. La seconda è che i produttori, così defi niti dal Decreto Legislativo 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”, devono

indicare la natura dei materiali di

imballaggio utilizzati.

Gli obblighi citati sono entrati formalmente in vigore il 26 settembre 2020, ma sono stati contestualmente previsti periodi transitori o di proroga per consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni. Il Governo è poi successivamente intervenuto con il cosiddetto Decreto Milleproroghe, che ha disposto la sospensione fi no al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di etichettatura sugli imballaggi destinati al consumatore fi nale, mentre resta invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifi ca identifi cativa del materiale.

Un’ulteriore novità si ha anche con riferimento all’etichettatura

dell’imballaggio compostabile o

biodegradabile, la quale deve ripor-

tare: la menzione della conformità degli standard europei; gli elementi identifi cativi del produttore e del certifi catore e idonee istruzioni per consumatori in merito al conferimento nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifi uti organici. La nuova disciplina è certamente la risposta, seppur parziale, ad una crescente richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale dei packaging in generale.

Da uno studio effettuato dall’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, emerge infatti che soltanto il 25,4%

dei prodotti alimentari riporta in etichetta le informazioni necessarie

su come smaltire la confezione. Questo signifi ca che per il consumatore è diffi cile conferire correttamente le confezioni dei prodotti, siano esse alimentari o meno. Ed è altrettanto diffi coltoso scegliere di fronte allo scaffale, tenendo conto, oltre che delle caratteristiche dell’oggetto o dell’alimento in sé, anche dell’impatto ambientale della confezione. In sostanza, è spesso diffi coltoso

fare una scelta di sostenibilità ambientale perché non si hanno infor-

mazioni a suffi cienza, vanifi cando così qualunque sforzo da parte dei cittadini verso acquisti consapevoli e rispettosi dell’ambiente.

Corre però l’obbligo di segnalare che le nuove disposizioni europee hanno generato forti dubbi interpretativi. Non a caso CONAI-Consorzio nazionale Imballaggi ha immediataÈ spesso diffi coltoso fare una scelta di sostenibilità ambientale perché non si hanno informazioni a suffi cienza, vanifi cando così qualunque sforzo da parte dei cittadini verso acquisti consapevoli e rispettosi dell’ambiente (photo © VICHAILAO – stock.adobe.com).

mente pubblicato delle Linee Guida per orientare gli operatori del settore. Pur non essendo indicazioni con forza di legge, si possono considerare un utilissimo strumento di lavoro per chi opera nel campo. Il documento è infatti frutto di una consultazione pubblica molto partecipata terminata il 30 novembre scorso, che ha visto il coinvolgimento di alcuni dei principali e più autorevoli attori della fi liera, come l’Istituto Italiano Imballaggio, Confi ndustria, UNI, Federdistribuzione.

Il primo aspetto che il CONAI pone in evidenza è che i contenuti obbligatori da riportare sull’etichetta, su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) sono unicamente questi: 1. la tipologia di imballaggio (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafi ca) per esempio: flacone, bottiglia, vaschetta, etichetta, lattina; 2. l’identificazione specifica del materiale (codifi ca alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/

CE, integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI

EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure, ai sensi della

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I tempi permettono un adeguamento alla normativa che tenga conto dei ritmi di lavoro e delle necessità organizzative. Tuttavia, è raccomandato attivarsi quanto prima, vista la severità delle sanzioni (photo © nordroden – stock.adobe.com).

CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica); 3. la famiglia di materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata); 4. l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti si raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

Gli ultimi due, però, va ricordato, sono stati al momento sospesi fi no al 31 dicembre 2021. Altre indicazioni si possono considerare volontarie e in questo modo vanno gestite. È inoltre opportuno sottolineare che anche il richiamo alle norme UNI è generico, considerato — anche in questo caso — la loro caratteristica di volontarietà.

Si evincono inoltre due situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta ambientale, a seconda del circuito di destinazione degli imballaggi: B2B (professionale) o B2C (consumatore). In più vanno considerati gli imballaggi monocomponente e multicomponente.

Nel documento, CONAI indica anzitutto che l’etichettatura ambientale deve essere prevista per tutte le componenti separabili manualmente dal sistema di imballaggio: l’etichettatura potrà essere riportata alternativamente sopra alle singole componenti separabili, sopra al corpo principale dell’imballaggio o sopra alla componente che riporta già l’etichetta e rende facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore. Quando ciò non sia possibile, è ammesso il ricorso a soluzioni digitali (come QR-Code o apposite app), proprio perché tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed effi caci. Tuttavia, è raccomandato che vengano rispettati i colori universali: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica riciclabile, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l’indifferenziato.

L’etichetta ambientale va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo, cioè una componente che l’utente può separare completamente e senza rischi dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili. Inoltre, CONAI fornisce un prezioso strumento on-line (etichetta), che le aziende potranno utilizzare per creare autonomamente l’etichetta, in conformità ai riferimenti normativi. È disponibile al sito www.conai.org oppure direttamente al sito e-tichetta.conai.org

Nell’identifi cazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a usi professionali dall’identifi cazione e classifi cazione in base alla Decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all’identifi cazione e classifi cazione. Solo relativamente all’apposizione dei codici di identifi cazione del materiale, sulla base della Decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore fi nale devono essere riportate la codifi ca identifi cativa del materiale di im ballaggio secondo la Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verifi care le disposizioni del proprio comune. Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta ambientale riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, invece, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore fi nale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l’identifi cazione e la classifi cazione ai sensi della Decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative

alla destinazione fi nale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifi ca dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano volontariamente applicabili. Ma c’è da chiedersi quale sia il perimetro dell’obbligo dell’etichettatura ambientale. Si riferisce agli imballaggi, cioè: “composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti fi niti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Pertanto, i prodotti che non si possono considerare tali non sottostanno all’obbligo dell’etichettatura, che non riguarda per esempio i budelli per salumi, le buste portalettere o le posate.

Per sapere cos’è imballaggio e cosa non lo è si può fare riferimento al sito CONAI. Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell’obbligo di etichettatura, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione europea o all’esportazione in Paesi terzi. Merita un ulteriore approfondimento la fi gura del soggetto obbligato. È vero che si possono considerare tali (Decreto Legislativo 152/2006) i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Tuttavia, occorre considerare che la parte più signifi cativa di imballaggi viene conferita attraverso i prodotti preconfezionati e l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e defi nita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging. Pertanto la scelta dell’etichettatura ambientale può facilmente diventare un’attività di condivisione per la sua formulazione, tra fornitore di packaging e utilizzatore. Il lavoro collettivo svolto tra le parti e in comune accordo porterà a scegliere la formula opportuna di etichettatura ambientale.

Al debutto di una nuova norma che condizionerà pesantemente la vita nelle imprese di prodotti alimentari e non solo le imprese mostrano apprensione e disorientamento per l’ennesima disposizione poco chiara che si appresta a far parte del nostro ordinamento. I tempi permettono un adeguamento che tenga conto dei ritmi di lavoro e delle relative necessità organizzative. Tuttavia, è raccomandato attivarsi quanto prima: le sanzioni sono infatti severe. Sono inoltre chiamati a risponderne tutti gli operatori del settore, non solo i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, ma anche i commercianti, i distributori, agli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Sebastiano Corona

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