Il discernimento nell'Amoris Laetitia

Page 1

PIERO BARBERI

IL DISCERNIMENTO

nell’ AMORIS LAETITIA

anteprima libro


Š Foto copertina: Fotolia

ISBN 978-88-8424-431-4

Š Mimep-Docete, 2017

Casa Editrice Mimep-Docete via Papa Giovanni XXIII, 2 20060 Pessano con Bornago (MI) tel. 02 95741935; 02 95744647 www.mimep.it; www.mimepjunior.it info@mimep.it


Indice Introduzione

pag. 7

Legenda abbreviazioni

12

Matrimonio Discernimento necessario per tutti FinalitĂ del discernimento Chi deve accompagnare Fidanzati InvaliditĂ del proprio matrimonio? SacramentalitĂ del proprio matrimonio? Amore coniugale Separazione Colpa Accompagnare le persone in situazioni imperfette Comunione spirituale Situazioni incompatibili Divorziati risposati

13 15 19 21 23 25 29 37 39 43 47 51 55 57

Indice analitico

69



Introduzione

D

on Piero Barberi ci offre una breve ma attenta e ben documentata guida al discernimento nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia (AL) di papa Francesco. Innanzitutto ci fa una confidenza: “La mia grande gioia per questo documento sta nel fatto che esso coerentemente superi l’artificiosa, esteriore, netta divisione fra «regolare» e «irregolare» e ponga tutti sotto l’istanza comune del Vangelo”. Credo che possiamo tutti condividere questa gioia, che nasce da un approccio misericordiosamente evangelico alla situazione dei fedeli cristiani in condizione cosiddetta irregolare. E la misericordia non è lasciar correre, perciò il Papa indica la strada del discernimento per crescere. Aspetto che il nostro autore sottolinea con nettezza: questo discernimento, necessario per tutti, 7


mira ad “evidenziare gli elementi della loro vita che possono condurre a una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza” (293). In questo cammino ecclesiale di discernimento ritrova nuovo splendore la coscienza cristiana di ogni credente. “La coscienza delle persone dev’essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa in alcune situazioni che non realizzano oggettivamente la nostra concezione del matrimonio. Naturalmente bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal discernimento responsabile e serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore fiducia nella grazia” (303). Il Papa chiede anche ai laici impegnati nel servizio ecclesiale che accompagnino i fedeli che desiderano il cammino di discernimento. Ma sono i sacerdoti chiamati di fatto ad essere gli accompagnatori ordinari di questo cammino a dover ringraziare perché sono messi accanto ai fratelli in difficoltà come padri e fratelli, non burocrati, per svolgere il compito di annuncio del Vangelo nella relazione personale sia pastorale sia sacramentale. 8


Il cammino di discernimento poi deve estendersi al tempo del fidanzamento, per evitare unioni che non hanno ragionevoli prospettive di durata. L’Autore poi presenta brevi note sulla valutazione della eventuale nullità matrimoniale e sulla stessa natura sacramentale del matrimonio della coppia in difficoltà. Seguendo il IV capitolo di AL siamo richiamati a valutare attentamente il ruolo della sessualità nel cammino di discernimento. Infine l’Autore mette in evidenza uno degli aspetti centrali di AL, che sono in continuità con la dottrina cattolica di sempre, e cioè che “quando il discernimento si rivolge a situazioni di «fragilità» «cosiddette irregolari», come convivenze, matrimoni solo civili, divorziati risposati o altre, non ci si limita a evidenziare la distanza rispetto al modello cristiano completo, ma si deve tener conto anche di eventuali condizionamenti e circostanze attenuanti. Altro è il disordine morale oggettivo e altro la responsabilità soggettiva (colpa)”. Sappiamo che questo è uno dei punti di maggiore discussione nell’opinione pubblica ecclesiale e non a proposito di AL. A questo proposito è bene far parlare il testo di AL dove si formula l’importante conclusione: “Per questo 9


non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta «irregolare» vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante (301) e in modo ancora più chiaro e preciso”. “A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità” (305). Ciò non significa che si accetta di benedire situazioni di peccato, ma che si chiede alle persone coinvolte di crescere nella vita morale. Sul punto il Papa riprende la bella descrizione fatta in Evangelii gaudium, 44: “senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno, lasciando spazio alla misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile” (308). La guida si conclude con brevi ma precise note circa l’ammissibilità dei divorziati risposati ai sacramenti, e senza facilonerie, ne prevede la possibilità alle condizioni dettate dal testo papale. 10


La guida di don Barberi è attenta, dice quello che serve, rispetta l’intenzione profonda che anima AL: mostrare il volto misericordioso della Chiesa anche ai fratelli che hanno fallito l’esperienza matrimoniale e stimolarli a un ulteriore cammino di fedeltà al Vangelo. Michele Aramini



Invalidità del proprio matrimonio?

C

oloro che hanno contratto una seconda unione “talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido” (298)12 , “pur non potendola dimostrare nel foro esterno”13. Qui il discernimento è delicato e difficile: da una parte si deve dare valore a questa coscienza onesta e certa, dall’altra si devono rispettare le esigenze di ciò che quella coscienza ha fatto, cioè un patto matrimoniale, pubblico, ecclesiale, sacramentale, canonicamente regolato. Già nel 1994 la CDF (Ratzinger Prefetto) indicava la necessità e la via per conciliare le due Si riporta FC, 84. Così aveva aggiunto nel 1994 la CDF (Ratzinger Prefetto), Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, 1994, 3.

12 13

25


esigenze: “Si deve certamente discernere se attraverso la via di foro esterno stabilita dalla Chiesa vi sia oggettivamente una tale nullità di matrimonio. La disciplina della Chiesa (…) offre anche nuove vie per dimostrare la nullità della precedente unione, allo scopo di escludere per quanto possibile ogni divario tra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta dalla retta coscienza”14 . Papa Francesco ha dato forma ancora più precisa ed autorevole15. Infatti a volte durante il processo i coniugi fanno fatica a trovare le prove della nullità del matrimonio pur essendone convinti. La nuova norma afferma che “la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla crediDoc. cit., 9. Le «nuove vie» furono contenute in CIC, can. 1536 § 2 e 1679 e CCEO, can. 1217 § 2 e 1365 circa la forza probante delle dichiarazioni delle parti in tali processi. Questi canoni precedenti all’8 dicembre 2015 non sono più vigenti. Sembra che già all’epoca della FC questi sposi convinti in coscienza della nullità fossero ammessi alla comunione eucaristica, senza che questa prassi pastorale fosse esplicitamente messa in dubbio da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. 15 Lettera Apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus data Motu Proprio dal Santo Padre Francesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico, 08.09.2015. 14

26


bilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi, se non vi sono altri elementi che le confutino” e “la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se…”16 .

CIC, nuovo can. 1678 § 1 e 2, ora in vigore. Il testo non riguarda i convincimenti delle parti (ad es. riguardo alla nullità) ma la confessione e la dichiarazione delle parti stesse, che vanno poi valutate nel rapporto con la nullità. Sono inoltre stabiliti chiari criteri circa l’accoglibilità di tali elementi.

16

27



Sacramentalità del proprio matrimonio?

O

ltre alla certezza della nullità del matrimonio, la coscienza degli sposi potrebbe essere afflitta dal dubbio circa la sacramentalità del proprio matrimonio. Soprattutto quando, nel corso degli anni, la fede si ravviva e si conosce meglio il valore della sacramentalità del matrimonio, il coniuge potrebbe chiedersi se la poca o nulla fede e l’assenza di una consapevole intenzione abbiano impedito il sorgere del «sacramento» del proprio matrimonio. È il problema molto dibattuto in questi decenni sul ruolo della fede-intenzione nella celebrazione del matrimonio sacramento17. Chi parte dalla inseparabilità contratto-sacramento per i

Si può seguire il dibattito teologico-pastorale fino agli anni ’80 del secolo scorso in Piero Barberi, La celebrazione del matrimonio cristiano. Il tema negli ultimi decenni della teologia cattolica, CLV, Roma 1982, 349–445.

17

29


battezzati, conclude che volendo l’uno si vuole anche l’altro, per cui o sorge il matrimonio-sacramento o non sorge nulla. Chi, invece, ritiene impossibile che sorga un sacramento senza saperlo e volerlo (come nel caso del non credente), conclude che può sorgere un matrimonio non sacramento (nel battezzato non credente) o un matrimonio sacramento nel battezzato credente. Il Sinodo dei Vescovi del 1980, dedicato ai “Compiti della famiglia cristiana” esprime la propria posizione al riguardo nella Proposizione 12 (Fede e sacramento). “Bisogna indagare (investigandum) in che modo la fede (…) è richiesta per la validità di questo sacramento. (…) sembrano necessari da parte dei nubendi segni più validi di una fede personale. Si dovrebbero soppesare il grado di maturità della fede e la coscienza, da parte dei nubendi, di fare ciò che fa la Chiesa. Questa intenzione, richiesta per la validità del sacramento, non sembra poter essere presente, se non vi è almeno una minima intenzione di credere anche con la Chiesa, con la sua fede battesimale. (…) Occorre esaminare più profondamente, se l’affermazione, secondo cui un matrimonio valido fra battezzati è sempre un sa30


cramento si applichi anche a coloro che hanno perso la fede”18. Ma FC, 68 chiede di “ammettere alla celebrazione anche chi è imperfettamente disposto”. Infatti “il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell’economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore «al principio». La decisione dunque dell’uomo e della donna di sposarsi secondo questo progetto divino, la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia. (…) Non si deve dimenticare che questi fidanzati, in forza del loro battesimo, sono realmente già inseriti nell’Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e che, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare 18

Enchiridion Vaticanum, 7, EDB, Bologna, 1982, n. 714–718.

31


quando celebra il matrimonio. Quando, al contrario, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d’anime non può ammetterli alla celebrazione”19. Due anni dopo, nel 1983, il CIC confermava la posizione tradizionale: “Can. 1055 – § 1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. § 2. Pertanto tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento”. Ma alla vigilia dei nostri Sinodi Benedetto XVI aveva affermato che questo problema richiede ulteriore rif lessione: “Il patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale dei nubendi; ciò che si richiede, come condizione minima necessaria, è l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ma se è importante non confondere il 19

FC, 68.

32


problema dell’intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente. [Dopo avere riportato i pareri discordanti della Commissione Teologica Internazionale e di Giovanni Paolo II concludeva] Circa tale problematica, soprattutto nel contesto attuale, occorrerà promuovere ulteriori rif lessioni” 20. Di questo problema si è occupato anche il Sin14: “si indica la necessità di approfondire la questione del rapporto tra fede e sacramento del matrimonio – come suggerito a più riprese da Benedetto XVI” 21. La Relazione finale aggiunge una precisazione: “Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in Benedetto XVI, Discorso all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 2013, 1. La Commissione Teologica Internazionale aveva affermato: “nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede in quanto tale, né alcun desiderio della grazia e della salvezza, si pone il problema di sapere, in realtà, se l’intenzione generale e veramente sacramentale è presente o no, e se il matrimonio è contratto validamente o no. La fede personale dei contraenti non costituisce la sacramentalità del matrimonio, ma l’assenza della fede personale compromette la validità del sacramento”, La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio [1977], 2.3, in Documenti 1969–2004, vol. 13, Bologna 2006, p. 145. La posizione di Giovanni Paolo II è quella della FC, 68, riportata appena sopra. 21 Ins14, 96. 20

33


ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento” 22 . All’inizio del Sin15 il Card. Péter Erdő descrive la situazione: “Si è parlato spesso dell’importanza della fede personale dei nubendi per la validità del consenso matrimoniale. Nelle risposte si riscontra però una grande varietà di approcci. [ricordato il CIC c.1055 § 2 sull’inseparabilità, prosegue] La separazione del matrimonio valido tra cristiani dal sacramento del matrimonio comporterebbe delle grandi difficoltà teoriche, perché la sacramentalità del matrimonio non è la conseguenza di una volontà espressa delle parti diretta al sacramento, ma consegue dal fatto che le due parti battezzate rappresentano Cristo e la Chiesa mentre concludono un vero matrimonio secondo la volontà del Creatore” 23. A questo punto ci si aspetterebbe una sofferta decisione finale del Sinodo. Rel14, 48. Alla votazione dei singoli numeri della Relatio Synodi il n. 48 ha ottenuto 143 placet e 35 non placet. Il testo viene quindi riprodotto all’inizio del Sin15 (Ins15, 114). 23 Cardinale Péter Erdő, Conferenza Stampa di presentazione dell’«Instrumentum Laboris» della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 23.06.2015. 22

34


Invece, nella Rel15, non c’è nessun pronunciamento né per una tesi né per l’altra: semplicemente si tace24 . In AL Papa Francesco si esprime chiaramente nel numero dedicato agli sposi ministri del sacramento del matrimonio in quanto battezzati: “Pertanto, quando due coniugi, non cristiani, ricevono il Battesimo, non è necessario che rinnovino la promessa matrimoniale ed è sufficiente che non la rifiutino, dal momento che, a causa del Battesimo che ricevono, la loro unione diventa per ciò stesso sacramentale”25. È interessante l’inversione della dinamica che fa sorgere il sacramento. Normalmente la successione è: battesimo + consenso = sacramento del matrimonio; qui, invece, si ha: consenso + battesimo = sacramento. In entrambi i casi il matrimonio e il sacramento del matrimonio sono contestuali e inseparabili. Nella successione di AL siamo sicuri che nella celebrazione del matrimonio di «due coniugi, non cristiani» non ci fu né una feNon essendo ancora pubblicati gli Atti integrali dei due Sinodi, non è possibile documentare questa sorprendente conclusione. C’è solo questo presupposto: “riconoscendo che tra i battezzati non vi è altro vincolo nuziale che quello sacramentale” Rel15, 51. 24

25

AL, 75. L’argomentazione viene fondata anche sul Can. 1055 – § 2.

35


de teologale incipiente né l’intenzione sacramentale26. Stando così le cose, alla coscienza dubbiosa circa la sacramentalità del proprio matrimonio, il discernimento deve semplicemente chiedere se quel giorno in chiesa lo sposo/a “ha voluto veramente sposarsi”27. Questa è la posizione minimalista per la validità del matrimonio; è evidente che la pastorale matrimoniale dovrà orientare verso la posizione massimalista, per la piena fruttuosità del sacramento, con una fede luminosa e completa accoglienza del mistero cristiano. Papa Francesco aveva già manifestato chiaramente la sua posizione nell’Allocuzione alla Rota Romana del 22 gennaio 2016: “È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr CIC, can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l’habitus fidei è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell’anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente. Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall’instinctus naturae, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprano tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro. Le mancanze della formazione nella fede e anche l’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr CIC, can. 1099)”. 27 In questa volontà matrimoniale sono implicitamente incluse le proprietà essenziali e la sacramentalità. Per escluderle occorrerebbe un positivo atto di volontà: ma in tal caso non sorgerebbe né il matrimonio né il sacramento del matrimonio. 26

36


Amore coniugale

N

el capitolo quarto, dedicato all’amore nel matrimonio, non viene citata la Rel1528: si direbbe che l’amore coniugale (anche sessuale) non esiste per i Vescovi sinodali, ma è ben presente per il Papa 29. L’analisi delle voci sesso, sessuale, sessualità ed intimità conferma questa impressione. Nella Rel15 questi vocaboli sono presenti, ma solo in riferimento ai loro disordini o alla teoria gender o all’omosessualità o all’educazione: non sviluppano l’amore coniugale. In AL, invece troviamo il nostro tema ampiamente sviluppato ed apprezzato in molti paragrafi 30. Sull’amore coniugale Il 158 cita Rel15, 22, che però non sviluppa il nostro tema. Il fatto che anche papa Francesco sia celibe dimostra che il celibato induce a sottovalutare l’amore coniugale, ma, se ci si impegna, si riesce ad apprezzarlo. 30 61, 67, 74, 125, 150–157, 163s, 198, 283. 28

29

37


viene citata due volte la GS31. Questo mio soffermarmi sull’amore coniugale non è estraneo al tema del discernimento. In questo caso il discernimento è rivolto alla persona stessa che aiuta nel discernimento, cioè prevalentemente a presbiteri e persone consacrate, che sono celibi. Se non esaminano la propria posizione intellettuale ed esistenziale nei confronti della sessualità, rischiano di non essere di aiuto positivo nel discernimento delle altre persone, come è accaduto ai Padri sinodali.

“Il matrimonio tuttavia non è stato istituito soltanto per la procreazione; il carattere stesso di alleanza indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità” GS 50. Il numero GS 49 viene citato in AL 154 solo per dire che gli atti propri dell’unione sessuale devono essere “compiuti in modo veramente umano”. È molto opportuno riferirsi all’intero paragrafo dove vengono presentati i due valori dell’unione sessuale in finalità unitiva. Poiché questo paragrafo è tanto importante ma generalmente trascurato, merita di essere riportato: “Questo amore è espresso e sviluppato in maniera tutta particolare dall’esercizio degli atti che sono propri del matrimonio. Ne consegue che gli atti coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onesti e degni; compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente nella gioia e nella gratitudine gli sposi stessi” GS 49.

31

38


Separazione

S

ulla separazione senza nuova relazione la Chiesa aveva già una posizione precisa. C’è un’ampia varietà di casi, come “incomprensioni reciproche, incapacità di aprirsi a rapporti interpersonali”32 , “se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune”33, adulterio della comparte34, “per proteggersi dalla violenFC, 83. CIC, can. 1153 – § 1. 34 CIC, can. 1152 – § 1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all’adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio. § 2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell’adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l’altro coniu32 33

39


za fisica” (119), “maltrattamenti del coniuge” (242)35 “la considerazione della propria dignità e del bene dei figli impone di porre un limite fermo alle pretese eccessive dell’altro, a una grande ingiustizia, alla violenza o a una mancanza di rispetto diventata cronica (…) sottrarre il coniuge più debole, o i figli piccoli, alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza, dall’avvilimento e dallo sfruttamento, dall’estraneità e dall’indifferenza” (241). In questi casi la persona ha “dovuto separarsi” (119), la separazione è inevitabile (241); non solo è moralmente lecita, ma “a volte può diventare persino moralmente necessaria” (241). La separazione può arrivare anche al divorzio: “Se il divorzio civile rimane l’unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale”36 . ge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l’autorità ecclesiastica o civile. 35 Ripreso da Rel14, 47. In Rel15, 78 si parla di “continui e gravi maltrattamenti”. 36 CCC, 2383.

40


D’altra parte la separazione produce altri tipi di difficoltà, al coniuge stesso rimasto solo e soprattutto ai figli, in ogni caso vittime innocenti della situazione (245)37. Perciò “la separazione deve essere considerata come estremo rimedio, dopo che ogni altro ragionevole tentativo si sia dimostrato vano” (241)38 ; non si deve quindi “pensare rapidamente e irresponsabilmente alla separazione” (221). La complessità della situazione richiede un accurato discernimento. I Padri hanno indicato che “un particolare discernimento è indispensabile per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati” (242)39. Questo discernimento riguarda sia la decisione della separazione, sia il comportamento Testo ripreso da Rel14, 47; cf Rel15, 79. In AL troviamo due pericoli. “I figli non siano usati come ostaggi contro l’altro coniuge, crescano sentendo che la mamma parla bene del papà, benché non siano insieme, e che il papà parla bene della mamma” (245). “Se una donna deve allevare suo figlio da sola, per una separazione o per altre cause, e deve lavorare senza la possibilità di lasciarlo a un’altra persona, lui cresce in un abbandono che lo espone ad ogni tipo di rischio, e la sua maturazione personale resta compromessa” (49). 38 FC, 83 è la fonte di questo passo. 39 Ci si riferisce a Rel14, 47. Cf AL 244. In Rel15 in questi casi non si parla di discernimento ma di accompagnamento: 53 e 78. 37

41


successivo che escluda l’odio e la vendetta 40 , e faccia conservare la fedeltà matrimoniale41 e maturare il perdono e addirittura la carità coniugale42 .

“Il perdono per l’ingiustizia subita non è facile, ma è un cammino che la grazia rende possibile” (242). “almeno non si accendano rovinose contrapposizioni tra i coniugi” Rel15, 53. 41 Infatti il tipo di separazione considerata è qualificato nell’ordinamento canonico come «manente vinculo». 42 “Ammiro, per esempio, l’atteggiamento di persone che hanno dovuto separarsi dal coniuge per proteggersi dalla violenza fisica, e tuttavia, a causa della carità coniugale che sa andare oltre i sentimenti, sono stati capaci di agire per il suo bene, benché attraverso altri, in momenti di malattia, di sofferenza o di difficoltà” (119). 40

42


Indice analitico Il numero indica la pagina di questo studio. Il numero preceduto da ‘nota’ indica il numero della nota di questo studio. Abbandonati Accesso ai sacramenti Accompagnamento Adulterio Affetto Alfonso M. de’ Liguori Amore coniugale Amoris laetitia cap. IV cap. VIII 35 37 49 52s. 61 67 71 74 75 76 78

41, nota 62, nota 67 vedi Riconciliazione 20, 47–50, 57, nota 39, nota 72 39, nota 34 47, nota 34 nota 60 14, 37s., nota 29, nota 31, nota 68, nota 70 nota 2, 52, nota 69 37 13, nota 10 14 20 nota 37 nota 3 nota 30 nota 30 nota 3 nota 30 35, nota 25 47 48

69


Possiamo tutti condividere questa gioia, che nasce da un approccio misericordiosamente evangelico alla situazione dei fedeli cristiani in condizione cosiddetta irregolare. La misericordia non è lasciar correre. Il Papa indica la strada del discernimento interiore di cui il nostro autore sottolinea che questo discernimento, necessario per tutti, mira ad “evidenziare gli elementi della loro vita che possono condurre a una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza” (293). In questo cammino ecclesiale di discernimento ritrova nuovo splendore anche la coscienza cristiana di ciascun credente.

www.mimep.it

€ 8,00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.