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HORSE&LAW: IL MANTENIMENTO E IL TRASPORTO DEL CAVALLO
HORSE & LAW
IL MANTENIMENTO E IL TRASPORTO DEL CAVALLO
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Horses and Law…l’accostamento della legislazione al mondo equestre, un ausilio a tutti coloro che lavorano, amano o semplicemente frequentano l’universo cavalli. Dall’acquisto al mantenimento, dal trasporto al risarcimento danni, ogni momento snocciolato attorno ai cavalli al giorno d’oggi reca
con sé un frammento di realtà giuridica.
In queste pagine affronteremo sotto il profilo legale due delle tante tematiche correnti: il mantenimento in scuderia e il trasporto dei cavalli. Il mantenimento del cavallo Acquistato un cavallo, in linea generale il proprietario lo mantiene in pensione presso una scuderia, e a tal fine paga mensilmente “la pensione” al gestore della scuderia. Nella legislazione italiana non sussiste una normativa ad hoc, tuttavia è possibile inquadrare questo
rapporto nella disciplina prevista vallo. per i beni mobili, ossia nel contrat- Alla scadenza del contratto - quanto di deposito di cui agli artt. 1766 do il proprietario cambia scuderia e ss. c.c.. - questo è tenuto a riprendersi il L’art. 1766 c.c. prevede che “il de- cavallo, e a liberare il gestore dagli posito è il contratto col quale una oneri e dalle obbligazioni assunte. parte riceve dall’altra una cosa Tuttavia, sussiste altresì in capo al mobile con l’obbligo di custodirla proprietario l’onere di corrispone di restituirla in natura”. dere quanto ancora dovuto al Avremo così il gestore della scu- gestore per il pensionamento del deria nella figura del depositario, il cavallo. proprietario nella veste del depo- Ebbene, come può il gestore prositante e il cavallo sarà il bene og- vare che e quanto il proprietario getto di deposito. deve corrispondergli? Il gestore della scuderia ha l’one- A tale quesito si aggiunge la c.d. re di custodire l’animale, mante- presunzione di gratuità del connendolo sino alla fine del rappor- tratto di deposito: ai sensi dell’art. to quantomeno nelle medesime 1767 c.c. “il deposito si presume condizioni in cui si trovava al mo- gratuito, salvo che dalla qualità mento dell’arrivo in scuderia, ivi professionale del depositante o da compreso la somministrazione di altre circostanze si debba desumefieno e/o pietanze e la pulizia del re una diversa volontà delle parti”. box. Il proprietario corrisponderà Un primo modo è formalizzare un in cambio una determinata somma, contratto scritto di pensionamenossia pagherà la pensione del ca- to: il gestore prende in pensione il cavallo e in cambio il proprietario corrisponde una determinata somma mensile. Diversamente, il gestore potrà provare l’onerosità del contratto dimostrando la propria qualità professionale: dovrà dimostrare che esercita un’attività abituale di custodia, ossia di gestione di una scuderia – quale accudimento, mantenimento, cura e custodia di cavalli propri e di terzi e più in generale l’attività di scuderia di cavalli. In ultima via, se non vi è un contratto scritto né si riesce a provare la professionalità del gestore e la somma dovuta quale pensione, il proprietario sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute dal gestore della scuderia per il mantenimento del cavallo (mangime, fieno, paglia, trucioli etc..). In conclusione, trovandoci in ambito di contratto di deposito a titolo oneroso, in capo al gestore cade
l’obbligo di custodire il cavallo e restituirlo nelle medesime condizioni cui era al momento dell’arrivo in scuderia; mentre il proprietario è tenuto a pagare la pensione.
La normativa sul trasporto cavalli A causa di vari abusi sui costi dei trasporti e non solo, si è reso necessario regolarizzare l’attività del trasporto cavalli. Tuttavia, ciò ha creato non poco disagio e confusione nelle scuderie, lasciate sole nell’interpretazione delle nuove normative. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 15 ottobre 2018 ha emesso la circolare n.16804, ove sono state distinte le varie fattispecie di trasporto “per consentire la verifica puntuale degli adempimenti amministrativi e fiscali” connessi al trasporto del cavallo destinato ad attività sportive o ludiche. A seconda del tipo di trasporto (in conto terzi o in conto proprio) si
applicano normative diverse e di ce, è quello “effettuato dal proprieconseguenza diversi criteri di con- tario degli animali o da chi ne ha la trollo. completa ed esclusiva disponibilità L’obiettivo della circolare era quel- (per comodato d’uso o per effetto lo di permettere l’”identificazione di un contratto di fida etc.)”, allo della volontà del proprietario scopo di “soddisfare un proprio bidell’animale di trasferirne tempo- sogno di spostamento dell’animale raneamente la detenzione”, e quin- da un luogo all’altro”; essendo “efdi “l’assunzione da parte del deten- fettuato al di fuori di qualsiasi attitore delle relative responsabilità vità economica”, non è soggetto al civili, amministrative e penali che campo di applicazione del Regoladiscendono da tale operazione”. mento 1/2005. Il trasporto in conto terzi “è realizzato da un trasportatore che non Importante eccezione: tutti i sogè proprietario o che comunque getti privati possono trasportare il non dispone dell’animale” ed è cavallo dell’amico, ma l’importansottoposto al Regolamento (CE) te è che l’amico proprietario del n.1/2005; il cavallo viaggia con il cavallo sia lì con lui durante il traproprio documento, ove è indica- sporto, e che ovviamente la corteto il nome e il microchip del caval- sia sia a titolo gratuito. lo, nonchè il nome del proprietario. Può essere effettuato solo da chi è Il Ministero ha successivamente in possesso della relativa specifica emesso la circolare n.20379 del licenza e nel rispetto delle norme 6.12.2018, recando precisazioni sanitarie per il benessere del caval- circa il trasporto dei cavalli per lo, dietro regolare compenso. competizioni sportive o finalità Il trasporto in conto proprio, inve- ludiche, operato da associazioni o
società sportive non lucrative, che tradotta, riporta quanto segue.
La circolare è rivolta alle Società (SSD) e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), non lucrative, riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva. Il trasporto è effettuato per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un’attività economica. Se per le finalità di cui sopra (sportive etc.), non vi è l’applicazione delle norme in materia di tutela del benessere degli animali (Regolamento CE n.1/2005). È considerato trasporto in conto proprio (art. 31 L. 298/74) quello effettuato da ASD o SSD con van nella disponibilità delle stesse Associazioni o Società sportive, che abbia per oggetto equidi di • loro proprietà o di proprietà dei soci o tesserati che li abbiano affidati alle cure loro, essendo di fatto scuderizzati presso le medesime. Il cavallo può quindi essere di proprietà di un socio o di un tesserato dell’ente che ha la di• sponibilità del van (questo può essere dimostrato attraverso il mod. 4 informatizzato, in cui è indicato il codice stalla dell’ente): è necessario dimostrare che il proprietario del cavallo sia socio o tesserato dell’ente che ha la disponibilità del van, • attraverso la tessera associativa o documento equivalente. Il cavallo, se di proprietà di un socio o tesserato, deve essere pensionato presso la ASD o SSD che effettua il trasporto, • non basta la mera residenza sportiva.
Il van deve essere di proprietà • della ASD o SSD oppure nella disponibilità attraverso un usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, un leasing o altro rapporto che risulti trascritto sul libretto di circola- • zione. Il van può essere guidato da un socio dell’ente che deve dimostrare la sua qualità di socio • con la tessera associativa o documento equivalente e una copia del verbale dell’assemblea che gli riconosce la possibilità • di guidare il van. Il van può essere altresì guidato da un dipendente dell’ente, che può dimostrare la sua posizione attraverso il contratto di lavoro o copia di una busta paga. Il luogo di partenza e/o destinazione finale del trasporto deve essere l’ente presso cui è scuderizzato il cavallo. Non è necessario che il cavallo sia montato dal socio, ma basta solo dimostrare che il cavallo viene trasportato a una manifestazione sportiva alla quale partecipa l’ente. Il van naturalmente può trasportare anche attrezzature connesse all’attività sportiva (cassoni, mangime etc.). Non è necessario che il socio o tesserato proprietario del cavallo trasportato sia a bordo del van. Come principio a carattere generale, invece, viene chiarito che un eventuale contratto di comodato del cavallo non deve essere registrato, ma deve avere data certa.
Avv. Michela Masoero