Liberalizzazioni Distribuzione cosa cambia?
Liberalizzazioni, cosa sono? Liberalizzazioni,cambia tutto. Si esprime con queste due parole la portata dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006. Il pacchetto Bersani, che prende il nome del Ministro dello Sviluppo Economico che lo ha proposto, ha il merito di aver introdotto nel nostro Paese una serie di nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori che cambiano profondamente il rapporto tra cittadino-consumatore e fornitori di servizi.
Diversi i settori interessati da questa “rivoluzione”: dagli ordini professionali ai farmaci, dalla distribuzione commerciale alla produzione di pane, dalle assicurazioni al servizio di taxi, dalle banche ai notai.Unico obiettivo: la concorrenza, quindi maggiore scelta per il consumatore. Per effetto di questo provvedimento, ad esempio, quando acquistiamo un’auto, un motorino oppure una barca non sarà più necessario rivolgersi al notaio per il passaggio di proprietà.
Oppure, potremmo chiudere un conto corrente bancario in qualsiasi momento, senza spiegazioni e soprattutto senza pagare alcuna penale. Ma non finisce qui. Nel settore dell’Rc auto, nasce la figura dell’Agente plurimandatario che offrirà un maggiore assortimento di polizze, anche di compagnie diverse, indirizzando il proprio cliente a quella più idonea.
I vantaggi sono e saranno notevoli: nel caso dei passaggi di proprietà, il consumatore beneficerà di una riduzione dei costi e dello snellimento delle procedure. Che dire, invece, della libertà del correntista di scegliere – quando e come vuole – il conto corrente più conveniente per le proprie tasche? Oppure pensiamo ad un agente assicurativo che confronterà per noi le polizze rc auto – almeno quelle che rientrano nel suo “portafoglio” – offrendoci quella più affine alle nostre esigenze.
Più opportunità, più concorrenza, più diritti. Tutto questo è una vera rivoluzione e al centro – per la prima volta – c’è il cittadino-consumatore.
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Decreto Bersani e concorrenza nella distribuzione commerciale L’art. 3 della legge 248/06 “Tutela della concorrenza nella distribuzione commerciale” riprende un tema sviluppato da una precedente legge, pure promossa dal Ministro Bersani nel 1998, che riformava la disciplina relativa al settore del commercio.
La riforma del 1998 chiamava le Regioni a definire gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, e a fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, avendo tra i principali obiettivi di riferimento la realizzazione di una rete distributiva in grado di assicurare la migliore produttività del sistema, la qualità dei servizi al consumatore e il rispetto del principio della libera concorrenza.
Da allora, però, solo alcune Regioni, e in molti casi solo parzialmente, hanno dato attuazione alla riforma secondo lo spirito dei principi che l’avevano ispirata.
Con la legge Bersani 2006 si è voluto letteralmente dare una svolta e un’accelerazione ai processi di liberalizzazione e di semplificazione amministrativa nel settore del commercio.
L’art. 3 della L. 248/06 interviene infatti in modo diretto sul terreno della distribuzione commerciale introducendo forme di semplificazione amministrativa, con la cancellazione di limiti e vincoli per l’apertura di attività commerciali.
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Attraverso il potenziamento della concorrenza tra imprese, si è inteso garantire ai cittadini un livello minimo e uniforme di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. Fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione, l’innovazione portata da Bersani prevede che le attività commerciali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, siano svolte:
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• senza l’iscrizione a registri abilitanti (con conseguente abolizione del REC e dei relativi esami presso le Camere di Commercio per l’ottenimento dell’iscrizione); • senza necessità di possedere requisiti professionali soggettivi (fatti salvi quelli richiesti per il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande);
• senza limiti di distanze minime tra attività della stessa tipologia; • senza limitazioni quantitative all’assortimento merceologico (con la sola distinzione tra settore alimentare e settore non alimentare); • senza limiti riferiti a quote di mercato predefinite;
• senza limiti e senza autorizzazioni preventive alle vendite promozionali (tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti); • senza necessità di autorizzazioni preventive per il consumo di prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato (i negozi di piccole e medie dimenzioni).
Per quanto riguarda le Regioni, vi è un obbligo di adeguamento della normativa regionale entro il 1° gennaio 2007. Scaduto questo termine in mancanza di adeguamento, le imprese interessate e i consumatori possono rivendicare l’applicazione diretta dei principi fissati dalla legge dello Stato (L. 248/06).
Concorrenza nella distribuzione commerciale, i problemi di prima. Fino al 1998, la normativa statale in materia di distribuzione commerciale, aveva come principale obiettivo la pianificazione quantitativa dell’offerta.
Con la riforma introdotta del ‘98 si è voluta superare questa concezione, per adottare una prospettiva finalizzata a: • garantire interessi generali di tipo urbanistico; • promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori.
Lo scopo era duplice: superare la centralità della protezione degli interessi delle imprese già operanti, e porre al centro dei criteri di regolazione del mercato l’obiettivo di una crescita delle imprese, finalizzata al miglioramento delle condizioni economiche e della qualità dei servizi offerti ai consumatori. Il tutto attraverso strumenti di liberalizzazione, di semplificazione amministrativa e di apertura alla concorrenza, anche mediante l’eliminazione delle tabelle merceologiche.
L’attuazione dei principi ispiratori della riforma, tuttavia, ha incontrato notevoli resistenze a livello di Regioni ed Enti locali, soggetti a cui la Costituzione riserva la competenza in materia di commercio.
In molte realtà regionali si è assistito sia a ritardi nell’adozione delle norme di attuazione della riforma, sia a interpretazioni contrastanti con lo spirito della riforma stessa.
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In particolare si è assistito, a volte, all’utilizzo indiretto e improprio degli strumenti di pianificazione urbanistica per reintrodurre criteri di regolamentazione strutturale del mercato.
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Tali situazioni sono state più volte segnalate anche dalla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Ciò nonostante lo spirito della riforma del commercio del 1998 è rimasto in larga parte disatteso.
A livello regionale e locale, sono sopravvissute forme di restrizione della concorrenza basate sulla programmazione della struttura dell’offerta; sulla fissazione di soglie in termini di quote di mercato superata la quale l’autorizzazione all’apertura di nuovi esercizi non può essere accordata; su limitazioni delle aree destinabili all’apertura di esercizi commerciali al solo fine di limitare l’apertura di un maggiore numero di punti vendita; sulla surrettizia reintroduzione
delle tabelle merceologiche attraverso l’individuazione di quote di mercato distinte per settori merceologici.
Tutto ciò, in una logica di mera protezione degli assetti distributivi esistenti, ha avuto l’effetto di impedire la crescita delle imprese e il conseguimento di economie di scala che possono condurre a benefici per i consumatori; di conservare e riprodurre ostacoli all’evoluzione del mercato e ingiustificate distorsioni della concorrenza.
Concorrenza nella distribuzione commerciale, i vantaggi di oggi Abrogando una lunga serie di limitazioni all’esercizio delle attività commerciali allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema concorrenziale, il decreto Bersani ha sottratto alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di impiegare gli strumenti che sono loro propri in materia di commercio e di programmazione urbanistica al fine di limitare l’accesso di nuove imprese sul mercato.
Dopo questo intervento normativo, quindi, la disciplina del commercio, anche a livello locale, dovrà rispettare i principi fissati dallo Stato a tutela della concorrenza. I vantaggi derivanti dalla nuova disciplina sono quelli propri di un sistema di concorrenza dinamica e aperta:
Per le imprese: • Maggiore semplicità nelle procedure amministrative per l’accesso al mercato; • Maggiore facilità di insediamento di nuove imprese sul territorio; • Maggiori opportunità di realizzazione di economie di scala; • Maggiore pressione concorrenziale; • Maggiore stimolo a reinvestire in termini di contenimento dei prezzi e di qualità dell’offerta.
Per i consumatori: • Maggiore facilità di accesso ai servizi distributivi; • Maggiori occasioni di confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato; • Maggiore opportunità di scelta fondata sui prezzi; • Maggiore opportunità di scelta fondata sulla qualità.
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Info e link utili SITO WEB PROGETTO www.concorrenzaediritti.it INDIRIZZO E-MAIL info@concorrenzaediritti.it RADIO WEB www.consumerschannel.it
CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI UTENTI www.tuttoconsumatori.it MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO www.sviluppoeconomico.gov.it
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) www.agcm.it FEDERDISTRIBUZIONE www.federdistribuzione.it
CITTADINO – CONSUMATORE http://cittadinoconsumatore. sviluppoeconomico.gov.it
Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico
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