Il contratto quadro di somministrazione
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Webinar di presentazione
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1 Oggetto del d.lgs 198/21. 2 Istruzioni per la compilazione della scheda cliente. 3 Termini pagamento.di 5 applicazioneAmbito delle sanzioni. 4 Sanzioni. Vademecum
PUNTO 1 Oggetto del d.lgs 198/21.
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La disciplina delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare è stata introdotta dalla dir. UE 633/2019
Le cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari soggette alle nuove regole riguardano i soli rapporti B2B (business to business) con esclusione
.
Campo applicazione.di
La direttiva UE 633/19 ha introdotto un livello minimo di tutela dei fornitori agroalimentari nei contratti di cessione delle loro merci. Il d.lgs del 198/21 ha recepito tale direttiva, definendo quali pratiche commerciali sleali sono sempre vietate e quali invece si presumono vietate a meno che non siano state concordate per iscritto in termini chiari.
1)di:conferimenti di imprenditori agricoli ed ittici alle cooperative di cui essi siano soci, ovvero alle organizzazioni di produttori (OP).
La direttiva UE.
3) vendite ai consumatori (B2C Business to Consumer)
2) cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
PUNTO 2 Istruzioni per la cliente.dellacompilazionescheda
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a) Inserimento (nell’intestazione) dell’indicazione della parola “QUADRO” ad integrazione della dicitura Contratto di Somministrazione. b) Soppressione, nel capitolo Patti Accessori, dei paragrafi relativi al Comodato di beni mobili e ai Contributi promozionali posticipati, regolati ora rispettivamente negli art 9 e 10 del contratto di somministrazione attualizzato secondo d.lgs 198/21. • b1) Si specifica che tutte le voci relative al Comodato di beni mobili, indicate nella precedente Scheda Cliente, saranno ora oggetto di descrizione nell’apposita bolla di consegna che certificherà le Attrezzature consegnate. c) Inserimento nel paragrafo Durata del Contratto della citazione “illimitata” da barrare nel caso il contratto quadro di somministrazione avesse tale pattuizione temporale. d) In calce al paragrafo Durata del Contratto è indicato come provvedere al riempimento delle relative voci della Scheda Cliente. Modifiche rispetto alla precedente Scheda Cliente, in essere nel precedente contratto di somministrazione ante d.gls 198/21.
PUNTO 3 Termini pagamento.di
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• Si fa presente che in caso di consegna congiunta di merce deperibili e non, si consiglia l’emissione di due fatture una per ogni tipologia di merce, soggette entrambe ai termini di legge.
• Nel caso di emissione di unica fattura comprendente entrambi i tipi di prodotti, si applicano i termini di pagamento più brevi (trenta giorni) validi per i beni deperibili.
I termini pagamentodi
Oltre a quanto già riportato nel contratto quadro di somministrazione all’art. 7, si aggiunge che:
a) Consegna di merce congiunta deperibile e non deperibile
• i termini di pagamento decorrono dalla data di effettuazione dell’ultima consegna presente nella fattura riepilogativa, sempre rispettando da tale scadenza i termini di legge vigenti.
PUNTO 4 Sanzioni.
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Le sanzioni amministrative introdotte dal decreto legislativo 198/21 sono effettivamente dissuasive. A seconda dei casi le sanzioni variano da un importo compreso tra Euro 1000,00 ed euro 30.000,00, fino a raggiungere il 5% (10%, in caso di recidiva) del fatturato realizzato nell’esercizio precedente (d.lgs 198/21 art.10). • Per recidiva si intende che il limite massimo del 10% può essere applicato, ad esempio, in caso di accertata prosecuzione di alcune violazioni o di reiterazione della medesima violazione durante lo stesso anno. Le amministrativesanzioni
PUNTO 5 delleapplicazioneAmbitosanzioni.
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a) Mancata stipulazione dell’accordo quadro scritto, sanzionata con una multa pari al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, con un minimo di euro 2.000,00 (d.lgs 198/21 art.10 comma 1). b) Mancata osservanza dei termini di pagamento, sanzionata con una multa pari al 3,5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, con un minimo di euro 1.000,00 (d.lgs 198/21 art.10 comma 3). c) Modifiche unilaterali dell’accordo quadro, sanzionate con multa pari al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, con un minimo di euro 30.000,00 (d.lgs 198/21 art.10 comma 4). d) (RISERVATEZZA) Acquisizione, utilizzo, o divulgazione illecita da parte del somministrato dei segreti commerciali del somministrante o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del medesimo, sanzionata con una multa pari al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, con un minimo di euro 30.000,00.
e) Omessa emissione della fattura per gli interessi di mora, obbligatoria in caso di ritardo nei pagamenti, sanzionata sia in ottica di verifica fiscale (mancata fatturazione di ricavi) che in ottica amministrativa, con una multa pari fino al 4% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente, con un minimo di euro 5.000,00 (d.lgs 198/21 art.10 comma 8). f) Omessa normazione nell’accordo quadro di somministrazione (o in altro accordo successivo) della restituzione dei prodotti invenduti, sanzionata con una multa pari al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente, con un minimo di euro 15.000,00. g) Omessa normazione nel contratto quadro dei costi di pubblicità e promozione, sanzionata con una multa pari al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente, con un minimo di euro 15.000,00.
Avv. Francesco Mendini Piazza San Fermo, 5 – 37121 Verona Tel. 045-8006684 – Fax francescomendini@lumenlex.it045-8040466
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