Normative Dlgs 198

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LA DISTRIBUZIONE HORECA

N O R M AT I V E / D LGS 1 9 8

PRATICHE SLEALI, ITALGROB A FIANCO DEI DISTRIBUTORI L A FE D E RA ZI O N E S I PROPONE C OME I NTE R LOC UTOR E AT T IVO N EI C O N F RO N T I D E L N U OVO G OVE R NO E ME TTE I N CAMPO UNA SERIE DI STRUM E N T I PE R A I U TAR E L A CATEG OR I A NE L L’APPL I CAZIONE D E L DECR E TO 19 8/2 02 1 DI MADDALENA BALDINI

T

ante polemiche e altrettanti problemi pratici. L’applicazione del Decreto Legislativo 198 del 2021, che disciplina le pratiche sleali nel settore agroalimentare, si sta rivelando complessa soprattutto nel fuori casa, in termini di aspetti contrattuali, fatturazioni e sanzioni. Chiamato anche Utp, ossia ‘Unfair Trading Practices’, il Decreto è in vigore dal 15 dicembre 2021 e prende le mosse dalla Direttiva UE 633/2019. “Italgrob è intervenuta 70

immediatamente con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per dare sostegno a tutte le imprese associate – afferma Dino Di Marino, Direttore Generale della Federazione – sollevando non solo una serie di domande e quesiti necessari di chiarimento, ma ponendosi anche come interlocutore attivo in previsione del nuovo Governo”. In seconda battuta, Italgrob ha messo in campo una serie di strumenti utilissimi ai distributori, realizzati dall’Avv. Francesco Bettagno,

referente legale, per aiutare la categoria nell’applicazione del Decreto. DALL’I N FL A ZI O N E ALL A RECE SS I O N E?

Non va dimenticato infatti che, nonostante i segnali di ripresa del post-pandemia, tutto il comparto della distribuzione Horeca sta fronteggiando un’ondata di rincari senza precedenti. Nel tentativo di interrompere la spirale inflazionistica, lo scorso settembre la Banca Centrale Europea ha realizzato il


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I P U NT I FO N DAMENTALI D E L D ECRETO 19 8/2 02 1

1) A fronte di un rapporto di fornitura, deve esserci un contratto quadro che formalizzi le condizioni di acquisto e di vendita accettate dalle parti. 2) Bisogna stabilire in modo molto rigido i termini di pagamento. 3) C’è l’obbligo dell’emissione degli interessi di mora, qualora non vengano rispettate le scadenze di pagamento, differenziate in 30 giorni per la merce deperibile e in 60 giorni per la merce non deperibile. più grande aumento dei tassi della sua storia, pari al +0,75%, per poi preannunciare ulteriori rialzi per i mesi successivi. Un percorso probabilmente obbligato, ma che comporta il rischio di un rallentamento eccessivo dell’economia continentale e dunque l’avvio di una fase di recessione.

Per gli operatori lo scenario non è dei più semplici: i rincari di luce e gas si sommano agli incrementi di materie prime e listini, fenomeno che sta toccando l’intero mondo del largo consumo. In teoria un’interpretazione letterale del Decreto 198/2021 dovrebbe garantire maggiore sicurezza relativamente ai tempi di pagamento, soprattutto in raffronto all’Articolo 62, cioè la norma che in precedenza regolava la materia e che, in media, ha portato a registrare pagamenti a 93 giorni. In realtà, alla luce della complicata situazione economica, i tempi con cui vengono saldati i creditori rischiano di allungarsi nuovamente. E i distributori Horeca devono entrare nell’ottica di adottare una linea comune d’azione.

LA DISTRIBUZIONE HORECA

protezione è stata rafforzata rispetto al passato, a patto che il produttore non abbia un fatturato uguale o superiore a quello del distributore. Per entrare a far parte degli ordinamenti legislativi nazionali, le Direttive UE devono essere recepite da ogni Stato membro ed è quanto l’Italia ha fatto – relativamente alla Direttiva 633/2019 – mediante il Decreto 198/2021, ma con una variazione che ha creato l’attuale caos: i fatturati non vengono tenuti in conto ai fini dell’applicazione della norma. In pratica, non rispettare il Decreto 198/2021 significa esporsi a pesanti sanzioni, che erano state pensate

L A PARTI CO L ARITÀ D E L C A SO ITALIAN O

La Direttiva 633 dell’aprile 2019 nasce dall’intento della Commissione Europea di tutelare i piccoli produttori nei confronti della grande distribuzione. Questa

AT T ENZ IO N E AL BU Y ER POWER

Il Decreto 198/2021 – che, è bene ricordarlo, non si applica alle cessioni concluse direttamente con il consumatore – elenca le pratiche di compravendita sleali. “In questo modo le aziende sanno come attenuare il cosiddetto buyer power – precisa Febo Leondini, Consigliere di Italgrob –. Nel canale Horeca, però, la questione è particolarmente complessa, poiché ci sono circa 3.500 aziende che servono oltre 350.000 punti di consumo. Tante piccole imprese di distribuzione non sono attrezzate e non hanno un appoggio adeguato nell’elaborare i dati, soprattutto di fronte all’obbligo della doppia fatturazione necessaria a fronte di merci deperibili, per cui è previsto il pagamento a 30 giorni, e non deperibili, per il quale il termine fissato dalla norma è di 60 giorni”. Il pericolo è quello di mettere in atto comportamenti vietati dal Decreto, incorrendo nelle relative sanzioni.

all’origine per la Gdo e non certo per i distributori Horeca, cioè aziende che hanno dimensioni di gran lunga inferiori a quelle dei colossi del retail. L’I M PEG N O D I ITALG RO B

La Federazione sta dando un significativo supporto con vademecum esplicativi, documenti volti a sciogliere dubbi, modelli contrattuali già strutturati per soddisfare quanto richiesto dal Decreto. Resta peraltro valido il suggerimento di affidarsi a consulenti di fiducia per razionalizzare i diversi processi, nella speranza anche di una certa elasticità da parte delle autorità di controllo. 71


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