Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova Il Regime fiscale per i nuovi contratti di leasing finanziario* Con un intervento di politica fiscale e di semplificazione la legge di Stabilità reintroduce, per i nuovi contratti di leasing finanziario stipulati dal 1° gennaio 2014, il regime fiscale che fino al 2005 aveva rappresentato un leva importante per lo sviluppo del prodotto e per il sostegno delle imprese. In sostanza, per le imprese e per i professionisti/lavoratori autonomi si fissa la durata fiscale del leasing in 12 anni per gli immobili ed alla metà del periodo di ammortamento per i beni strumentali (incluso il targato concesso in uso promiscuo ai dipendenti). Si tratta di modifiche importanti che vanno incontro alle esigenze delle PMI e dell’impresa diffusa. Per questo motivo, l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Padova, presieduto dal dott. Dante Carolo - attraverso la Commissione di studio fiscale, coordinata dal dott. Alessandro Grassetto, ed in collaborazione con ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) - ha organizzato per il 12 febbraio 2014 il convegno “La nuova disciplina fiscale del leasing”. Parteciperanno come relatori il dott. Gianluca De Candia, direttore generale di ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) ed il dott. Gianluca Cristofori, dottore commercialista in Verona, mentre il ruolo di moderatore sarà ricoperto da Fabio Gallio, avvocato e dottore commercialista in Padova. Durante l’incontro, non solo verranno trattate le novità fiscali del leasing , con particolare riferimento alla nuova tassazione immobiliare , ma anche sarà illustrato il funzionamento di un modello di convenienza fiscale del leasing rispetto al mutuo, al fine di cogliere compiutamente le rilevanti opportunità che avrebbe la potenziale clientela (imprese, professionisti e lavoratori autonomi) nello stipulare un contratto di leasing finanziario. Con tale regime fiscale più favorevole, i soggetti interessati - afferma Fabio Gallio* - non solo avranno più convenienza ad acquistare beni nuovi, usufruendo se del caso di agevolazioni previste per l’acquisto diretto, quali la cosiddetta “Sabatini–bis”, ma anche potranno auto finanziarsi attraverso lo smobilizzo di un investimento, ottenendo immediata liquidità con cessione del bene senza perdere la disponibilità dello stesso, riacquistandolo in leasing (c.d. “lease back”). La possibilità di dedurre più velocemente le quote capitali dell’investimento detenuto in leasing continua Fabio Gallio - permetterebbe ai soggetti di compensare l’eventuale plusvalenza realizzata a seguito della cessione del bene alla stessa società di leasing, qualora la stessa sia fiscalmente rateizzabile in quote costanti per un periodo non superiore ai cinque anni. Si pensi, ad esempio, al caso di una società che detiene da più di tre anni un bene mobile, ammortizzabile in 10 anni, il cui valore fiscale residuo sia pari ad Euro 1.000, mentre il suo valore di mercato, e quindi di cessione alla società di leasing, sia pari ad Euro 2.000 - segnala Fabio Gallio -. A seguito del realizzo di una plusvalenza di Euro 1.000, solamente un importo di Euro 200 concorrerebbe a formare il reddito imponibile della società utilizzatrice per 5 periodi d’imposta. Dal momento, però, che i canoni sono deducibili in un arco temporale pari alla metà del periodo di ammortamento ed il contratto di leasing viene stipulato per un importo di Euro 2.000, la società potrebbe dedurre canoni di leasing superiori alla rata della plusvalenza tassata, senza, con riferimento all’operazione in esame, alcun esborso tributario. Con la conseguenza – prosegue Fabio Gallio - che il soggetto utilizzatore avrebbe a disposizione liquidità per Euro 2.000 da utilizzare per la propria attività e rivaluterebbe, quanto meno nell’informativa di bilancio, il bene senza il pagamento di alcuna imposta. Via Cesare Battisti, 3 /11 – 35121 Padova Tel. 049 651894 Tel. 049 661482 Fax 049 8753420 C.F. 92204470287 www.odcecpadova.it e-mail: info@odcecpadova.it CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI PADOVA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova Inoltre, il ricorso al leasing sarebbe più conveniente - continua Fabio Gallio - anche per le operazioni che riguardano beni immateriali, quali il marchio o l’avviamento (in tale caso, nell’ambito del leasing d’azienda), il cui periodo di ammortamento fiscale è molto lungo. Considerato che le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2014, commenta Alessandro Grassetto - si rende opportuna una valutazione sulla sorte dei contratti stipulati in precedenza ed ancora in corso. Si pensi, inoltre, alla possibilità che in una medesima impresa si rinvengano contratti che seguono diverse regole fiscali in virtù della data si stipula degli stessi. Oltre al lease back già citato dal collega Fabio Gallio, una possibile soluzione è costituita dalla novazione dell’obbligazione assunta con il contratto originario; preziosa, in tal senso, la circolare 2/2014 di ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) che ha chiaramente definito quali interventi comportino novazione oggettiva rispetto ad un contratto di leasing immobiliare. Vedremo se interverranno ulteriori chiarimenti ministeriali in merito. L’occasione è particolarmente favorevole per i professionisti, ai quali era stata negata la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei canoni di leasing stipulati dal 2010 su beni immobili. La modifica normativa – conclude Alessandro Grassetto* - potrebbe consentire di rivitalizzare gli investimenti delle imprese in una situazione macroeconomica difficile come quella attuale e dev’essere, quindi, accolta positivamente. *Alessandro Grassetto e Fabio Gallio (Commissione Studi Area Fiscale dell’ODCEC di Padova)
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